Co r t e IV D-34 8 4 /20 0 8 / {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniel Schmid, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Repubblica della Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2008 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
D-34 8 4 /20 0 8 Fatti: A. L'(...), l'interessato, cittadino serbo, di etnia rom, originario di B., nella provincia di C. (Repubblica della Serbia) – unitamente alla sua attuale ex-moglie ed ai loro figli – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Nel corso dell'audizione sulle generalità del 21 agosto 2006, l'interessato e la sua attuale ex-moglie, hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver vissuto in D._______ dal 1996 al 2002 e di essere in seguito rientrati in Patria, dove, a partire dal 2005, ogni mese sarebbero stati vittima di estorsioni da parte di sconosciuti, rispettivamente da parte della E.. L'ultima volta, nel mese di (...) 2006, detti individui avrebbero chiesto all'interessato una somma di EUR (...).-, gli avrebbero sequestrato i passaporti e li avrebbero minacciati di prendere una delle loro figlie, se non avessero pagato. Confrontati a tale minaccia e non potendo versare la somma di denaro a loro richiesta, l'interessato e l'attuale ex-moglie avrebbero deciso di espatriare in Svizzera. A tale motivazione, hanno peraltro aggiunto di aver lasciato il loro Paese d'origine, in quanto una delle loro figlie, già operata al cuore a F. nel 1997, soffrirebbe tuttora di un problema cardiaco e necessiterebbe di essere operata una seconda volta, ciò che desidererebbero potesse avvenire in Svizzera. C. Il (...), le autorità (...), su richiesta dell'UFM, hanno informato detto Ufficio che una domanda d'asilo dell'interessato e della sua attuale ex- moglie sarebbe stata respinta in D., il (...), e che gli interessati si sarebbero resi irreperibili in data (...) (cfr. atto A 8/3). D. Confrontato alle suddette informazioni raccolte dall'UFM, in data 25 agosto 2006, l'interessato ha confermato di essere stato in D. tra il 1996 e il 2002 e di aver lasciato volontariamente detto Paese. Ha inoltre specificato di essere partito dalla D._______ il (...) e di non essersi recato direttamente in Svizzera (cfr. atto A 10/3). Nel quadro del complemento d'audizione al diritto di essere sentito, interrogato sulle affermazioni scostanti della sua allora moglie circa il fatto di essere rientrati o meno in Serbia, l'interessato ha mantenuto la Pagi na 2
D-34 8 4 /20 0 8 sua versione, allegando che la sua allora moglie si sarebbe confusa, in quanto preoccupata e avente paura per la situazione della figlia malata (cfr. atto A 11/1). E. Nel corso dell'audizione cantonale del 21 settembre 2006, l'interessato e la sua attuale ex-moglie hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che gli atti di estorsione da loro subiti in Patria sarebbero avvenuti tra il 2002 e il 2004 e che, a causa di questi, sarebbero ripartiti alla volta della D.. Dopo essere ritornati nel Paese d'origine nel (...) 2006, l'interessato e la sua famiglia avrebbero deciso dopo appena (...) giorni di espatriare nuovamente verso la Svizzera, per poter dare alla figlia malata la possibilità di ricevere le cure appropriate. F. Il (...), sul territorio del Canton G., l'interessato è stato arrestato per furto e posto in detenzione preventiva nel carcere di H.. Tale misura è stata confermata il (...) dal Giudice competente (cfr. atto A 22/3). G. Con decisione del (...) (trasmessa all'UFM il [...]), l'I.ha emesso nei confronti dell'interessato un divieto di accedere al territorio del Canton G. giusta l'art. 13e della nel frattempo abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ([vLDDS]; cfr. atto A 23/6). H. Il (...), l'J. ha tramesso all'UFM copia del rapporto di segnalazione del (...) inerente l'interessato, con allegato il verbale d'interrogatorio dell'interessato del (...), nonché la documentazione circa il furto commesso dal medesimo sul territorio del Canton G._______ (cfr. atto A 24/17). I. Con scritto del 3 marzo 2008, l'UFM ha invitato gli interessati a produrre, entro il 17 marzo 2008, un rapporto medico dello specialista presso cui la loro figlia è in cura (cfr. all'atto A 25/3). Gli interessati hanno tempestivamente prodotto un rapporto medico del (...) del Dr. med. K._______ (cfr. all'atto A 26/3). Pagi na 3
D-34 8 4 /20 0 8 J. Con decisione del 28 aprile 2008, notificata all'interessato e alla sua allora moglie il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), l’UFM ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato nello stesso tempo l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento, siccome lecita, esigibile e possibile. K. Il 28 maggio 2008, l'interessato e la sua allora moglie hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuove indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. L. Il 26 giugno 2008, con decisione incidentale, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e li ha autorizzati a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. M. Il 24 luglio 2008 l' UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. N. Il 18 agosto 2008 i ricorrenti hanno presentato l'atto di replica. O. Con scritto del 20 novembre 2008, i ricorrenti hanno comunicato all'UFM di aver sciolto la loro unione coniugale, in data (...), presso il Tribunale comunale di B._______. Nel contempo, i medesimi hanno chiesto la disgiunzione delle loro procedure d'asilo. Pagi na 4
D-34 8 4 /20 0 8 P. L'(...), la J._______ ha tramesso al Tribunale copia della sentenza di divorzio e della relativa traduzione in lingua italiana. Q. In data 9 settembre 2009, il Tribunale ha disgiunto le cause dei ricorrenti, a seguito del loro divorzio, ed il ricorso inerente la ex-moglie del ricorrente e i loro figli è stato trattato in un procedimento distinto. R. Con decisione del (...) del L., il ricorrente è stato ritenuto colpevole di furto semplice ai sensi dell'art. 139 cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), nonché condannato ad una pena pecuniaria e ad una multa. S. Con scritto del (...), il servizio M. della Polizia federale ha trasmesso all'UFM le informazioni raccolte inerenti il soggiorno del ricorrente in D.. T. Il (...), la J. ha fatto pervenire al Tribunale l'originale dell'atto di matrimonio del ricorrente da cui emerge che si è unito in matrimonio in data (...) con una cittadina (...). Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Pagi na 5
D-34 8 4 /20 0 8 3. 3.1Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente e della moglie su punti essenziali della loro domanda d'asilo, siccome contraddittorie. In particolare, i richiedenti si sarebbero contraddetti circa la collocazione temporale delle asserite estorsioni, nonché circa il motivo alla base dell'assenza del passaporto. I richiedenti d'altronde avrebbero reso versioni contrastanti riguardo alla presentazione o meno della denuncia alle autorità serbe per le persecuzioni di cui sarebbero stati vittime. Detto Ufficio ha, inoltre, considerato che le persecuzioni allegate dalla richiedente nei confronti dei loro figli, in considerazione della loro appartenenza all'etnia rom in Serbia, e nei confronti del richiedente, per quanto attiene alla mancanza di lavoro, non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Inoltre, l'UFM ha considerato che non vi sarebbero motivi atti a rendere l'allontanamento dei richiedenti verso la Repubblica della Serbia inammissibile e che detto allontanamento sarebbe pure esigibile, data la possibilità per la loro figlia di ricevere cure mediche appropriate in Patria, come pure la loro buona situazione professionale e finanziaria, nonché l'esistenza di una rete familiare. Da ultimo, il loro allontanamento sarebbe pure possibile. Pagi na 6
D-34 8 4 /20 0 8 5.2Nel gravame, il ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM, facendo valere che l'aver taciuto la verità e le conseguenti contraddizioni rilevate da detto Ufficio sarebbero dovute al timore di essere rimandato in D._______. L'insorgente ha inoltre invocato che – in ragione dell'appartenenza all'etnia rom – subirebbe delle vere e proprie discriminazioni con violazioni importanti dei diritti umani e non avrebbe alcun senso rivolgersi alla Polizia. Di conseguenza, le discriminazioni subite sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sostiene che esso sarebbe inesigibile, a causa dell'assenza di un'efficace assistenza medica per far fronte alle condizioni di salute della figlia. 5.3Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 5.4Nella replica, i ricorrenti hanno confermato le allegazioni e conclusioni presentate con l'atto ricorsuale. 6. 6.1Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente d'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e Pagi na 7
D-34 8 4 /20 0 8 concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise allegazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, il ricorrente ha cambiato, nel corso della procedura, la sua versione dei fatti circa la collocazione temporale delle persecuzioni subite, ovvero delle estorsioni di cui sarebbe stato vittima da parte di sconosciuti, rispettivamente dalla E.. Segnatamente, egli ha asserito in un primo tempo che le estorsioni subite avrebbero avuto luogo nel 2005 (cfr. verbale d'audizione del 21 agosto 2006 [di seguito: verbale 1] pag. 5), per affermare, in seguito, di fronte alle prove del suo soggiorno in D. in detto periodo, fornite dalle autorità (...) nonché confermate dalle ricerche effettuate dai competenti servizi della Polizia federale, di aver mentito, in quanto le estorsioni avrebbero avuto luogo tra il 2002 e il 2004 (cfr. verbale del diritto di essere sentito del 25 agosto 2006 [di seguito: verbale 2] pag. 2 e verbale d'interrogatorio del 21 settembre 2006 [di seguito: verbale 3] pag. 5). In siffatte circostanze, ne discende che le persecuzioni allegate, a prescindere da qualsivoglia esame sulla loro verosimiglianza, non sono attuali, e meglio non hanno alcun nesso causale temporale con l'espatrio del ricorrente nell'(...) 2006, all'origine della presente procedura. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg. ; 1996 n. 30 Pagi na 8
D-34 8 4 /20 0 8 consid. 4a pag. 288 e segg. ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). D'altronde, se da un lato, il ricorrente è espatriato a suo dire la prima volta nel 2004 alla volta della D., a seguito delle suddette persecuzioni, dall'altro lato, egli ha dichiarato di essere ritornato nel suo Paese d'origine nel (...) 2006 di sua spontanea volontà, senza menzionare alcun altro motivo per cui sarebbe stato indotto a farlo (cfr. verbale 2 pag. 1 e verbale 3 pag. 5). Pertanto, il comportamento del ricorrente, rientrato in Patria in siffatte condizioni, sommato al fatto che, come da lui stesso dichiarato, non gli sarebbe più accaduto nulla in quel periodo, ovvero durante le due settimane in cui ha soggiornato a B. (cfr. verbale 3 pag. 6), dimostra senza equivoci che l'insorgente non aveva alcun timore oggettivo fondato di essere esposto in caso di rientro in patria alle estorsioni allegate o a persecuzioni in ragione della sua etnia. Infatti – contrariamente a quanto pretenderebbe far credere il ricorrente in sede di ricorso – la sola appartenenza del medesimo all'etnia rom non giustifica il riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere esposto a persecuzione o pregiudizi. Peraltro, sebbene si siano verificate negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza non si può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e generalizzata. Parimenti, non si può nemmeno ritenere che le autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del Tribunale D- 4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2). A ciò aggiungasi che – come risulta dalle sue dichiarazioni – il ricorrente non è espatriato nell'(...) 2006 per le persecuzioni evocate, bensì ha deciso di raggiungere la Svizzera a causa della situazione di salute della figlia malata, e meglio per poter far eseguire nel nostro Paese l'intervento chirurgico a lei necessario (cfr. ibidem). Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, da un lato, le persecuzioni asserite risalenti al periodo tra il 2002 e il 2004 sono irrilevanti per la presente procedura e, dall'altro, il motivo d'asilo realmente fatto valere dal ricorrente in questa procedura – secondo cui sarebbe espatriato per poter offrire le cure alla figlia – è come facilmente riconoscibile palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pagi na 9
D-34 8 4 /20 0 8 7.2In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 8.2In particolare, il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio. (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; GICRA 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/aa-bb; sentenza del Tribunale D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e OAsi 1, secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia Pag ina 10
D-34 8 4 /20 0 8 presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.). 8.3Nella fattispecie, il ricorrente non può far valere un diritto di soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia. Infatti, le figlie del ricorrente, nonché la sua ex-moglie, non dispongono di un diritto di residenza certo ai sensi della giurisprudenza sopraevocata, in considerazione del permesso di dimora di tipo B di cui sono in possesso. Orbene, essendo inadempiuta una delle due condizioni cumulative poste all'applicazione dell'art. 8 CEDU, non v'è ragione di analizzare se tra il ricorrente e i suoi suddetti familiari in Svizzera esiste un legame familiare vissuto ed intatto. A titolo abbondanziale, tuttavia, il Tribunale osserva che dagli atti si evince che già dal (...), quando è stato pronunciato il divorzio, l'insorgente non viveva più con la moglie e le figlie. Inoltre, egli beneficia di un diritto di visita illimitato (cfr. sentenza di divorzio agli atti), di modo che potrà esercitare tale diritto segnatamente attraverso dei soggiorni turistici in Svizzera (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_80/2007). 8.4Peraltro, il ricorrente non può nemmeno rivendicare un diritto di soggiorno in Svizzera in considerazione del suo matrimonio con una cittadina (...), la quale è in possesso di un semplice permesso di dimora B, come risulta dall'apposito registro. Come sopra (consid. 8.3), essendo inadempiuta una delle due condizioni cumulative poste all'applicazione dell'art. 8 CEDU, non v'è ragione di analizzare se tra il ricorrente e la sua nuova moglie esiste in Svizzera un legame familiare vissuto ed intatto. 8.5In siffatte circostanze, il ricorrente non ha alcun diritto di prevalersi dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al rilascio di di un permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli stranieri che ne sarebbe competente (cfr. art. 14 cpv. 1 LAsi, RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere angehörige, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2° Ed., Basilea 2009, n. 16.62). 8.6Visto quanto precede, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi. Pag ina 11
D-34 8 4 /20 0 8 9. 9.1L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 9.2.1Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. Pag ina 12
D-34 8 4 /20 0 8 9.3 9.3.1Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e gode di un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 3 pag. 5). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che i suoi genitori e suo fratello si trovano ancora in loco (cfr. verbale 1 pag. 2). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare una sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 9.4Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle Pag ina 13
D-34 8 4 /20 0 8 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 14
D-34 8 4 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) -UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) -J._______ (in copia) Il presidente del collegio:La cancelliera: Pietro Angeli-BusiAntonella Guarna Data di spedizione: Pag ina 15