B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4430/2022
Sentenza del 29 aprile 2024 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 agosto 2022 / N (...).
D-4430/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato 1, e per suo tramite il figlio minorenne (l’interessato 2), hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) agosto 2020. A.b Il (...) settembre 2020 si è tenuto con il richiedente 1 il verbale di rile- vamento dei dati personali, mentre che il successivo (...) settembre 2020 si è svolto il colloquio personale Dublino. A.c Con decisione del 23 dicembre 2020, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli interessati, ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia, nonché l’esecuzione della predetta misura. Il ricorso, presentato il 30 dicembre 2020 avverso la predetta decisione da- gli insorgenti, è stato accolto dal Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) con sentenza D-6591/2020 del 13 gennaio 2021, che ha annullato la decisione impugnata rinviando gli atti alla SEM affinché proce- desse ai sensi dei considerandi. B. B.a Con scritto del 21 maggio 2021, l’autorità inferiore ha comunicato di voler esaminare la loro domanda d’asilo in Svizzera (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-141/2). B.b Il (...) agosto 2021, l’interessato 1 è stato sentito riguardo in particolare ai suoi motivi d’asilo. Il (...) marzo 2022, si è poi svolta con il medesimo un’audizione integrativa circa i suoi motivi d’asilo. Nell’ambito di tali audizioni, egli ha sostanzialmente e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere originario e di aver vissuto a C._______ negli ultimi (...) anni circa, prima dell’espatrio avvenuto nel mese di (...) (se- condo il calendario persiano; corrispondente ad [...] nel calendario grego- riano). Egli ha narrato come nell’(...) mese dell’anno (...) (secondo il calen- dario persiano; corrispondente all’anno [...] nel calendario gregoriano), avrebbe effettuato delle (...) nel corso di una (...). Tuttavia, qualche giorno dopo la polizia (...) lo avrebbe convocato dicendogli di portare con sé tutti i suoi (...) e la sua (...) ed avrebbero distrutto gli stessi. Egli si sarebbe quindi dovuto recare ogni giorno per (...) alla stazione di polizia locale, ove gli agenti lo avrebbero maltrattato. Soltanto nel corso dell’anno (...) (se- condo il calendario persiano, corrispondente all’anno [...] nel calendario gregoriano), egli avrebbe potuto nuovamente ottenere un’autorizzazione per lavorare. Nel medesimo anno egli avrebbe conosciuto una persona alla quale in seguito avrebbe inviato dei filmati sulla (...) che in seguito avrebbe
D-4430/2022 Pagina 3 scoperto venivano diffuse in (...), su una (...) ed altri social media. Tale persona lo avrebbe rassicurato circa la segretezza dei suoi dati personali. Un giorno avrebbe inoltre scoperto che la sua attuale ex moglie gli avrebbe (...). Egli avrebbe sporto denuncia contro ignoti per la sparizione della sua carta SIM. (...) prima del suo espatrio, la ex moglie sarebbe venuta a co- noscenza, tramite la sua carta SIM, dei contatti dell’insorgente 1 con D._______ (di seguito: D.), una donna affiliata al (...), con la quale egli era divenuto amico scambiandosi dei commenti. L’ex moglie del ricor- rente 1, avrebbe consegnato le trascrizioni delle sue conversazioni con D. alla famiglia dell’ex-marito di quest’ultima e da allora egli sa- rebbe stato minacciato. Un giorno, egli sarebbe stato avvicinato da una macchina con a bordo (...) persone, che lo avrebbero fermato per strada, incappucciato e fatto salire su di un’auto dove lo avrebbero colpito, insul- tato e minacciato. Una volta giunto in un posto in (...), lo avrebbero nuova- mente picchiato, legato ad un albero e (...). Al sopraggiungere di un (...), i suoi aguzzini si sarebbero dati alla fuga. Il (...) ed un’altra persona lo avreb- bero condotto su sua richiesta presso un amico, che lo avrebbe accompa- gnato il giorno seguente all’ospedale a E., dove lo avrebbero me- dicato. Poi, per tre o quattro giorni, sarebbe rimasto con l’amico a E. presso una seconda casa famigliare, prima di fare rientro a C.. (...) prima dell’espatrio, egli avrebbe iniziato a ricevere delle telefonate da diversi numeri che lo minacciavano di morte se avesse con- tinuato la sua relazione con D.. (...) o (...) prima il suo espatrio, l’ex moglie gli avrebbe comunicato di aver informato F._______ (anche detto F.) e G. riguardo alle sue attività. (...) prima il suo espatrio con il figlio, egli sarebbe venuto a conoscenza da uno zio (del ri- chiedente 1) che un suo amico che lavorava per F._______ avrebbe avuto conoscenza dell’apertura di un dossier a nome dell’interessato 1 presso l’F._______ e gli avrebbe suggerito di espatriare. Il figlio, e qui richiedente 2, non avrebbe invece motivi d’asilo propri. Nel caso di un ritorno in Iran, egli teme di essere imprigionato in quanto l’F._______ e il G., or- ganismi dove l’ex moglie avrebbe anche dei parenti, avrebbero ottenuto delle informazioni dall’ex moglie e potrebbero anche ucciderlo. Alla sua domanda d’asilo, egli ha allegato quale documentazione la copia del suo certificato di divorzio (con la traduzione in italiano agli atti; cfr. mezzo di prova [di seguito: MdP] della SEM n. 1); una chiavetta USB con- tenente un video su di un servizio dove viene intervistata D. (cfr. MdP n. 2); le fotocopie dei certificati di nascita (Shenasnameh) degli inte- ressati 1 e 2, le fotocopie della carta Melli e della tessera d’invalidità del richiedente 1 (cfr. MdP n. 5); gli appunti dell’interessato 1 del (...) (cfr. MdP n. 6); la documentazione medica dell’interessato 1 consegnata in copia il
D-4430/2022 Pagina 4 (...) marzo 2022 (cfr. MdP n. 7); e la copia della denuncia sporta dal richie- dente 1 contro ignoti per il furto della scheda telefonica (con la traduzione in italiano agli atti; cfr. MdP n. 8). C. Per il tramite della decisione del 25 agosto 2022, notificata il 2 settem- bre 2022 (cfr. n. 170/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d’asilo, pronun- ciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della me- desima misura. D. Con ricorso del 3 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato la succitata decisione dinnanzi al Tribunale chiedendo, ai fini procedurali ed in via cautelare, la conferma dell’effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo nonché di gratuito patrocinio, con la nomina dell’avv. H._______ quale gratuita patrocinatrice. Nel merito, ed in via principale, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed al riconoscimento della qua- lità di rifugiato in Svizzera, con la conseguenza di essere posti al beneficio di un permesso di tipo “B”. A titolo subordinato hanno chiesto l’accogli- mento parziale del ricorso con la concessione del permesso F all’insor- gente 1 per la sua attività a sostegno della cultura e del popolo curdo, po- steriore all’uscita dal proprio paese d’origine. In secondo subordine, hanno chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria con beneficio di un per- messo F, per inesigibilità del loro allontanamento a causa della situazione di violenza generalizzata e per i loro problemi di salute. In terzo subordine, hanno postulato il rinvio degli atti all’incarto alla SEM per la valutazione della situazione del ricorrente 2, sia in merito al suo rinvio nel paese d’ori- gine, sia circa la sua integrazione in Svizzera, per assicurare che venga tutelato il suo interesse superiore. Al ricorso, quali nuovi documenti, sono stati prodotti in copia: un articolo tratto da (...), intitolato (...) (cfr. sub doc. D); un articolo intitolato (...) del (...) (cfr. sub doc. E); un ulteriore articolo in inglese tratto da (...) dal titolo (...) (cfr. sub doc. F); due articoli relativi alla situazione nel (...) (cfr. sub doc. G e doc. H); la dichiarazione in inglese del (...) ([...]) del 2 ago- sto 2020 concernente l’appartenenza del ricorrente 1 quale membro al par- tito predetto (cfr. sub doc. I); stampe di sei fotografie rappresentanti il ricor- rente 1 (cfr. sub doc. L); estratto del profilo social del ricorrente 1 (cfr. sub
