B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-4498/2020

Sentenza del 29 giugno 2023 Composizione

Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Roswitha Petry, Manuel Borla, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento (ricorso contro la decisione di rie- same della SEM dell'11 agosto 2020) / revisione della sen- tenza del Tribunale amministrativo federale D-2406/2020 del 29 giugno 2020 / N (...).

D-4498/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino turco di etnia curda, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 dicembre 2018. A.b Con decisione del 3 aprile 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone B. dell'esecuzione della misura. A.c Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sen- tenza D-2406/2020 del 29 giugno 2020, ha respinto il ricorso del 7 mag- gio 2020 presentato contro la suddetta decisione della SEM. B. B.a In data 6 agosto 2020, l'interessato ha presentato alla SEM una do- manda di riesame della decisione del 3 aprile 2020 ed ha allegato un cer- tificato medico del (...) luglio 2020 al fine di motivare la richiesta. B.b Con decisione dell'11 agosto 2020 la SEM ha respinto la domanda di riesame, ha dichiarato la decisione del 3 aprile 2020 passata in giudicato ed esecutiva, ha respinto la domanda d'esonero dalle spese procedurali ed ha fissato un emolumento di CHF 600.–. Infine, l'autorità ha pure respinto la domanda di ammissione provvisoria. C. In data 11 settembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en- trata: 14 settembre 2020), l'interessato è insorto contro la decisione della SEM dell'11 agosto 2020 con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'au- torità inferiore per complemento d'istruzione, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal ver- samento delle spese procedurali e del relativo anticipo. In subordine, egli ha chiesto il trattamento del ricorso come istanza di revisione verso la sen- tenza del Tribunale D-2406/2020 del 29 giugno 2020 e, per effetto, la con- cessione dell'asilo in Svizzera, rispettivamente la concessione dell'ammis- sione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'al- lontanamento, con domanda di esenzione dal pagamento delle spese an- ticipate di giustizia.

D-4498/2020 Pagina 3 Allegato al ricorso, rispettivamente all'istanza di revisione, oltre alla deci- sione impugnata ed alla sentenza del Tribunale D-2406/2020, l'insorgente ha trasmesso le copie: – del certificato medico del (...) luglio 2020 (doc. B), – di un atto di indagine del (...) 2018 (doc. D), – di un atto di accusa (doc. E), – della lettera di un avvocato (doc. F). D. Con decisione incidentale del 25 settembre 2020 il Tribunale ha, da una parte, invitato il ricorrente a presentare la traduzione in lingua ufficiale sviz- zera dei documenti prodotti in lingua straniera in sede ricorsuale, con fa- coltà di accompagnare le traduzioni con uno scritto esplicativo circa la rile- vanza di detti documenti per l'esito del procedimento e, d'altra parte, l'ha invitato a trasmettere al Tribunale un'attestazione d'indigenza. E. Con scritto del 5 ottobre 2020, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale una copia dell'attestazione di indigenza ed ha richiesto la concessione di un'a- deguata proroga per presentare la traduzione in lingua ufficiale svizzera. Tale richiesta è stata accolta dal Tribunale. F. Il ricorrente, con scritto del 19 ottobre 2020, ha trasmesso le traduzioni del doc. D (doc. H), del doc. E (doc. I) e del doc. F (doc. L), riassunto il loro contenuto e riportato le possibili implicazioni per la procedura. Inoltre, egli ha inoltrato un messaggio (...) e la relativa traduzione (doc. M) nonché la fotografia di una manifestazione (doc. N). G. Con scritto del 29 dicembre 2020 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale una chiavetta USB contenente: – una fotografia che ritrarrebbe il ricorrente tra il pubblico di una manifestazione avvenuta nel (...) 2014 per commemorare i martiri di C._______ di D._______ (doc. O), – una fotografia che ritrarrebbe il ricorrente ad una manifestazione del 2013 ad E., organizzata per protestare contro il comportamento dell'autorità in riferimento ai fatti di C. (doc. P),

D-4498/2020 Pagina 4 – una fotografia che ritrarrebbe il ricorrente ad una serata culturale organizzata dall'Associazione Alevita F._______ nell'aprile 2018 (doc. Q), – uno screenshot di una ricerca sul motore Google, che dimostrerebbe che gli eventi ai quali avrebbe partecipato l'insorgente sarebbero noti e conosciuti (doc. R), – il video della manifestazione di cui alla foto del doc. O (doc. S), – due video della serata culturale di cui alla foto doc. Q (doc. T e U). H. Con scritto del 13 luglio 2021 l'insorgente ha domandato al Tribunale infor- mazioni in merito allo stato della procedura. I. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 settembre 2021, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per quanto concerne la procedura di rie- same ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 22 settembre 2021, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Nel con- tempo, l'interessato è stato invitato, entro il medesimo termine, a regolariz- zare l'istanza di revisione, con comminatoria d'inammissibilità in caso d'i- nosservanza. J. In data 22 settembre 2021 l'interessato, in ordine alla procedura di rie- same, ha chiesto la concessione di una proroga per la produzione di un ulteriore referto medico, nonché un termine di grazia per il versamento dell'anticipo spese. In ordine alla revisione egli ha regolarizzato l'istanza, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo, la revisione della sen- tenza del Tribunale del 29 giugno 2020 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la conces- sione dell'ammissione provvisoria; con contestuale richiesta di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese di procedura. In allegato egli ha trasmesso una chiavetta USB contenente della documentazione che attesterebbe le sue attività politiche. K. Il 22 settembre 2021 il ricorrente ha effettuato il versamento dell'anticipo spese di CHF 1'500.– inerente alla procedura di riesame. L. Con decisione incidentale del 28 settembre 2021, il Tribunale ha accolto le

D-4498/2020 Pagina 5 richieste di concessione dell'effetto sospensivo – autorizzando nel con- tempo l'interessato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della pro- cedura – e di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, inerente all'istanza di revisione. M. In data 8 novembre 2021 l'interessato ha trasmesso al Tribunale un certifi- cato medico del (...) settembre 2021 della psicoterapeuta G._______ ed uno del (...) ottobre 2021 del Servizio psico-sociale di H._______. N. Con scritto del 2 dicembre 2021 l'interessato ha presentato due nuovi mezzi di prova in originale: – un mandato di arresto spiccato nei suoi confronti per il reato di Propaganda per un'organizzazione terroristica del (...) 2022, – una "decisione diversa" del (...) 2022. O. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso dell'11 settembre 2020 contestualmente al dossier ri- corsuale ed ha invitato l'autorità ad inoltrare delle osservazioni in merito al ricorso ed ai successivi scritti. P. Il 13 gennaio 2023 la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente con possibilità di esprimersi. Q. In data 27 gennaio 2023 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni, in seguito trasmesse alla SEM per informazione.

D-4498/2020 Pagina 6 Diritto: I. Procedura di riesame 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 L'interessato ha motivato la domanda di riesame sulla scorta di due nuovi mezzi di prova, segnatamente il rapporto medico della (...) di I._______ del (...) luglio 2020 (doc. B) ed una dichiarazione dell'avvocato

D-4498/2020 Pagina 7 in Turchia (doc. C). Il certificato (doc. B) riguarderebbe, in particolare, l'esi- stenza di alcune gravi problematiche di salute che potrebbero avere infi- ciato le sue allegazioni durante la procedura d'asilo. Lo stesso evidenzie- rebbe come egli sarebbe affetto da un disturbo dissociativo il quale gli cau- serebbe delle difficoltà a ricordare correttamente tutti gli eventi occorsi e ad esporli in modo chiaro e cronologicamente corretto. A causa di questo disturbo, l'interessato non avrebbe potuto esprimersi correttamente du- rante le audizioni e le sue allegazioni sarebbero risultate vaghe e confuse. Il mezzo di prova allegato dovrebbe quindi essere atto a dimostrare che sarebbe assolutamente necessario provvedere ad un supplemento di istru- zione nella procedura d'asilo che lo riguarderebbe. Grazie al trattamento medico ricevuto egli sarebbe ora in grado di esporre i fatti relativi ai suoi motivi d'asilo nel modo più corretto. Per questi motivi l'istante chiede il rie- same della decisione della SEM del 3 aprile 2020 e, per l'effetto, che ven- gano disposti ulteriori atti istruttori. Egli richiama poi i fatti occorsigli in Pa- tria prima dell'espatrio ed aggiunge che dal suo arrivo in Svizzera, le forze di polizia si sarebbero recate diverse volte presso l'abitazione dei suoi fa- migliari chiedendo informazioni su di lui. L'interessato avrebbe cercato di ottenere il suo dossier giudiziario, ma il suo avvocato in Turchia non ci sa- rebbe riuscito, come dimostrerebbe la dichiarazione allegata all'istanza. In- fine, l'interessato chiede in subordine che i documenti vengano valutati come ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, e che gli venga dunque concessa l'ammissione provvisoria. 4.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto qualificato l'istanza quale domanda di riesame qualificata. In seguito, l'autorità ha, in primo luogo, ritenuto vago il contenuto del certificato poiché non preciserebbe concretamente in che modo il disturbo di cui egli soffrirebbe, potrebbe aver influito sulle sue capacità di comunicazione. In secondo luogo, il docu- mento medico sarebbe lacunoso posto che non indicherebbe nemmeno quando egli esattamente sarebbe stato ricoverato, né da quanto tempo egli soffrirebbe di tale disturbo. Di conseguenza, il documento non sarebbe atto a provare né a rendere verosimile che le sue capacità di esprimersi durante le audizioni sarebbero invalidate dal disturbo psichico addotto. A titolo ab- bondanziale, l'autorità inferiore ha rilevato che né in sede d'audizione sui motivi d'asilo né in sede ricorsuale, l'interessato avrebbe fatto valere di sof- frire di disturbi psichici. La produzione del certificato apparirebbe dunque finalizzata ad impedire il rinvio. La decisione del 3 aprile 2020 sarebbe dun- que corretta in quanto fondata su un accertamento dei fatti chiaro e com- pleto.

D-4498/2020 Pagina 8 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente rileva in primo luogo che la SEM non si sarebbe espressa in ordine agli eventuali nuovi motivi d'asilo riportati nell'i- stanza di riesame ed in particolare alle successive visite delle forze dell'or- dine presso il suo domicilio. In secondo luogo, egli ritiene che il certificato medico sarebbe molto chiaro e spiegherebbe come la sua patologia po- trebbe aver determinato una difficoltà ad esprimersi compiutamente du- rante la procedura. Egli sottolinea inoltre che in patologie come in quella da lui sofferta non sempre sarebbe possibile per i medici determinare im- mediatamente la tipologia di disturbo e risalire a quando sarebbe comin- ciato esattamente. Il ricorrente ritiene poi di aver fatto valere già in corso di procedura di soffrire di disturbi psichici e nella decisione del 3 aprile 2020, la SEM avrebbe indicato a quali strutture nel suo Paese d'origine avrebbe potuto rivolgersi per usufruire di trattamenti psichiatrici e psicologici. L'au- torità inferiore si contraddirebbe dunque nelle sue decisioni e pertanto non si potrebbe ritenere che l'accertamento dei fatti sarebbe avvenuto in ma- niera chiara e completa. Il certificato medico allegato alla richiesta di rie- same, unitamente alle argomentazioni ricorsuali dovrebbero essere atti a dimostrare la necessità di provvedere ad un supplemento d'istruzione nella procedura d'asilo. 4.4 Con osservazioni del 13 gennaio 2023, la SEM ritiene che il certificato medico del (...) luglio 2020 sarebbe tardivo e puramente strumentale ai fini della causa, in quanto prodotto solo a seguito del respingimento del ricorso da parte del Tribunale. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe riferito di aver avuto dei problemi psichici, ma di sentirsi meglio e di non volere un trattamento. Di conseguenza, risulterebbe priva di credi- bilità l'affermazione secondo cui egli non avrebbe potuto esprimersi corret- tamente durante la sua prima procedura d'asilo. Agli atti non vi sarebbe dunque alcun indizio serio e concreto secondo cui l'origine delle allegazioni reputate erratiche ed incoerenti da parte dell'autorità inferiore sarebbe da imputare al suo stato di salute di allora. In merito ai certificati presentati in sede ricorsuale e datati (...) settembre 2021 e (...) ottobre 2021 la SEM ritiene che, come già valutato nella precedente decisione, in caso di neces- sità, in Turchia egli potrebbe accedere alle cure mediche di cui necessita. 4.5 In sede di replica, l'insorgente contesta le conclusioni della SEM in or- dine al suo stato di salute. Ai sensi dei certificati medici prodotti, sarebbe indiscutibile che egli soffrirebbe di seri disturbi psichici. Di conseguenza, le sue affermazioni, in assenza di cure, sarebbero sicuramente state influen- zate dal suo stato mentale. Le sue allegazioni dovrebbero ritenersi viziate dai problemi di salute. Ciò risulterebbe evidente anche dal rapporto della Rappresentante d'Opera Assistenziale (ROA) del 19 novembre 2019.

D-4498/2020 Pagina 9 5. 5.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit- tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la do- manda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 5.2 Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di princi- pio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema- nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 con- sid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173), o una "domanda di adatta- mento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal mo- mento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell'au- torità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 13.1; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 5.3 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico

D-4498/2020 Pagina 10 corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a e b; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e seg. e rif. cit.; cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ul- teriori riferimenti). 5.4 5.4.1 Nel caso in disamina, contrariamente a quanto effettuato dalla SEM, l'istanza presentata dall'interessato non costituisce un riesame qualificato, bensì un'istanza di riesame (art. 111b LAsi), essendo la richiesta fondata su mezzi di prova insorti successivamente alla sentenza materiale del Tri- bunale – e dunque irricevibili per via di revisione (cfr. DTAF 2013/22 con- sid. 13.1). Tuttavia, la qualifica errata da parte della SEM non ha causato alcun pregiudizio al richiedente, avendo di fatto la SEM applicato l'art. 111b LAsi ed avendo trattato la richiesta, ed in particolare, essendo entrata nel merito della stessa. 5.4.2 Inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in: Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che la domanda di riesame è stata depositata il 6 agosto 2020, ossia a meno di 30 giorni dalla data del certificato medico del (...) luglio 2020. 5.4.3 Pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingen- dola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. 6. 6.1 Innanzitutto, è necessario verificare se le risultanze del certificato me- dico del (...) luglio 2020 (doc. B) siano atte a permettere una diversa valu- tazione rispetto a quella di cui al provvedimento del 3 aprile 2020. 6.2 Dal documento in parola emerge che all'interessato, degente presso la (...) di I._______ dal 27 giugno 2020, è stato diagnosticato un disturbo dis- sociativo (ICD10: [...]) nell'ambito di un più pervasivo disturbo di persona- lità con tratti paranoidei (ICD10: [...]). Gli episodi di alterazione dello stato di coscienza possono avere intensità e durata variabile, anche molto lievi, sino ad apparire quasi irriconoscibili ad una osservazione esterna. Il me-

D-4498/2020 Pagina 11 dico ha poi ritenuto che l'interessato presentasse un funzionamento disso- ciativo che potrebbe comportare con grande facilità restrizioni della capa- cità di mantenere una continuità della esperienza (memoria, identità). Dal punto di vista medico sarebbe fortemente plausibile (senza tuttavia cer- tezza scientifica) che il quadro psichico dell’insorgente possa avere in pas- sato influenzato la modalità e il contenuto formulato nella domanda di asilo e nel successivo ricorso. In particolare, non stupirebbe l'eventuale difficoltà dell'interessato a presentare la sua domanda nei tempi e nelle modalità per lui più convenienti. 6.3 Innanzitutto, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione im- pugnata, il certificato – confezionato su un'unica pagina – non riporta né da quanto tempo l'insorgente soffrirebbe di tali disturbi psichici, né i dettagli dei due ricoveri presso la (...) di I._______. Invero, è sconosciuto l'inizio delle degenze, così come le durate e le modalità delle stesse. In secondo luogo, non viene riportato in maniera concreta e dettagliata in che modo il disturbo avrebbe influito sulle capacità di esposizione del ricorrente du- rante le audizioni. Il documento invero, formula unicamente un'ipotesi e non vi sono ulteriori elementi che permettano di ritenere che effettivamente il quadro clinico dell'interessato abbia influenzato le modalità ed il conte- nuto delle allegazioni addotte a sostengo della propria domanda d'asilo. A ciò si aggiunge poi il fatto che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo sono state poste delle domande all'interessato in merito al suo stato di sa- lute ed egli ha risposto di aver avuto molti problemi psichici, ma di sentirsi ad oggi molto meglio (cfr. atto SEM A14/21, Q102). Altresì, nonostante la richiesta di un trattamento psicologico presentata nel corso della prima au- dizione (cfr. atto SEM A7/11), egli ha riferito di non volere un trattamento (atto SEM A14/21, Q104). A ciò si aggiunge poi il fatto che in sede di ricorso contro la decisione del 3 aprile 2020 egli non ha neppure menzionato i pro- blemi psichici a giustificazione dell'insussistenza delle sue allegazioni. Di conseguenza, la produzione, in fase di riesame di un certificato medico a sostengo dell'incapacità di esprimersi appare quantomeno pretestuosa ed il certificato parrebbe piuttosto essere stato prodotto per i bisogni della causa. Per sovrabbondanza, il Tribunale rileva poi che l'esistenza di una simile patologia non risulta poter giustificare i numerosi indicatori d'invero- simiglianza rilevati nel corso del procedimento ordinario (cfr. sentenza del Tribunale D-2406/2020 del 29 giugno 2020). 6.4 In seguito, neppure gli ulteriori certificati medici prodotti in corso di pro- cedura, considerati quali complemento alla domanda di riesame, permet- tono una diversa valutazione della fattispecie. Invero, entrambi i documenti riportano delle terapie intraprese a partire da giugno 2020, a seguito delle

