B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-4433/2021

S e n t e n z a d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 2 3 Composizione

Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato da Simona Cautela, (...), ricorrente,

Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 settembre 2021 / N (...).

D-4433/2021 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che ha presentato A._______, cittadino somalo, in Sviz- zera il 7 luglio 2021, le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM), in particolare la consultazione del sistema EURODAC, dalla quale risultava che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 21 luglio 2020 e che il 17 settembre 2020 aveva ottenuto prote- zione sussidiaria, il verbale del rilevamento dei dati personali (RD) del 16 luglio 2021 e del colloquio personale Dublino del 21 luglio 2021, la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità greche il 22 luglio 2021 in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione interna- zionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Re- pubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione ir- regolare [RS 0.142.113.729]), la concessione il 22 luglio 2021 del diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed all'allontanamento in Grecia, l'accettazione della richiesta di riammissione da parte delle autorità greche del 26 luglio 2021, le osservazioni dell'interessato del 27 luglio 2021 in merito al diritto di es- sere sentito, il parere del richiedente del 24 settembre 2021 in merito alla bozza di de- cisione della SEM, la decisione del 27 settembre 2021, notificata il giorno seguente, per mezzo della quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia,

D-4433/2021 Pagina 3 il ricorso del 5 ottobre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en- trata: 7 ottobre 2021) per il tramite del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni affinché sia effet- tuato un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per com- plemento istruttorio; con contestuale richiesta di concessione dell'assi- stenza giudiziaria e protestate tasse e spese, la conferma di ricezione del ricorso del Tribunale del 7 ottobre 2021, gli scritti del ricorrente del 13 ottobre 2021, del 21 ottobre 2021, del 28 ot- tobre 2021 e del 22 novembre 2021 con allegati diversi rapporti medici, la decisione incidentale del Tribunale del 23 novembre 2021 che autoriz- zava l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura, accoglieva l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a con- dizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria del ricor- rente e lo invitava, entro il 9 dicembre 2021, a produrre un'attestazione d'in- digenza oppure a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle pre- sunte spese processuali, la trasmissione dell'attestazione d'indigenza con scritto del 2 dicem- bre 2021, l'ordinanza del Tribunale del 23 maggio 2022 che invitava la SEM ad inol- trare una risposta al ricorso tenendo in particolare conto della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022, la decisione del 23 giugno 2022 per il mezzo della quale la SEM ha annul- lato i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 22 settembre 2021 (recte: 27 settembre 2021) inerenti all'esecuzione dell'allontanamento con- cedendo, di conseguenza, al ricorrente l'ammissione provvisoria, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevol- mente esigibile, l'ordinanza del 28 giugno 2022 che invitava il ricorrente ad informare il Tri- bunale se ed in che misura intendesse mantenere il ricorso, la conferma di mantenimento del ricorso del 13 luglio 2022,

D-4433/2021 Pagina 4 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che se- guono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nel caso in disamina, invitata a presentare una risposta al ricorso, l'au- torità inferiore, con decisione del 23 giugno 2022, ha parzialmente riesami- nato la decisione del 27 settembre 2021 ed ha ammesso provvisoriamente in Svizzera il ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana- mento,

D-4433/2021 Pagina 5 che giusta l'art. 58 cpv. 3 PA l'autorità di ricorso continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione, che ai sensi della giurisprudenza, nel caso in cui l'autorità inferiore emani una nuova decisione il ricorso è da considerarsi divenuto privo di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni invocate dal ricor- rente (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3), che la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e l'autorità di ricorso è tenuta ad entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, pre- scindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato formalmente la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 consid. 1a; sentenza del TAF E- 5798/2012 del 20 dicembre 2012), che con la decisione della SEM del 23 giugno 2022, lo scrivente Tribunale constata come solo i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 22 set- tembre 2021 (recte: 27 settembre 2021) sono stati annullati, che invitato ad esprimersi in merito, l'insorgente ha dichiarato di voler man- tenere il ricorso sulla questione della non entrata nel merito della sua do- manda d'asilo, che di conseguenza, tale punto risulta tuttora pendente, che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che tale Stato avrebbe inoltre accettato la richiesta di riammissione dell'interessato indicando che allo stesso sarebbe stata rico- nosciuta la protezione sussidiaria; che egli potrebbe rientrare in Grecia senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un respingimento in violazione del principio di non-refoulement; che non essendoci un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, che in sede di ricorso, l'insorgente rileva che laddove le autorità saprebbero o potrebbero sapere che un provvedimento di allontanamento verso un Paese dell'Unione europea, preso nei confronti di una persona totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, comporterebbe un rischio reale che l'interessato si ritrovi in una situazione di privazione materiale tale da sot- toporlo ad un trattamento degradante o disumano vietato dall'art. 3 della