D-4430/2022 Pagina 5 doc. M); stampe di cinque fotografie rappresentanti il ricorrente 1 a delle manifestazioni (cfr. sub doc. N). E. Tramite lo scritto dell’11 novembre 2022, l’allora rappresentante legale de- gli insorgenti (avv. H._______), ha comunicato al Tribunale di non rappre- sentare più i ricorrenti nel procedimento in parola. Con successiva missiva del 14 novembre 2022, l’avv. Giulia Togni, si è legittimata quale nuova pa- trocinatrice degli insorgenti, producendo in annesso copia della relativa procura di rappresentanza. F. F.a Con decisione incidentale dell’11 gennaio 2023, il giudice dell’istru- zione ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha loro concesso un termine fino al 26 gennaio 2023 – poi prorogato dal Tribunale su richiesta del 20 gennaio 2023 fino al 13 febbraio 2023 – per informare il Tribunale se ed in che misura intendes- sero mantenere il loro ricorso presentato il 3 ottobre 2022, ai sensi dei con- siderandi. F.b Per il tramite dello scritto del 13 febbraio 2023, gli insorgenti hanno confermato di voler mantenere il ricorso presentato il 3 ottobre 2022, for- mulando delle osservazioni complementari allo stesso, nonché produ- cendo quale nuova documentazione in copia: diverse fotografie inerenti alle manifestazioni e ad un’iniziativa alle quali avrebbe preso parte il ricor- rente 1 in Svizzera (cfr. sub doc. O-R); la stampa di una lettera di ringra- ziamento del (...) con la traduzione in italiano (cfr. sub doc. S); una cartina relativa ai decessi per provincia in Iran datata (...) (cfr. sub doc. T); due estratti da un telefonino con allegate le traduzioni in italiano (cfr. sub doc. U-doc. V). G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 17 febbraio 2023, ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale formulata dagli in- sorgenti nel gravame – con la nomina dell’avv. Giulia Togni, quale patroci- natrice d’ufficio dei ricorrenti – a condizione che fosse dimostrata con un’at- testazione d’indigenza, su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria degli insorgenti, entro il 6 marzo 2023 – termine prorogato su richiesta tempestiva dei ricorrenti dal Tribunale fino al 21 marzo 2023 – oppure al versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 750.– sempre entro il medesimo
D-4430/2022 Pagina 6 termine precitato. Tramite lo scritto dell’8 marzo 2023, i ricorrenti hanno prodotto la documentazione, attestante la loro indigenza. H. Invitata a determinarsi sul ricorso, la SEM ne ha proposto il respingimento, nella sua risposta tempestiva del 13 aprile 2023 (cfr. proroga del termine concessa dal Tribunale in data 30 marzo 2023 fino al 14 aprile 2023). I. Nella loro replica del 24 maggio 2023, gli insorgenti hanno dichiarato man- tenere le loro conclusioni ricorsuali. Alla stessa, gli insorgenti hanno alle- gato diversi ulteriori documenti in copia, e meglio: la dichiarazione di ap- partenenza quale membro dell’insorgente 1 al (...) del (...) aprile 2023 (cfr. sub doc. W); varia documentazione fotografica ed una chiavetta USB ine- rente ai servizi fotografici e video nonché alle attività effettuate in Svizzera dal ricorrente 1 (cfr. sub doc. X, Y, Z, AA, AB, AD e AF); schermate telefo- niche in lingua straniera con traduzione in italiano (cfr. sub doc. AC); stampa di un invito al ricorrente 1 del convegno della diaspora curda in Svizzera del (...) (cfr. sub doc. AE); conferma di collaborazione dell’(...) da parte dell’(...) all’insorgente 1 (cfr. sub doc. AG); stampa di una schermata telefonica (cfr. sub doc. AH); certificato del psicoterapeuta Dott. I._______ inerente al ricorrente 2 (cfr. sub doc. AI); messaggio elettronico di D._______ del 23 maggio 2023 (cfr. sub doc. AJ). J. Il 21 giugno 2023, la SEM ha avuto la possibilità di presentare la sua du- plica. Tali osservazioni, sono state inviate agli insorgenti per conoscenza dal Tribunale con ordinanza del 28 giugno 2023, nella quale ha pure de- cretato la chiusura dello scambio di scritti. K. Con scritto del 18 settembre 2023, l’avv. H._______, avvisando il Tribunale di essere venuta a conoscenza nel frattempo della concessione del gratuito patrocinio dall’attuale rappresentante legale degli insorgenti, ha trasmesso la nota d’onorario relativa alle prestazioni da lei effettuate. L. Tramite la missiva del 12 ottobre 2023, i ricorrenti hanno inoltrato al Tribu- nale una chiavetta USB contenente vari video e foto, che dimostrerebbero delle attività e degli eventi politici (più recenti) ai quali il ricorrente 1 avrebbe partecipato in veste di (...).
D-4430/2022 Pagina 7 M. L’autorità inferiore ha potuto prendere posizione su quanto sopra il 6 no- vembre 2023. N. Con missiva del 6 novembre 2023, la rappresentante legale degli insor- genti, ha inviato al Tribunale la sua nota d’onorario. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 In limine si osserva che la conclusione, in via cautelare, formulata dagli insorgenti nel gravame tendente alla conferma dell’effetto sospensivo al ricorso (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 2 seg. e p.to 2 delle conclusioni in via cau- telare, pag. 14), è irricevibile, in quanto il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (art. 42 LAsi).
D-4430/2022 Pagina 8 3.2 Anche le conclusioni ricorsuali in via principale e subordinata, che com- portano la concessione di un permesso B, rispettivamente di un permesso F, ai ricorrenti, sono irricevibili. Ciò poiché, la questione della concessione di un’autorizzazione di soggiorno, esula dall’oggetto della contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 ago- sto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giuri- sprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 27). 4. 4.1 I ricorrenti sostengono nel loro gravame, che l’autorità inferiore non avrebbe tenuto conto nel suo apprezzamento di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, o di averne scartato in maniera erronea alcuni, nonché non si sa- rebbe premurata di verificare la situazione del ricorrente minorenne, non ascoltandolo e non prendendo in considerazione il suo interesse superiore. Nel loro scritto del 13 febbraio 2023, gli insorgenti, si lamentano inoltre del fatto che il funzionario incaricato della SEM avrebbe impedito al ricorrente 1 di raccontare in audizione quanto sarebbe successo in Iran nel mese di (...), dimostrando di non riconoscere la valenza di tale episodio repressivo nella sua fuga dal Paese d’origine. In tal senso, essi si prevalgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti – ed implicitamente anche dell’obbligo inquisitorio posto a capo dell’autorità in- feriore – di una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché di una viola- zione del diritto di essere sentito del ricorrente 2. È opportuno esaminare queste censure d’ordine formale in primo luogo, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 con- sid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 Nella presente disamina, si evince dal provvedimento avversato, che la SEM ha spiegato i motivi che hanno guidato la sua decisione, in partico- lare l’insieme degli elementi che l’hanno condotta a considerare che alcune allegazioni dell’insorgente fossero inverosimili e che altre non potessero far giungere alla conclusione di un timore fondato di persecuzione determi- nante ai fini dell’asilo. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dai ricor- renti, l’autorità intimata ha considerato tutti i fatti pertinenti per il suo giudi- zio. Segnatamente, non risulta corretto quanto riferito nel loro ricorso dagli insorgenti riguardo alla produzione agli atti della copia di un documento che attesterebbe della presenza di un dossier aperto nei confronti del ricor- rente 1 presso (...) (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso). Difatti, di tale documento non vi è alcuna traccia, neppure in copia, agli atti all’incarto, e risulta
D-4430/2022 Pagina 9 chiaramente anche dalle allegazioni dell’insorgente 1, che la documenta- zione che egli ha presentato è inerente alla denuncia per il furto o lo smar- rimento della sua carta SIM, ma in alcun modo attesta dell’esistenza di un suo dossier presso l’F._______ (cfr. n. 162/11, D4 segg., pag. 2; D50 segg., pag. 8 seg.). Non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto considerare tale documento nella sua valutazione e motivazione della decisione avver- sata, allorché il medesimo non esiste. Per il resto, i rimproveri mossi alla decisione della SEM, si confondono in realtà con dei motivi materiali, che riguardano l’apprezzamento della verosimiglianza e della pertinenza dei loro motivi d’asilo, che verranno esaminati dappresso. L’autorità inferiore ha inoltre tenuto conto, nella sua decisione, della situazione vigente nel Paese d’origine degli insorgenti, allorché ha analizzato l’esigibilità dell’ese- cuzione del loro allontanamento (cfr. decisione impugnata, p.to III/2, pag. 6). A differenza poi di quanto argomentato nel ricorso, si evince dalla decisione avversata, che la situazione del ricorrente minorenne sia stata valutata dall’autorità sindacata, anche ed in particolare sotto l’aspetto dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. decisione impu- gnata, p.to III/2, pag. 6). 4.3 Proseguendo nell’analisi, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, non si ravvisa per il ricorrente 2, alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. Invero, seppure il medesimo non sia stato personalmente questio- nato dalla SEM, egli ha potuto esporre le sue motivazioni sia per il tramite del padre, sia lungo il corso di tutta la procedura anche di prima istanza pure attraverso il suo rappresentante legale (cfr. ad esempio n. 162/11, D62, pag. 9). Quest’ultimo era tra l’altro sempre presente nel corso delle audizioni del ricorrente 1, e non ha mai sollevato alcuna obiezione o richie- sta nel senso di sentire anche il ricorrente minorenne. Inoltre, come soste- nuto a ragione dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, il ricor- rente 1 aveva riferito come il figlio non avesse alcun motivo d’asilo proprio da far valere (cfr. n. 145/10, D43, pag. 8). Alla luce di tali elementi, non si intravvede quindi quali ulteriori elementi rilevanti per la procedura d’asilo, avrebbero potuto essere rivelati nel corso di un’audizione dal ricorrente mi- norenne. Quest’ultimo ha tra l’altro pure avuto l’occasione di esporre le eventuali sue motivazioni anche in fase ricorsuale per il tramite del suo rappresentante legale. In tal senso, anche se una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2 fosse stata constatata – ciò che non è il caso in specie – sarebbe comunque stata sanata in ambito ricorsuale. 4.4 Concernente poi la sollevata mancata libertà di esprimersi durante l’au- dizione sui motivi da parte del ricorrente 1, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro scritto del 13 febbraio 2023, non risulta in alcun modo
D-4430/2022 Pagina 10 dai due verbali d’audizione che il ricorrente 1 non abbia potuto esprimersi liberamente sui suoi motivi d’asilo, come neppure che egli sia stato inter- rotto in qualsivoglia modo nell’esposizione dei medesimi. Al contrario, si evince come egli si sia potuto determinare in maniera spontanea, fornendo numerosi dettagli, circa i suoi motivi d’asilo (cfr. n. 145/10, D39 segg., pag. 7 seg.; n. 162/11, D17 segg., pag. 3 segg.). A ciò si aggiunge che il ricorrente 1 ha espressamente menzionato alla fine di entrambe le audi- zioni di aver potuto raccontare tutti i suoi motivi d’asilo (cfr. n. 145/10, D40, pag. 7 seg.; n. 162/11, D73, pag. 10). Peraltro, la circostanza di essere espatriato nell’(...), allorché sarebbero iniziati gli (...), risulta dall’audizione sui suoi motivi che egli abbia potuto indicarla, senza alcuna interruzione di sorta (cfr. n. 145/10, D13, pag. 3). Egli ha inoltre sottoscritto i suoi verbali d’audizione, dopo attenta rilettura con la sua rappresentante legale, con- fermando così l’insieme di tutte le sue dichiarazioni ed astenendosi da ogni complemento. Appare quindi del tutto pretestuosa la censura mossa all’au- torità inferiore di violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente 1 in ambito d’audizione. Inoltre, si denota come al ricorrente 1 è stato possibile presentare in fase ricorsuale il suo asserto di essere fuggito dall’Iran nel (...) e la situazione securitaria vigente nel suo Paese d’origine in tale pe- riodo. 4.5 Visto quanto sopra, gli atti all’incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) – e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio – o ancora che abbia violato il diritto di essere sentiti degli insorgenti. Le cen- sure mosse da questi ultimi a tal proposito, devono quindi in toto essere respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
D-4430/2022 Pagina 11 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (poiché la giurisprudenza in materia risulta essere invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tut- tavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 In primo luogo, vi sono da esaminare i fatti allegati dagli insorgenti, an- teriori alla loro partenza dall’Iran, al fine di determinare se, a tale momento, essi adempivano alle condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6.2 Il Tribunale ritiene dapprima che la valutazione contenuta nella deci- sione impugnata riguardo all’inverosimiglianza di un interesse da parte dei (...) nei confronti del ricorrente 1, che avrebbero aperto un dossier a suo carico dopo che l’ex moglie avrebbe inviato a F._______ le conversazioni da lui intrattenute con D._______ a sfondo politico, sia a tal proposito com- pleta e convincente. Il ricorso non presenta nessun argomento che possa condurre il Tribunale ad altra conclusione. Difatti, non vi è alcuna prova concreta, a differenza di quanto avanzato nell’atto ricorsuale (cfr. p.to 6,
D-4430/2022 Pagina 12 pag. 7), di un dossier che sarebbe stato aperto contro di lui da parte di F., come da egli soltanto asserito nel corso dell’audizione integra- tiva (cfr. n. 162/11, D6, pag. 2; cfr. anche sulla questione sopra consid. 4.2), né che effettivamente le autorità iraniane siano venute a conoscenza delle sue attività politiche tramite delle informazioni trasmesse a queste da parte della sua ex moglie (cfr. n. 145/10, D39, pag. 7; n. 162/11, D17 segg., pag. 4 seg.). Invero, egli stesso ha dichiarato di non avere alcuna prova dell’esistenza di un tale dossier presso l’F. (cfr. n. 162/11, D55, pag. 8), né di avere mai richiesto maggiori informazioni riguardo al mede- simo (cfr. n. 162/11, D58 seg., pag. 9). Inoltre, egli ha affermato che né l’F._______ né G._______ l’avrebbero mai cercato o contattato, né nelle settimane prima il suo espatrio, né successivamente allo stesso (cfr. n. 162/11, D22 segg., pag. 5; D56 seg., pag. 8). Ciò che non avrebbero mancato di fare, se effettivamente avessero nutrito un qualche interesse verso le sue attività ed avessero aperto un dossier a suo nome come da egli asserito. Per di più, le sue dichiarazioni in merito, si esauriscono in allegazioni del tutto vaghe, non avendo egli segnatamente saputo indicare né quali informazioni sarebbero state effettivamente trasmesse dall’ex mo- glie all’F._______ e G._______, né quando sarebbe avvenuta concreta- mente tale trasmissione (cfr. n. 162/11, D19 segg., pag. 5). Altresì, dell’esi- stenza di un dossier aperto a suo nome presso (...), il ricorrente 1 ne ha fatto menzione soltanto nell’ambito dell’audizione integrativa (cfr. n. 162/11, D6, pag. 2), ed è invece del tutto assente quale informazione nella prima esposizione libera dei suoi motivi d’asilo (cfr. n. 145/10, D39 seg., pag. 7 seg.), ciò che fa dubitare ancora maggiormente della credibilità di tali suoi asserti. Si aggiunga inoltre che i ricorrenti, nonostante un’indi- cazione in tal senso anche nell’audizione integrativa (cfr. n. 162/11, D65, pag. 9), non hanno mai fornito in corso di procedura, neppure in fase ricor- suale, della documentazione concreta a sostegno del fatto che l’insorgente 1 sia effettivamente ricercato da parte delle autorità del suo Paese d’origine a causa delle sue attività svolte precedentemente al suo espatrio. Al con- trario poi di quanto motivato nel gravame dai ricorrenti, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore (cfr. risposta della SEM del 13 aprile 2023), ritiene che l’insorgente 1 non abbia mai avanzato dinnanzi all’autorità sindacata che dalla sua scheda SIM, che sarebbe stata rubata secondo i suoi asserti, si sarebbe potuto risalire ai video ed alle fotografie che egli avrebbe fatto per supportare la causa curda. Difatti, delle afferma- zioni contenute per la prima volta nel ricorso, che egli avrebbe creato un account (...) con la SIM rubata, attraverso il quale avrebbe inviato “tutti i video e le foto ai (...) e agli attivisti politici e culturali” (cfr. replica del 24 maggio 2023, pag. 2), non v’è alcuna traccia in precedenza. Invero, egli aveva antecedentemente soltanto esternato il suo timore che dalla sua