D-4498/2020 Pagina 12 dimissioni della (...) di I._______ (cfr. certificato del [...] ottobre 2021), ri- spettivamente da aprile 2021 (cfr. certificato del [...] settembre 2021) e ri- portano altresì lo stato di salute attuale dell'insorgente. Entrambi i docu- menti non fanno né un riferimento preciso all'inizio delle problematiche né alla loro possibile influenza sulle capacità di esposizione del ricorrente. 6.5 Infine, i certificati medici prodotti non permettono neppure una diversa valutazione per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, segna- tamente per quanto riguarda i problemi di salute. Innanzitutto, i documenti non permettono di ritenere un cambiamento notevole delle circostanze. In secondo luogo, come già rilevato dall'autorità inferiore nella decisione del 3 aprile 2020, confermato dal Tribunale con sentenza del 29 giugno 2020 (D-2406/2020) e come reiterato in sede di osservazioni del 13 gen- naio 2023, in Turchia il sistema sanitario corrisponde sostanzialmente agli standard dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in Turchia è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 6.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto e la de- cisione della SEM sulla domanda di riesame, confermata. 7. Visto l'esito della procedura di riesame, le spese processuali di CHF 1'500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'i- stante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate dall'anticipo spese di medesimo importo versato da quest'ultimo in data 22 settembre 2021. 8. In ordine alla procedura di riesame, la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi defini- tiva.

D-4498/2020 Pagina 13 II. Procedura di revisione 9. 9.1 Per quanto concerne ora la procedura di revisione, il Tribunale è com- petente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte con- tro le proprie sentenze le quali sottostanno alle condizioni di cui agli artt. 121–128 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF (cfr. DTAF 2013/22 con- sid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). Per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda agli art. 52 e 53 PA.

9.2 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su ri- mando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). In tale contesto, la domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale. Se l'istanza viene accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU- BÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, no. 5.36, pag. 348). 10. 10.1 La revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'es- sere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere libera- mente una sentenza. Attraverso tale istituto non è possibile sollevare cen- sure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato. La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 10.2 I motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli art. 121 – 123 LTF. Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non è invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-1921/2022 dell'11 ottobre 2022 con- sid. 2.1).

