Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D4491/2009 Sentenza del 2 settembre 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, Presidente del collegio Walter Stöckli, Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. Parti A., nata il (...), alias B., nata il (...), e sua figlia C._______, nata il (...), Nigeria, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 giugno 2009 / N [...].
D4491/2009 Pagina 2 Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 16 ottobre 2007; i verbali d'audizione del 31 ottobre 2007 (di seguito: verbale 1) e del 12 novembre 2007 (di seguito: verbale 2); la nascita della figlia della richiedente in data (...); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 10 giugno 2009, notificata all'interessata in data 13 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento [act. UFM A 20/2]); il ricorso del 13 luglio 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 14 luglio 2009) presentato dalla ricorrente per se stessa e per sua figlia con allegata una procura del 16 giugno 2009 (allegato 1) e copia della decisione impugnata (allegato 2); la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 17 luglio 2009, notificata all'insorgente in data 20 luglio 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con la quale il Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre una procura valida entro un termine di sette giorni, a decorrere da quello successivo alla notifica; lo scritto del 20 luglio 2009 (cfr. timbro postale del 20 luglio 2009; data d'entrata: 21 luglio 2009) dell'insorgente con allegato copia della procura (allegato 1); la decisione incidentale del Tribunale del 24 luglio 2009 con la quale il Tribunale ha informato le ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed ha invitato le insorgenti a versare entro il 24 luglio 2009 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dalle ricorrenti il 4 agosto 2009;
D4491/2009 Pagina 3 la decisione incidentale del Tribunale dell'11 agosto 2009 con la quale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'11 settembre 2009; la risposta al ricorso dell'UFM del 21 agosto 2009; la replica del 25 settembre 2009 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 28 settembre 2009) della ricorrente con i seguenti allegati: scritto del 16 settembre 2009 indirizzato alla Commissione tutoria regionale (...) di D._______ nel quale la ricorrente chiede al Canton Ticino di intraprendere i passi necessari per il riconoscimento di C._______ da parte del presunto padre (allegato 1); uno scritto del 16 giugno 2009 nel quale l'insorgente chiede al presunto padre di C._______ di contattarla per riconoscerla quale figlia (allegato 2); una decisione della Commissione tutoria regionale (...) di D._______ del 22 settembre 2009 d'istituzione di una curatela a favore di C._______ (allegato 3); l'ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011 nella quale ha invitato la ricorrente a presentare entro il 2 agosto 2011 un aggiornamento circa un eventuale riconoscimento di C._______ o di un'eventuale azione di paternità, rispettivamente il suo esito e le eventuali relazioni che il padre avrebbe con la figlia come pure la di lei madre, richiamato l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31); lo scritto del 2 agosto 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 3 agosto 2011) dell'insorgente con i seguenti allegati: comunicazione di un riconoscimento dopo la nascita del 21 settembre 2010 (allegato 1); estratto conto "PostFinance" del 30 giugno 2011 che dimostrerebbe i sussidi versati dal padre di C._______; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D4491/2009 Pagina 4 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che sono pertanto legittimate ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può, svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
D4491/2009 Pagina 5 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che dalle audizioni si evince che l'interessata, di etnia hausa e di religione pentecostale, è cittadina nigeriana dichiaratasi nata a E., nello stato di Borno, con ultimo domicilio a F., nello stato di Edo (cfr. verbale 1, pag. 1); che la richiedente ha dichiarato che i suoi familiari sono di fede musulmana e quindi sottoposti alla legge della Sharia; che ha allegato di essere espatriata per il timore di essere uccisa giusta la Sharia poiché sarebbe rimasta incinta in un rapporto durante un breve soggiorno a E._______ dai suoi genitori nel giugno 2007 con un certo G._______ senza essere sposata con quest'ultimo (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4 seg.); che sarebbe quindi espatriata in data 15 ottobre 2007 dopo aversi fatto prestare del denaro per il viaggio; che avrebbe preso un volo da H._______ (Nigeria) con il quale sarebbe giunta a I._______ (Svizzera) l'indomani; che il medesimo giorno ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 6 segg.; verbale 2, pag. 4); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non sufficientemente motivate, contraddittorie, inattendibili ed inverosimili le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, sarebbe estremamente dubbia l'etnia hausa, come pure la sua provenienza da E._______ da dove, a dire della medesima, proverrebbero e abiterebbero a tutt'ora i propri genitori, in quanto ella non conoscerebbe, per assodata e pacifica ammissione, per nulla la lingua hausa e confermerebbe al contrario che la propria lingua madre sarebbe l'edo; che la richiedente avrebbe affermato di aver parlato edo, lingua madre, con la zia materna, mentre con la madre avrebbe invece comunicato in inglese e non il contrario; che, a mente dell'autorità inferiore, ciò apparirebbe tuttavia strano che la zia materna e la madre della richiedente parlassero in due lingue differenti; che sarebbe quindi lecito ritenere l'opposto, ossia che la propria lingua madre è il chiaro indizio della perfetta socializzazione della qui istante e che ne indica la reale ed incontrastata provenienza, a non far dubbio, da F._______; che risulterebbe altresì strano che la stessa abbia citato unicamente la lingua utilizzata con la madre, l'inglese, ma mai quella usata con suo padre, col quale tuttavia anche si intratteneva sul suo futuro; che ciò non può quindi essere frutto di dimenticanza,
D4491/2009 Pagina 6 qualora il padre non parlasse effettivamente inglese; che, a mente dell'UFM, visto anche il fatto che ella avrebbe tenuto contatti annuali con la propria famiglia, sarebbe pertanto lecito ritenere che, se fosse stata effettivamente di provenienza del nord della Nigeria e di etnia hausa, avrebbe in caso perlomeno palesato maggiormente le proprie radici socioculturali e linguistiche; che, oltracciò, l'interessata confermerebbe di non essere musulmana, come invece lo sarebbero i propri genitori, bensì di fede cristiana, che tra l'altro costituirebbe la religione predominante a F., come noto e assodato dall'autorità inferiore; che, in tale ambito, sarebbe poi illogico il suo modo di agire, in quanto per oltre un mese si sarebbe solamente preoccupata del prestito di denaro, piuttosto che fuggire immediatamente per salvare la propria vita prima del diffondersi della notizia della sua gravidanza; che, inoltre, pur ammettendo che il padre della stessa sia effettivamente un severo membro esecutivo e giudicante della Sharia, in tal caso la sua pacifica accettazione della conversione al cristianesimo della figlia, della frequentazione libera del ragazzo, senza esserne promessa, i colloqui intrattenuti con la figlia sui rapporti sessuali e addirittura il conferimento di un prestito in denaro per l'apertura indipendente di un salone da parrucchiera, parrebbero inspiegabili e contro logica tanto da poter anche dubitare circa l'attendibilità delle allegate origini islamiche dei propri genitori; che, peraltro, se la richiedente fosse stata realmente di origine musulmana, convertitasi solo in età adulta al cristianesimo, in pericolo e perseguitata, ella si sarebbe impegnata da una parte a sapere esattamente chi fosse in realtà la gente a minacciarla, in caso, genericamente descritta come i vicini o gli anziani oppure il sedicente ma ignoto medico; che, dall'altra, si sarebbe senz'altro adoperata alfine di evitare tali persone e fuggire immediatamente da quel luogo; che, quanto alla Sharia, l'interessata non avrebbe saputo fornire la benché minima spiegazione sulla natura della stessa; che ella l'avrebbe definita nell'audizione breve quale semplice legge dello stato, per poi definirla, nella seconda audizione, come gente musulmana che decide della sorte delle persone incinte; che apparirebbe illogico che la richiedente non sia stata capace di fornire le generalità delle persone in questione e il loro numero, in quanto avrebbe dichiarato che suo padre farebbe parte della gente che giudica le persone secondo la Sharia; che, in aggiunta, non avrebbe fornito informazioni circa la visita medica, foss'anche solo il nome del medico; che, inoltre, l'interessata avrebbe allegato di esser partita a E. e di aver conosciuto G._______ nel corso del mese di giugno 2007, mentre, secondo il rapporto medico, il concepimento risalirebbe già al mese di maggio precedente, quando non sarebbe ancora partita per giungere al nord del Paese dai genitori; che, in seguito,
D4491/2009 Pagina 7 avrebbe asserito di non aver potuto nascondersi a F., per mancanza dei mezzi finanziari necessari per pagare l'autobus per poi allegare di aver reperito perfino i mezzi per l'acquisto di un biglietto aereo per giungere a I.; che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto della richiedente non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, la ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo, per quanto è qui di rilievo, che la Sharia sarebbe riconosciuta in Nigeria e che i militari come pure la polizia veglierebbero al rispetto, essendo quindi ridicolo il consiglio di fuggire in altre parti del Paese; che, inoltre ella sarebbe disorientata psichicamente in seguito agli avvenimenti che l'avrebbero portata alla fuga ragione per cui non si potrebbe concludere alcunché a suo svantaggio; che, in Nigeria, vigerebbe corruzione e ella sarebbe perseguitata in tutto il Paese; che il suo racconto sarebbe verosimile e non conterrebbe né lacune nella motivazione, né contraddizioni rilevanti; che, peraltro, non sarebbe stato sufficientemente tenuto conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile; che ella sarebbe esposta a provvedimenti vessatori in loco ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) dai quali nessuno potrebbe proteggerla; che sarebbe altresì più vulnerabile una richiedente l'asilo con un bambino piccolo rispetto ad uno senza figlio che si trova nella stessa situazione; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio; che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la ricorrente avrebbe omesso nel gravamen di discutere nuovamente la propria regione di provenienza asserita durante l'istruttoria, ossia E._______; che a tutt'ora non avrebbe neanche fornito alcun documento a prova di quanto addotto in sede di audizione, segnatamente la provenienza dalla regione da lei asserita, nonostante il tempo avuto a disposizione e malgrado la stessa non abbia lamentato problemi di sorta con le autorità del suo Paese; che, a mente dell'autorità
D4491/2009 Pagina 8 inferiore, ritenuta la completa inverosimiglianza del racconto della ricorrente, si potrebbe esimere dall'esame della possibilità di fuga interna in loco; che, inoltre, l'insorgente sarebbe stata audizionata in modo approfondito da un'auditrice competente nell'ambito delle problematiche legate alla condizione specifica femminile e quindi la relativa istruttoria sarebbe formalmente corretta e completa; che, peraltro, la ricorrente non avrebbe fornito elementi atti ad invalidare le conclusioni di cui all'inattendibilità delle relative allegazioni; che, secondo l'UFM, non sarebbe quindi necessaria un'ulteriore istruzione rinviando per il resto ai considerandi della querelata decisione; che, nella replica, le insorgenti hanno, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, rimandato a quanto allegato nel gravamen ed hanno asserito che l'autorità inferiore non avrebbe considerato sotto l'aspetto dell'art. 8 CEDU il fatto che vi sia una persona munita di un permesso di soggiorno che ha riconosciuto la paternità di C._______ e che, come dichiarato nelle successive osservazioni, il padre sarebbe regolarmente in contatto con sua figlia; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
D4491/2009 Pagina 9 che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 1 consid. 5a; GICRA 1996 n. 27 consid. 3c. aa. e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1; GICRA 1995 n. 23); che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in imprecise affermazioni, non corroborate da elementi consistenti; che, inoltre la ricorrente, con riferimento ai fatti evocati, si è limitata a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo; che, innanzitutto, codesto Tribunale osserva che, secondo la comunicazione di riconoscimento dopo la nascita del 21 settembre 2010 (cfr. allegato 1 dello scritto del 2 luglio 2011 agli atti), il padre di C._______ risulta essere un certo L._______ e non G., come allegato dalla ricorrente in sede d'audizione (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 2); che, inoltre, G. non risulta neanche essere un alias di L., in quanto l'asserita data di nascita del primo, ossia il (...), non corrisponde a quella del secondo del (...), riportata nel succitato documento (cfr. verbale 2, pag. 2); che sebbene l'insorgente si sia impegnata a presentare detto documento ella non si è prodigata a spiegare questa contraddizione e perché ella non ha mai menzionato il vero padre della di lei figlia durante il suo racconto, ossia un fatto fondamentale per l'intero racconto fornito relativo ai suoi motivi d'asilo; che, inoltre, a tutt'ora, a distanza di quasi quattro anni dall'inoltro della sua domanda d'asilo, ella non ha depositato alcun documento atto a dimostrare la sua provenienza della zona di E.;
D4491/2009 Pagina 10 che, peraltro, nel gravamen non è nemmeno entrata nel merito delle divergenze rilevate dall'UFM contestando il tutto in modo generale; che, per il resto e ritenuto l'apprezzamento corretto dei fatti da parte dell'autorità inferiore sul punto dell'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non circostanziate dalla ricorrente, che portano su punti essenziali della sua domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti addotti; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che l'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 CEDU ha diritto al rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9); che, in casu, la ricorrente ha invocato esplicitamente il principio dell'unità della famiglia nell'atto di replica del 25 settembre 2009; che, in casu, l'insorgente non ha il diritto al rilascio di un permesso di dimora e non possono appellare a tale principio, e meglio per le ragioni qui di seguito esposte; che l'art. 13 cpv. 1 Cost. non accorda una protezione più estesa di quella sancita all'art. 8 CEDU, nell'ambito del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (cfr. sentenze del Tribunale federale 2P.272/2006 del 24 maggio 2007 consid. 5.1, 2P.42/2005 del 26 maggio 2005 consid. 5.1;
D4491/2009 Pagina 11 sentenze del Tribunale amministrativo federale D7710/2008 del 12 luglio 2010 pag. 4, D4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.2 come pure C7307/2007 del 24 marzo 2010 consid. 6.2 e relativi riferimenti); che il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, in virtù del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 8 CEDU, presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("Rechtsanspruch") o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può prevalersi di un'integrazione sociale e professionale particolarmente intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.13.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti, DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.1, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2, 2A.421/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007 consid. 4.1; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.13.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/aabb; sentenza del Tribunale amministrativo federale D6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, pag. 285); che alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c); che, secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; art. 1a lett. e OAsi 1, secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati); che, inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia; che, come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli; che, nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid.
D4491/2009 Pagina 12 1df pag. 26 segg.; sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.23.5); che ciò presuppone ad esempio che lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o mentale, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521 consid. 5, DTF 120 Ib 257 consid. 7 pag. 227 seg.; GICRA 1995 n. 24 consid. 7 pag. 227 seg., GICRA 1994 n. 7 consid. 3d pag. 63 seg.); che, nel caso concreto, le ricorrenti non possono far valere un diritto di soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia ai sensi della sopra evocata giurisprudenza; che, infatti, sebbene il rapporto di filiazione di L., straniero in possesso di un permesso C, con C. è stato riconosciuto in data 21 settembre 2010 (cfr. comunicazione di un riconoscimento dopo la nascita allegato allo scritto del 2 agosto 2011 agli atti), non emergono elementi atti a comprovare una comunità durevole tra il medesimo e le insorgenti che rappresenti un rapporto prossimo, vero e vissuto tra L._______ e sua figlia C.; che, segnatamente, la ricorrente si è limitata a dichiarare che lo stesso avrebbe un contatto frequente con la figlia (cfr. scritto del 2 agosto 2011, pag. 2) senza fornire alcun dettaglio in merito; che, oltracciò, lo stesso L. risulta a tutt'ora domiciliato a M., mentre le ricorrenti risiedono a N. (cfr. risultanze del sistema d'informazione centrale sulla migrazione [di seguito: SIMIC] agli atti); che, peraltro, quest'ultimo almeno fino al 16 settembre 2009 non aveva avuto alcun contatto, né con A., né con la di lei figlia (cfr. scritto del 16 settembre 2009, allegato all'atto di replica, indirizzato alla Commissione tutoria regionale (...) di D. nel quale la ricorrente chiede al Canton Ticino di intraprendere i passi necessari per il riconoscimento della figlia); che non spetta quindi a questa autorità indagare oltre, per arrivare a raccogliere elementi probatori più di quanto gli venga imposto dalla massima d'ufficio, a comprova di quanto la ricorrente asserisce in maniera non ulteriormente sostanziata, a differenza di quanto avrebbe potuto e dovuto ossequiare a distanza di ben quattro anni dalla presentazione della sua domanda d'asilo e un mese dopo l'ultima intimazione da parte di codesto Tribunale (cfr. ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011) (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365); che, visto quanto precede, la figlia della ricorrente non intrattiene effettivamente un rapporto prossimo, vero e vissuto con L._______, tale da opporsi all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTF 122 II 1 consid. 1 pag. 5);
D4491/2009 Pagina 13 che, in siffatte circostanze, le insorgenti non hanno alcun diritto di prevalersi dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al rilascio di un permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli stranieri che ne sarebbe competente (cfr. art. 14 cpv. 1 LAsi, NICCOLÒ RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 16.62); che, visto quanto precede, non v'è una violazione del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU; che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), contrariamente a quanto pretenderebbe nel ricorso in modo totalmente stereotipato; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale di A._______, ella è giovane, con una formazione ed esperienza professionale quale parrucchiera e nel
D4491/2009 Pagina 14 commercio (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, alla luce delle sue dichiarazioni inverosimili, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente a tutt'ora dispone di una rete sociale in patria, segnatamente suo fratello ed i genitori, nonché i zii (cfr. verbale 1, pag. 3) sui quali potrà contare per crescere ed allevare la di lei figlia; che, in aggiunta, le ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, infine, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.29.3.5 pagg. 367369), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento della figlia primogenita della ricorrente, ritenuto che ella è ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura del suo genitore; che, in siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente e sua figlia di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese di origine; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che le insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, premesso ciò, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
D4491/2009 Pagina 15 giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 4 agosto 2009; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente)
D4491/2009 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti e sono compensate con l'anticipo versato in data 4 agosto 2009. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il Presidente del collegio:Il cancelliere: Daniele CattaneoCarlo Monti Data di spedizione: