B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4842/2022
Sentenza dell’8 maggio 2025 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, cancelliere Agostino Bullo.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 settembre 2022 / N (...).
D-4842/2022 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino turco, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/1). B. Il 1°giugno 2022 l’interessato è stato sentito nel corso del verbale di rileva- mento dei dati personali (cfr. atto della SEM n. 12/9). C. In data 14 settembre 2022 l’interessato è stato sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 26 cpv. 3 / 29 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 20/18) D. Nel corso delle audizioni sostenute nell’ambito del presente procedimento, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino turco, di etnia curda, originario della regione di B.. Egli ha riferito che avrebbe subito atti vessatori a partire dal 1994, in ragione della propria appartenenza a una famiglia da lui qualificata come “democratica”, nonché a causa dell’affiliazione di un suo fratello al PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan), militanza quest’ultima cessata con il decesso del medesimo av- venuto nel 2003. A seguito di tale circostanza, lo Stato di origine avrebbe etichettato l’intera famiglia quale “terrorista”. Il ricorrente riferisce che, nel 2016, a seguito della diffusione – iniziata nel 2013 – di contenuti critici nei confronti dello Stato attraverso i social media, sarebbe stato sottoposto a fermo da parte delle autorità statali. In particolare, egli avrebbe condiviso delle fotografie testimonianti presunti atti di saccheggio perpetrati dallo Stato nel suo villaggio natio, situato al confine con l’Armenia, ed avrebbe esortato il Muhtar a porre tali luoghi sotto tutela. Durante il fermo, l’insor- gente ha riferito che sarebbe stato insultato, picchiato e minacciato di morte nel caso in cui non avesse cessato le proprie condivisioni. Secondo le sue dichiarazioni, il rilascio sarebbe avvenuto grazie all’intervento di un suo pa- rente responsabile provinciale dell’AKP (Partito della Giustizia e dello Svi- luppo), in quanto a suo dire: “Anche un semplice membro dell’AKP ha un ruolo più importante della polizia e lui è un responsabile di provincia, po- trebbe dare ordini anche ad un sottoprefetto”. Nonostante quanto gli sa- rebbe occorso, il ricorrente ha affermato di aver proseguito con la condivi- sione sui social media di contenuti critici nei confronti dello Stato. Prose- guendo con l’esposizione dei motivi d’asilo, in un secondo momento
D-4842/2022 Pagina 3 unitamente a suo fratello A., sarebbe stato nuovamente fermato e perqui- sito da parte di agenti in borghese mentre rientrava presso il proprio domi- cilio, dopo aver ritirato due lapidi restaurate e dedicate rispettivamente al fratello deceduto e al nonno. Su tali lapidi, avrebbe fatto incidere, in curdo, le espressioni “(...)” e “(...)”. L’interessato si sarebbe attribuito la paternità delle scritte incise e per questo motivo il fratello sarebbe stato immediata- mente rilasciato, mentre il ricorrente sarebbe stato trattenuto, interrogato, picchiato e nuovamente minacciato di morte al fine di estorcergli informa- zioni circa eventuali connivenze con soggetti oppositori delle autorità. An- che in tale occasione il rilascio sarebbe avvenuto per il tramite dello stesso parente influente, che sarebbe intervenuto in suo favore. Prima della libe- razione, tuttavia, il ricorrente riferisce di essere stato nuovamente minac- ciato ulteriormente: gli sarebbe stato intimato di non farsi più vedere e di cessare l’attività quale ristoratore avviata nel giugno del 2021, altrimenti sarebbe stato ucciso. Per tale motivo, il ricorrente avrebbe provveduto a chiudere il ristorante e a trasferirsi presso il fratello S., a C._______, dove avrebbe lavorato come cuoco per diversi mesi. Egli ha tuttavia affermato di essere stato licenziato dopo pochi dall’assunzione con giustificazioni che l’interessato ritiene scuse, poiché si dice certo che dietro ai suoi licenzia- menti ci fosse lo Stato. Nel mese di maggio 2022, in occasione della com- memorazione di sua cugina – che egli riferisce essere stata combattente per il PKK – il ricorrente avrebbe pubblicato sui social media la frase “(...)”. A seguito di tale pubblicazione, mentre l’interessato sarebbe stato assente, la polizia avrebbe fatto irruzione a casa del fratello S., perquisendo quest’ultima e minacciando il fratello di ucciderlo se non avesse rivelato dove il richiedente si trovasse, ed esortandolo a informarli non appena quest’ultimo fosse rientrato. Informato dell’accaduto dal fratello, il ricorrente avrebbe deciso di lasciare la Turchia dieci giorni dopo, rinunciando – pur avendolo inizialmente considerato – a ricorrere nuovamente alla prote- zione del proprio parente influente, temendo per la propria incolumità. A seguito del suo espatrio, egli sarebbe stato cercato due o tre volte dalla polizia presso l’abitazione del fratello S. e presso i suoi genitori. A questi ultimi sarebbero state rivolte delle minacce. E. Con lettera dell’8 settembre 2022 il ricorrente ha trasmesso all’autorità in- feriore mezzi di prova a supporto dei motivi d’asilo del ricorrente, nonché una chiavetta USB contenente dei video e il relativo elenco dei mezzi di prova (cfr. atto della SEM n. 22/2). F. Per il tramite del suo parere del 21 settembre 2022 (cfr. atto della SEM
D-4842/2022 Pagina 4 n. 24/4), il richiedente ha trasmesso le sue osservazioni al progetto di de- cisione dell’autorità inferiore del 20 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 24/4). G. Con decisione della SEM del 22 settembre 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 26/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile. H. Tramite il ricorso del 24 ottobre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 24 gennaio 2023) l’interessato è insorto con ricorso al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summen- zionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della deci- sione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell’asilo. In subordine, la concessione dell’ammissione prov- visoria, mentre ancora più in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per completamento istruttorio e un nuovo esame delle alle- gazioni nell’ambito di una procedura ampliata. Contestualmente ha formu- lato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. I. Con scritto spontaneo del 9 febbraio 2024 il ricorrente, tramite il suo rap- presentante legale, ha trasmesso nuovi mezzi di prova, ovvero un mandato di cattura per il reato di propaganda per organizzazione terroristica del (...), un atto d’accusa per il reato di insulti dell’(...)2023 e un atto d’accusa per il reato di propaganda per organizzazione terroristica dell’(...) 2023. J. Con ordinanza del 26 giugno 2024 il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso. Inoltre, ha statuito che l’esito della do- manda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in prosieguo di pro- cedura, rispettivamente con la sentenza finale. K. Con lettera del 10 luglio 2024 l’interessato ha trasmesso due verbali di udienza datati 23 novembre 2023 e 28 marzo 2024 quali nuovi mezzi di prova.
D-4842/2022 Pagina 5 L. Tramite ordinanza del 18 luglio 2024 il Tribunale ha concesso una proroga all’autorità inferiore per presentare risposta fino al 16 agosto 2024, chie- dendo al contempo di esprimersi anche sulla documentazione trasmessa in data 10 luglio 2024 da parte del ricorrente. M. Invitata a determinarsi sul ricorso del 24 ottobre 2022, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 5 agosto 2024, confermandosi essenzialmente nelle proprie conclusioni. N. Tramite osservazioni del 28 agosto 2024, il ricorrente ha replicato alle os- servazioni dell’autorità inferiore. O. In data 13 settembre 2024 l’autorità inferiore ha trasmesso le proprie os- servazioni alla replica trasmessa dal ricorrente. P. Il 4 ottobre 2024 l’insorgente ha presentato la sua triplica alle osservazioni della SEM. Q. In data 28 ottobre 2024 l’autorità inferiore ha trasmesso le proprie osser- vazioni alla triplica trasmessa dal ricorrente. R. Con osservazioni del 14 novembre 2024 il ricorrente ha preso posizione per quanto concerne le osservazioni della SEM del 28 ottobre 2024. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-4842/2022 Pagina 6 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023 [abrogazione del 22 novembre 2023, RU 2023 694]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6). 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
D-4842/2022 Pagina 7 nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Giu- sta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo mento rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurispru- denza ivi citata). 5.2 5.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 5.2.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 5.2.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per
D-4842/2022 Pagina 8 organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per- sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o tratta- menti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed infor- mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece pro- cedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la pre- senza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispon- denti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che l’intensità di quanto sarebbe occorso al ricorrente in Turchia, nonché il timore fondato che molto probabilmente in un prossimo futuro egli possa essere oggetto di misure persecutorie rilevanti, non raggiungono il grado previsto dall’art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ottenimento dell’asilo. Dapprima, con specifico riferimento all’etnia dell’interessato, la SEM ha os- servato che, sebbene sia generalmente noto che in Turchia i membri della popolazione curda siano esposti a diverse forme di vessazioni e ingiustizie, tali difficoltà non possono, di per sé, essere considerate tali da rendere l’esistenza nel Paese d’origine impossibile od insopportabile secondo il di- ritto d’asilo. Inoltre, pure i pregiudizi addotti dal ricorrente non avrebbero, a giudizio dell’autorità inferiore, un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda presente in Turchia. In relazione alle allegazioni addotte dall’interessato, la SEM ha ritenuto che non vi sarebbe un accanimento sistematico e strutturato da parte delle autorità nei confronti del ricorrente. Gli episodi narrati – tre in tutto – risulterebbero tra loro distanziati nel tempo e, in due casi, si sareb- bero conclusi con il rilascio del ricorrente grazie all’intervento di un suo
D-4842/2022 Pagina 9 parente influente, senza che a ciò abbiano fatto seguito ulteriori conse- guenze o ritorsioni. A ciò si aggiunge come le minacce di morte ricevute non solo non si sono attuate, ma lo stesso ricorrente ha ammesso di non aver mai dato seguito agli ordini che gli sarebbero stati impartiti e, al con- trario, egli avrebbe continuato ad attuare comportamenti che gli venivano contestati, senza conseguenze che mostrassero il crescendo di intensità che sarebbe stato legittimo attendersi da un’autorità che volesse ad ogni costo accanirsi contro il ricorrente. In particolare, la scelta del ricorrente di non rivolgersi nuovamente al proprio parente responsabile provinciale dell’AKP – motivata dal timore di subire violenze analoghe – non sarebbe, secondo il suo giudizio, convincente. Essa ha infatti osservato come l’inte- ressato avesse già in precedenza ricevuto minacce analoghe, che tuttavia non lo avevano indotto a interrompere la propria condotta, proseguendo nelle pubblicazioni sui social media anche in seguito. La SEM ha valutato che tale agire rafforzasse l’impressione sia della totale mancanza di un crescendo di intensità tale da indurlo a scegliere l’espatrio come unica so- luzione per salvarsi la vita, sia che tale scelta sia stata indipendente da quanto gli sarebbe occorso. A suo modo di vedere, in caso contrario, sa- rebbe stato lecito aspettarsi che l’interessato avrebbe almeno tentato di richiedere l’intervento salvifico del suo parente legato all’AKP. Inoltre, dopo l’espatrio del ricorrente, anche le minacce rivolte ai familiari rimasti in patria avrebbero perso intensità e, in concreto, nessuna misura sarebbe stata adottata nei loro confronti. La SEM ha osservato che fino ad oggi, il ricor- rente, non risulta essere stato condannato in Turchia e che, sul piano pe- nale, non ha antecedenti giudiziari. Non sussisterebbe, pertanto, alcun ele- mento concreto che lasci presumere l’esistenza di un rischio attuale di ar- resto al momento dell’eventuale rimpatrio. Infine, quale ulteriore argomento la SEM ha esaminato l’effettiva attualità della minaccia attuale nei confronti del ricorrente. Nella decisione impu- gnata, sono stati presi in considerazione diversi episodi richiamati dal ricor- rente nel corso delle audizioni sui motivi d’asilo, ai quali si rimanda onde evitare ripetizioni (cfr. decisione impugnata del 22 novembre 2022, pag. 6). L’autorità inferiore ha rilevato come talune delle ingiustizie denunciate non coinvolgerebbero direttamente il richiedente, mentre altre si collochereb- bero in un arco temporale significativamente anteriore rispetto alla sua de- cisione di lasciare il Paese. Altresì si tratterebbe di vicende sostanzial- mente circoscritte e concluse, che non costituirebbero la causa diretta e determinante dell’espatrio. 6.2 Il ricorrente, dal canto suo, contesta le conclusioni a cui è giunta l’au- torità di prime cure, in particolare con riferimento alla ritenuta pertinenza
D-4842/2022 Pagina 10 delle proprie allegazioni. Egli rileva, innanzitutto, come la valutazione effet- tuata dall’autorità inferiore in merito ai tre episodi di accanimento da parte delle autorità nei suoi confronti – ritenuti dalla medesima privi dell’intensità richiesta e comunque risolti mediante l’intervento del suo parente influente – non tenga conto dell’effettiva gravità delle circostanze che egli avrebbe vissuto. Già nel parere (cfr. atto della SEM n. 24/4) egli ha ribadito di essere stato fermato e percosso dalla polizia per ben tre volte e che sarebbe riu- scito ad evitare conseguenze peggiori solo grazie all’intervento di un suo parente responsabile dell’AKP della provincia. In particolare per quanto at- tiene il terzo episodio, il ricorrente precisa di non essersi rivolto al suddetto parente poiché, a suo dire, in tale occasione il prezzo da pagare per la sua incolumità sarebbe stato chiudere la sua attività di ristorazione e temeva che la polizia avrebbe messo in atto le sue minacce, ossia che lo uccidesse come sarebbe accaduto con il fratello nel 2003. In merito all’affermazione dell’autorità inferiore secondo cui il ricorrente avrebbe confuso i diversi epi- sodi (in particolare i fermi avvenuti nel 2021 e nel 2022), lo stesso contesta tale valutazione, sostenendo di aver distinto chiaramente le diverse circo- stanze e di aver descritto un progressivo incremento della gravità delle per- secuzioni subite. Egli sottolinea come, invero, vi sarebbe stato un cre- scendo di intensità nelle persecuzioni subite dal medesimo da parte delle autorità turche. Infatti l’interessato avrebbe spiegato di non aver chiesto aiuto al suo parente, responsabile provinciale dell’AKP in occasione della ricerca da parte delle autorità del 2022 dopo le condivisioni sui social in memoria di sua cugina, perché avrebbe temuto di essere ucciso. La rinun- cia a chiedere aiuto al parente si inserirebbe in un incremento nelle perse- cuzioni attuate nei confronti dell’insorgente come si evincerebbe chiara- mente dalle sue allegazioni. Infatti, durante il primo fermo, avvenuto nel 2016, le autorità turche avrebbero picchiato e minacciato il ricorrente, inti- mandogli di smetterla di condividere sui social media altrimenti l’avrebbero ucciso. Successivamente a tale episodio, il ricorrente ha continuato a con- dividere contenuti sui social network, ma non avrebbe avuto ulteriori pro- blemi con la polizia in quel periodo. Egli sostiene che ogni volta che si esponeva pubblicamente, le autorità sarebbero intervenuto per “zittirlo”. Inoltre, egli precisa che le persecuzioni non si sarebbero limitate alla sola attività social, ma avrebbero radici ben più profonde, legate all’apparte- nenza etnica e alla collocazione politica della sua famiglia. Le vessazioni da parte della polizia nei suoi confronti sarebbero già cominciate nel 1994 con l’uccisione del suo cane e sarebbero culminate nel fermo in cui gli sa- rebbe stato imposto di chiudere il ristorante. Altresì, fa notare come, il fatto di simpatizzare per la causa degli armeni e per la tutale dei loro luoghi cul- turali e delle case, gli avrebbe creato problemi sfociati nel primo fermo del 2016. Inoltre, a seguito dell’entrata nel PKK del fratello D._______, la
D-4842/2022 Pagina 11 famiglia del ricorrente avrebbe cominciato ad essere considerata terrorista. Egli osserva che, oltre al fratello, anche la figlia dello zio materno del ricor- rente avrebbe aderito al PKK e sarebbe deceduta in Siria nel (...) e per tali azioni i parenti della cugina avrebbero avuto ripercussioni tali da dover fug- gire in Germania. Le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero poi prose- guite e aumentate a partire dal 2021. Per tale motivo il ricorrente si sarebbe dunque trasferito ad Istanbul, ma i problemi sarebbero continuati. Egli avrebbe tentato di trovare impiego quale cuoco, ma sarebbe stato sempre licenziato dopo pochi giorni dall’assunzione. Complessivamente il ricor- rente afferma che sarebbe stato licenziato da oltre dieci posti di lavoro con motivazioni, a suo dire, pretestuose e sintomatiche di una vera e propria persecuzione. Egli sostiene che, alla luce delle domande poste dall’autorità inferiore durante l’audizione, emergerebbe una volontà di ricondurre tali li- cenziamenti a mere supposizioni infondate, mentre egli avrebbe prodotto elementi concreti a sostegno della propria tesi. In particolare egli ha pro- dotto documentazione attestante il licenziamento del fratello E._______ da impiego pubblico, motivato dal legame di parentela con il fratello D._______ con il PKK. A seguito del terzo fermo avvenuto nel 2022, avve- nuto dopo la pubblicazione sui social di contenuti commemorativi della cu- gina (militante del PKK), l’interessato riferisce che, nonostante il trasferi- mento all’interno del Paese, sarebbe stato nuovamente rintracciato e mi- nacciato dalle autorità. Nonostante si sarebbe spostato all’interno del Paese a Istanbul, la polizia lo avrebbe raggiunto e l’avrebbe nuovamente minacciato di morte. A quel punto, valutando che le istituzioni statali non avevano ormai “più nulla da togliergli se non la vita”, egli avrebbe deciso di fuggire. L’interessato ha sostenuto che contattare il suo parente non lo avrebbe aiutato, considerato che quest’ultimo sarebbe deceduto nel 2022 a causa del Coronavirus. Quanto alle minacce rivolte alla sua famiglia ri- masta in Turchia, il ricorrente osserva che esse si sarebbe protratte anche a successivamente al suo espatrio e che il fatto che le stesse non siano mai verificate non esclude la possibilità che possano realizzarsi in futuro. In merito all’asserita mancanza di un procedimento penale a carico dell’in- teressato, egli ha ribadito la sua difficoltà ad accedere a Uyap e E-devlet a causa della perdita delle credenziali per l’accesso ai sistemi, nonché della mancata trasmissione della procura originale al proprio difensore in Tur- chia. Tuttavia egli ha fatto pervenire una lettera del suo avvocato nel suo Paese d’origine nella quale viene indicata la pena che rischierebbe in caso di ritorno in Patria. Visto quanto precede, egli ritiene l’intensità delle perse- cuzioni raggiunga la soglia prevista dall’art. 3 per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In subordine, nella misura in cui il Tribunale ritenesse necessarie ulteriori misure istruttorie, egli propone la restituzione degli atti
D-4842/2022 Pagina 12 all’autorità di prime cure per lo svolgimento della procedura nell’ambito di una procedura ampliata. 6.3 Successivamente al ricorso, l’interessato ha trasmesso, con lettera del 9 febbraio 2024, nuovi mezzi di prova, in particolare un mandato di cattura per il reato di propaganda per l’organizzazione terroristica del (...) 2022, un atto di accusa per il reato di insulti dell’(...) 2023 e un atto di accusa per il reato di propaganda per l’organizzazione terroristica dell’(...) 2023. Al- tresì, ha sostenuto come nel ricorso, per la valutazione del caso, la SEM non avesse tenuto conto della complessità della sua procedura, decidendo di trattarla nell’ambito della procedura celere e non in quella ampliata, e avesse anche tralasciato l’istruzione e considerazione del suo stato di sa- lute psichica, non valutando la diagnosi – attestata da uno specialista – di sindrome post-traumatica da stress, in particolare in relazione alla valuta- zione dell’esecuzione dell’allontanamento. 6.4 Con lettera del 10 luglio 2024, a seguito dell’ordinanza del 26 giu- gno 2024 con cui il Tribunale ha chiesto all’autorità inferiore di prendere posizione in merito al gravame e agli ulteriori scritti, il ricorrente ha tra- smesso ulteriori nuovi mezzi di prova. In particolare due verbali di udienza datati rispettivamente 23 novembre 2023 e 28 marzo 2024. 6.5 Con risposta del 4 gennaio 2024, la SEM ha considerato come né il ricorso, né gli ulteriori scritti conterebbero elementi suscettibili di modificare la decisione impugnata. Con riferimento all’atto di accusa dell’8 mag- gio 2023 l’autorità inferiore ha osservato come tale documento non conte- nesse alcun indizio suscettibile di dimostrare che le autorità turche abbiano emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’insorgente. A giudizio dell’autorità, il documento in questione si riferirebbe al reato minore di in- sulti a terze persone per il quale si proporrebbe, peraltro, la conciliazione e, in subordine, data l’impossibilità di reperire il sospettato, la condanna alla privazione di determinati diritti giusta l’art. 53 del Codice penale turco. La SEM ha valutato che tale documento non entri in linea di conto per la pertinenza dei motivi d’asilo adotti dal ricorrente. Per quanto concerne l’atto d’accusa per propaganda all’organizzazione terroristica ai sensi dell’art. 7/2-2 della Legge antiterrorismo, concernente le condivisioni effet- tuate sui social successive all’espatrio, la SEM considera che, pur in as- senza rapporto di indagine open source – documento indispensabile per statuire correttamente sulla legittimità della persecuzione statale – lo stesso atto di accusa conterrebbe la descrizione minuziosa delle ventisette condivisioni social incriminate. Le stesse comprendono inneggiamenti alla lotta armata ed all’autoimmolazione sottoforma di notizie dei media,
D-4842/2022 Pagina 13 affermazioni scritte personalmente dal ricorrente, nonché fotografie e video – alcuni dei quali ritrarrebbero lo stesso interessato – raffiguranti armi, ban- diere e slogan pro lotta armata. La SEM, in merito alla questione di sapere se le accuse mosse nei suoi confronti sono in questo caso fondate, am- mette che gli atti all’incarto permettono di concludere che le stesse non siano manifestamente infondate. Infatti, alla luce delle sue pubblicazioni sui social media, essa constata che l’interessato ha diffuso condivisioni di azioni violente, immagini di soldati armati dell’ala militante HPG (Le Forze di Difesa del Popolo) del PKK, dell’ala militante YPG (o YPJ; Unità di Pro- tezione Popolare) del PYD (Partito dell’Unione democratica, partito politico curdo siriano [nota del Tribunale]), e dell’organizzazione terroristica sepa- ratista BTÖ (Bölücü Terör Örgütü, Organizzazione Terroristica Separatista) e che quindi, molto verosimilmente, approva le loro azioni violente. Tali ele- menti, a parere dell’autorità inferiore, darebbero l’impressione che l’insor- gente approvi e glorifichi la lotta armata contro le forze di sicurezza turche. Di conseguenza, sarebbe logico che un simile comportamento porti all’apertura di una procedura d’istruzione ai sensi dell’art. 7 cpv. 2, della Legge antiterrorismo. La SEM ha considerato pertanto che il persegui- mento penale di tali contenuti sarebbe legittimo in base allo Stato di diritto. Infatti, per analogia, le pubblicazioni che incitano alla violenza sarebbero soggette a sanzioni penali anche in Svizzera, in quanto potrebbero essere considerate come incitamento alla violenza ai sensi dell’art. 259 del CPS. Inoltre, l’HPG è un’organizzazione che, secondo la giurisprudenza del Tri- bunale federale, è qualificata come organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CPS (cfr. DTF 146 IV 338, consid. 5). L’autorità inferiore giunge pertanto alla conclusione che il tentativo dell’insorgente di rafforzare la propria posizione di perseguitato politico consista in un reato legittima- mente perseguibile da parte dello Stato turco, non darebbe diritto al ricor- rente di invocare la protezione della Svizzera. 6.6 Per mezzo della replica del 28 agosto 2024 il ricorrente si è riconfer- mato sostanzialmente nelle allegazioni ricorsuali. In particolare, egli so- stiene che la SEM non sembrerebbe aver tenuto in debita considerazione lo scritto del 10 luglio 2024 con il quale ha trasmesso due verbali d’udienza quali mezzi di prova datati rispettivamente 23 novembre 2023 e 28 marzo 2023. In assenza dell’analisi di questi documenti, la risposta dell’autorità inferiore risulterebbe incompleta. Quo all’atto d’accusa dell’8 maggio 2023 e l’analisi effettuata nella risposta da parte della SEM del suddetto mezzo di prova, egli non comprenderebbe per quale motivo l’autorità inferiore ritenga che il procedimento dovrebbe essere archiviato. A suo dire non vi sarebbero indizi che propendano per un’archiviazione dello stesso. Altresì, egli sostiene che nel documento non si farebbe
D-4842/2022 Pagina 14 riferimento ad una proposta di conciliazione, ma di “condanna”, seppure non sia specificata l’entità della stessa. Ad ogni modo, tale condanna im- patterebbe notevolmente sulla vita del ricorrente se fosse applicata. Quo all’atto di accusa per propaganda all’organizzazione terroristica ai sensi dell’art. 7/2-2, il ricorrente osserva che la condivisione di semplici post, per quanto apparentemente di contenuto propagandistico, non sarebbe suffi- ciente a fare dello stesso un esponente della lotta armata. Egli non sarebbe mai stato un sostenitore della violenza né, tantomeno, un terrorista e non avrebbe mai preso parte a manifestazioni violente in Turchia o in Svizzera. I post da lui pubblicati sarebbero stati dettati da rabbia e frustrazione cau- sate dalla politica repressiva, soprattutto nei confronti dei curdi, da parte del governo turco. Infine, egli aggiunge di aver partecipato ad una manife- stazione a F._______ e che la polizia svizzera non avrebbe fatto nulla per impedire il corso della stessa, essendo questa lecita e non di contenuto violento. 6.7 Con osservazioni alla replica del 13 settembre 2024 la SEM ha preci- sato, con riferimento alla mancata considerazione dei due verbali di udienza trasmessi in data 10 luglio 2024, che tali mezzi di prova atteste- rebbero unicamente la mancata esecuzione del mandato di accompagna- mento coattivo in vista dell’interrogatorio del 15 novembre 2022, nonché la conseguente assenza del sospettato alle udienze, non aggiungendo al- cuna informazione rispetto ad un’eventuale condanna o pena detentiva. Secondo la SEM le considerazioni contenute nella risposta rispetto alla mancanza di indizi suscettibili di dimostrare che le autorità turche abbiano emesso un mandato di arresto nei confronti dell’insorgente, rimarrebbero valide. Altresì, contrariamente a quanto affermato nella replica, nell’atto di accusa dell’8 maggio 2023 emergerebbe chiaramente la proposta di con- ciliazione, resa impossibile unicamente dall’assenza dell’imputato. In me- rito all’archiviazione del procedimento a carico dell’interessato, la SEM rin- via allo scritto del 5 agosto 2024 in cui le ragioni per affermare ciò compa- rirebbero esplicitamente. Altresì, le ulteriori osservazioni del ricorrente in merito alle pubblicazioni effettuate mediate social media non sarebbero atte a sovvertire le valutazioni già svolte dall’autorità inferiore. Quo alla ma- nifestazione che avrebbe avuto luogo a F._______, tale agire non appare- rebbe pertinente a modificare le conclusioni precedenti. 6.8 Con osservazioni del 4 ottobre 2024 il ricorrente si è confermato nella propria tesi esposta nella replica del 28 agosto 2024. Con tale scritto egli ha trasmesso nuovi mezzi di prova elencati nello stesso (cfr. osservazioni del 4 ottobre 2024, pag. 2 e 3). Altresì, afferma che, per quanto attiene il verbale di udienza del (...) 2024 relativo al dossier (...), l’avvocato
D-4842/2022 Pagina 15 dell’insorgente ha giustificato la sua assenza a causa “motivi professionali”. Tale dichiarazione mendace, in caso di ritorno in Turchia, potrebbe aggra- vare la sua situazione. A suo modo di vedere, è plausibile che in caso di allontanamento, lo Stato di origine verrà a conoscenza della sua domanda d’asilo e verificherà dunque che la sua contumacia non è dovuta agli asse- riti “motivi professionali”. Inoltre, egli afferma come la numerosa documen- tazione giudiziaria modificherebbe completamente la situazione del ricor- rente esaminata in sede di audizione e la aggraverebbe ulteriormente, con- fermando la sussistenza di motivi di asilo pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 6.9 Tramite osservazioni del 28 ottobre 2024 la SEM si è riconfermata nei propri precedenti scritti e sostiene che lo scritto del 4 ottobre 2024 non con- tiene fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della posi- zione dell’autorità inferiore. 6.10 Con scritto del 14 novembre 2024 il ricorrente si è sostanzialmente confermato nelle proprie ragioni, allegando anche due referti medici ove viene diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress. 7. 7.1 Occorre chinarsi preliminarmente sulle censure formali (violazione del diritto di essere sentito, cfr. ricorso, pag. 2), poiché, qualora risultassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di es- sere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indis- sociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un indivi- duo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.3 Nella presente disamina il ricorrente censura il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell’autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale
D-4842/2022 Pagina 16 giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 7.3.1 Nel caso che ci occupa la domanda d’asilo è stata depositata il 25 maggio 2022 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 22 settembre 2022, ossia a distanza di 120 giorni. Ciò ha quale prima con- seguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se con- siderati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l’evasione previsti all’art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audi- zione sui motivi d’asilo avvenuta il 14 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 20/18), l’autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinato- rio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha com- portato per l’insorgente, a differenza di quanto da lui sostenuto nel gra- vame, un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto all’audizione svolta in data 14 settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 20/18). Si osserva inoltre che l’interessato ha potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applica- zione anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricor- rente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101), né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem- bre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7.4 Ne discende quindi che le censure mosse dal profilo formale da parte dell’insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. Per il resto le ulteriori censure, riguardando anche in alcuni punti aspetti mate- riali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 8.
D-4842/2022 Pagina 17 8.1 Venendo ora al merito, nel caso oggetto del presente gravame il Tribu- nale giunge a che le procedure penali turche a carico dell’interessato non siano rilevanti per l’asilo (art. 3 LAsi). 8.2 8.2.1 Occorre anzitutto rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2 supra), il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta pe- nale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica – come nel caso concreto (cfr. mdp SEM n. 7; allegato con lettera del 9 febbraio 2024) – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 con- sid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo. A ciò si aggiunge che la stessa procedura è basata su molteplici condivisioni avvenute tramite piattaforme sociali a seguito del suo arrivo in Svizzera e tale comportamento costituisce un abuso di diritto come si dirà in seguito (cfr. consid. 8.3 infra). 8.2.2 Inoltre, non si può escludere che la natura delle condivisioni effettuate dal ricorrente non sia tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia al fine di chiarare i fatti e determinare la sussistenza delle basi del reato secondo il proprio diritto penale interno, nell’applicazione del quale le autorità svizzere non possono di principio interferire (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Benché l’interessato rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fon- damentali dell’uomo. Infatti, a fronte del pubblico contenuto dei sui social network (cfr. mdp SEM n. 6), è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 feb- braio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in par- ticolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istru- zione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). 8.3 Altresì, con riferimento al procedimento penale per il reato di insulti giu- sta l’art. 125/2-4 e 53/1 del Codice penale turco, si constata che il ricorrente ha lasciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era stata ancora avviata. Peraltro il reato concerne si riferisce a condivisioni su social media effettuate da quest’ultimo e avvenute sette mesi dopo l’arrivo del ricorrente
D-4842/2022 Pagina 18 in Svizzera. Lo stesso atto d’accusa riporta reato la data di commissione dell’infrazione il 7 dicembre 2022. Tale comportamento costituisce effetti- vamente un abuso di diritto che non può essere di principio tutelato giuridi- camente (cfr. sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2). Ciò posto, il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l’avvio dell’inchiesta penale nel suo Paese d’origine al fine di ottenere asilo in Svizzera. 8.4 Inoltre, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionata- mente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe- nale legittimo ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato [Politmalus], cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). In primo luogo e come giusta- mente rilevato dalla SEM (cfr. consid. 6.1), dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica. In secondo luogo, no- nostante gli episodi occorsi in Turchia, egli non ha mai avuto conseguenze sul piano penale (prima di trasferirsi in Svizzera), essendo lo stesso sem- pre stato rilasciato a seguito dei problemi avuti con le autorità turche. Inol- tre, tali eventi, distanziati nel tempo, sono sempre avvenuti a seguito di comportamenti assunti dal ricorrente stesso e non come forma di persecu- zione da parte delle autorità. Si aggiunga che, a seguito delle asserite mi- nacce ai suoi famigliari, questi ultimi non hanno subito alcuna conseguenza in quanto nulla è a loro accaduto. In tale contesto, quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che la sua famiglia sia considerata quale “terrorista”, ri- sulta una motivazione debole per sostenere che lo stesso abbia un profilo politico di rilievo. In conclusione, risulta d’uopo constatare che, alla luce della giurisprudenza citata, il ricorrente non può essere considerato un pro- filo politico di rilievo e gli eventi occorsi non presentano un carattere di per- secuzione mirata nei suoi confronti. 8.5 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a pre- scindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne
D-4842/2022 Pagina 19 discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della deci- sione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del ricorrente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Al contrario, il ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l’allontana- mento in quanto la situazione personale del ricorrente lo esporrebbe a pe- ricolo di vita, dell’integrità fisica e/o della libertà, nonché a misure che com- porterebbero una pressione psichica insopportabile in violazione dell’art. 3 CEDU. Altresì ha riportato diversi rapporti di ONG in merito alla situazione concernente la Turchia, in particolare per quanto concerne la causa curda e l’HDP (Partito Democratico dei Popoli), sostenendo, che alla luce di tali vi sarebbe una particolare profilo di rischio nel caso concreto e che l’attuale situazione nel proprio Paese d’origine sarebbe da ritenersi inammissibile. Quo alla ragionevole esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, la SEM avrebbe omesso di valutare approfonditamente la questione medica del ricorrente. 10.3 10.3.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stra- nieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) pre- vede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 2 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).
D-4842/2022 Pagina 20 10.3.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3.3 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire alla volta dello Stato di origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrl). 10.3.4 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.3.5 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.4 10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di
D-4842/2022 Pagina 21 provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 10.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). Inoltre, l’interessato proviene da Kars, sito nell’omonima regione che non è stata toccata direttamente dai terremoti occorsi in Turchia nel febbraio 2023 (cfr. per la lista delle regioni turche interessate dai predetti sismi la sentenza del Tribunale E-2552/2024 del 27 maggio 2024 consid. 9.3.3). 10.4.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato è ancora giovane, senza carico fa- migliare e ha maturato esperienza lavorativa come cuoco (cfr. atto della SEM n. 20/18, D20 e segg., pag.4 e segg.). Nel suo Paese d’origine, egli dispone inoltre di una nutrita rete famigliare – in particolari numerosi fratelli che vivono tra B., C., G._______ e H._______ (cfr. atto della SEM n. 20/18, D21, pag. 5) – sulla quale potrà senz’altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. Riguardo alle ulteriori cen- sure sollevate nel ricorso dall’insorgente, le stesse non sono in grado di modificare le conclusioni del Tribunale. 10.4.4 In merito allo stato di salute dell’interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche esistenziali (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso ge- nerale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non
D-4842/2022 Pagina 22 raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie pos- sono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richie- dente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Sviz- zera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. In- vece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattis- pecie. 10.4.5 Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in trattamento psichia- trico per un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto della SEM n. 15/3). Inoltre, successivamente all’emanazione della decisione, il ricorrente ha trasmesso ulteriori certificati medici in merito al suo stato psicologico per i quali egli soffre anche di insonnia e incubi (cfr. [...] del 2 settembre 2024 annesso alla lettera del 14 novembre 2024). Tenuto conto di quanto pre- cede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in peri- colo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti impe- rativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. In- vero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 10.4.6 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 10.4.7 Infine non risultano nemmeno impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in rela- zione all’art. 44 LAsi). 11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-4842/2022 Pagina 23 (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto. 12. Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Quest’ultime non vengono quindi prelevate. 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
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