D-4498/2020 Pagina 14 11. 11.1 In virtù dell'art. 124 lett. d LTF una domanda di revisione fondata su altri motivi (art. 123 LTF), deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sen- tenza. 11.2 Nel caso in disamina l'interessato ha presentato un'istanza di revi- sione fondata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Il termine di 90 giorni per chie- dere la revisione, inoltrata con scritto dell'11 settembre 2020 – poi regola- rizzata con scritto del 22 settembre 2021 – risulta rispettato, essendo la sentenza del 29 giugno 2020, spedita il 30 giugno 2020, stata notificata il più presto il 1° luglio 2020. Pertanto, l'istanza di revisione è ricevibile, ec- cetto per quanto segue al considerando 14.3. 12. 12.1 Per il tramite dell'istanza di revisione regolarizzata del 22 settem- bre 2021, l’insorgente ritiene che i mezzi di prova prodotti unitamente al ricorso dell'11 settembre 2020 – un atto di accusa dove verrebbe chiesta la sua condanna per propaganda per un'organizzazione terroristica e per essere membro della stessa, che farebbe seguito ad un'indagine della Pro- cura, nella quale verrebbe confermato che egli avrebbe partecipato a di- verse manifestazioni e che sarebbe stato coinvolto nell'organizzazione di altre attività contro il Governo, ed una lettera accompagnatoria del suo av- vocato in Turchia – dovrebbero essere atti a dimostrare che i suoi timori in relazione ai rischi di persecuzione sarebbero reali, concreti ed attuali. In- vero, la partecipazione a determinate manifestazioni, che nella sentenza di cui chiede la revisione non sarebbe stata considerata rilevante, avrebbe causato l'apertura di un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Al mo- mento dell'emanazione della sentenza tali mezzi di prova non sarebbero stati noti. L'istante aggiunge altresì il fatto che la sua attività politica non si sarebbe fermata al suo arrivo in Svizzera, ma che egli avrebbe continuato a partecipare a manifestazioni contro l'attuale governo turco, come si evin- cerebbe dalla documentazione contenuta sulla chiavetta USB allegata. L'eco di tali manifestazioni sarebbe giunto anche nel suo paese d'origine e costituirebbe un ulteriore motivo di temere persecuzioni in caso venisse eseguito l'allontanamento. In subordine, egli chiede che la presente istanza venga trattata come nuova domanda d'asilo e che i mezzi di prova, qualora non dovessero essere ritenute date le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, vengano valutati come ostativi all'esecuzione dell'allon- tanamento e che gli venga concessa l'ammissione provvisoria.

D-4498/2020 Pagina 15 12.2 Con osservazioni del 13 gennaio 2023, la SEM rileva che l'atto di ac- cusa presentato sarebbe stato sottoposto ad un'analisi interna dalla quale sarebbe risultato che il documento presenterebbe una o più caratteristiche oggettive di contraffazione. Di conseguenza, la SEM ha ritenuto falso il mezzo di prova presentato dall'istante ed ha escluso senza possibilità di dubbio l'apertura di un procedimento penale a seguito della partecipazione a determinate manifestazioni. Per quanto attiene al mandato di accompa- gnamento coattivo e alla decisione diversa, che sembrerebbero far parte di un diverso procedimento penale rispetto all'atto di accusa, nonostante non presenterebbero elementi oggettivi di contraffazione, non si potrebbe escluderne la falsità. Il modo di procedere dell'interessato apparirebbe inol- tre pretestuoso e strumentale ai fini della causa. 12.3 In sede di replica, l'istante rileva che non avendo la possibilità di ac- cedere al sistema informatico Uyap/E-Devlet, sarebbe stato costretto a contattare un avvocato in Turchia. Ciò non sarebbe stato semplice per due ragioni, da una parte vi sarebbe la difficoltà di trovare un avvocato disposto ad assumere mandati relativi a persone qualificate quali oppositori politici, d'altra parte le parcelle sarebbero molto care. Pertanto, egli non sarebbe riuscito a procurarsi i documenti giudiziari con più solerzia. In seguito, egli contesta la conclusione della SEM in merito all'autenticità dei mezzi di prova. Non si potrebbe far discendere la non autenticità del mandato di accompagnamento coattivo e della decisione diversa dalla supposta man- cata autenticità dell'atto di accusa, che per altro, sarebbe relativo ad un altro dossier. Tali atti dovrebbero essere sufficienti per dimostrare il fondato timore di essere perseguitato se dovesse rientrare nel suo Paese d'origine. Infine, per quanto riguarda l'atto di accusa, l'interessato rileva che il docu- mento sarebbe pervenuto per il tramite del suo avvocato di fiducia ed egli non avrebbe le competenze giuridiche per verificarne l'autenticità. 13. 13.1 L'istante fa riferimento al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF secondo il quale la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (DTF 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2 e riferimenti). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova o meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribu- nale federale 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e seg.).

D-4498/2020 Pagina 16 13.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F_21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 147 III 238 consid. 4, e relativi riferimenti, in particolare consid. 4.1 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 con- sid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTF 144 V 258 consid. 2.1 e relativi riferimenti). 13.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, anch'essi presuppongono che siano soddisfatte cinque condizioni: (1) devono rifarsi a fatti precedenti (pseudo nova); (2) devono essere concludenti, cioè devono essere in grado di portare a una modifica della sentenza a favore del richiedente; (3) dovevano già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento; (4) de- vono essere stati scoperti solo dopo questo momento e (5) il ricorrente non era stato in grado di invocarli nel procedimento precedente (cfr. DTF 147 III 238 consid. 4 e relativi riferimenti ed in particolare consid. 4.2). 14. 14.1 14.1.1 Nella presente disamina, l'istante fonda la sua richiesta, prevalen- dosi di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della deci- sione su ricorso – un atto d'indagine datato (...) 2018 ed un atto d'accusa (cfr. doc. D e E e le rispettive traduzioni, doc. H e doc. I) – e che ritiene siano tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l'esistenza di elementi suscettibili di condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio in Turchia. Invero nel caso egli dovesse fare ritorno nel suo Paese d'origine, avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti in quanto penderebbe una condanna nei suoi confronti per i reati di propaganda e di appartenenza ad un'organizzazione terroristica. 14.1.2 In primo luogo va rilevato come presumibilmente l'istante non ha versato agli atti due documenti indipendenti, ma è probabile che si tratti

D-4498/2020 Pagina 17 delle pagine 1 e 2 del medesimo documento. A prescindere da ciò, un'ana- lisi di tali atti, prodotti in copia, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nelle osservazioni del 13 gennaio 2023, lascia desumere che presentino diversi indizi di contraffazione. In primo luogo, il numero di riferimento sull'atto d'accusa risulta troppo elevato per essere stato emanato nell’anno 2018 (doc. E rispettivamente doc. I) ed un articolo di legge elencato non par- rebbe combaciare con il reato attribuito all'imputato. In secondo luogo, la persona firmataria dell'atto d'indagine (doc. D rispettivamente doc. H) non può aver emanato il documento ed alcune informazioni relative al suddetto funzionario non risultano corrette. In sede ricorsuale, il ricorrente non ha, altresì, apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimo- strare il contrario. Alla luce delle presenti considerazioni, i suddetti mezzi di prova possono dunque essere considerati falsi e prodotti per i bisogni della causa. Pertanto, può essere esclusa l'apertura di un procedimento penale a seguito della partecipazione a determinate manifestazioni. 14.2 In seguito, i documenti prodotti per il tramite di una chiavetta USB (doc. O – doc. U), non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie, in quanto ritraggono il ricorrente quale partecipante di alcune manifestazioni. Invero, neppure nel corso della precedente procedura è mai stato dubitato della partecipazione dell'istante a queste manifestazioni, ciò che non è risultato fondato è il conseguente timore di subire pregiudizi rilevanti in materia di asilo per la suddetta partecipazione (cfr. sentenza del Tribunale D-2406/2020 del 29 giugno 2020, pag. 6 seg.). 14.3 In seguito, per quanto riguarda la lettera dell'avvocato (doc. E) ed i due documenti presentati in corso di procedura, ed emessi il (...) 2022 ed il (...) 2022, essendo entrambi posteriori alla sentenza del Tribunale, non possono essere invocati quali motivi di revisione. In tal senso e per motivi d'incompetenza funzionale di questo Tribunale (cfr. supra consid. 11.2) la conclusione esposta dall'interessato circa la trattazione della sua istanza quale nuova domanda d'asilo risulta essere irricevibile. Appartiene all'in- sorgente presentare i documenti alla SEM nell'ambito di un'eventuale do- manda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. In quest'occasione, egli potrà altresì far valere quali nuovi motivi d'asilo le visite alla sua abitazione da parte delle forze di polizia. 15. Di conseguenza, stante quanto precede, gli estremi per sottoporre a revi- sione la sentenza D-2406/2020 del 29 giugno 2020 non risultano essere dati. Pertanto l'istanza di revisione dell'11 settembre 2020, completata con

D-4498/2020 Pagina 18 scritto del 22 settembre 2021, nella misura della sua ricevibilità, va re- spinta. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 28 settembre 2021, non si prelevano spese processuali.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4498/2020 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. In ordine alla procedura di riesame, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– per la procedura di riesame sono po- ste a carico del ricorrente e sono prelevate dall'anticipo spese di medesimo importo versato il 22 settembre 2021. 3. L'istanza di revisione è respinta nella misura della sua ricevibilità. 4. Per la procedura di revisione non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

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