D-4430/2022 Pagina 13 scheda SIM si potesse “risalire alle mie conversazioni su temi politici con quella signora e altri” (cfr. n. 162/11, D17, pag. 3 seg.), senza tuttavia rife- rire che i filmati ed i video che egli avrebbe invero trasmesso secondo i suoi asserti unicamente ad un rappresentante del partito (cfr. n. 162/11, D45, pag. 7), fossero stati caricati nell’applicazione (...) dalla quale si sarebbe potuto accedere ai suoi contenuti dalla scheda SIM rubata. Anzi, egli ha negato che a tale materiale trasmesso potesse essere risalito in qualche modo a lui (cfr. n. 162/11, D47, pag. 7), essendo peraltro che neppure il suo nome sarebbe figurato su tali video e filmati (cfr. n. 162/11, D45 seg., pag. 7). Ulteriore elemento a favore del fatto che in realtà il ricorrente 1 non temesse alcunché da parte delle autorità del suo Paese d’origine al mo- mento della perdita della sua scheda SIM, men che meno che esse potes- sero risalire a delle sue attività per la causa curda, lo si ritrova proprio nella circostanza che egli abbia denunciato, con tanto di prove dei suoi messaggi e delle sue schermate telefoniche, lo smarrimento o il furto della sua carta SIM (cfr. n. 162/11, D50 segg., pag. 8; D67, pag. 9). Dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente a supporto della denuncia effettuata presso le autorità di polizia iraniane, si evince inoltre come il ricorrente 1 avrebbe sporto querela contro persona ignota che gli avrebbe rubato una scheda telefonica con la quale sarebbe riuscito ad avere accesso alle sue fotogra- fie private e famigliari sul suo conto (...) minacciando il ricorrente 1 di ren- derle pubbliche, e che la polizia iraniana avrebbe indagato riguardo a tale querela chiedendo di poter accedere al dispositivo dal quale sarebbero partite tali attività (cfr. MdP n. 8 agli atti della SEM). Le predette dichiara- zioni, risultano però differire dalla ricostruzione generica fornita invece dell’accaduto dall’insorgente, che ha dapprima sostenuto nella sua esposi- zione libera, di aver denunciato l’ex moglie per il (...) e che ha parlato dei suoi timori che si potesse risalire alle sue conversazioni su temi politici (cfr. n. 162/11, D17, pag. 3 seg.); senza tuttavia in alcun modo riferire di mi- nacce di terzi a causa di fotografie private e famigliari a cui sarebbero riu- sciti ad accedere dalla sua scheda rubata, come invece evincibile dalla do- cumentazione prodotta quale mezzo di prova. Peraltro, si denota come egli, in prima battuta, abbia dichiarato di aver denunciato la sua ex moglie per il (...) (cfr. n. 162/11, D17, pag. 3), allorché invece richiestogli lumi ri- guardo alla documentazione presentata a supporto della sua denuncia, il ricorrente abbia affermato incoerentemente con le precedenti asserzioni, di non aver (...) l’ex moglie (...), bensì di aver presentato una (...) (cfr. n. 162/11, D52 seg., pag. 8). Le valutazioni suesposte non vengono modi- ficate neppure alla luce del messaggio elettronico della sedicente D._______ prodotto quale mezzo di prova dai ricorrenti in fase ricorsuale (cfr. sub doc. AJ). Invero, la ricostruzione ivi narrata della vicenda della scheda rubata, risulta presentare degli elementi ancora divergenti da
D-4430/2022 Pagina 14 quanto già sopra riportato, ciò che rende invero ancora meno attendibili sia il mezzo di prova presentato sia gli asserti del ricorrente. Ne discende quindi che le precitate affermazioni del ricorrente 1 non sono verosimili ed un suo timore di essere entrato nel mirino delle autorità ira- niane per le attività svolte a favore dei curdi allorché si trovava ancora nel suo Paese d’origine, non risulta quindi essere, in particolare dal profilo og- gettivo, in alcun modo fondato, rispetto a tali dichiarazioni. Queste conclu- sioni non vengono scalfite nemmeno alla luce degli asserti e della docu- mentazione (cfr. sub doc. U e doc. V prodotti dai ricorrenti con lo scritto del 13 febbraio 2023) ricorsuali degli insorgenti. Difatti tali asserti, che non sono peraltro supportati da nessun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza, non risultano in alcun modo probanti i motivi dichiarati dall’insor- gente in audizione che avrebbero motivato il suo espatrio, ovvero la cono- scenza da parte delle autorità iraniane delle sue attività di supporto alla (...) nonché dell’apertura di un fascicolo a suo nome. 6.3 L’unica vicenda concreta che avrebbe interessato le autorità del suo Paese d’origine narrata dall’insorgente 1 a causa del suo attivismo per la causa sociale e culturale curda, che sarebbe occorsa (...) o (...) dopo il (...) (il [...] secondo il calendario persiano; cfr. n. 162/11, D49, pag. 8), non risulta essere pertinente ai sensi del riconoscimento della qualità di rifu- giato. Difatti, pur non mettendo in discussione la verosimiglianza di tali suoi asserti, in quanto risultano per lo più coerenti e presentanti un certo numero di dettagli reali (cfr. n. 145/10, D39, pag. 7; n. 162/11, D49, pag. 8), alla stessa stregua dell’autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene come tale episodio non sia da porre in connessione con la decisione del ricorrente 1 di espatriare. Invero, i maltrattamenti che egli ha riferito di aver subito da parte della polizia locale di C._______ durante (...), dopo aver fatto delle (...) ad una (...), nonché che gli avrebbero distrutto tali (...) e non gli avreb- bero più rilasciato un’autorizzazione per lavorare fino all’anno (...) (se- condo il calendario persiano), non risultano essere in connessione mate- riale e temporale con il suo espatrio. Dalle allegazioni da lui rese, risulta difatti che egli avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d’origine, soltanto dopo essere venuto a conoscenza del fatto che l’ex moglie avrebbe tra- smesso delle informazioni su di lui all’F._______ e che presso (...) fosse stato aperto un dossier a lui inerente (cfr. n. 162/11, D6 segg., pag. 2 segg.). Peraltro, egli ha dichiarato di aver ricominciato a lavorare nell’anno successivo al predetto evento, ottenendo un’autorizzazione in tal senso dalle autorità iraniane, ciò che dimostra come l’episodio succitato non fosse in alcun modo legato alla sua decisione di espatriare, ben più di sei mesi dopo tale vicenda (cfr. n. 27/10, p.to 5.01, pag. 6: circa il [...]; n 145/10,
D-4430/2022 Pagina 15 D13, pag. 3: nell’[...]). Gli asserti ricorsuali contrari, non sono atti a modifi- care il predetto giudizio. 6.4 Da ultimo, anche le persecuzioni che l’insorgente 1 avrebbe subito da parte di terzi a causa dei suoi legami con D._______ nel suo Paese d’ori- gine – ovvero l’episodio di sequestro e (...) subito, nonché le minacce te- lefoniche ricevute – pur non mettendone in discussione la loro verosimi- glianza, non risultano essere pertinenti ai fini dell’asilo, per le motivazioni già esplicate nella decisione avversata, alla quale si rimanda onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II/3, pag. 5). Inoltre, si ritiene come tali vicende manchino di attualità, in quanto una loro ripetizione nel caso di un ritorno dei ricorrenti nel Paese d’origine è da escludere, posto come il ricorrente 1 ha dichiarato di non avere più alcun rapporto con D.______, non avendola più vista né sentita, e ciò almeno a partire dal (...) (cfr. n. 145/10, D42, pag. 8; n. 162/11, D37 segg., pag. 6 seg.). 6.5 In definitiva, la SEM ha quindi considerato a giusto titolo che le dichia- razioni del ricorrente 1 concernenti i fatti che sono stati posti da lui all’ori- gine della sua partenza dall’Iran con il figlio nell’(...) del (...), non siano stati resi verosimili rispettivamente risultino irrilevanti. 7. Gli insorgenti, per la prima volta nel loro ricorso, si riferiscono alla loro etnia ed alle problematiche che i curdi in Iran dovrebbero affrontare. In tal senso, essi in realtà si prevalgono di una persecuzione collettiva. Tuttavia, per il riconoscimento della stessa, il Tribunale nella sua giurisprudenza pone dei requisiti molto elevati (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.4.1 con riferimenti). Nel caso di curdi viventi in Iran, questi ultimi – nonostante i problemi ai quali i curdi possono essere esposti nel mantenimento della loro cultura e della loro identità così come soprattutto nel perseguimento di attività politiche – non sono da ritenere adempiuti (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-404/2020 del 6 giugno 2023 consid. 8.2, D-6507/2018 del 4 dicem- bre 2020 consid. 8). Tale conclusione non muta neppure alla luce delle al- legazioni e dei mezzi di prova (articoli e informazioni sull’Iran, cfr. sub doc. G, H e T) presentati in fase ricorsuale dagli insorgenti, i quali si riferi- scono a conflitti ed avvenimenti così come alla situazione storica e politica che hanno interessato in particolare i curdi in Iran. Difatti gli stessi, non avendo alcuna connessione concreta con i ricorrenti, non rappresentano agli occhi del Tribunale alcun motivo valido a dimostrazione di un pericolo concreto di persecuzione ai quali gli stessi verrebbero sottoposti a causa della loro etnia.
D-4430/2022 Pagina 16 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se la qualità di rifugiato debba essere rico- nosciuta ai ricorrenti in ragione delle attività posteriori alla loro partenza dall’Iran che l’insorgente 1 avrebbe intrapreso su suolo elvetico, segnata- mente le sue (...) e (...) quale (...) per diversi eventi e manifestazioni curde- iraniane. 8.2 8.2.1 Ai sensi dell’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Colui che si prevale di un rischio di persecuzione nel suo paese d’origine o di provenienza, generato unicamente dalla sua partenza da tale paese o dal suo comportamento posteriore alla sua partenza dallo stesso, si prevale di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ai sensi della prima norma citata. In presenza di tali motivi, la qualità di rifugiato è riconosciuta se, dopo esame approfondito delle circostanze, deve essere presunto che le attività politiche esercitate dopo la partenza dal paese d’origine siano giunte a conoscenza delle autorità di tale paese e che il comportamento del richiedente comporterebbe, in modo altamente probabile, un rischio di persecuzione da parte loro (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e rif. cit.; 2008/57 consid. 4.4; GICRA 1995 n. 9 consid. 8c e rif. cit.; Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Handbuch zum Asyl- und Wegweisung- sverfahren, 3 a ed., 2021, pag. 246 seg.). 8.2.2 Nella giurisprudenza del Tribunale viene riconosciuto che i servizi se- greti iraniani siano in misura d’esercitare una stretta sorveglianza delle at- tività politiche che sono intraprese contro il regime vigente a Teheran, in particolare dai cittadini iraniani residenti all’estero. Tuttavia, l’attenzione delle autorità si concentra essenzialmente sulle persone con un profilo par- ticolare, che agiscono al di là del quadro abituale d’opposizione di massa e che occupano delle funzioni e/o svolgono delle attività di una natura tale (il criterio di pericolosità si rivela qui determinante) che esse rappresente- rebbero una seria e concreta minaccia per il governo in questione (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tale giurisprudenza risulta essere tutt’ora va- lida (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicem- bre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). Quanto al semplice fatto di scri- vere o di pubblicare degli articoli attinenti agli avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi siano, non permette ancora di ammettere che si tratti di un impegno d’opposizione esposto (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 4.4.1, D-1465/2018 del
D-4430/2022 Pagina 17 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Inoltre, i servizi segreti iraniani sono in grado di fare la distinzione tra le persone che s’impegnano in maniera sincera in un processo d’opposizione e gli opportunisti che hanno come scopo quello di lanciarsi in azioni che assicurino loro un diritto di soggiorno nel loro paese d’accoglienza, senza implicazione personale in un reale impegno d’opposizione (cfr. sentenze del Tribunale E-6352/2020 precitata con- sid. 4.4.1, D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). 8.3 Riguardo al rischio incorso da un militante che ritorna in Iran dopo aver pubblicato delle critiche contro il regime su Internet, è, secondo le fonti consultate, difficilmente prevedibile. Tale rischio dipende tuttavia in buona parte dalla visibilità di tale persona e della portata delle sue azioni militanti (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: Cor- teEDU] del 23 marzo 2016 nella causa F.G. contro Svezia, Grande Ca- mera, n. 43611/11, §129 segg., specialmente §141; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-2411/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 4.3). Il Tribunale ha ritenuto come tutte le persone attive quali attiviste nelle reti sociali e iden- tificabili come tali, non siano necessariamente minacciate in caso di rientro in Iran, insistendo anche qui sul carattere qualitativo di tale attivismo (cfr. sentenza del Tribunale E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4). 8.4 8.4.1 Venendo alla presente disamina, il ricorrente 1 ha trasmesso dall’ini- zio della procedura ricorsuale, diverse attestazioni concernenti la sua iscri- zione al partito (...) in Svizzera e certificanti le sue attività fotografiche e videografiche quale (...), anche (...) a partire dal (...) del 2023 per il partito (...) (cfr. sub doc. W), segnatamente per quest’ultimo partito (cfr. sub doc. I, doc. S, doc. W) e per l’(...) (cfr. sub doc. AG). Altresì ha inoltrato diversa documentazione fotografica e videografica attestante delle sue predette at- tività quale (...) durante svariate conferenze, manifestazioni ed interventi a sostegno delle attività e cause curde, che sarebbero stati in larga parte anche trasmessi su canali (...) (quali [...] e [...]; cfr. sub doc. L, doc. O, doc. P, doc. X, doc. Y, doc. Z, doc. AB, doc. AD, doc. AE, doc. AF e doc. AK). Ora, per quanto si dia atto che il ricorrente abbia svolto e svolge- rebbe tutt’ora, secondo le sue dichiarazioni e l’ampia documentazione pro- dotta in fase ricorsuale, l’attività di (...) per il partito (...) e per altre asso- ciazioni curde presenti su suolo elvetico, essendo anche presentato in quanto tale nominativamente nei (...) di diversi (...) andati in (...) o pubbli- cati sui social media, tali attività, a differenza di quanto da lui sostenuto nel gravame, non rappresentano agli occhi del Tribunale una seria e concreta minaccia per le autorità iraniane. Infatti, anche se egli, in alcuni casi, viene
D-4430/2022 Pagina 18 nominato quale (...) nei servizi videografici mandati in onda in piattaforme social o in (...), dalla documentazione fotografica e videografica presen- tata, risulta che il medesimo si è occupato di (...), senza però che egli ne esca quale personalità che avrebbe assunto una funzione dirigente o d’isti- gatore in seno ai diversi movimenti d’opposizione con il quale collabora. Invero, al contrario di quanto evincibile dalla dichiarazione dell’8 mag- gio 2023 dell’(...) (cfr. sub doc. AG), il ricorrente 1 non ha apportato alcuna prova concreta a sostegno dell’affermazione che egli sarebbe una persona molto attiva che mobilizzerebbe molte persone e che rilascerebbe delle af- fermazioni e notizie che renderebbero attenti sui crimini compiuti dal re- gime iraniano. Dalla documentazione a supporto presentata dai ricorrenti, si evince in realtà che egli, per quanto molto attivo nella (...) a sostegno delle varie cause curde, oltre ad aver (...) gli stessi, non appare mai quale interveniente, né per intervistare – come asserito invece nella replica dai ricorrenti – né per sostenere direttamente delle idee espresse da opposi- tori, o ancora nemmeno quale oratore che mobilizza le folle dell’opposi- zione, o come persona indispensabile alla tenuta di tali convegni, confe- renze o manifestazioni. L’impressione generale che danno i diversi docu- menti da lui presentati in fase ricorsuale, è quella di una persona che, of- frendo le sue competenze professionali già imparate ed esercitate nel suo Paese d’origine quale (...) al servizio del partito (...) e di altre iniziative e convegni vari, rappresenta in tale funzione le sue simpatie ed il suo soste- gno per le diverse cause curde, senza tuttavia che egli possa essere con- siderato come oppositore pericoloso dalle autorità iraniane, a differenza invece di alcuni partecipanti ed intervenienti ai (...). Il messaggio che egli avrebbe inviato all’(...) J._______ di un filmato da lui girato durante una (...) presentate al (...) – che sarebbe andato in onda sul canale (...) (cfr. sub doc. AA) ed anche postato sulla pagina (...) del ricorrente 1 (cfr. sub doc. AB e AC), non è atto a modificare le predette conclusioni. Invero, an- che se dalla traduzione del doc. AC dai ricorrenti prodotta, si evince come egli abbia chiesto alla succitata (...) J._______ di pubblicizzare il predetto servizio, e si sia assieme ad altre persone auto-definito quale ideatore della (...), le stesse dichiarazioni rimangano delle semplici affermazioni non sup- portate da qualsivoglia elemento concreto e fondato. Difatti, malgrado i ri- correnti alleghino nella loro replica che il filmato sarebbe stato nuovamente condiviso e commentato da J._______ sul suo profilo con ben oltre (...), ciò non risulta in alcun modo dimostrato tramite mezzo di prova. Altresì, essi non apportano alcuna prova del fatto che l’insorgente 1 avrebbe par- tecipato a tale iniziativa quale personalità ideatrice o dirigente, al di là di un eventuale sostegno e partecipazione alla medesima, e quindi si sia distinto per il suo particolare coinvolgimento.
D-4430/2022 Pagina 19 8.4.2 I ricorrenti non dimostrano neppure che l’insorgente 1 spicchi dall’in- sieme degli altri partecipanti alle manifestazioni ed alle iniziative d’opposi- zione, alle quali avrebbe partecipato, per un suo coinvolgimento superiore a quello di numerosi suoi compatrioti iraniani in esilio. Invero, nessun ele- mento agli atti permette di ritenere che lui avrebbe occupato un ruolo par- ticolare in tali eventi, che avrebbe preso parte a dei movimenti di protesta in modo più frequente o maggiormente importante rispetto ad altri attivisti, o che si sarebbe esposto maggiormente rispetto a questi ultimi. Segnatamente, per quanto concerne le cinque immagini prodotte a sup- porto della sua partecipazione alla manifestazione che si sarebbe tenuta il (...) a K._______ a sostegno della protesta e rivolta vigente in Iran (cfr. sub doc. N, prodotto con il ricorso), il ricorrente 1 in due di queste, appare in- volto in una bandiera del Kurdistan con un manifesto in una mano; in un’al- tra fotografia egli regge assieme ad un’altra persona una bandiera del Kur- distan ed in un’altra ancora ha tra le mani un manifesto raffigurante "L.". Ora, tali fotografie, non permettono di dimostrare che l’insor- gente 1 occupasse una posizione di primo piano o una qualsiasi funzione particolare all’interno di tale manifestazione, o che la sua partecipazione fosse indispensabile alla tenuta del predetto evento. Alla medesima con- clusione si giunge anche per le due fotografie di cui al doc. P (cfr. anche contenute nel doc. AB), dove il ricorrente 1 appare con una bandiera curda in mano tra gli altri partecipanti ad una manifestazione. Pertanto v’è luogo di constatare che le immagini prodotte attestano tutt’al più della partecipa- zione del ricorrente a qualche manifestazione ed evento di protesta. Tutta- via, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la sola partecipazione a dei raduni costituisce l’espressione tipica di attività di massa in esilio e non permette, di per sé sola, di concludere all’esistenza di un profilo politico particolarmente esposto (cfr. sentenza del Tribunale E-6352/2020 del 27 giugno 2022 consid. 5.3). Anche per quanto concerne la sua partecipa- zione all’iniziativa svoltasi in centro a K. il (...), dove egli si sarebbe impegnato a sensibilizzare i cittadini in merito alla situazione esistente in Iran (cfr. scritto dei ricorrenti del 13 febbraio 2023, pag. 1), la documenta- zione fotografica presentata in fase ricorsuale (cfr. sub doc. Q), non è di- mostrativa di una partecipazione di particolare spicco dell’insorgente che sarebbe in qualche modo venuta a conoscenza delle autorità iraniane e che sarebbe da loro vista come pericolosa. Neppure le istantanee che lo rappresenterebbero con alcune personalità curde critiche al regime ira- niano (cfr. sub doc. R, doc. Y, doc. AB, doc. AD e doc. AK), sono in grado di mutare la predetta conclusione, in quanto i ricorrenti non dimostrano né che delle medesime le autorità iraniane siano venute a conoscenza, né che le stesse contengano un qualche elemento che verrebbe visto dalle
D-4430/2022 Pagina 20 predette autorità come di particolare pericolosità, per un coinvolgimento politico di spicco dell’insorgente 1. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il ricorrente 1 non rappre- senta una minaccia seria e concreta per il governo iraniano, e quindi che le predette attività non siano in grado di motivare un rischio rilevante ai sensi dell’art. 54 LAsi. 8.4.3 Mutatis mutandis si giunge alla stessa conclusione anche per quanto attiene alle attività che avrebbe intrapreso l’insorgente 1 nei social media. Difatti, dalla documentazione presentata con il gravame dai ricorrenti di al- cune schermate del profilo (...) dell’interessato 1 (cfr. sub doc. M, doc. U, doc. AB, doc. AC e doc. AH), risultano caricati dei video o delle fotografie, nella maggior parte senza alcun commento o descrizione leggibile né tra- dotti – a parte nel post riferito ad una (...) dove il ricorrente 1 chiede alle persone di farsi portavoce della stessa, della quale non si saprebbero no- tizie dopo il suo arresto a C._______ (cfr. sub doc. U) – nonché con visibili un numero relativamente esiguo di persone che avrebbero visto o com- mentato le pubblicazioni dell’insorgente 1 (cfr. sub doc. M, doc. AB, doc. AH: dove vi sono 266 "mi piace"), rispettivamente non evincibili il numero di persone che seguirebbe le pubblicazioni del medesimo. Come già sopra motivato, la circostanza che un servizio ripreso dall’insorgente 1 sia stato visualizzato da più di (...) persone sul profilo di J._______, non è stato in alcun modo provato dai ricorrenti. Per quanto sia innegabile che il ricor- rente 1, con tali mezzi di prova ed asserti, abbia reso verosimile di aver pubblicato a più riprese dei video contenenti anche degli interventi di per- sonalità considerate come oppositrici al regime iraniano, o ancora critiche sulla situazione in Iran, tuttavia tali azioni risultano essenzialmente media- tiche, poiché non contengono alcun elemento dimostrativo del fatto che il ricorrente abbia pubblicato anche dei commenti, dei testi o dei video nei quali egli si esprime personalmente, e questo in modo critico al regime, e quindi che dovrebbero essere percepite dalle autorità iraniane come una seria minaccia al governo in questione (cfr. nello stesso senso a titolo d’esempio la sentenza E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 5.2.3). 8.4.4 Da ultimo si rimarca come le incursioni e minacce effettuate dalle au- torità iraniane presso la casa dei genitori dell’insorgente 1 dopo il suo espa- trio, come pure il fatto che lo zio (...) di questi sarebbe stato incarcerato, sono già state ritenute delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti (cfr. su- pra consid. 6.2). Invero, dalle mere dichiarazioni ricorsuali degli insorgenti, non risulta con sufficiente chiarezza, che l’insorgente 1 sia effettivamente
D-4430/2022 Pagina 21 stato ricercato e minacciato – così come i suoi genitori per far cessare i loro contatti con il medesimo – dalle autorità iraniane in patria. 8.4.5 Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente 1 non appartiene alla categoria di persone che, a causa della loro attività o funzione, possa essere percepita dal regime iraniano quale seria e potenzialmente pericolosa oppositrice. Anche dai mezzi di prova prodotti in corso di procedura ricorsuale, non si evince che egli si sia esposto in modo particolare ed al di fuori della massa rispetto ad altre per- sone, o ancora che abbia assunto una posizione dirigente riconoscibile e visibile pubblicamente. Riassumendo, si constata quindi che le attività che il ricorrente 1 ha esercitato su suolo svizzero, non possono essere ritenute come suscettibili d’attirare l’attenzione delle autorità iraniane su di lui in modo determinante dal profilo dell’art. 54 LAsi. 8.5 Ne discende che il ricorso deve quindi essere respinto anche per quanto attiene alla conclusione in via subordinata presentata dai ricorrenti, ovvero di riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente 1 per dei motivi soggettivi posteriori al suo espatrio dal Paese d’origine. 9. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, che verranno allontanati assieme, non adempiono le condi- zioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pro- nuncia dell’allontanamento. 10. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è disciplinata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana- mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
D-4430/2022 Pagina 22 10.2 10.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferi- menti). 10.2.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimo- strare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa e visto quanto già testé sopra rite- nuto nei considerandi relativi al riconoscimento della qualità di rifugiato, non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, nel loro Paese d’origine, a un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le pro- blematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. infra consid. 10.3.4). 10.2.3 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI). 10.3 10.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. anche la DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
D-4430/2022 Pagina 23 10.3.2 Malgrado le notevoli tensioni ed il persistere di alcuni disordini, già dal settembre del 2022, in Iran non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, per cui si dovrebbe ritenere l’esecuzione dell’allontanamento ge- neralmente inesigibile (cfr. sentenze del Tribunale D-2807/2020 precitata consid. 9.3.2, E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.2). 10.3.3 I ricorrenti non possono prevalersi neppure di motivi ostativi indivi- duali. 10.3.4 Dapprima, circa lo stato di salute degli interessati, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime po- trebbero essere private delle cure mediche essenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine o di destinazione del richie- dente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). 10.3.4.1 Dagli atti di causa emerge che al ricorrente 1 sono state poste le seguenti diagnosi dal profilo somatico: asma bronchiale in trattamento, esposizione a sostanze chimiche nel (...) e insonnia post-traumatica in trat- tamento farmacologico (cfr. n. 32/2, 37/3, 67/2, 105/2, 144/4 e 160/5); emi- crania senza aura DD cefalea (cfr. n. 51/2, 58/2 e 66/2); (...) e (...) (cfr. n. 58/2, 105/2, 111/2, 125/2 e 135/3) che risulta essere stato trattato con- servativamente (cfr. n. 135/3), e vista l’assenza di ulteriori atti all’incarto si può ritenere che la stessa problematica medica si sia completamente ri- solta nel frattempo. Anche le seguenti patologie, ovvero: gastrite acuta (cfr. n. 58/2 e 105/2); covid positivo (cfr. n. 62/2); tinnito (cfr. n. 67/2); astenia e
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inappetenza in coda di infezione da Covid-19 in quadro di sospetta sin-
drome depressiva (cfr. n. 75/2) e problematiche dentali (cfr. n. 76/2 e
149/1), non essendoci altra documentazione all’incarto, rispettivamente as-
serti ricorsuali che provino il contrario, risultano essere state nel frattempo
completamente trattate e risolte. Dal profilo psichiatrico, sono invece evin-
cibili le seguenti diagnosi e problematiche mediche: disturbo depressivo
ricorrente, episodio di media gravità in atto e disturbo da stress post-trau-
matico con regolari colloqui medico psichiatrici e psicologici, problematiche
per le quali è pure stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 126/19
e 168/2; cfr. anche precedentemente n. 32/2, 36/3, 37/3, 53/2, 54/2, 60/2,
63/2, 67/2, 69/2, 70/5, 71/2, 77/8, 80/2, 84/2, 85/2, 87/2, 99/15, 103/4,
104/11, 105/2, 106/2 e 112/2). A causa del suo stato psichico, egli è stato
visitato varie volte in passato, anche d’urgenza, per stato di agitazione ed
iperventilazione rispettivamente stato d’ansia acuto o attacchi di panico
(cfr. n. 35/5, 50/2, 51/2 e 104/11 e 168/2), anche dovuti alla situazione abi-
tativa insalubre e rumorosa nella quale egli si troverebbe a vivere con il
figlio (cfr. n. 168/2).
10.3.4.2 In rapporto al ricorrente 2, il padre ha riferito in audizione, che il
primo starebbe seguendo una psicoterapia a seguito di maltrattamenti su-
biti dalla madre, ma non assumerebbe alcun farmaco (cfr. n. 145/10, D37,
pag. 7). Effettivamente, dal rapporto medico dettagliato (anche detto: “F4”)
del 18 marzo 2021 (cfr. n. 129/9) e dal certificato medico successivo del
19 maggio 2021 (cfr. n. 139/2), si evincono, per l’insorgente 2, le seguenti
diagnosi: sindromi da disadattamento ed esperienza personale terroriz-
zante, con l’impostazione di regolari colloqui psicoterapici per in particolare
lavorare sulla relazione padre – figlio e sul sostegno alla genitorialità, con
l’obiettivo di favorire un adeguato sviluppo affettivo del minore (cfr.
100/11, 107/2, 117/2 e 119/2). Anche dall’ultimo certificato psicologico pro-
dotto in fase ricorsuale dagli insorgenti (cfr. sub doc. AI), risulta che il me-
desimo sta tutt’ora seguendo dei regolari consulti psicologici. Per quanto
concerne invece l’aspetto somatico, un prelievo generale è risultato com-
pletamente nella norma, senza alcun indizio per sequele fisiche da contatto
con sostanze chimiche (cfr. n. 38/4). Inoltre il ricorrente 2 presenterebbe
una buona crescita staturo-ponderale (cfr. n. 126/19). Al medesimo sono
invece state riscontrate le seguenti problematiche mediche: addominalgia
su coprostasi (cfr. n. 65/3; cfr. anche in precedenza per alvo irregolare ed
importante stitichezza con prescrizione medica n. 38/4) e carie dentali (cfr.
n. 126/19), che in mancanza di documentazione successiva e di
D-4430/2022 Pagina 25 dichiarazioni dei ricorrenti contrarie, risultano essere state nel frattempo completamente trattate e curate. 10.3.4.3 Tenuto conto di quanto precede, da un esame accurato degli atti medici all’incarto, e pur non volendole in alcun modo minimizzare, le affe- zioni di cui soffrono attualmente gli insorgenti non appaiono essere suscet- tibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Iran, rispettivamente non si rileva dagli atti di causa che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva ap- plicabile in materia (cfr. supra consid. 10.3.4). Invero, in particolare le cure psichiatriche sono accessibili in Iran, come pure la maggior parte dei me- dicamenti sono disponibili, tra i quali gli antidepressivi e gli ansiolitici, ed il governo iraniano tenta di garantire per tutti gli iraniani la gratuità dei tratta- menti medici e l’approvvigionamento dei medicinali (cfr. in tal senso la sen- tenza del Tribunale E-4360/2023 del 22 novembre 2023 consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.). Ad esempio, proprio a C., nella regione dell’N. dal quale i ricorrenti provengono, si trova l’(...), che offre tra le sue cure, anche dei trattamenti specifici in psichiatria, nonché – per il ricorrente 1 per le affezioni polmonari e respiratorie – (cfr. la pagina nel sito Internet: < [...] >; consultato il 17 gennaio 2024). Inoltre nel Paese, in particolare a M., sono presenti delle strutture mediche, anche pub- bliche, che offrono dei trattamenti specifici in particolare per diagnosi di sindrome post-traumatica a seguito di (...) o per trattamenti psichiatrici col- legati alla psicoterapia (cfr. Home Office, Country Policy and Information Note Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, pag. 22 segg., consultabile al sito: < https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5dcea 7ace5274a073b4c9580/Iran-Medical-CPIN-v1.0-Nov_2019-E XT.pdf >, consultato il 17 gennaio 2024), o ancora per quanto concerne il trattamento anche psichiatrico per i bambini vi sono dei centri medici spe- cifici (ad esempio a M., il [...], cfr. < [...] >, consultato il 17 gen- naio 2024). Peraltro, i ricorrenti, non hanno mai allegato di non poter rice- vere delle cure adeguate anche in Iran. Anzi, l’accessibilità a dei trattamenti psichiatrici e di psicoterapia, è dimostrato dagli stessi asserti del ricorrente 1, che ha allegato in audizione di aver già iniziato un percorso terapeutico psichiatrico e psicoterapico nel suo Paese d’origine (cfr. n. 162/11, D14, pag. 3). Certo, vista l’anamnesi dei ricorrenti, e per quanto concerne l’in- sorgente 2 denotato dal suo psicoterapeuta anche recentemente, appare possibile che lo stato di salute dei medesimi possa degradarsi a causa del rifiuto del loro ricorso rispettivamente di un loro rinvio nel Paese d’origine. Tuttavia, un tale peggioramento dello stato di salute è una reazione che
D-4430/2022 Pagina 26 può essere correntemente osservata nel caso di una persona alla quale è stata respinta la sua domanda di protezione, senza che possa essere rav- visabile un serio ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento anche, di re- gola, in caso d’ipotesi di tendenze suicide (cfr. a titolo d’esempio la sen- tenza del Tribunale E-820/2020 del 2 novembre 2023 consid. 8.7.2 con ul- teriori rif. cit.). Altresì, apparterrà all’insorgente 1, e per suo tramite anche per il ricorrente minorenne, in caso di bisogno, di preparare le condizioni dal profilo medico, con l’aiuto dei rispettivi terapeuti, che permettano loro d’affrontare un ritorno nel loro Paese d’origine (cfr. sentenza della Cor- teEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, §34 e rif. cit.; sentenza del Tribunale E-4360/2023 precitata consid. 10.3.2 con ulte- riore rif. cit.). Frattanto, sulla scorta delle considerazioni sopra evinte, non si può seguire lo psicologo del ricorrente 2, allorché osserva che un rinvio in patria del medesimo sarebbe sicuramente disastroso per la sua salute psichica (cfr. sub doc. AI), in quanto con la dovuta preparazione dell’insor- gente 2 e del di lui padre – figura genitoriale che in questi anni è stata per lui l’unico vero riferimento e con il quale verrà allontanato – e viste le cure necessarie ed adeguate disponibili in patria, egli potrà affrontare un ritorno nella medesima, senza che la sua salute si degradi a tal punto da risultare ostativa ad un suo rinvio ai sensi della giurisprudenza topica summenzio- nata. 10.3.5 È ancora necessario esaminare se, tenendo conto delle circostanze del caso specifico, l’esecuzione del ricorrente minorenne, sia contrario o meno all’interesse superiore del bambino così come protetto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). 10.3.5.1 A tal proposito, occorre in primo luogo rammentare che tale dispo- sto non fonda in sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettiva- mente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappre- senta unicamente uno degli elementi da prendere in conto nella pondera- zione degli interessi da effettuare in materia d’esecuzione dell’allontana- mento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). 10.3.5.2 Quali criteri determinanti nell’apprezzamento globale della situa- zione dei bambini troviamo: l’età, la maturità, i legami di dipendenza, le relazioni, le qualità delle persone di riferimento – in particolare l’impegno e la capacità di queste persone di sostenerle – lo stato e le prospettive del loro sviluppo e della loro formazione scolastica, rispettivamente preprofes- sionale, così come del grado di riuscita della loro integrazione dopo un soggiorno più o meno lungo trascorso in Svizzera. A tal proposito, non
D-4430/2022 Pagina 27 bisogna prendere in considerazione soltanto la famiglia nucleare del bam- bino, ma anche le altre sue relazioni sociali. È opportuno anche esaminare le possibilità ed il rischio di una reinstallazione nel paese in cui viene allon- tanato, nella misura in cui non si dovrebbe sradicare senza motivo valido dei bambini dal loro ambiente famigliare (cfr. DTAF 2009/51 precitato con- sid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). 10.3.5.3 Nella presente disamina, il ricorrente 2 è giunto in Svizzera nell’(...) del 2020 allorché egli aveva poco più di (...) anni e (...) ed ora ha invece poco più di (...) anni. Risulta quindi che egli si trova in Svizzera da tre anni e mezzo e che ha vissuto degli anni determinanti della sua adole- scenza in Svizzera, periodo sicuramente importante per il suo sviluppo sco- lastico e personale. Egli presenta inoltre, secondo gli atti di causa, un’inte- grazione dal profilo scolastico e sociale discreta, esprimendosi discreta- mente in (...) ed essendo segnalati dei problemi comportamentali (cfr. cer- tificato psicologico del 12 maggio 2023). Sulla scorta di tali elementi, pur recensendo la relativa lunga durata del soggiorno in Svizzera in anni ado- lescenziali, non si ravvede nel caso del ricorrente 2 un’integrazione parti- colare ed avvenuta come postulato invece nel gravame dagli insorgenti. Invero, né la sua conoscenza della lingua, né i suoi risultati scolastici, risul- tano essere particolarmente buoni o ancora i ricorrenti non hanno presen- tato alcun elemento atto a dimostrare che l’insorgente 2, al di fuori della figura paterna con la quale si ravvede uno stretto rapporto affettivo ed eventualmente con i terapeuti che l’hanno seguito in questi anni, abbia in- staurato dei legami particolarmente stretti ed importanti dal profilo sociale. Anzi, da questo lato, appare che la venuta in Svizzera sia stata piuttosto nociva al ricorrente 2, in quanto dall’anamnesi fornita dal padre risulta come egli in Iran praticasse (...), facesse (...), oltre che (...) con gli amici, nonché gli piacesse andare a scuola (cfr. n. 79/8). Invece, né dagli atti di causa risultano evincibili né con il ricorso gli insorgenti hanno apportato degli elementi che supportano la tesi di un’integrazione riuscita del ricor- rente 2 su suolo elvetico. Da questo profilo, non possono nemmeno essere recensiti degli sforzi particolari adempiuti dal genitore per l’integrazione del figlio su suolo elvetico. Anzi, dalle attività da lui esercitate per le varie as- sociazioni curde, risulta che egli continui ad essere molto legato alla sua cultura d’origine. Ciò che senz’altro ha trasmesso anche al figlio. Inoltre, malgrado i contatti telefonici di quest’ultimo con la madre – che lo avrebbe maltrattato e picchiato già da infante causandogli dei traumi psicologici (cfr. n. 79/8 e 129/9) – siano soltanto sporadici, appare che i medesimi avven- gano tutt’ora su sua volontà, che ha pure mantenuto i contatti con i parenti viventi ancora in Iran (cfr. n. 145/10, D24 seg., pag. 5). Sotto tale aspetto non possono quindi essere seguiti i timori espressi dal padre del ricorrente
