B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4310/2021
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Dr. iur. Elisa Franconi, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione di riesame della SEM del 23 agosto 2021 / N (...).
D-4310/2021 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 2 aprile 2021, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 maggio 2021 mediante la quale detta autorità non è entrata nel me- rito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasfe- rimento dell'interessato verso la Romania, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-2480/2021 del 31 maggio 2021 che respingeva il ricorso del 25 mag- gio 2021 contro la summenzionata decisione, l'istanza del 19 luglio 2021 presentata dall'interessato alla SEM intitolata "Istanza di riesame con richiesta di effetto sospensivo dell'allontanamento e gratuito patrocinio" con allegati (in copia): – Doc. A: procura del 9 aprile 2021; – Doc. B: articolo del 25 novembre 2020 dal sito web (...); – Doc. C: scritto dell'avv. B._______ del 29 giugno 2021, con traduzione; – Doc. D: articolo del 4 giugno 2021 dal sito web (...); – Doc. E: documenti penali dell'istante; – Doc. F: scritto dello studio legale Iglio Rezzonico del 25 giugno 2021; – Doc. G: certificato della Dr.ssa C._______ del 22 giugno 2021, la decisione della SEM del 23 agosto 2021, notificata il 3 settembre 2021 (cfr. atto SEM [...]-23/1), mediante la quale detta autorità ha respinto la do- manda di riesame e confermato la decisione del 18 maggio 2021, la decisione del Tribunale D-3716/2021 del 25 agosto 2021 che stralciava il ricorso dell'interessato del 20 agosto 2021 per denegata giustizia diretto contro la mancata emissione, da parte della SEM, di una decisione relativa alla domanda di riesame con richiesta di sospensione dell'allontanamento, avendo l'autorità inferiore nel frattempo emesso una decisione,
D-4310/2021 Pagina 3 il ricorso del 28 settembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 settembre 2021) inoltrato dinanzi al Tribunale contro la deci- sione della SEM su istanza di riesame con il quale il ricorrente ha concluso, in via cautelare e supercautelare da una parte alla sospensione dell'ordine di allontanamento e dall'altra alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; in via principale all'annullamento della decisione im- pugnata e all'applicazione da parte della SEM della clausola di sovranità – ex art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta uffi- ciale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) – ed all'entrata nel merito della domanda d'asilo; in via subordinata, all'annullamento della decisione e alla richiesta di rassi- curazioni diplomatiche alla Romania ed in assenza, all'applicazione della clausola di sovranità ed all'entrata nel merito della domanda d'asilo, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 29 settembre 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica,
D-4310/2021 Pagina 4 con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressa- mente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto pre- vede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indi- rizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di rie- same (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema- nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173) o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER RE- BER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA), che differentemente dalla “domanda di riconsi- derazione qualificata” in materia d'asilo la “domanda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che se il richiedente invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo egli dovrà depositare una nuova domanda d'asilo (do- manda multipla; cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur
D-4310/2021 Pagina 5 in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalu- tazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla me- desima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata con- cludente quando bisogna ammettere che avrebbe condotto il giudice a sta- tuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura or- dinaria (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, applicabile per analo- gia in materia di riesame, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 con- sid. 5.; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019 consid. 3.2 e 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2; DTAF 2014/39 con- sid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cre- sciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso di una domanda di riesame di una decisione di non entrata nel merito presa sulla base dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, oggetto del litigio può essere unicamente la questione di sapere se la situazione di fatto sia cambiata dopo la conclusione della procedura ordinaria o se vi siano motivi ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 PA che metterebbero in discussione la compe- tenza dello Stato membro in questione, la conformità al diritto internazio- nale del trasferimento in tale Stato, o se da allora sono insorti motivi uma- nitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que- stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. sentenza del Tribunale D-1017/2021 del 22 aprile 2021 consid. 7.1),
