B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4670/2014
S e n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 1 4 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber, Fulvio Haefeli, cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...), Pakistan, patrocinato dall'avv. Pietro Pellegrini, istante,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di restituzione del termine relativa al procedimento D-4070/2014 / N [...].
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Visto: la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 26 giugno 2014 con la quale ha respinto la domanda d'asilo che l'interes- sato ha presentato in Svizzera in data 4 aprile 2013; il ricorso del 22 luglio 2014 contro tale decisione; la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 24 luglio 2014 che invitava l'insorgente a versare, entro l'8 agosto 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spe- se processuali (art. 63 cpv. 4 seg. PA), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine; il ritorno di suddetta decisione incidentale al Tribunale il 5 agosto 2014 siccome "non ritirata"; la sentenza del TAF D-4070/2014 dell'8 agosto 2014, notificata al ricor- rente il 12 agosto 2014 (cfr. tracciamento dell'invio della sentenza con pli- co raccomandato [...]), con la quale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso per mancato pagamento anticipato delle presunte spese proces- suali; l'istanza del 18 agosto 2014 (anticipata via telefax; timbro postale: 19 agosto 2014) volta, d'un lato, a restituire il termine per il versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali fissato con decisione inci- dentale del 24 luglio 2014, e dall'altro lato, a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento prevista per il 22 agosto 2014; la dichiarazione allegata all'istanza come mezzo di prova di B._______, Società fiduciaria e immobiliare amministratrice dello stabile nel quale ri- siede l'istante; le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 21 agosto 2014 per la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 25 agosto 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside- randi che seguono;
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e considerato: che le procedure in materia d'asilo, come pure la presente procedura, so- no rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che ad eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); che la competenza del Tribunale è data, giacché l'autorità competente a trattare una domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di un suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale re- cuperato (cfr. sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3); che giusta l'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; che, la domanda di restituzione del termine motivata è stata inoltrata en- tro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento; che, in casu, il termine cominciava a decorrere dalla notifica della sentenza del TAF D-4070/2014 il 12 agosto 2014, ossia il momento in cui l'insorgente è ve- nuto a conoscenza dell'inammissibilità del suo ricorso a causa del manca- to pagamento anticipato delle spese di procedura; che va avantutto osservato che a tutt'ora non risulta che l'istante abbia versato l'anticipo richiesto con la decisione incidentale del 24 luglio 2014 (D-4070/2014); che a prescindere da questa circostanza, potendosi lasciare aperta la questione, l'istanza va comunque respinta nel merito per i motivi che se- guono; che la restituzione del termine serve a impedire pregiudizi giuridici insorti per inosservanza di un termine che subisce l'istante allorquando non gli è
D-4670/2014 Pagina 4 imputabile la colpa di tale inosservanza (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 24 PA n. 1 pag. 331); che v'è da restituire il termine se l'inosservanza a causa dell'impedimento di cui non può essere attribuita la colpa all'istante, è da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire nel senso (cfr. STEFAN VO- GEL, op. cit., ad art. 24 PA n. 7 pag. 332); che v'è un'impossibilità oggettiva quando il richiedente o il suo rappresen- tante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circo- stanza indipendente dalla sua volontà ed al quale non è dato riconoscere un comportamento negligente; che invece, un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettiva- mente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile (cfr. STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA n. 10 e segg. pagg. 333-335); che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto re- strittiva e considera quale impedimento di agire unicamente un ostacolo oggettivo che ne renda praticamente impossibile l'osservanza, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a); che l'istante ha indicato che nello stabile dove alloggia non vi sarebbero cassette delle lettere; che gli invii postali sarebbero ritirati dai dipendenti dell'esercizio pubblico al pianterreno e poi distribuiti agli inquilini dei piani superiori; che nel periodo tra il 15 luglio 2014 e il 29 luglio 2014 l'esercizio pubblico al pianterreno, ossia un ristorante, sarebbe rimasto chiuso; che giusta la dichiarazione degli amministratori dell'esercizio pubblico allegata al ricorso, non sarebbe da escludere che in tale periodo si possano esse- re verificati dei disguidi circa la consegna della posta agli inquilini; che essendo l'esercizio chiuso non vi sarebbe stato nessuno a recapitare la posta agli inquilini; che la restituzione del termine prevede l'assenza di colpa (intenzionale o per negligenza) del richiedente (cfr. MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, ad art. 24 n. 7 pag. 488);
D-4670/2014 Pagina 5 che, come visto, egli ha addotto che il mancato ritiro della decisione inci- dentale del 24 luglio 2014 non sarebbe imputabile a sua negligenza ma a circostanze fortuite, indipendenti dalla sua volontà; che non di meno il Tribunale non può far sua questa tesi; che va innanzitutto osservato che allorquando il 22 luglio 2014 l'insorgen- te ha redatto il ricorso, come appare dalla dichiarazione allegata, l'eserci- zio pubblico si trovava apparentemente già chiuso; che nonostante ciò il ricorrente non ha fornito al Tribunale, come sarebbe stato suo dovere, un altro recapito per la notifica di eventuali decisioni; che poi, giusta il tracciamento dell'invio della decisione incidentale del 24 luglio 2014, appare che lo stesso sia stato avvisato per il ritiro il 25 luglio 2014, pertanto, tale avviso postale doveva pur trovarsi all'indiriz- zo indicato dall'istante; che quindi, oltre che essere la motivazione addotta poco convincente, il ricorrente deve in ogni caso lasciarsi opporre la negligenza nell'omettere, potendosi egli peraltro attendere delle imminenti comunicazioni di autori- tà, di organizzarsi debitamente per ricevere delle intimazioni; che ciò posto, l'istanza di restituzione del termine va respinta nel merito; che, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 21 agosto 2014 sono revocate; che visto l'esito della procedura, le spese processuali seguono la soc- combenza (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati- vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4670/2014 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, la domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 21 agosto 2014 sono revocate. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: