B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3976/2022
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Matteo Piatti.
Parti
A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 marzo 2022 / N (...).
D-3976/2022 Pagina 2
Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita, ha depositato una domanda in Svizzera il 26 settembre 2021. Il 15 ottobre 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con il richiedente un’audizione sommaria sulla sua persona e, il 19 novem- bre successivo, un’audizione approfondita sui motivi d’asilo.
L’interessato, allora sedicenne, ha sostanzialmente addotto di provenire dal villaggio di B._______ (distretto di C._______ nella provincia di Dai- kundi) e di essere stato reclutato dai talebani all’età di sei anni. Inizial- mente, quest’ultimi lo avrebbero costretto a studiare il Corano dopodiché, all’età di otto anni, sarebbe stato addestrato militarmente fino all’età di dieci anni. In questo periodo, egli avrebbe appreso a manovrare le armi e sa- rebbe anche stato incaricato di sorvegliare la strada che collegava D._______ a E._______ e di avvertire i talebani in caso fossero passate delle auto governative in modo ch’essi potessero prepararsi ad attaccarli. Egli avrebbe inoltre ricevuto a più riprese l’incarico di piazzare delle bombe su detta strada al fine di uccidere i Governativi in transito. Non volendo diventare un terrorista, egli, l’interessato, si sarebbe sottratto all’addestra- mento in circa sette occasioni, fuggendo sulle montagne. Al suo rientro, egli sarebbe stato tuttavia punito con la violenza dai talebani per la sua disobbedienza. Il richiedente ha poi soggiunto che, all’età di circa nove anni e mezzo, i Governativi sarebbero giunti al suo villaggio. I talebani si sareb- bero quindi recati a casa sua per costringerlo a combattere contro le forze governative ma, a fronte della sua età infantile, suo padre si sarebbe pro- posto di arruolarsi in sua vece. Il padre si sarebbe però rifiutato di combat- tere e, per questo, sarebbe stato torturato dai talebani, subendo segnata- mente l’amputazione di tre dita della mano sinistra. All’età di dieci anni, egli, l’interessato, avrebbe iniziato a svolgere vari lavori per gli abitanti di un villaggio confinante (sorvegliare il bestiame, irrigare i campi e trasportare oggetti), ottenendo così il denaro sufficiente per espatriare assieme ad una famiglia afghana intenzionata a raggiungere l’Europa. In caso di rimpatrio, egli teme quindi di essere nuovamente costretto a combattere per i talebani e di perdere la vita poiché quest’ultimi gli avrebbero dichiarato di essere intenzionati a perpetrare un genocidio contro le persone di etnia hazara alla quale lui appartiene. Il richiedente non ha presentato alcun mezzo di prova e documento d’identità (cfr. atti SEM n. [...]-18/12 e 28/18).
D-3976/2022 Pagina 3 Con decisione del 25 novembre 2021, la SEM ha respinto la domanda d’asilo, pronunciando tuttavia l’ammissione provvisoria in Svizzera in ra- gione dell’inesigibilità dell’allontanamento dell’interessato. Il 17 dicembre 2021, quest’ultimo ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale ha accolto il gra- vame e annullato il provvedimento impugnato con sentenza D-5507/2021 del 26 gennaio 2022 in ragione di un accertamento incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti concernenti le allegate persecuzioni in ragione dell’et- nia hazara.
A.b Il 19 gennaio 2022, la SEM ha quindi ripreso la trattazione della do- manda d’asilo, assegnandola alla procedura ampliata. In quest’ambito, non sono state svolte ulteriori audizioni e atti istruttori.
B. Con decisione del 23 marzo 2022, validamente notificata l’11 agosto 2022 (cfr. consid. 1.3 infra), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo ed ha pronunciato l’allontana- mento dalla Svizzera. L’autorità inferiore non ha tuttavia disposto l’ammis- sione provvisoria in Svizzera in ragione dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan.
C. Con ricorso del 12 settembre 2022 (data d’entrata: 13 settembre 2022), l’interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale conclu- dendo principalmente all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato nonché alla concessione dell’asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Egli presenta al- tresì una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi; RS 142.31).
D-3976/2022 Pagina 4 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 In particolare, il termine di ricorso risulta rispettato. Fondandosi sull’art. 53a dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), in difetto di una rappresentante legale che tutelasse gli interessi giuridici dell’interessato, il 23 marzo 2022 la SEM aveva inizial- mente provveduto ad una separata notifica della decisione: una raccoman- data è stata inviata al ricorrente minorenne (mai ritirata), un’altra alla sua persona di fiducia nel frattempo nominata dal Cantone, ritirata il 24 marzo 2022 (cfr. atti SEM n. 53/1 e 54/1). Tuttavia, come successivamente rico- nosciuto dalla stessa autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 58/2), la rappresen- tante legale dell’insorgente agiva in forza di un mandato di rappresentanza già a decorrere dal 2 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 56/1). Per una svista, la relativa procura è stata tuttavia inserita nell’incarto elettronico della SEM soltanto nel maggio 2022 (cfr. 58/2). Ciò posto, al momento della pronuncia del provvedimento impugnato difettavano i presupposti per applicare le modalità di notifica di cui all’art. 53a OAsi 1. La decisione avversata è quindi reputata notificata l’11 agosto 2024, ovvero il giorno in cui la rappresen- tanza legale ha ricevuto la risposta alla richiesta di aggiornamento della procedura, alla quale la SEM ha accluso la propria decisione del 23 marzo 2024 (cfr. atti SEM n. 57/1 e 58/2). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.4 In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia inoltre allo scam- bio di scritti tra le parti. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1 Nel gravame, il ricorrente rimprovera anzitutto alla SEM di essere in- corsa in una violazione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motiva- zione nella misura in cui, da una parte, non avrebbe adattato l’analisi della verosimiglianza delle allegazioni alla minore età del ricorrente e, dall’altra
D-3976/2022 Pagina 5 parte, non avrebbe ottemperato a quanto prescritto dallo scrivente Tribu- nale nella sentenza di rinvio D-5507/2021 del 26 gennaio 2022. L’autorità inferiore avrebbe infatti negato la rilevanza di una persecuzione in ragione dell’etnia hazara, senza tuttavia confrontarsi con le fonti citate nel prece- dente gravame del 17 dicembre 2021 oppure indicare della nuova docu- mentazione utile per la trattazione del caso (cfr. ricorso, pagg. 6-7 e 12).
3.2 Il Tribunale ritiene anzitutto che le censure formali succitate si confon- dono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte all’apprezzamento della SEM in punto alla verosimiglianza delle allegazioni in considerazione della capacità di espressione dell’allora minorenne nonché alla pertinenza per l’asilo dell’etnia hazara del ricorrente. Su questi punti, egli oppone infatti la propria argomentazione all’apprezzamento di merito espresso dall’autorità inferiore. Tali questioni verranno pertanto trattate nei paragrafi seguenti (cfr. consid. 5.3-5.4 infra). 3.3 3.3.1 Va tuttavia precisato che quando l’autorità di ricorso pronuncia una sentenza di cassazione con rinvio degli atti di causa per completamento dell’istruzione e nuova decisione, come nel caso in esame (cfr. A.b supra), l’autorità a cui è stata rinviata la causa deve conformarsi alle istruzioni della sentenza di rinvio, fondando quindi la sua nuova decisione sui paragrafi di diritto contenuti nel giudizio di rinvio (sentenze del TF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2; 8C_775/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.1; 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1; DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di giudizio dell’autorità inferiore è quindi limitata dai motivi della decisione di rinvio, nel senso che tale autorità è vincolata da ciò che è stato già definitivamente deciso dall’autorità di ricorso (DTF 131 III 91 consid. 5.2; 120 V 233 consid. 1a), come lo è pure l’autorità di ricorso nell’esame del susseguente gravame (sentenze del TF 9C_457/2013 con- sid. 6.2, 8C_775/2010 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 consid. 3.1). Tuttavia, l’autorità inferiore ha la facoltà di derogare eccezionalmente alle istruzioni di per sé vincolanti, qualora dall’istruzione complementare, esperita a se- guito del rinvio degli atti di causa, dovesse risultare che una misura istrut- toria complementare ordinata dall’autorità di ricorso è ormai divenuta su- perflua sulla base di altre misure istruttorie complementari già eseguite (sentenze del TF 9C_12/2013 del 19 novembre 2013 consid. 3.3.1 e 9C_522/2007 consid. 3.3.1).
3.3.2 Nel caso concreto, con sentenza D-5507/2021 del 26 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 40/10), il Tribunale ha ordinato alla SEM di completare
D-3976/2022 Pagina 6 l'accertamento dei fatti determinanti in relazione alla pretesa persecuzione in ragione dell’etnia hazara, rilevando quanto segue:
“[...] Infatti, con riferimento all’esistenza di un rischio di persecuzione derivante dall’appar- tenenza etnica, il ragionamento dell’autorità inferiore non pare basarsi su di un substrato fattuale esaustivo e conferente. È incontestabile che ottenere informazioni aggiornate circa il trattamento delle minoranze da parte dell’apparato statale recentemente insediatosi nel Paese risulti difficoltoso. Non di meno, nel caso de quo, la SEM ha fatto riferimento a fonti riguardanti i diritti delle donne e perciò non direttamente pertinente con la situazione degli hazara. Non ha raccolto alcuna prova supplementare né ha altrimenti recensito informazioni di terze parti riguardanti la minoranza etnica in parola. Su questi presupposti, è inequivoca- bile che la conclusione secondo cui non sussisterebbe un rischio di subire atti pregiudizie- voli, non risulti fondata su di un accertamento dei fatti esaustivo. [...]” (consid. 7).
“Qualora la SEM intenda confermare la propria posizione, essa è richiesta ad avvalorare le proprie argomentazioni sulla base di riscontri oggettivi ed attuali. Dopo aver fatto tutto quanto in sua disposizione per chiarire i fatti giuridicamente rilevanti, si esprimerà in piena cognizione di causa sulla situazione della minoranza hazara. A questo titolo, si confronterà in modo approfondito con le fonti citate nel gravame e si procurerà ogni documentazione accessibile e utile per la trattazione del caso. [...]” (consid. 8.3).
3.3.3 Visto quanto precede, occorre concludere che, nella nuova deci- sione del 23 marzo 2022 (qui contestata), la SEM non si è perfettamente conformata alle istruzioni vincolanti esposte nella sentenza di rinvio del Tri- bunale del 26 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 40/10). Essa ha infatti ripreso – e in parte ampliato – l’argomentazione già addotta nella sua precedente decisione del 25 novembre 2021, eliminando semplicemente le considera- zioni socio-politiche non ritenute pertinenti per la valutazione della situa- zione degli hazara in Afghanistan (cfr. decisione avversata, pag. 6; atto SEM n. 31/11). La SEM non ha quindi svolto alcun tipo di analisi sulla si- tuazione della minoranza etnica in parola, violando così le prescrizioni del Tribunale.
3.3.4 3.3.4.1 Un ulteriore rinvio degli atti alla SEM per nuova istruzione si rivela tuttavia inopportuno.
3.3.4.2 Con riferimento alla pretesa violazione dell’obbligo di motivazione (cfr. ricorso, pag. 12), il quale è dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., si osserva anzitutto che l’autorità competente non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomenta- zioni addotte ma deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali
D-3976/2022 Pagina 7 fonda la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata e di eventualmente impugnarla con cognizione di causa (cfr. ex pluris DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; 2011/22 consid. 5). Inoltre, la violazione di tale diritto da parte dell’autorità di prima istanza non comporta automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della deci- sione impugnata. Infatti, anche in presenza di una violazione grave è ge- neralmente ammissibile prescindere da un rinvio della causa all’autorità in- feriore se una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l’interesse della parte interessata a un’evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
3.3.4.3 Nello specifico, il Tribunale rileva che dalla pronuncia del giudizio di rinvio del 26 gennaio 2022, la giurisprudenza federale in relazione alla persecuzione collettiva delle persone di etnia hazara in Afghanistan, e di riflesso la prassi della SEM, ha subìto notevoli evoluzioni. È stato infatti stabilito che, sulla base dei rapporti degli osservatori e delle organizzazioni internazionali, la mera appartenenza a tale etnia non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi della legge sull’asilo, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate per una persecuzione collettiva (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/21 consid. 9.1; 2013/12 consid. 6). Tale apprez- zamento è stato mantenuto anche dopo l’ascesa al potere dei talebani poi- ché, ad oggi, non sussiste nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante in Afghanistan (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3223/2022 del 1° luglio 2024 consid. 5.4; D-3180/2024 del 12 giugno 2024 consid. 6.6; D-875/2022 del 24 aprile 2024 consid. 6.3; E-3516/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.9; E-3278/2023 del 26 giugno 2023 con- sid. 7.4.3; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.3).
Ciò posto, occorre concludere che un rinvio della causa con il mero scopo di completare la motivazione contenuta della decisione avversata attra- verso delle analisi sulla tematica in parola appare irragionevole. Infatti, no- nostante la SEM abbia violato le prescrizioni del Tribunale, la retrocessione degli atti costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con l’interesse del ricorrente ad otte- nere quanto prima un giudizio definitivo sulla qualità di rifugiato.
3.3.4.4 Ad ogni buon conto, i rapporti citati nel gravame a sostegno delle persecuzioni perpetrate contro gli hazari (tutti datati al 2022) non sono
D-3976/2022 Pagina 8 suscettibili di capovolgere le conclusioni della giurisprudenza federale suc- citata (cfr. ricorso, pag. pagg. 10-11). Si rileva inoltre che la decisione av- versata, benché priva di riferimenti giurisprudenziali, contiene una suffi- ciente motivazione – avvalorata da puntuali riferimenti ai verbali delle au- dizioni – a sostegno dell’irrilevanza dell’etnia del ricorrente ai fini dell’asilo (cfr. decisione avversata, pag. 6). Alla SEM non può quindi essere rimpro- verata una grave violazione dell’obbligo di motivazione tale da imporre l’ac- coglimento del ricorso per vizi formali.
3.4 Le censure formali contenute nel gravame si rivelano pertanto infon- date. Di riflesso, la conclusione in via subordinata tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuovo esame delle allegazioni va integralmente re- spinta.
4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento sog- gettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi og- gettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qua- lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle
D-3976/2022 Pagina 9 allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
5.1 Nella decisione avversata, la SEM ritiene sostanzialmente inverosimili le dichiarazioni dell’insorgente (art. 7 LAsi). Egli si sarebbe infatti contrad- detto nei punti salienti del racconto, descrivendo il suo vissuto in modo for- temente stereotipato, poco circostanziato ed inconsistente, segnatamente in relazione alla formazione religiosa e militare ricevuta dai talebani nonché alle mansioni svolte per quest’ultimi (cfr. decisione avversata, pagg. 4-6). Circa l’appartenenza all’etnia hazara, la SEM considera inoltre che il ricor- rente abbia fornito unicamente delle generiche affermazioni riferite all’agire dei talebani nei confronti degli hazara che non troverebbero tuttavia riscon- tro nella sua specifica esperienza personale. Posta inoltre l’inverosimi- glianza dei motivi d’asilo addotti, l’interessato non avrebbe quindi subìto alcuna persecuzione per mano dei talebani in ragione della sua etnia. In esito, non vi sarebbe alcun motivo fondato di ritenere ch’egli rischi di essere esposto, con grande probabilità e in un prossimo futuro, a delle misure ri- levanti in materia d’asilo nell’eventualità di un suo ritorno in Afghanistan (idem pag. 6).
5.2 Censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), il ricor- rente avversa tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore. In particolare, la SEM avrebbe dovuto concludere per la verosimiglianza delle allegazioni utilizzando per la sua analisi dei “criteri meno stringenti rispetto a quelli applicati ad un richiedente asilo adulto” (cfr. ricorso, pag. 6). Infatti, essa non avrebbe considerato che le risposte date da un minore dovrebbero essere giudicate tenendo conto del suo grado di maturità nonché della sua limitata capacità di riconoscere le informazioni importanti e di collocare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. Pertanto, posto che i fatti narrati ri- guarderebbero un periodo precedente ai suoi 11 anni, occorrerebbe am- mettere ch’egli ha fornito delle chiare e precise indicazioni sulla formazione ricevuta dai talebani e sulle mansioni che doveva eseguire per loro conto
D-3976/2022 Pagina 10 (idem pagg. 6-9). Infine, il ricorrente contesta il ragionamento che ha con- dotto la SEM a negare la rilevanza della sua appartenenza all’etnia hazara, affermando segnatamente come da numerose fonti internazionali risulte- rebbe che dall’instaurazione dell’Emirato islamico nell’agosto 2021 le per- secuzioni nei confronti degli hazara sarebbero riprese con più forza, con l’aggravante che le stesse sarebbero ormai direttamente perpetrate da un attore statale. A tale riguardo, andrebbe inoltre considerato che nell’ambito delle sue audizioni egli avrebbe più volte ribadito il fatto che i talebani gli avrebbero manifestato l’intenzione di sterminare gli hazara, costringendolo così ad attenersi a tutti i loro ordini (idem pag. 10). 5.3 5.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla deci- sione avversata in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.
5.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate e comprovate nella misura in cui non ha presentato alcun mezzo di prova o documento a sostegno del suo racconto.
5.3.3 In secondo luogo, l’insorgente non ha addotto delle dichiarazioni suf- ficientemente concludenti. A titolo esemplificativo, egli si è ripetutamente contraddetto sullo svolgimento generale dell’addestramento religioso e mi- litare da parte dei talebani, affermando in un primo tempo essere stato ad- destrato militarmente soltanto a partire dagli otto anni (dopo due anni di formazione religiosa) per poi dichiarare di essere stato coinvolto nel reclu- tamento militare già all’età di sei anni (cfr. atti SEM n. 18/12 punto 7.01; n. 28/18 D11). Confrontato con tale incongruenza, egli ha confermato che, nei primi due anni, i talebani gli avrebbero soltanto “parlato di Dio” (cfr. atto SEM n. 28/18 D29-30). Tuttavia, nel seguito del racconto l’interessato si è nuovamente contraddetto presentando svariate affermazioni in contrasto tra loro, lasciando in esito concludere che l’arruolamento dei talebani ha subito assunto un carattere militare, escludendo quindi un’educazione pret- tamente religiosa come dichiarato in precedenza (idem D34, D37, D41-48). Del resto, la descrizione dell’istruzione religiosa che l’insorgente avrebbe svolto nel periodo tra i sei e gli otto anni risulta sommaria e stereotipata. Egli ha infatti addotto, in maniera molto generale, di aver ricevuto degli in- segnamenti sul Corano, sull’anima, sugli angeli, su Dio e sul paradiso con- tinuando, nel contempo, a presentare vaghi episodi riguardanti il suo ad- destramento militare (idem D11, D42-44, D48, D51-52).
D-3976/2022 Pagina 11 L’inconcludenza delle allegazioni è poi rafforzata dalle contraddizioni sorte in merito alle mansioni militari che il ricorrente avrebbe svolto per i talebani, in particolare quelle esperite presso la strada collegante D._______ a E._______. Infatti, nel corso della prima audizione egli ha affermato che il suo compito consisteva nel fare la guardia alla strada e avvisare i talebani qualora passavano delle auto governative. In tal caso, i talebani “facevano dei buchi e mettevano delle mine dentro” (cfr. atto SEM n. 18/12 punto 7.01). Tuttavia, egli ha successivamente dichiarato che, tra i suoi incarichi, vi sarebbe stato anche quello di uccidere delle persone specifiche indicate dai talebani (cfr. atto SEM n. 18/12 punto 7.01: “Per esempio davano l’in- dirizzo di una persona che doveva essere uccisa. Ci dicevano «questa per- sona sta passando da questa strada», noi in quel momento dovevamo met- tere delle bombe sulla strada e ucciderlo.”). Nell’ambito della seconda au- dizione, invece, egli ha asserito di essere stato costretto a sorvegliare la strada e avvisare i talebani qualora passavano delle “auto militari”, preci- sando quanto segue: “Loro ci davano il compito di mettere delle bombe. Mettevano le bombe nei barili gialli e ci dicevano: «Dovete andare in quel luogo e fare una fossa e mettere questi barili gialli con la bomba dentro. Appena passano le macchine governative e dopo tre, cinque, sei secondi esplodere le bombe, cosi questi soldati governativi muoiono.»” (cfr. atto SEM n. 28/18 D11). Il ricorrente si è poi contraddetto dichiarando espres- samente che il suo compito consisteva soltanto nell’informare i talebani del passaggio dei Governativi, allorché avesse precedentemente indicato di essere stato personalmente impiegato per l’installazione delle bombe sulla strada (idem D11, D120). Occorre pertanto concludere che, anche su que- sto punto, le allegazioni si rivelano ampiamente inconsistenti e fortemente contraddittorie, segnatamente in relazione alle competenze per la predi- sposizione degli ordigni esplosivi e alle persone bersagliate. In esito, il rac- conto proposto manca di sufficiente concordanza riguardo ad aspetti car- dinali per la valutazione della qualità di rifugiato.
5.3.4 In terzo luogo, la veridicità del racconto può essere messa in dubbio anche sulla base di una valutazione della plausibilità. A mente del Tribu- nale, alcuni comportamenti narrati dal ricorrente circa il suo agire, come pure quello dei talebani, risultano illogici e non combacianti con l’espe- rienza generale della vita, di modo che non sembrano essere stati effetti- vamente vissuti. In particolare, l’affermazione per cui egli avrebbe dovuto personalmente piazzare delle bombe in barili gialli e farle esplodere non appena passavano i Governativi si pone all’infuori di ogni logica, special- mente se confrontate con le altre allegazioni. Anzitutto, non si ravvisa come fosse possibile osservare la strada collegante D._______ a E._______ av- vistando le automobili governative che passavano e, nel contempo,
D-3976/2022 Pagina 12 seminare le bombe per uccidere le stesse persone precedentemente os- servate in transito. Il ricorrente ha inoltre dichiarato che tali avvistamenti venivano riferiti ai talebani soltanto “il giorno seguente” (cfr. atto SEM n. 28/18 D110-111), specificando ch’egli doveva altresì riferire se ci fossero a bordo cinque o sei persone e se si trattasse di automobili governative (idem D117). Tali allegazioni si rivelano tuttavia illogiche nella misura in cui, in termini di temporalità e opportunità, risulta inverosimile che gli attentatori intendessero far esplodere le auto governative il giorno dopo il loro avvi- stamento. Inoltre, la spiegazione fornita a fronte di questa incongruenza, ovvero che tali persone “sarebbero tornate” nello stesso posto (idem D114), risulta priva di senso e corrobora l’inverosimiglianza di un’effettiva esperienza personale degli eventi.
Di riflesso, occorre altresì concludere che le pretese aggressioni subite dai talebani in ragione degli atti di disobbedienza, delle fughe e del rifiuto a collaborare nell’ambito di tali uccisioni, siano altrettanto irrealistiche (idem D11, D49-50, D70-73, D126-127). Per il resto, il Tribunale rinvia alle cor- rette considerazioni espresse nella decisione impugnata, alle quali può es- sere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pagg. 4-6).
5.3.5 Posto il carattere fortemente vago delle allegazioni nonché la scarsa qualità del racconto, è quindi a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimile la narrazione proposta (art. 7 LAsi).
5.3.6 Contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 6- 7), le incongruenze succitate non possono essere ragionevolmente giusti- ficate dalla minore età del ricorrente al momento delle audizioni. Trattan- dosi di circostanze dirimenti per il giudizio e che, dal profilo oggettivo, inci- dono fortemente sull’esperienza personale di una persona, egli avrebbe infatti dovuto presentare delle allegazioni più concordanti e precise. Dagli atti di causa non risulta dipoi che l’insorgente è affetto da disturbi psicolo- gici o del linguaggio che risultano ostativi ad una coerente espressione orale (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 22/2, 23/2, 24/2, 26/2, 36/2). Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto delle dichia- razioni facendo completa astrazione dell’età del ricorrente. Infatti, la stessa lo ha genericamente interrogato sul suo benessere e non ha mai posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante. Al contrario, essa ha formulato più volte le stesse questioni in diversi punti dell’audizione (cfr. atto SEM n. 28/18 D34, D42, D44 e D48-50).
D-3976/2022 Pagina 13 5.4 5.4.1 Il Tribunale ritiene infine che la SEM non ha violato il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto che le allegazioni afferenti alle presunte per- secuzioni legate all’etnia hazara non fossero pertinenti (art. 3 LAsi).
5.4.2 Anzitutto occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza indicata nei paragrafi precedenti, la mera appartenenza a tale etnia non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. consid. 3.3.4.3 supra). 5.4.3 Inoltre, posta l’inverosimiglianza del racconto proposto (cfr. consid. 5.3 supra), va escluso che il ricorrente ha effettivamente subìto minacce o concrete persecuzioni da parte dei talebani in ragione della sua etnia hazara (cfr. atto SEM n. 18/12 punti 1.17.04 e 7.01; n. 28/18 D27). In que- sto senso, va quindi confermata la valutazione della SEM per cui l’insor- gente ha unicamente fornito delle generiche affermazioni riferite all’agire dei talebani nei confronti degli hazara che, tuttavia, non trovano alcun ri- scontro nella sua specifica esperienza personale (cfr. atto SEM n. 28/18 D10, D131, D133, D135 e D137; decisione avversata, pag. 6). 5.4.4 Visto quanto precede, le allegazioni in punto all’etnia del ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer- mare la pronuncia dell’allontanamento, posto comunque che il ricorrente è già stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera.
In esito, non essendo l’autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso dev’essere respinto e la decisione avver- sata confermata.
D-3976/2022 Pagina 14 8. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché le richieste di giudizio non erano d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che l’interessato era mino- renne al momento del deposito del gravame, occorre tuttavia accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) e, pertanto, è definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese procedurali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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