B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4660/2023
S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 2 3 Composizione
Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Yanick Felley, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Ritardata giustizia/Denegata giustizia; N (...).
D-4660/2023 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2022, il confronto con la banca dati dattiloscopica EURODAC del 29 marzo 2022, dal quale è risultato che l’interessato era titolare di un visto C (CS-VIS) valido dal (...) novembre al (...) dicembre 2021 per gli Stati Schengen rila- sciato dalle autorità greche, il verbale del 22 aprile 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), lo scritto della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 maggio 2022 che dichiarava la fine procedura Dublino, i mezzi di prova versati agli atti con scritti del 22 giugno e dell’11 lu- glio 2022, il verbale d’audizione secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 19 agosto 2022, le decisioni della SEM del 26 agosto 2022 di assegnazione alla procedura ampliata e del 30 agosto 2022 di ripartizione al Cantone B._______, la procura sottoscritta dal richiedente in data 12 ottobre 2022, la raccomandata dell’interessato alla SEM del 20 dicembre 2022, con la richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, il successivo scritto dell’interessato alla SEM, del 1° marzo 2023, con alle- gato un nuovo mezzo di prova in lingua turca, con contestuale richiesta di traduzione, la trasmissione della traduzione del documento precitato in data 16 marzo 2023 al richiedente,
D-4660/2023 Pagina 3 l’ulteriore raccomandata dell’interessato alla SEM dell’11 luglio 2023, tesa a chiedere l’adozione di una decisione entro 30 giorni, il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 30 agosto 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 31 agosto 2023) al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), per mezzo del quale l’inte- ressato ha chiesto di constatare il ritardo ingiustificato e/o la denegata giu- stizia da parte della SEM e di invitare la autorità a pronunciarsi in tempi ragionevoli sul riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; con contestuale richiesta di rinuncia ad un anticipo sulle spese e di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella per- sona della MLaw Elisabetta Luda, con protestate tasse, spese e ripetibili, la decisione incidentale del 12 settembre 2023, con la quale il giudice dell’istruzione ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a co- pertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in pro- sieguo di procedura sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame invi- tandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 27 settembre 2023, lo scritto della SEM denominato “diritto di essere sentito” trasmesso il 26 settembre 2023, all’insorgente e in copia al TAF,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nel decidere in merito alla propria domanda di asilo depositata il 28 marzo 2022,
D-4660/2023 Pagina 4 che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, previsto dall'art. 46a PA, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ri- corso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15, consid. 3.1.1), che pertanto il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso, che ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ricorso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per denegata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale decisione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenza del TAF C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5), che infine, il ricorso del 30 agosto 2023 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronunciarsi sebbene sia tenuta a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché quando non adotta una decisione che è tenuta a prendere entro il
D-4660/2023 Pagina 5 termine previsto dalla legge o entro il termine che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 130 I 312, consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell’autorità o da altri fattori (cfr. tra le tante, la sentenza di riferimento del TF 1P.677/2000 consid. 2), che appartiene al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che all’autorità non può essere rimproverato qualche “tempo morto”, poi- ché essi sono inevitabili in un procedimento; tuttavia essa non può preva- lersi, a giustificazione della lentezza del procedimento, di una propria or- ganizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTF 130 I 312 con- sid. 5.2 con riferimenti citati), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratti di un termine ordinatorio,
D-4660/2023 Pagina 6 che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in data (...) marzo 2022 (cfr. atto SEM 4/2), che in data 22 aprile 2022 la SEM ha svolto un colloquio Dublino con l’interessato (cfr. atto SEM 14/2) e successivamente il 12 maggio 2022 ha dichiarato conclusa la procedura Dublino ed ha annunciato il passaggio alla procedura nazionale d’asilo e di allontanamento (cfr. atto SEM 27/1), che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un’audizione sui motivi d’asilo il 19 agosto 2022 (cfr. atto SEM 36/11), che in data 26 agosto 2022 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) ed ha attribuito l’interessato al Canton B._______ (cfr. atti SEM 38/1 e 42/2), che dall’audizione del 19 agosto 2022 all’inoltro del ricorso per ritardata/denegata giustizia del 30 agosto 2023, il ricorrente non ha mancato di sollecitare l’autorità di prima istanza a due riprese (cfr. atti SEM 47/2 e 50/15), che tuttavia, alcuni mesi dopo il primo sollecito il ricorrente ha trasmesso con scritto del 1° marzo 2023 un nuovo mezzo di prova in lingua turca (cfr. atto SEM 48/4), che la SEM come da richiesta della rappresentante legale, ha proceduto a tradurre il summenzionato documento, trasmettendoglielo in data 16 marzo 2023 (cfr. atto SEM 49/1), che pertanto, al contrario di quanto fatto valere con il gravame, l’autorità di prima istanza ha proceduto con l’istruzione e non è quindi rimasta inattiva a far tempo dalla comunicazione di passaggio alla procedura ampliata,
D-4660/2023 Pagina 7 che sebbene, il sollecito dell’11 luglio 2023 è rimasto inevaso, l’autorità inferiore ha reagito in modo tempestivo alla decisione incidentale del TAF 12 settembre 2023, concedendo in data 26 settembre 2023 il diritto di essere sentito all’insorgente, in particolare chiedendo a quest’ultimo di esprimersi in merito ai numerosi indizi di falsificazione dei documenti versati agli atti (cfr. risultanze processuali), che, in virtù di quanto appena esposto, la lunghezza della procedura, non appare nel caso di specie irragionevole, malgrado vi sia stato un periodo di inattività di circa sei mesi, che, in ogni caso, quando la procedura presenta caratteristiche particolari e richiede misure investigative aggiuntive, come nel caso in questione, pos- sono verificarsi dei tempi morti nel trattamento della domanda d’asilo (cfr. le sentenze del TAF D-2579/2022 del 1° dicembre 2022, E-2561/2022 del 13 settembre 2022), che, in ultima analisi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso in esame, non si può constatare un ritardo ingiustificato da parte della SEM nel prendere una decisione ai sensi dell'articolo 46a PA, che pertanto, il ricorso deve essere respinto, che il Tribunale parte non di meno dal presupposto che la SEM – terminate le necessarie misure istruttorie – deciderà in tempi ragionevoli, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'in- sorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che, in considerazione dell’assenza nella fattispecie di questioni giuridiche complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev’essere respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D-4660/2023 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
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