B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-3431/2018

S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

A._______, nato il (...), Siria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Domanda di restituzione dei termini nella procedura D-6075/2017; N (...)

D-3431/2018 Pagina 2

Visto la decisione dell’allora Ufficio federale della migrazione del 2 maggio 2014, non impugnata al Tribunale amministrativo federale, che respingeva la do- manda d’asilo dell’interessato e dei suoi famigliari, l’ammissione provvisoria pronunciata nella medesima occasione in favore del richiedente asilo e dei famigliari per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, lo scritto del 20 luglio 2017 intitolato “Neues Asylgesuch eventuell Wiede- rerwägungsgesuch” presentato dal ricorrente all’attenzione della Segrete- ria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, la decisione della SEM del 26 settembre 2017, notificata il 28 settembre 2017 (cfr. avviso di ricevimento) che, dopo aver qualificato l’istanza in que- stione quale domanda di riesame, la respingeva confermando l’esecutività del provvedimento del 2 maggio 2014, il ricorso del 25 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato: recte 27 ottobre 2017) con contestuale richiesta di esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presunte spese processuali subordinata- mente di commisurazione dello stesso sulla base delle capacità economi- che del ricorrente, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell’8 maggio 2018, notificata il 13 maggio 2018 (cfr. traccia- mento degli invii) che respingeva la succitata domanda ed invitava l’insor- gente a versare, entro il 23 maggio 2018, un anticipo di CHF 1’500.– a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA), con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, la sentenza del 30 maggio 2018 per mezzo della quale il Tribunale ha di- chiarato il ricorso inammissibile a seguito del mancato versamento dell’an- ticipo spese, lo scritto dell’interessato facente data al 5 giugno 2018, per il cui tramite egli comunicava non aver versato la somma richiesta a causa di una svista

D-3431/2018 Pagina 3 e chiedeva contestualmente la fissazione di un nuovo termine per il paga- mento della stessa (cfr. risultanze processuali),

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù dell’art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata nell’am- bito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale E-3934/2013 del 15 luglio 2013 e riferimenti citati), che ciò vale anche nel caso in cui il Tribunale abbia già emanato una sen- tenza di inammissibilità a causa dell’inosservanza di un termine (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 9C_75/2008 del 20 agosto 2008), che giusta l’art. 63 cpv. 4 PA e salvo se sussistono motivi particolari, l’au- torità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricor- rente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali stabilendo un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito, che in caso di mancato pagamento, la stessa lo dichiara inammissi- bile (art. 23 PA), che ai sensi dell’art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motiva- ta e sia compiuto l’atto omesso, che le tre condizioni sono cumulative, l’inoltro della domanda di restituzione ed il compimento dell’atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla cessa- zione dell’impedimento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 4.2 e POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, 1990, p. 254), che nel caso che ci occupa, a prescindere dalla questione di sapere se l’atto omesso sia o meno stato compiuto, si può già sin d’ora osservare

D-3431/2018 Pagina 4 come la domanda di restituzione dei termini appaia d’acchito destituita di fondamento, che invero, la nozione di "senza sua colpa" di cui all’art. 24 cpv. 1 PA è da apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1). che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia ne- gligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l’inazione sia da ricondurre ad un’impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1; STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1), che si è in presenza di un ostacolo oggettivo, allorquando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.1), che un’impossibilità soggettiva è invece data allorquando l’atto da com- piere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l’interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui stesso non è responsabile; che l’ostacolo soggettivo deve aver messo l’ammini- strato o il suo rappresentante nell’impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. sen- tenza DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.2), che nel caso in esame, proprio siffatti presupposti non risultano in specie adempiuti, che viene infatti da sé che il fatto di aver ignorato che il termine giungesse in scadenza pensando invece che la richiesta di anticipo potesse essere saldata nei 30 giorni non configura alcuna impossibilità oggettiva o sogget- tiva ai sensi di quanto precede ma bensì un’inazione imputabile a negli- genza, che visto quanto esposto, nel caso in esame non è identificabile alcun im- pedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito,

D-3431/2018 Pagina 5 che i presupposti per l’accoglimento della domanda di restituzione dei ter- mini del 5 giungo 2018 non essendo in casu riuniti, la stessa va respinta, che si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria (cfr. sentenza del Tribunale D-7710/2016 consid. 7), che a norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte, che in specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prele- vare spese processuali,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3431/2018 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di restituzione dei termini del 5 giugno 2018 è respinta. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al richiedente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3431/2018
Entscheidungsdatum
27.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026