D-4430/2022 Pagina 28 minorenne, circa il fatto che la madre potrebbe ancora attualmente nuocere al figlio, il quale non vivrebbe con la stessa e presenta un’età differente rispetto a quella che aveva prima della partenza dall’Iran. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra rilevate e di un esame accurato degli atti di causa, non v’è luogo di ritenere che il soggiorno in Svizzera abbia impre- gnato il ricorrente 2 del modo di vita e del contesto culturale elvetico così tanto che l’esecuzione del suo allontanamento costituirebbe per lui uno sradicamento irragionevole tale da pregiudicarne l’equilibrio e lo sviluppo. Al contrario, egli alla stessa stregua del padre, potrà beneficiare del fatto che, in Iran, ritroverà un quadro culturale ed una lingua che gli sono più famigliari, avendo trascorso la maggior parte della sua vita e della sua sco- larizzazione in Iran, come pure di ritrovare e di beneficiare della presenza di un’ampia rete famigliare – tra i quali i nonni, gli zii ed i cugini – con il quale egli è rimasto in contatto in questi anni. L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente 2 non risulta quindi es- sere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 CDF. 10.3.6 Da ultimo, deve essere rilevato che il ricorrente 1 ha conseguito la maturità scolastica in (...), e dispone di un’ampia esperienza lavorativa in patria – e proseguita anche su suolo elvetico – quale (...) e (...), nonché dispone di esperienze lavorative anche quale (...), (...), (...) e (...) (cfr. n. 145/10, D15 segg., pag. 4). I ricorrenti dispongono inoltre in patria di un’ampia rete famigliare – in particolare costituita dai genitori dell’insor- gente 1, da due fratelli e due sorelle di questi, nonché numerosi zii e zie paterni e materni del medesimo – che vive nella loro regione d’origine o rispettivamente in Iran in altre regioni e con la quale essi risultano essere in regolare contatto. La stessa, in casa di bisogno, sarà senz’altro in grado di venire in loro aiuto per riadattarsi e reinserirsi in Iran. 10.3.7 Ciò posto, apparterrà in ogni caso all’autorità cantonale d’esecu- zione competente di assicurarsi, al momento in cui l’allontanamento sarà pronto per essere eseguito, che le misure utili e necessarie siano adottate al fine che questo avvenga nelle migliori condizioni, tenendo in particolare conto dell’eventuale vulnerabilità dei ricorrenti, e vegliando, di conse- guenza, che l’esecuzione dell’allontanamento non comporti per loro un danno concreto alla loro salute. Peraltro, essi potranno, nel caso di biso- gno, costituirsi una riserva di medicinali, prima della loro partenza dalla Svizzera e/o presentare alla SEM, dopo il termine della presente proce- dura, una richiesta d’aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi.
D-4430/2022 Pagina 29 10.3.8 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti, risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento in- dispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 11. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 3), e la decisione impugnata confermata. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria totale degli insorgenti, con decisione incidentale del 17 febbraio 2023, nonché che dagli atti non risulta un cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 13. 13.1 Per quanto riguarda l’indennità di patrocinio, per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– e per i rappresentanti professionali che non sono avvocati invece tra i CHF 100.– ed i CHF 150.– (art. 12 in relazione all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
D-4430/2022 Pagina 30 13.2 Nel caso in narrativa, con decisione incidentale del 17 febbraio 2023 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio for- mulata nel loro ricorso dagli insorgenti, nominando l’avv. Giulia Togni, in qualità di patrocinatrice d’ufficio degli stessi. Unicamente per ciò che at- tiene il ricorso, gli insorgenti sono stati rappresentati dall’avv. H., che con comunicazione dell’11 novembre 2022, aveva informato il Tribu- nale di non rappresentare più i ricorrenti (cfr. anche supra lett. E). Per quanto riguarda quest’ultima, ella ha presentato una nota d’onorario parti- colareggiata relativa all’onorario e alle spese il 18 settembre 2023. Dal canto suo, anche l’avv. Giulia Togni, ha inoltrato la sua nota d’onorario e delle spese in data 6 novembre 2023. L’indennità è pertanto fissata per en- trambe le legali sulla base della predetta ed in base agli atti di causa (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). 13.3 13.3.1 Dapprima, per quanto attiene alla nota d’onorario dell’avv. H., ella ha postulato il riconoscimento di un’indennità totale di CHF 2'523.40, corrispondente a 11 ore e 50 minuti d’attività ad una tariffa oraria di CHF 180.– (IVA inclusa), comprensiva di un importo forfettario di CHF 213.– a titolo di spese forfettarie. 13.3.2 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata rientra nei limiti considerati per i mandatari che sono avvocati e può quindi essere senz’altro riconosciuta. In secondo luogo, il tempo indicato per la stesura del ricorso (di 10 ore) appare essere eccessivo, rispetto al lavoro necessario, ed è quindi ridotto a 5 ore di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda i disborsi, v’è da constatare come l’importo forfettario per le spese sostenute di CHF 213.–, in man- canza di qualsiasi mezzo di prova a supporto (cfr. in merito la sentenza del TF 9C_688/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.3), e per prassi del Tri- bunale, viene respinto. L’indennità totale per le prestazioni svolte (tempo per lo svolgimento del mandato calcolato in complessivi 6 ore e 50 minuti), si attesta dunque in CHF 1'324.70 (indennità supplementare in rapporto all’IVA, di CHF 94.70 arrotondata per difetto, compresa; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF). 13.4 13.4.1 Per quanto concerne invece la patrocinatrice avv. Giulia Togni, ella ha presentato una nota d’onorario, di totali CHF 4'181.60 (esente dall’IVA), corrispondente a 20 ore e circa 18 minuti d’attività, alla tariffa oraria di CHF 200.– oltre disborsi per CHF 121.15.
D-4430/2022 Pagina 31 13.4.2 Dapprima, la tariffa oraria indicata dalla mandataria degli insorgenti rientra nei limiti considerati per i patrocinatori che sono avvocati, e viene quindi riconosciuta. Proseguendo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare eccessivo e va ridotto a 15 ore complessive. In partico- lare, superano il lavoro necessario il numero e la lunga durata della corri- spondenza con il cliente precedente e successiva agli scritti presentati al Tribunale come pure il tempo impiegato in totale per le osservazioni inol- trate al Tribunale il 13 febbraio 2023. Inoltre, per lo stesso motivo già suc- citato, per quanto attiene alla distinta spese, non può essere riconosciuto l’importo per l’apertura dell’incarto di CHF 50.–. L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessivamente fissato in CHF 3'000.– a cui vanno ad aggiungersi CHF 71.15 a titolo di disborsi per le spese. L’inden- nità totale di patrocinio si attesta quindi a CHF 3'071.15. L’indennità non comprende l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS- TAF. 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-4430/2022 Pagina 32 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. All’avv. H., è accordato un onorario di complessivi CHF 1'324.70 a carico della Cassa del Tribunale. 4. La Cassa del Tribunale verserà all’avv. Giulia Togni un’indennità comples- siva di CHF 3'071.15 a titolo di spese per patrocinio d’ufficio. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all’avv. H., alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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