B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3544/2016
S e n t e n z a d e l 29 s e t t e m b r e 2 0 1 6 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), Siria, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allonta- namento; decisione della SEM del 27 aprile 2016 / N (...).
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Fatti: A. L’interessato, cittadino siriano, è entrato in Svizzera unitamente ai suoi ge- nitori ed ai suoi fratelli ed ha depositato domanda d’asilo in data 6 settem- bre 2015. B. In data 25 settembre 2015 l’interessato è stato sentiti sulle generalità (cfr. verbale d’audizione di A._______ [di seguito: verbale]). Egli ha allegato di essere stato obbligato a registrare le impronte digitali in Grecia, ma di non aver depositato domanda d’asilo in questo Paese. Dato che la sua intenzione e quella della sua famiglia sarebbe stata quella di venire in Svizzera avrebbero dato le loro impronte digitali e di aver ricevuto un foglio di via. In Grecia inoltre, non avrebbero avuto nessuna possibilità di vivere, studiare o lavorare, sarebbero stati abbondati per strada ad Atene (cfr. verbale, pagg. 6, 8-9). C. In data 15 ottobre 2015 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità greche competenti una richiesta di riammissione di A._______ nonché dei suoi famigliari (cfr. atto A21/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cit- tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l’Accordo bilaterale di riammis- sione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una prote- zione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situa- zione irregolare [RS 0.142.113.729]). D. L’accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità gre- che in data 10 novembre 2015 (cfr. atto A24/1), le quali hanno inoltre indi- cato che gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati e dispongono di un permesso di soggiorno valido fino al 2018. E. Con scritto del 7 aprile 2016 la SEM ha concesso il diritto di essere sentito all’interessato – essendo nel frattempo diventato maggiorenne – circa
D-3544/2016 Pagina 3 un’eventuale evasione della sua domanda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il suo allontanamento verso la Grecia. F. In data 14 aprile 2016 l’interessato ha presentato le sue osservazioni in merito ed ha rilevato che avrebbe bisogno di un contesto stabile per ripren- dersi dai traumi subiti in Siria. La madre sarebbe inoltre affetta da grave depressione e sarebbe in trattamento psichiatrico come attesterebbe il cer- tificato medico allegato. I suoi genitori sarebbero fragili e necessiterebbero assolutamente il suo sostegno essendo il primogenito e non vorrebbe es- sere separato dal resto della sua famiglia. I suoi soli parenti presenti in Europa sarebbero dipoi in Svizzera. Egli e la sua famiglia non avrebbero intenzione di rimanere in Grecia, paese che non avrebbe soccorso sua zia incinta al momento del naufragio della barca su cui viaggiava in luglio 2013 e nel quale suo cugino sarebbe stato ucciso. Secondo due rapporti dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR o UNHCR) la si- tuazione dei rifugiati in Grecia sarebbe catastrofica e disastrosa, soprat- tutto per le persone vulnerabili. Per le persone che beneficiano di una pro- tezione internazionale sarebbe molto difficile di beneficiare di misure d’in- tegrazione e di ottenere un alloggio. Dopo aver ottenuto lo statuto di rifu- giato non avrebbero più diritto ad un alloggio e ad un aiuto finanziario. In caso di ritorno in Grecia sarebbe lo metterebbe in una particolare situa- zione di pericolo e sarebbe inumano a causa della veritabile assenza di un sistema di accoglienza e d’integrazione. L’esecuzione dell’allontanamento sarebbe dunque da considerare illecita ed inesigibile. G. Con decisione del 27 aprile 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risul- tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell’interessato verso la Grecia. La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accerta- menti eseguiti sarebbe risultato che egli avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed in data 10 novembre 2015 la Grecia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione ed a quella della sua famiglia. Nella fattispecie non sussisterebbero elementi che indicherebbero che l’interes- sato adempirebbe i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato se- condo l’art. 3 LAsi poiché gli sarebbe già stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe infatti
D-3544/2016 Pagina 4 accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto quando è fatto valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno Stato terzo gli ha già riconosciuto la qualità di rifu- giato e concesso protezione contro le persecuzioni. Egli potrebbero dun- que rientrare in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi dell’art. 44 LAsi. Per ciò che concerne l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la presenza in Svizzera di fratelli e sorelle dei suoi genitori con le ri- spettive famiglie non costituirebbe un argomento suscettibile di rimettere in questione la conclusione dell’autorità. L’applicazione dell’art. 8 CEDU pre- supporrebbe l’esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra lo straniero e la persona soggiornante in Svizzera. Ciò non sarebbe il caso nella fatti- specie poiché egli ed i suoi genitori vivrebbero separati dai loro parenti da numerosi anni ed è solo dall’arrivo in Svizzera che avrebbero di nuovo avuto la possibilità di avere contatti regolari. Inoltre, per quanto attiene alla fragilità dei suoi genitori che necessiterebbero il suo sostegno, la SEM ha rilevato che anch’essi fanno oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di rinvio verso la Grecia, per cui il suo allontanamento sarà effet- tuato in modo congiunto e non sarà separato dalla sua famiglia. L’esecu- zione dell’allontanamento sarebbe pertanto ammissibile. Circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha osservato che in Grecia, né la situazione politica vigente, né altri motivi si opporreb- bero all’esecuzione del rinvio. Le difficili condizioni di vita in Grecia non costituirebbero un motivo d’inesigibilità del rinvio. In effetti la Grecia sa- rebbe vincolata alla Direttiva qualificazione. Gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 ga- rantirebbero ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso ad un’atti- vità retribuita o non, al sistema scolastico per i minori beneficiari di prote- zione internazionale ed al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all’alloggio. Visto che le autorità greche gli hanno riconosciuto lo statuto di rifugiato e sarebbe pertanto loro competenza fornirgli il sostegno necessario e sa- rebbe compito del richiedente far valere i suoi diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Inoltre, in Grecia vi sono, oltre alle strutture statali, anche degli organismi di natura caritativa di cui avrebbe oltretutto già beneficiato. Inoltre, avendo depositato domanda d’asilo il 14 luglio 2015 in Grecia ed essendo arrivato in Svizzera con la famiglia il 6 settembre 2015, non
D-3544/2016 Pagina 5 avrebbe lasciato l’opportunità alle autorità greche di fornirgli sostegno Ben- ché il livello di vita potrebbe essere più basso in tale paese, in confronto ad altri Stati europei, gli standard minimi del diritto internazionale, sarebbero comunque rispettati. Di conseguenza, non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Riguardante il suo bisogno di un contesto stabile e rassicurante per potersi riprendere dai traumi subiti in Siria, la SEM ha rilevato che si tratterebbe unicamente di semplici allegazioni non supportate da alcun dettaglio con- creto o certificato medico. In merito allo stato di salute della madre, esso sarebbe già stato preso in considerazione nella decisione di non entrata nel merito del 27 aprile 2016 concernente i genitori ed i fratelli. Se dopo il suo ritorno, dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un’esistenza caratterizzata da un forte disagio con conseguente violazione dei suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito fare valere questi diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia usando le adeguate vie di diritto. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti verso la Grecia sarebbe ragionevolmente esigibile Infine, l’esecuzione sarebbe pure possibile. H. In data 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 giugno 2016) l’interessato è insorto contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'e- senzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. Il ricorrente ha rilevato che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, avrebbe un interesse degno di protezione affinché la Svizzera accolga la sua domanda di protezione. Le condizioni di accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti in Grecia sarebbero infatti notorie. I diritti principali di richiedenti e rifugiati non sarebbero rispettati e anche ACNUR raccomanderebbe di non rinviare profughi verso la Grecia. In tale Paese sarebbe sottoposto a trattamenti inumani e degradanti vietati dall’art. 3 CEDU e la CorteEDU si sarebbe pronunciata condannando la Grecia proprio per la violazione di questa disposizione. In Svizzera inoltre, vivrebbero zii e cugini e sarebbe suo desiderio poter restare con loro. Inoltre, come risulterebbe dal certifi- cato medico allegato, un cugino soffrirebbe da una patologia molto severa e sarebbero benvenute tutte le risorse familiari – e quindi anche le sue –
D-3544/2016 Pagina 6 atte ad aiutare i genitori in tale compito. Di conseguenza, la decisione della SEM andrebbe annullata e gli atti restituiti per una nuova decisione. Infine, essendo totalmente assistito dal Cantone C._______, ha chiesto la con- cessione dell’assistenza giudiziaria. I. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 8 giu- gno 2016. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad- dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
D-3544/2016 Pagina 7 impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontana- mento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inu- tile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Gre- cia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, in Grecia, il ricorrente – unitamente ai suoi famigliari – è stato riconosciuto quale rifugiato e beneficia di un permesso di sog- giorno valido fino al 2018 (cfr. atto A24/1). Inoltre la Grecia, in data 10 no- vembre 2015, ha dichiarato di riaccettare l’interessato ed i suoi famigliari sul proprio territorio (cfr. ibidem). In aggiunta, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale quest’ultimo con- sidera che vi sia un effettivo rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), di conseguenza il suo ritorno in Gre- cia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
D-3544/2016 Pagina 8 4.3 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione ge- nerale in Grecia e della situazione individuale del ricorrente, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di allontanamento in Grecia, l’esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU. 4.3.1 Come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impu- gnata, la Grecia è legata dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione interna- zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della pro- tezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: di- rettiva qualificazione]). In conformità all’art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gaz- zetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qua- lificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dell’in- sorgente – al quale ha riconosciuto la qualità di rifugiato – costituiscono la non discriminazione nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assi- stenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio e agli stru- menti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazio- nale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei con- fronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti pro- tezione internazionale [direttiva accoglienza]). La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall’art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un deter- minato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell’assistenza sanita- ria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espul- sione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti con- tro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del
D-3544/2016 Pagina 9 ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una viola- zione dell’articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irri- cevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hus- sein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65- 73). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti l’asilo (cfr. HCR, UNHCR Observations on the cur- rent asylum system in Greece, dicembre 2014, < www.refworld.org/do- cid/54cb3af34.html > consultato il 10.06.2016; nota d’informazione dell’HCR del 30 gennaio 2015 sul suo nuovo rapporto che mette in guardia contro il rinvio in Grecia di richiedenti l’asilo, < www.unhcr.org/ 54cb698d9.html >, consultato il 10.06.2016). Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discrimina- zione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell’ac- cesso all’occupazione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e all’alloggio, dove il 36% della popolazione di questo paese, nel 2014, era minacciata di povertà o esclusione sociale, ossia la terza proporzione più alta nell’Unione Europea (UE). Sicuramente questo Stato, il quale ha registrato il più importante aumento del tasso di rischio di po- vertà o di esclusione sociale nell’UE, essendo passato dal 28,1% al 36% nel 2014 (cfr. Comunicato stampa d’Eurostat, 181/2015, 16 ottobre 2015, 1 persona su 4 nell’EU è toccata dal rischio di povertà o esclusione sociale nel 2014, < http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/ 316102015%20CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 >, consultato il 10.06.2015). Quanto al tasso di disoccupazione più elevato nell’UE – e compreso il tasso inerente ai giovani – è stato registrato in di- cembre 2015 in Grecia (24%, rispettivamente 48,9% per i giovani) (cfr. Co- municato stampa dell’Eurostat, 63/2016, 4 aprile 2016, Il tasso di disoccu- pazione al 10,3% nella zona euro, al 8,9% nell’UE28, < http://ec.eu- ropa.eu/eurostat/documents/2995521/7225086/3-04042016-BP-FR.pdf/ 409e3519-c576-46fc-88d2-657a23ef61ae >, consultato il 10.06.2016). Ritenuto tutto ciò, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni
D-3544/2016 Pagina 10 di assistenza fornite alle persone nel bisogno – di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca – gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costitui- rebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU. 4.3.2 Invero, va rilevato che l’insorgente ed i suoi famigliari non hanno nep- pure atteso l’esito della loro procedura d’asilo in Grecia, bensì sono partiti un mese e mezzo dopo il loro arrivo e non hanno dunque lasciato alle au- torità greche la possibilità di offrire loro sostegno. Inoltre, le difficoltà fatte valere dagli stessi sono inerenti alla procedura d’asilo e non alla situazione di rifugiati con un permesso di soggiorno. Per di più, come rettamente rile- vato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, vi sono delle strutture caritative che hanno messo loro a disposizione un alloggio e del cibo (cfr. verbale, pag. 6). Di conseguenza, le condizioni di vita invocate dal ricorrenti nel ricorso e nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, non solo si limitano a delle semplici affermazioni non corroborate da alcun elemento concreto, ma contraddicono quanto rilevato in sede d’audizione che ha ot- tenuto un alloggio e del cibo. 4.3.3 L’interessato, in conclusione, non ha dimostrato che in caso di rinvio in Grecia – Paese designato come Stato terzo sicuro dove ha già soggior- nato – le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU. 4.4 Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 di- cembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vec- chio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora in Svizzera vivano parenti prossimi dei richiedenti. 4.5 Di conseguenza, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, non avendo né contestato di essere al beneficio dello statuto di rifugiati né fatto valere di rischiare di essere rinviati in Siria – e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – in caso di ritorno in Grecia, i ricor- renti non hanno alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera.
D-3544/2016 Pagina 11 Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione im- pugnata va confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento. 6. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana- mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu- zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte- grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio- nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re- carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta
D-3544/2016 Pagina 12 l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribu- nale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d’asilo dei richiedenti (cfr. consid. 4), questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l’allontanamento verso la Grecia è sotto tale aspetto paci- fico. 6.1.1 Nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, così come nel ricorso, l’interessato invoca il rispetto della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU data la presenza in Svizzera di vari parenti. Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui fa- miglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il di- ritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una per- sona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di pre- senza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rin- vii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di pre- senza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazio- nalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un per- messo di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inol- tre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché
D-3544/2016 Pagina 13 tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad una relazione stretta, effettiva ed in- tatta – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o men- tale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giu- gno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3). Nella fattispecie, l’insorgente ha allegato che diversi zii e cugini sono pre- senti in Svizzera, inoltre un cugino soffre di una patologia molto severa per la quale sono benvenute tutte le risorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale compito. Orbene, va rilevato che i parenti presenti in Svizzera non rien- trano nella nozione di famiglia nucleare, pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, né dalle alle- gazioni dell’interessati né dal certificato medico del (...) 2016 risulta di quale patologia soffra il cugino. Per di più non risulta neppure un rapporto di dipendenza particolare, invero dagli atti all’incarto non emerge che il suo aiuto sia indispensabile. Il ricorrente non si trova dunque manifestamente in un rapporto di dipen- denza particolare nei confronti dei parenti presenti in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all’art. 8 CEDU. 6.1.2 Pertanto l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite- nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi- bile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
D-3544/2016 Pagina 14 federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi- derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu- dere allo stato d’indigenza senza ulteriori accertamenti, v’è luogo di acco- gliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga- mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3544/2016 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces- suali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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