D-4310/2021 Pagina 6 che nel caso in disamina è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha qualifi- cato l'istanza presentata dall'interessato quale istanza di riesame per quanto riguarda i documenti C e D, che invero, entrambi i documenti – datati rispettivamente 29 giugno 2021 (doc. C) e 4 giugno 2021 (doc. D) – sono posteriori alla sentenza del Tri- bunale del 31 maggio 2021, ragione per cui non avrebbero potuto essere fatti valere nell'ambito di un'istanza di revisione (cfr. DTAF 2013/22 con- sid. 12.3), che per quanto riguarda invece il documento B – il quale contrariamente a quanto affermato dall'istante, risale al 25 novembre 2020 e non al 29 giu- gno 2021, data nella quale lo stesso è stato scaricato dal sito web – ed il documento E – documentazione inerente le procedure penali in Turchia e risalenti al 2008 – sono entrambi antecedenti alla sentenza del Tribunale del 31 maggio 2021 e non avrebbero dunque potuto fondare un'istanza di riesame; che tuttavia, avendone la SEM analizzato la loro portata, non ha causato alcun pregiudizio al ricorrente, che nella presente fattispecie il Tribunale limiterà dunque la propria analisi ai due mezzi di prova sorti posteriormente alla sentenza del 31 mag- gio 2021 (doc. C e doc. D), che inoltre, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati; che il termine di 30 giorni prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi risulti ossequiato, visto che l'istanza è stata depo- sitata a meno di 30 giorni a far data dal momento in cui l'istante è venuto in possesso dei suddetti documenti (cfr. istanza di riesame, pag. 2), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che l'istante non avrebbe presentato alcun nuovo elemento relativo alla sua situazione specifica che permetterebbe di giungere alla conclusione che correrebbe personalmente un rischio concreto di essere trasferito in Turchia al suo ritorno in Romania, in violazione del principio di non-refoulement, che i documenti C e D si riferirebbero alla situazione individuale del signor D._______, dissidente curdo; che questa persona non avrebbe legami par- ticolari con l'istante e non vi sarebbero elementi che dimostrerebbero come la vicenda sarebbe da mettere in relazione alla sua specifica situazione personale; che egli avrebbe già avuto la possibilità di presentare una do- manda d'asilo in Romania e potrà dunque riprendere la procedura d'asilo
D-4310/2021 Pagina 7 al suo ritorno; che pertanto, non vi sarebbero fondati motivi di ritenere delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo in Romania o nelle condizioni di accoglienza, che implicherebbero il rischio concreto di una violazione delle disposizioni di diritto internazionale pubblico in materia, che in sede ricorsuale l'insorgente censura la violazione dell'obbligo di ac- certare i fatti in modo corretto e completo; che il ricorrente contesta in par- ticolare quanto ritenuto dall'autorità inferiore in merito all'assenza di viola- zioni sistemiche nella procedura di asilo in Romania; che invero, numerosi organismi internazionali avrebbero registrato espulsioni collettive dalla Ro- mania verso la Serbia; che le testimonianze allegate riporterebbero respin- gimenti illegali di migranti e rifugiati lungo i confini; che avverrebbero altresì dei respingimenti a catena; che sulla base di questi dati, vi sarebbe un fon- dato timore che il ricorrente in caso di trasferimento in Romania, rischie- rebbe di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che altresì in tale Paese le pro- cedure d'asilo sarebbero caratterizzate da carenze strutturali tali da con- cludere che le domande di asilo non verrebbero trattate seriamente dalle autorità preposte; che non vi sarebbero effettive vie di ricorso; che tutto ciò troverebbe pienamente conferma anche nel contenuto dei documenti B, C e D allegati alla domanda di riesame; che la valutazione di mezzi di prova da parte della SEM sarebbe stata incompleta ed errata; che il ricorrente ritiene che i documenti rivestirebbero una valenza dirimente per valutare l'esigibilità del rinvio; che gli stessi, pur riferendosi a due persone diverse dall'insorgente, sarebbero atti a dimostrare la sistematica violazione delle disposizioni di diritto internazionale da parte della Romania e non concer- nerebbero quindi soltanto un singolo e sfortunato episodio; che in partico- lare i documenti C e D sarebbero atti a dimostrare il totale fallimento delle procedure di asilo in Romania nonché la sistematica violazione dei diritti umani operata dal medesimo stato; che il signor D., una volta tor- nato in Romania, avrebbe visto violare ogni diritto ad esperire una effettiva procedura di asilo poiché in seguito all'assenza all'audizione sui motivi d'a- silo la sua procedura sarebbe stata chiusa; che pertanto egli sarebbe stato illegittimamente rimpatriato in Turchia dove sarebbe stato perseguitato e stato sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; che il caso dell'insor- gente presenterebbe dunque delle analogie con quello del signor D. ed in caso di rinvio in Romania andrebbe incontro al fondato timore di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; che anche l'insorgente dopo il deposito della domanda d'asilo in Romania avrebbe lasciato tale Stato; che vi sarebbe dunque il timore che la sua procedura d'asilo venga chiusa e che nei suoi confronti venga emesso un divieto di
D-4310/2021 Pagina 8 ingresso e che la Romania lo rimpatri in modo forzato in Turchia; che in seguito, la SEM avrebbe omesso di entrare nel merito dei mezzi di prova inerenti ai procedimenti penali in Turchia; che infine, vista la situazione par- ticolare del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto applicare la clau- sola di sovranità oppure chiedere rassicurazioni diplomatiche da parte della Romania prima di ritenere il rinvio esigibile, che nel caso in disamina il Tribunale rileva innanzitutto, che nell'istanza di riesame l'interessato non ha contestato la competenza generale della Ro- mania; che avendo egli depositato una domanda d'asilo in tale Stato ed avendo le autorità rumene espressamente accettato la sua ripresa in carico (cfr. accettazione di ripresa in carico del 27 aprile 2021, atto SEM 1092556- 23/1), la competenza della Romania per il trattamento della sua domanda d'asilo rimane, di principio, data, che inoltre, per i motivi che seguiranno, l'interessato non ha fornito, né nella procedura ordinaria né in quella di riesame, indizi seri suscettibili di com- provare da una parte l'esistenza di carenze sistemiche e dall'altra che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da con- travvenire all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), all'art. 3 CEDU, all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) in caso di esecuzione del trasferimento in Romania, che innanzitutto, per quanto concerne le allegate carenze sistemiche nella procedura d'asilo in Romania, vi è modo di confermare quanto ritenuto dall'autorità inferiore; che segnatamente, i documenti C e D non permet- tono di inficiare tale presunzione; che invero, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore, i mezzi di prova si riferiscono alla situazione indivi- duale del signor D._______; che in quanto tali non permettono dunque di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia (cfr. inoltre tra le tante le sen- tenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7.2 e E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.6), che infine, per ciò che riguarda il rischio di venire rimpatriato in Turchia in caso di rinvio in Romania – in violazione del principio di non-refoulement – di venire sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e di non avere accesso ad una procedura d'asilo effettiva, il Tribunale rileva che i mezzi di
D-4310/2021 Pagina 9 prova forniti a sostegno della domanda di riesame non permettono una di- versa valutazione della fattispecie rispetto a quanto ritenuto dalla SEM nella procedura ordinaria, che invero, i documenti C e D sono attinenti ad una persona specifica, la quale non risulta avere legami particolari con l'insorgente; che segnata- mente, dagli atti non risultano esservi elementi per ritenere che le autorità romene abbiano emesso nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata, che inoltre, contrariamente a quanto considerato in sede ricorsuale non vi è modo di ritenere che in caso di rinvio in Romania il ricorrente non potrà continuare la sua procedura d'asilo in tale Paese; che innanzitutto una comparazione con il caso del signor D._______ non è effettuabile; che in- vero, non sono conosciuti i dettagli della procedura del signor D._______, che per quanto riguarda l'insorgente, se da una parte è vero che, avendo egli abbandonato il Paese in corso di procedura, le autorità romene hanno considerato ritirata la sua domanda d'asilo ed hanno chiuso il caso (cfr. ac- cettazione di ripresa in carico del 27 aprile 2021, atto SEM [...]-23/1) – dall'altra parte va rilevato che conformemente all'art. 18 par. 1 lett. c Rego- lamento Dublino III tali autorità hanno l'obbligo di continuare la procedura; che la ripresa della procedura è altresì prevista dalla legislazione nazio- nale; che invero, la legge sull'asilo romena prevede che può essere ripresa la procedura d'asilo, se la persona presenta una domanda d'asilo entro 9 mesi dalla decisione di chiudere la pratica emessa per ritiro implicito della domanda (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report Ro- mania, 2020 Update, par. 2.7. The situation of Dublin returnees), che nella fattispecie le autorità romene hanno chiuso la procedura l'11 marzo 2021; che pertanto il termine di 9 mesi verrà a scadenza l'11 di- cembre 2021, dopodiché la sua domanda d'asilo verrà considerata una do- manda susseguente (cfr. AIDA, Country Report Romania, 2020 Update, par. E Subsequent Applications), che una volta trasferito in Romania l'insorgente avrà pertanto la possibilità, rispettivamente sarà suo compito, di spiegare in maniera dettagliata i suoi motivi d'asilo e le procedure a suo carico in Turchia; che l'analisi di tali mo- tivi, essendo la Romania lo stato competente per l'esame della sua proce- dura d'asilo, non compete alla SEM; che pertanto è a giusto titolo che l'au- torità inferiore non è entrata nel merito dei documenti penali turchi inerenti il ricorrente,
D-4310/2021 Pagina 10 che su questi presupposti, non vi sono elementi per ritenere che egli non avrà accesso ad una procedura d'asilo effettiva in Romania, che il suo tra- sferimento lo esporrà, in tale Paese, a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o che egli verrà estradato in Turchia in violazione del principio di non-refoulement, che infine, il Tribunale rileva che i mezzi di prova forniti in sede ricorsuale (doc. L – doc. S), i quali sono tutti antecedenti alla sentenza del 31 mag- gio 2021 sono irricevibili in un ricorso in materia di riesame della SEM; che d'altra parte egli avrebbe potuto allegare tali mezzi di prova già nella pro- cedura di ricorso ordinaria dal momento che si tratta di documenti pubbli- cati e di facile accesso, che si rammenta che la procedura di riesame non può infatti servire a ri- mettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato, che tuttavia, il Tribunale rileva a titolo abbondanziale e per buona pace del ricorrente che in merito al rischio di respingimenti (pratica conosciuta come "pushback"), che in verità i documenti allegati affrontano la cosiddetta pro- blematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Ro- mania e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Serbia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un proce- dimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confer- mato dalle autorità del Paese medesimo (cfr. accettazione di ripresa in ca- rico del 27 aprile 2021, atto SEM [...]-23/1), che di conseguenza non vi è modo di ritenere che la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola discrezionale ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che conto tenuto di quanto sopra, in mancanza dell'applicazione della clau- sola discrezionale da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 29 settembre 2021 sono revocate,
D-4310/2021 Pagina 11 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non vi sono i presupposti per concedere il gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 2 LAsi), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4310/2021 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: