B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3828/2023
S e n t e n z a d e l 7 a g o s t o 2 0 2 3 Composizione
Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Roswitha Petry, Thomas Segessenmann, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Ritardata giustizia/Denegata giustizia; N (...).
D-3828/2023 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) settem- bre 2021, il confronto con la banca dati dattiloscopica EURODAC del 7 settem- bre 2021, dal quale è risultato che l’interessato è stato interpellato in Grecia il 23 marzo 2021 e il 14 aprile 2021, rispettivamente a B._______ a C., mentre il 21 aprile 2021 egli ha depositato una domanda d’asilo a D. (Grecia), il verbale di rilevamento dei dati personali del 9 settembre 2021, il verbale d’audizione secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 26 ottobre 2021, le decisioni della SEM del 2 novembre 2021 di assegnazione alla proce- dura ampliata e del 10 novembre 2021 di ripartizione al Cantone E._______, la procura sottoscritta dal richiedente in data 10 dicembre 2021, il verbale d’audizione integrativa del 23 marzo 2022, la raccomandata dell’interessato alla SEM del 23 agosto 2022, con la ri- chiesta di informazioni sullo stato del procedimento, la risposta dell’autorità inferiore in merito allo stato della procedura del 28 settembre 2022, la trasmissione di ulteriori mezzi di prova – in lingua originale e senza la relativa traduzione – all’autorità di prima istanza con scritto del 19 ottobre 2022, la richiesta di decisione entro 30 giorni rivolta alla SEM dal richiedente con raccomandata dell’11 maggio 2023, il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 3 luglio 2023 (recte: 7 luglio 2023; cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 10 luglio 2023) inoltrato davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto di constatare il ritardo
D-3828/2023 Pagina 3 ingiustificato e/o la denegata giustizia da parte della SEM e di invitare la autorità a pronunciarsi in tempi ragionevoli sul riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; con contestuale richiesta di rinuncia ad un anticipo sulle spese e di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona della MLaw Elisabetta Luda, con prote- state tasse, spese e ripetibili, la decisione incidentale del 19 luglio 2023, con la quale il giudice dell’istru- zione ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in prosieguo di procedura sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 3 agosto 2023, le osservazioni del 27 luglio 2023, con cui la SEM informa il Tribunale di aver ordinato al richiedente, con scritto del 26 luglio 2023, l’inoltro di docu- mentazione attualizzata,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nel decidere sulla sua domanda di asilo depositata il 3 settembre 2021, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, previsto dall'art. 46a PA, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ri- corso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15, consid. 3.1.1), che pertanto il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso,
D-3828/2023 Pagina 4 che ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ricorso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per denegata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale decisione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenza del TAF C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5), che infine, il ricorso del 7 luglio 2023 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronunciarsi quando è obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché quando non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o entro il termine che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 130 I 312, consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il
D-3828/2023 Pagina 5 grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell’autorità o da altri fattori (cfr. sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2), che appartiene al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ul- tima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferi- menti citati; cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e se- guenti), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 rec. 3.3.3; 130 I 312 rec. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.),
D-3828/2023 Pagina 6 che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in data 3 settembre 2021 (cfr. atto SEM 1/2), che egli è stato subito sentito nell’ambito di un’audizione sui dati personali il 9 settembre 2021 (cfr. atto SEM 10/5), che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un’audizione sui motivi d’asilo il 26 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 29/16), che in data 2 novembre 2021 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) ed ha attribuito l’interessato al Canton E._______ (cfr. atti SEM 32/3, 36/4), che dipoi, la SEM ha svolto un’audizione integrativa con l’interessato in data 23 marzo 2022 (cfr. atto SEM 43/13), che dall’audizione del 23 marzo 2022 all’inoltro del ricorso per ritardata/denegata giustizia del 7 luglio 2023, il ricorrente non ha mancato di sollecitare l’autorità di prima istanza a due riprese, che quest’ultima, ha risposto unicamente al primo sollecito con scritto del 28 settembre 2022 (cfr. atti SEM 46/1), mentre il secondo, dell’11 maggio 2023, è rimasto inevaso (cfr. atto SEM 49/3), che tuttavia, tra il primo e il secondo sollecito, il richiedente ha trasmesso, in data 19 ottobre 2022, diversi nuovi mezzi di prova in lingua turca, sprovvisti sia di traduzione che di elenco dettagliato/indice (cfr. atto SEM 47/24), che successivamente, la SEM ha dunque dovuto effettuare le rispettive traduzioni dal turco al tedesco (cfr. atto SEM 48/8); che pertanto, al contrario di quanto fatto valere con il gravame, l’autorità di prima istanza ha proceduto con l’istruzione e non è quindi rimasta inattiva né dal termine dell’audizione complementare né dallo scritto del 28 settembre 2022,
D-3828/2023 Pagina 7 che inoltre, dai nuovi mezzi di prova è emerso che nei confronti del richiedente vi sarebbero diverse indagini e procedimenti penali pendenti in varie località della Turchia; che segnatamente, nel documento più recente, datato 22 settembre 2022, vengono annunciati ulteriori imminenti passi da parte delle autorità turche, che nonostante ciò, al contrario di quanto ci si poteva attendere, il ricorrente non ha più proceduto, dallo scritto del 19 ottobre 2022, ad informare la SEM in merito alla continuazione delle procedure rispettivamente in merito ad un’eventuale conclusione delle stesse, che in seguito, in data 11 maggio 2023, l’insorgente ha nuovamente sollecito la SEM, impartendo un termine di 30 giorni per emettere una decisione, senza tuttavia fornire nessun aggiornamento in merito alla sua situazione personale rispettivamente alle procedure pendenti/concluse in Patria (cfr. atto SEM 49/3), che sebbene, si può dedurre che l’autorità di prima istanza stava attendendo dall’interessato l’attualizzazione citata – in ragione del suo obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 8 LAsi – essa avrebbe dovuto rispondere al precitato sollecito, che ciononostante, la SEM ha presentato tempestivamente le sue osservazioni al ricorso per ritardata/denegata giustizia, in data 27 luglio 2023, ed ha reagito immediatamente alla mancata comunicazione di informazioni aggiornate da parte dell’insorgente, con scritto del 26 luglio 2023, intimandogli a presentare diversa documentazione entro il18 agosto 2023 (cfr. risultanze processuali), che, in virtù di quanto appena esposto, la lunghezza della procedura, non appare nel caso di specie irragionevole, sebbene la domanda d’asilo sia stata presentata ben due anni fa, che, in ogni caso, quando la procedura presenta caratteristiche particolari e richiede misure investigative aggiuntive, come nel caso in questione, pos- sono verificarsi dei tempi morti nel trattamento della domanda d’asilo (cfr. le sentenze del TAF D-2579/2022 del 1° dicembre 2022, E-2561/2022 del 13 settembre 2022), che, in ultima analisi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso in esame, non si può constatare un ritardo ingiustificato da parte della SEM nel prendere una decisione ai sensi dell'articolo 46a PA,
D-3828/2023 Pagina 8 che pertanto, il ricorso deve essere respinto, che il Tribunale parte non di meno dal presupposto che la SEM – una volta ricevuta la documentazione richiesta con scritto del 26 luglio 2023, rispet- tivamente terminate le necessarie misure istruttorie – deciderà in tempi ra- gionevoli, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'in- sorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che, in considerazione dell’assenza nella fattispecie di questioni giuridiche complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev’essere respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3828/2023 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr
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