D-4433/2021 Pagina 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda- mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), le autorità sarebbero te- nute a rinunciare a siffatto rinvio, che con scritto di mantenimento del ricorso l'insorgente ha altresì rilevato che ferma l'incompatibilità della sua condizione personale con un trasferi- mento in Grecia, la limitatezza dell'attuale statuto accordato in Svizzera inficerebbe in maniera notevole sull'accesso per il ricorrente ai diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30); che inoltre, l'insorgente ritiene che essendo il per- messo di soggiorno per protezione sussidiaria scaduto in data 16 settem- bre 2021, lo statuto accordato in Grecia non gli apporterebbe una reale protezione, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo si- curo secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato pre- cedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non respingimento" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, che tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati; o di norme giuridiche equivalenti (cfr. Messag- gio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge fe- derale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, Foglio Federale [FF] 2002 6087 ss., 6118 s.; cfr. DTAF 2010/56 con- sid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scam- bio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non respingimento" (art. 5 cpv. 1 LAsi), che nel caso in disamina, il ricorrente beneficia della protezione sussidiaria in tale Paese, con relativo permesso di soggiorno valido dal 17 settem- bre 2020 al 16 settembre 2021, che con il riconoscimento della protezione sussidiaria in Grecia ed il rilascio di un permesso di soggiorno (rinnovabile), le autorità greche hanno garan- tito al ricorrente protezione dalle persecuzioni, in modo da poter tornare in

D-4433/2021 Pagina 7 tale Paese senza dover temere un respingimento nel proprio paese d'ori- gine, in violazione del principio di "non respingimento", che né dinanzi alla SEM, né in sede di ricorso e di mantenimento dello stesso, l'insorgente ha mai sostenuto che rischierebbe di subire un tale respingimento, che altresì la Grecia, in data 26 luglio 2021, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio (cfr. atto SEM 29/1), essendo egli al bene- ficio della protezione sussidiaria, che il fatto che il permesso di soggiorno sia scaduto non significa che la Grecia non garantisca protezione al ricorrente; che invero, non vi sono ele- menti che permettano di ritenere che le autorità greche negherebbero il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifu- giati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), che inoltre, egli non ha neppure sostenuto che le sue condizioni di vita in quel paese siano tali da esporlo a privazioni materiali estreme, al punto che si deve ammettere che la protezione che ha ottenuto in quel paese non sia efficace (in questo senso, cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea [CGUE] del 19 marzo 2019 nei casi congiunti C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17 e sentenza del Tribunale E-5904/2020 del 19 aprile 2022 consid. 3.3.4), che a ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non ha neppure fatto valere di avere nuovi motivi d'asilo; che inoltre, la Grecia aveva già analizzato la sua precedente domanda d'asilo ed era giunta alla conclusione che non soddi- sfaceva le condizioni per ottenere lo statuto di rifugiato; che dunque, con- trariamente a quanto ritenuto in sede di mantenimento del ricorso, non ri- sulta esservi alcuna violazione della Conv. rifugiati e dei diritti da essa ga- rantiti dal momento che egli non è stato riconosciuto quale rifugiato in Gre- cia, che pertanto, è ancor più evidente che nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato alcun interesse attuale a che si entri nel merito della sua domanda d'asilo,

D-4433/2021 Pagina 8 che ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. tra le altre anche le sentenze del Tribunale D-5217/2022 del 21 no- vembre 2022 consid. 5.3 e E-5904/2020 del 19 aprile 2022 consid. 3.3.4), che visto quanto precede, il ricorso, in quanto non ancora divenuto privo di oggetto per effetto della decisione di riesame della SEM del 23 giu- gno 2022, deve essere respinto e, per quanto rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo, la decisione della SEM del 27 settembre 2021 con- fermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali parziali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 novem- bre 2021, non si prelevano spese processuali, che in seguito, ai sensi dell'art. 111a ter LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale desi- gnata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4433/2021 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, per quanto non sia divenuto privo di oggetto, è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

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