B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4357/2021
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 2 3 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Lorenz Noli, Simon Thurnheer, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 settembre 2021 / N (...).
D-4357/2021 Pagina 2 Fatti: A. A., alias B., alias C., nato il (...), cittadino afgano di etnia pashtun, cresciuto nel villaggio di D., distretto di E., provincia di F., con ultimo domicilio nello stesso luogo, è espatriato all’età di circa 12 anni (2016). Giunto in Svizzera il 20 luglio 2021, il giorno stesso vi ha depositato una domanda d'asilo (verbale d'au- dizione per richiedenti minorenni non accompagnati [RMNA] del 12 agosto 2021 [doc. 20 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM}, verbale 1]). B. Sentito il 30 agosto 2021 (verbale di audizione [doc. SEM 26], verbale 2) sui motivi della domanda d’asilo, il richiedente ha affermato che al mo- mento del suo espatrio i talebani controllavano già la provincia in cui vi- veva. Essi obbligavano gli abitanti del suo villaggio a dar loro soldi e cibo, a pregare, ad arruolarsi e prendere quindi parte alla Jihad (guerra santa). I talebani prelevavano inoltre la zakat (obbligo religioso prescritto dal Co- rano consistente nel pagare una quota della propria ricchezza a beneficiari specificatamente stabiliti) utilizzandone i proventi per finanziare la guerra. A dire dell’interessato essi si sarebbero ripetutamente presentati presso il negozio in cui lavorava come commesso – di proprietà di due zii e della sua famiglia – costringendolo a consegnare ricariche telefoniche. Tali epi- sodi lo avrebbero spinto a lasciare il paese. Secondo A._______, alla luce di quanto esposto, un ritorno in Afghanistan lo esporrebbe al rischio di ar- ruolamento. Nel corso della procedura di prima istanza il richiedente ha versato agli atti una copia della sua Taskera (carta di identità afgana) con relativa tradu- zione (doc. SEM 25). C. Il 1° settembre 2021 la SEM ha emanato un progetto di decisione (doc. SEM 30) ed il giorno seguente il rappresentante legale del richiedente ha trasmesso la propria presa di posizione (doc. SEM 32). D. Con decisione del 3 settembre 2021, notificata il giorno stesso (doc. SEM 34-35), la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, respinto la domanda d'asilo e pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia gli ha concesso l’ammissione provvisoria, in quanto l’esecuzione di tale mi- sura non sarebbe ragionevolmente esigibile.
D-4357/2021 Pagina 3 E. Il 30 settembre 2021 (data d'entrata: 1° ottobre 2021) A._______, per il tra- mite del Soccorso operaio svizzero (SOS), è insorto contro la summenzio- nata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per completa- mento istruttorio. Contestualmente ha presentato una domanda di assi- stenza giudiziaria (nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo), protestando tasse e spese (doc. TAF 1 e allegati). F. Con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) la giudice dell’istruzione ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. Mediante i successivi scambi di scritti di data intercorrente tra dicembre 2021 e giugno 2022 (doc. TAF. 6, 8, 10, 12, 18, 20) le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-4357/2021 Pagina 4 autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è in via principale la que- stione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo in Svizzera, al ricorrente, nel frattempo ammesso provvisoria- mente. In subordine il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
D-4357/2021 Pagina 5 a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
D-4357/2021 Pagina 6 4.5 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es- sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con- trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og- gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi- nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve
D-4357/2021 Pagina 7 procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6. 6.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 34) la SEM ha anzitutto evidenziato l’assenza di misure persecutorie basate sui motivi dell’art. 3 LAsi e dirette personalmente contro l’interessato. L’unica circo- stanza vissuta in prima persona riguarderebbe infatti gli episodi durante i quali egli lavorava al negozio di proprietà della famiglia e in cui era stato costretto a consegnare cibo e carte telefoniche ai talebani. Il loro interesse nei confronti del richiedente sarebbe quindi motivato da fini meramente economici. Lo stesso vale per eventuali tasse in denaro o in natura prele- vate presso i suoi famigliari. A mente dell’autorità inferiore, pure la situa- zione di guerra e violenza generalizzata che imperversava in Afghanistan – non dettata dalla volontà di perseguitare una persona in particolare – non costituirebbe una persecuzione determinante ai sensi della norma preci- tata. La SEM ha inoltre evidenziato l’assenza di indizi di tentativi di arruo- lamento forzato da parte dei talebani mirati direttamente e personalmente al richiedente. Essa ha infine sottolineato che i talebani non reclutano su base etnica o solamente in zone determinate ma in funzione di logiche di potere territoriale che mutano nel tempo e a seconda delle regioni e delle alleanze. Un (eventuale) interesse da parte di quest’ultimi nei confronti del richiedente non sarebbe pertanto riconducibile alla sua appartenenza a un determinato gruppo etnico o alla sua regione di provenienza, bensì a re- quisiti “ intrinsechi “ (segnatamente la giovane età), vale a dire sulla base di criteri esulanti dagli (esaustivi) motivi rilevanti in materia d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore ha quindi concluso in favore dell’assenza di un timore fondato di persecuzione. 6.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l’apprezzamento dell’autorità inferiore, prevalendosi di un accertamento in- completo e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente di un carente esame del suo profilo di rischio. In primo luogo egli ha rilevato che la SEM non ha contestato la verosimiglianza delle sue allegazioni. Sulla scorta di numerosi rapporti e fonti citate nel ricorso e con riferimento alle
D-4357/2021 Pagina 8 considerazioni già espresse con parere del 2 settembre 2021 (doc. SEM 32), l’insorgente ha inoltre dichiarato che la questione del reclutamento for- zato di minori dovrebbe essere valutata alla luce dei (recenti: agosto 2021) avvenimenti che hanno portato i talebani al potere e quindi ad un radicale mutamento della situazione nel paese, circostanza che esigerebbe un cambio di prassi da parte dell’autorità inferiore. Proseguendo, l’insorgente ha ravvisato nel reclutamento forzato di un minore da parte dei talebani, come sarebbe il suo caso nell’evenienza di un ritorno in patria, un motivo d’asilo secondo l’art. 3 LAsi. Con sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 il Tribunale ha riconosciuto in caso di rischio di un reclutamento for- zato da parte di una milizia afgana un motivo pertinente di persecuzione ai sensi del suddetto disposto. Egli sarebbe pertanto esposto al rischio di ar- ruolamento coatto da parte dei talebani che nel frattempo hanno preso il potere in Afghanistan e che già al momento del suo espatrio esercitavano funzioni quasi statali nella sua regione d’origine. Il suo profilo – e meglio giovane età, etnia pashtun, ben conosciuto dai talebani del villaggio in quanto frequentava la locale scuola coranica, proveniente da una regione già sotto controllo talebano al momento dell’espatrio, membro di una fami- glia già vessata dai talebani – sarebbe idoneo a sostanziare l’apparte- nenza, nel contesto afgano, ad un profilo di rischio di particolare gravità e rilevanza giusta l’art. 3 LAsi. Il ricorrente ha infine sostenuto che la sua fuga dall’Afghanistan per sottrarsi al reclutamento costituirebbe agli occhi dei talebani un’espressione (almeno implicita) di manifesta contrarietà alla loro ideologia e condurrebbe inevitabilmente a persecuzioni in caso di ritorno in patria. 6.3 Con risposta del 30 dicembre 2021 (doc. TAF 6) la SEM, in via prelimi- nare, ha postulato l’irricevibilità del ricorso poiché – in violazione dell’art. 33a cpv. 1 PA che prevede l’obbligo di svolgere il procedimento in una delle quattro lingue nazionali – esso contiene ampie citazioni in lingua inglese. L’autorità inferiore ha in primo luogo evidenziato che, dalla presa del potere da parte dei talebani nell’agosto 2021, l’Afghanistan si trova in una fase di transizione, precisando che – contrariamente a quanto consta- tato per alcune categorie di popolazione afgana – non sono documentate azioni da parte di quest’ultimi contro persone precedentemente renitenti al reclutamento. I cambiamenti intervenuti in Afghanistan non permettono quindi di ritenere che l’insorgente, a causa del suo espatrio, sarebbe espo- sto molto probabilmente e in un prossimo futuro a delle misure di persecu- zione determinanti in materia d’asilo in caso di ritorno nel suo paese. A mente dell’autorità inferiore infine pure il riferimento alla sentenza del TAF E-5072/2018 non permetterebbe di modificarne le conclusioni quo all’as- senza di motivi determinanti in materia d’asilo. Da una parte non si tratta di
D-4357/2021 Pagina 9 una sentenza di principio o di riferimento. Dall’altra, al momento dei reclu- tamenti forzati a cui si riferisce l’insorgente i talebani costituivano un gruppo non governativo, per cui la differente costellazione della presente fattispe- cie (talebani al potere) non permette di giungere per analogia alla mede- sima conclusione. 6.4 Mediante i successivi scambi di scritti (ricorrente: replica del 12 gen- naio 2022 [doc. TAF. 8], osservazioni dell’8 marzo 2022 [doc. TAF 12] e 21 giugno 2022 [doc. TAF 20]; SEM: duplica del 9 gennaio 2022 [doc. TAF 10 e allegato] e osservazioni del 16 maggio 2022 [doc. TAF 18]) le parti hanno, per l’essenziale, ribadito le proprie argomentazioni. 7. 7.1 Preliminarmente va rilevato che con presa di posizione del 21 giugno 2022 (doc. TAF 20) il ricorrente contesta la tempestività delle osservazioni della SEM del 16 maggio 2022, notificate al TAF il 20 maggio seguente. L’autorità inferiore avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 1° aprile 2022 (doc. TAF 13), termine prorogato poi a due riprese, da ultimo fino al 16 maggio 2022 (doc. TAF 15 e 17). La questione di sapere se le osserva- zioni del 16 maggio 2022 siano state trasmesse il giorno stesso e notificate solo 4 giorni più tardi (quindi tempestive) o meno può restare indecisa per i motivi esposti di seguito. 7.2 Giusta l’art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il capoverso 2 essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi (“ Kann-Formulierung “) la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (AUER/MÜLLER/SCHINDLER, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs-- verfahren, 2019, ad. art. 32, par. 8 segg. e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenze del TAF C-61/2019 del 5 giugno 2020 consid. 5.3 e A-4363/2014 del 4 agosto 2016 consid. 5.2 e riferimenti citati). 7.3 In concreto in sede di osservazioni la SEM, basandosi sulla documen- tazione agli atti e tenuto conto delle argomentazioni dell’insorgente, ha pro- ceduto ad una valutazione dettagliata della fattispecie. Ne consegue che alla luce di quanto sopra esposto questa Corte terrà conto delle allegazioni
D-4357/2021 Pagina 10 addotte nelle osservazioni del 16 maggio 2022 in quanto le riterrà rilevanti e decisive, anche in virtù del principio dell’accertamento d’ufficio dei fatti e dell’applicazione d’ufficio del diritto (consid. 5, in particolare in fine; cfr. an- che sentenza del TAF C-5896/2020 del 3 marzo 2022 consid. 5 e rif. citato). 8. 8.1 Dal canto suo con risposta del 30 dicembre 2021 la SEM ha rilevato che il ricorso contiene ampie citazioni in lingua inglese e postulato la sua irricevibilità per violazione dell’art. 33a cpv. 1 PA che prescrive l’utilizzo di una delle quattro lingue ufficiali nei procedimenti di ricorso (doc. TAF 6). 8.2 Come rettamente indicato dall’insorgente con replica del 12 gennaio 2022 (doc. TAF 8), la prevalenza dell’inglese nella redazione di rapporti e studi di rilievo ne rende di fatto inevitabile l’uso in materia d’asilo. Peraltro, nella fattispecie – in applicazione dell’art. 33a cpv. 4 PA – il Tribunale rinun- cia ad ordinare una traduzione delle citazioni in lingua inglese contenute nel gravame siccome le censure ricorsuali risultano chiare (cfr. sentenza del Tribunale E-6024/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2). 9. 9.1 Nel merito in primo luogo questa Corte ritiene verosimili le dichiarazioni, per lo più sostanziate e coerenti, dell’insorgente rispetto alla sua minore età, al suo luogo d’origine, alla sua appartenenza all’etnia pashtun, come pure al fatto che al momento del suo espatrio i talebani controllavano già la provincia in cui viveva. Queste evenienze non vengono d’altronde messe in discussione neppure dalla SEM nel provvedimento impugnato. 9.2 Con riferimento ai considerandi seguenti, la questione se l’insorgente al momento dell’espatrio fosse minacciato di subire gravi pregiudizi da parte dei talebani sulla base di un motivo rilevante in materia d’asilo può tuttavia restare indecisa per carenza di attualità. Per il resto va rammentato, come precisato dalla SEM, che la sentenza E-5072/2018 del 17 dicembre 2020 a cui rinvia il ricorrente non costituisce né una sentenza di principio né di riferimento. In questo contesto si rinvia ad altre sentenze in cui non è ravvisabile un approccio discriminatorio in relazione ai reclutamenti forzati (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-4334/2021 del 21 dicembre 2022 consid. 7.2 con riferimenti; E-4756/2022 del 1° novembre 2022 consid. 5.4 con riferimenti; D-72/2022 del 12 settembre 2022 consid 5.4; D-2116/2022 del 5 settembre 2022 consid. 7.4; E- 2456/2018 del 26 giugno 2020 e rif. ivi citati).
D-4357/2021 Pagina 11 9.2.1 Nel caso in esame giova in primo luogo evidenziare come il timore di A._______ di essere reclutato dai talebani, appariva del tutto ipotetico già al momento del suo espatrio (2016) e questo sebbene quest’ultimi control- lassero già la provincia di F._______. Arruolamenti da parte dei talebani prima della loro ascesa al potere come quelli descritti dal ricorrente perse- guivano all’epoca lo scopo di aumentare la forza militare al fine di conqui- stare il potere. Diversi rapporti indicano che i talebani cercavano di arruo- lare prevalentemente giovani di etnia pashtun provenienti dalle zone rurali facendo pressione sulle loro famiglie con lo scopo di ottenere una loro ade- sione volontaria (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Unaccompanied children, aprile 2021, pag. 44 e segg., <https://www.ecoi.net/en/file/local/2050110/Afghanistan-unaccompanied- +children-CPIN-v2.0%28Archived%29.pdf> e riferimenti ivi citati, consul- tato il 1° febbraio 2023).
Il ricorrente ha tuttavia dichiarato di avere unicamente osservato tale pra- tica che, a suo dire, aveva toccato un cugino (D 7.02 verbale 1; D 30 e D 32 verbale 2). Non risulta inoltre dalle sue allegazioni, che dopo la sua partenza, i talebani abbiano agito con tale scopo nei suoi confronti, malgrado la presenza dei suoi famigliari in loco (D 3.01 verbale 1; D 19-21 verbale 2). Il suo timore di essere reclutato coattivamente dai predetti non risulta quindi, né dal pro- filo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento sostan- ziato e concreto, ciò che indica l’assenza di un rischio di persecuzione per- sistente, rilevante ai sensi dell’asilo e mirato nei suoi confronti. 9.2.2 È stato inoltre constatato che, attualmente, con l’ascesa al potere i talebani non devono più ricorrere ad arruolamenti coatti, specialmente di minorenni. Recenti rapporti relativi alla situazione attuale vigente in Afgha- nistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forzati, eviden- ziando altresì che i talebani si concentrano piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicurezza (cfr. UK Home Office, Afghanistan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11, <https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2068081/AFG_CPIN_Fear_of_the_Taliban.pdf, consultato il 1° feb- braio 2023; cfr. UN Security Council, Thirteenth report of the Analytical Sup- port and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 concerning the Taliban and other associated individuals and entities con- stituting a threat to the peace stability and security of Afghanistan, mag- gio 2022 par. 35, <https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2073803/N2233377.pdf>, consultato il 1° febbraio 2023). Invero lo stato
D-4357/2021 Pagina 12 attuale delle informazioni relative alla strategia di reclutamento non è esau- stivo e si può pertanto partire dal principio che non tutti gli episodi di viola- zione dei diritti umani siano stati comunicati. Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione non si può più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può quindi concludere in favore di un’elevata probabilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. sentenza del TAF D- 3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). 9.2.3 Dagli atti di causa non emergono inoltre indizi per cui l’insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore po- litico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di ca- ratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani. In primo luogo, come già evidenziato, i tentativi di arruolamento non erano specifi- catamente e direttamente mirati all’insorgente. I talebani si erano infatti ri- volti a tutti i giovani del villaggio di origine (D 7.02 verbale 1; D 30 e 32 verbale 2).
Da un lato, in fase di audizione A._______ ha sì indicato che la sua famiglia allargata avrebbe già avuto problemi con i talebani. In particolare, un cu- gino sarebbe stato costretto a partecipare alla Jihad (D 32 verbale 2), e gli stessi esigevano la consegna gratuita di carte telefoniche e cibo presso il negozio di proprietà di due zii e della famiglia del richiedente (D 7.01 ver- bale 1; D 38 verbale 2). Dall’altro, eccezion fatta per la richiesta di carte telefoniche, il ricorrente non ha sostenuto di avere avuto personalmente problemi con i talebani (D 38 verbale 2). Lo stesso vale per la sua famiglia in senso stretto. Il comportamento di questi ultimi nei confronti dell’insor- gente e della sua famiglia non denota pertanto un particolare interesse nei loro confronti.
Per quanto attiene poi il prelievo della zakat e le altre richieste economiche o materiali dei talebani l’insorgente ha precisato che le stesse erano for- mulate a tutti i membri del villaggio (D 7.02 verbale 1; D 29 e D 36 ver- bale 2). Egli ha infine precisato di non essere mai stato personalmente og- getto degli ulteriori obblighi (segnatamente partecipazione alla preghiera e perquisizioni) imposti dai talebani alla popolazione del villaggio (D 30 e D 32-33 verbale 2).
D-4357/2021 Pagina 13 9.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è verosimile l’esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d’origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo risultano pertanto fondati e vanno confermati.
Infine, alla luce di tutto quanto sopra esposto, un rinvio all’autorità inferiore per nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio non si giusti- fica. La richiesta in questo senso formulata dal ricorrente a titolo subordi- nato va pertanto respinta. 10. Ne discende che, il ricorso, volto al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. 11.3 Nella decisione impugnata la SEM ha però ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento verso il paese d’origine o di provenienza o verso un paese terzo non attualmente ragionevolmente esigibile e pronunciato l’am- missione provvisoria in Svizzera del ricorrente. In ragione del carattere al- ternativo delle condizioni dell’allontanamento previste all’art. 83 LStrI (RS 142.20) questo Tribunale si esime dall’analisi di altri fattori (possibilità e ammissibilità) che potrebbero ostacolare l’esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e rif. ivi citati; DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.4 In virtù di quanto sopra, l’ammissione provvisoria in Svizzera ricono- sciuta al ricorrente dalla SEM va confermata.
D-4357/2021 Pagina 14 12. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d’apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 13. 13.1 Visto che con decisione incidentale del 4 ottobre 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA, in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a con- trario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-4357/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Data di spedizione: