B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3138/2023
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliera Ambra Antognoli.
Parti
A._______, nato il (...), Libano, patrocinato dall'Avv. Christian Bignasca, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2023 / N (...).
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Fatti: A. A.a Nel (...) l’interessato, cittadino libanese, classe (...), aveva presentato una (prima) domanda d’asilo in Svizzera, dove è stato condannato per ra- pina (qualificata) in correità a tre anni di reclusione e all’espulsione dal suolo svizzero per 15 anni. Considerata questa condanna, indipendente- mente dall’accertata inverosimiglianza dei motivi addotti, gli veniva rifiutato l’asilo a causa d’indegnità. Con decisione negativa del (...), pertanto, non gli si riconosceva la qualità di rifugiato, si rifiutava la sua domanda d’asilo e si pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso. Il rimpatrio, con volo verso B._______, avveniva il (...). A.b Il 6 gennaio 2020, egli ha depositato una (nuova) domanda d’asilo in Svizzera. A.c In data 22 giugno 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM o autorità inferiore) ha svolto un’audizione approfondita sui mo- tivi d’asilo nonché, successivamente all’assegnazione alla procedura am- pliata, un’audizione integrativa il 20 novembre 2020. A sostegno della sua domanda, nelle audizioni il richiedente ha sostanzial- mente dichiarato di essere stato minacciato soprattutto dal gruppo Hezbol- lah a causa della mancanza di lealtà, della sua collaborazione con persone straniere e della partecipazione a manifestazioni. Hezbollah avrebbe fatto avviare una falsa accusa a suo carico per uso e traffico di stupefacenti con conseguente trattenuta in carcere; inoltre, un esponente del gruppo avrebbe picchiato sua sorella. Per questo e per timore di essere ucciso da Hezbollah, avrebbe deciso di espatriare a novembre 2019. A.d Il 18 marzo 2021 la SEM ha emanato una decisione negativa, che il 19 aprile 2021 è stata impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: Tribunale) (procedura n. D-1772/2021). In corso di proce- dura, in considerazione dei nuovi atti e delle nuove dichiarazioni sui motivi d’asilo, il 26 ottobre 2021 la SEM ha deciso di annullare la propria deci- sione, riprendendo la procedura di prima istanza. Il Tribunale ha dunque stralciato dai ruoli il succitato ricorso con decisione del 28 gennaio 2022. A.e In data 29 marzo 2023 la SEM ha svolto un’ulteriore audizione inte- grativa.
D-3138/2023 Pagina 3 Nel corso di questa terza audizione, il richiedente ha soggiunto di essere stato affiliato a Hezbollah approssimativamente dal 2010 al 2016, accom- pagnando i loro membri, trasportando cadaveri e scorte d’armi nonché combattendo per la liberazione di un villaggio. Nel 2016 avrebbe interrotto le attività in seno a detta organizzazione e avrebbe ricominciato a lavorare come tassista, evitando di uscire dalle zone cristiane, in cui essa non avrebbe influenza. Teme per la propria vita come pure il carcere per ordine delle autorità libanesi in ragione di un’inosservanza degli ordini di compa- rizione conseguentemente al rilascio su cauzione. Complessivamente, egli ha prodotto copia di avvisi di ricerca di Hezbollah, delle tessere sanitarie, di atti della causa penale e della documentazione medica inerente alla sorella. B. Con decisione del 27 aprile 2023, notificata il 3 maggio 2023, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la succitata domanda d'a- silo e pronunciato l'allontanamento nonché l’esecuzione dello stesso. C. Avverso questa decisione, il 1° giugno 2023 l’interessato ha inoltrato ri- corso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), completato con scritti del 15 rispettivamente 27 giugno 2023, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, e, in via principale, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine, il riconoscimento come rifugiato e l’ammissione provvisoria; in ulteriore su- bordine, l’ammissione provvisoria; protestate tasse, spese e ripetibili; po- stula altresì la concessione dell’assistenza giudiziaria, inclusa la designa- zione del suo rappresentante legale come patrocinatore gratuito. D. Con decisione incidentale del 18 luglio 2023, il giudice istruttore ha accolto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, incluso il gratuito patrocinio, riservata la dimostrazione d’indigenza, susseguentemente tra- smessa con scritto del 20 luglio 2023. E. Nelle osservazioni del 12 settembre 2023, l’autorità inferiore conclude alla reiezione del ricorso.
D-3138/2023 Pagina 4 F. Nel secondo scambio di scritti (replica del 20 ottobre 2023 rispettivamente duplica del 10 novembre 2023), le parti si sono riconfermate nelle proprie richieste. G. Susseguentemente all’ordinanza del 15 novembre 2024, con cui il Tribu- nale invitava la SEM a prendere posizione in merito alla questione dell’ese- cuzione dell’allontanamento, attesa l’instabilità nel Paese d’origine dell’in- sorgente, questa, con decisione del 22 novembre 2024, ha annullato la propria decisione del 27 aprile 2024 alla luce delle mutate condizioni gene- rali in cui versa il Libano, riprendendo la procedura di prima istanza. H. Con scritto del 25 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di invitare l’autorità inferiore a esprimersi sull’entità in cui intendeva rivedere la propria decisione. Nel caso in cui il Tribunale, invece, ritenesse la causa divenuta priva d’oggetto, ha domandato che essa fosse stralciata dai ruoli, accollando le spese processuali all’autorità inferiore e assegnandogli un’in- dennità a titolo di ripetibili secondo la nota d’onorario allegata. I. Con nuova decisione del 27 novembre 2024, l’autorità inferiore non ha ri- conosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento, concedendogli tuttavia l’am- missione provvisoria per inesigibilità del rinvio.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
D-3138/2023 Pagina 5 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3. 3.1 Dapprima occorre definire l’oggetto del litigio a fronte della nuova deci- sione del 27 novembre 2024 emanata dall’autorità inferiore pendente lite. 3.2 3.2.1 L'autorità di prime cure può riesaminare la decisione impugnata non soltanto fino all'invio della sua risposta al ricorso (cfr. art. 58 cpv. 1 PA), bensì anche qualora sia stata successivamente invitata a prendere posi- zione dall'autorità ricorsuale (cfr. ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/Krau- skopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 36 ad art. 58 PA). In tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (art. 58 cpv. 2 PA). L'autorità di ricorso con- tinua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3 1ª frase PA). 3.2.2 Ai sensi della giurisprudenza, nel caso in cui l'autorità inferiore emani una nuova decisione il ricorso è da considerarsi divenuto privo di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni invocate dal ricor- rente (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3). Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 consid. 1a). La nuova decisione annulla e sostituisce la decisione impugnata e viene per- lopiù considerata come ugualmente impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_809/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 3.2; sentenza del TAF B-4028/2023 del 20 marzo 2024 consid. 2.2 con riferimenti). 3.3 Ora, nel ricorso del 1° giugno 2023 il ricorrente, in via subeventuale, conclude alla concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. p.to 3, pag. 2 del ricorso). In fase ricorsuale, la SEM ha riesaminato (parzialmente) l’im- pugnata decisione negativa del 27 aprile 2023 pronunciando una nuova decisione datata 27 novembre 2024 con cui concede l’ammissione provvi- soria, soddisfacendo così al petitum subeventuale del ricorrente. La que- stione dell’esecuzione dell’allontanamento è pertanto divenuta priva d’og- getto. Oggetto del litigio di merito risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e
D-3138/2023 Pagina 6 della concessione dell'asilo rispettivamente della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo. 4. 4.1 Le censure formali inerenti al diritto di essere sentiti in punto ai motivi d’asilo verranno analizzate preliminarmente, poiché suscettibili di condurre all'annullamento (integrale) della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2).
4.2 Il ricorrente lamenta un diniego di accesso agli atti, in quanto l’autorità inferiore gli avrebbe negato la visione dei rapporti contenenti le conclusioni in relazione ai mezzi di prova presentati, su cui essa avrebbe fondato la propria decisione. 4.3 Il diritto di esaminare gli atti (art. 26 PA), quale componente del diritto di essere sentiti consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). Gli atti di causa non concessi in visione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale, concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche le sentenze del TAF D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con riferimenti; DTAF 2011/37 consid. 5.4.4). Nel caso di analisi interne sull'autenticità delle prove presentate nell'ambito delle pro- cedure di asilo, la prassi riconosce regolarmente un interesse pubblico pre- valente alla riservatezza dei documenti in questione per evitare un effetto di apprendimento (cfr. sentenza del TAF E-3767/2024 del 12 agosto 2024 con rinvii alla DTAF 2011/37 consid. 5.4.4 e alla sentenza del TAF E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 [sentenza di riferimento] consid. 5.1.3). 4.4 Nel caso in narrativa, i documenti in questione (cfr. atto SEM n. 111/4) contengono informazioni particolarmente sensibili. Considerato l'interesse pubblico preponderante a mantenere la segretezza del metodo utilizzato per analizzare l’autenticità di determinati mezzi di prova, nello specifico delle due tessere sanitarie (mezzi di prova [mdp] n. 10 e 11) e dell’avviso di ricerca di Hezbollah del 13 luglio 2016 (mdp n. 9), al fine di evitare un effetto di apprendimento, un diritto di consultazione di questi documenti non è giustificato. Il ricorrente è stato confrontato, in sede di audizione com- plementare sui motivi d’asilo del 29 marzo 2023 (atto SEM n. 112/21, D42 segg., D67 segg.), relativamente alle discrepanze rilevate in termini di ano- malie strutturali e di contenuto dei rispettivi mezzi di prova depositati e
D-3138/2023 Pagina 7 analizzati. L’autorità inferiore ha dunque lasciato al ricorrente la possibilità di dipanare questi elementi di dubbio sulla loro autenticità in ossequio all’art. 28 PA. 4.5 Su tali presupposti, il rifiuto del diritto di consultazione dell’analisi di au- tenticità dei mezzi di prova presentati appare fondata e non è riscontrabile una lesione del diritto di essere sentiti. 4.6 La questione, invece, se in merito all’esigibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento l’autorità inferiore sia incorsa in una lesione dell’obbligo di motivazione nelle sue considerazioni e sia venuta meno al principio inqui- sitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA), non accertando in modo esatto e completo i fatti al riguardo (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), è divenuta priva d’oggetto in seguito all’emanazione della nuova decisione del 27 novembre 2024 con- cedente l’ammissione provvisoria. 5. 5.1 Ciò posto, va esaminato se le condizioni cumulative della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d'asilo sono ottemperate. 5.2 5.2.1 Nella decisione impugnata la SEM ha sostanzialmente ritenuto che, di fronte alle incongruenze riscontrate nei mezzi di prova depositati e al fatto che il ricorrente per anni non sia incorso in problemi di rilievo causati da Hezbollah, la sua diserzione non ha determinato alcuna reazione di ri- lievo nei suoi confronti. 5.2.2 Nel gravame il ricorrente ribadisce, in sintesi, di aver disertato da Hezbollah perché non avrebbe più potuto sostenerne gli obiettivi politici. Per punire la diserzione Hezbollah avrebbe ordinato alle autorità libanesi di emettere delle accuse di traffico di stupefacenti a proprio carico. Inoltre, dopo il suo rilascio su cauzione, Hezbollah avrebbe dapprima importunato la madre e poi aggredito la sorella. In seguito egli sarebbe espatriato. In caso di rientro, finirebbe in carcere per non aver ottemperato agli ordini di comparizione delle autorità libanesi. Inoltre, lo Stato libanese non sarebbe in grado di tutelarlo dalle persecuzioni di Hezbollah, in quanto il potere si estenderebbe a tutto il Paese, senza lasciare una possibilità di fuga interna. 5.3 5.3.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
D-3138/2023 Pagina 8 politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3.2 In linea di principio, la fuga da un legittimo procedimento penale nel proprio Paese non costituisce motivo di riconoscimento dello status di rifu- giato e di concessione dell'asilo. In via eccezionale, tuttavia, un procedi- mento penale per un reato di diritto comune può costituire una persecu- zione ai sensi del diritto d'asilo. Ciò avviene segnatamente se il reato è stato fatto ricadere ingiustamente su una persona al fine di perseguitarla sulla base di un motivo rilevante ai sensi del diritto d’asilo (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; sentenza del TAF D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 7). 5.3.3 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richie- dente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di prote- zione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo. Una persona perseguitata solo in una parte del Paese e che può trasferirsi in un'altra regione sicura non ha bisogno di protezione interna- zionale. Se gli svantaggi hanno un impatto solo a livello locale, ma non sull'intero territorio nazionale, e se il Paese d'origine è in grado e disposto a garantire alla persona interessata un'effettiva protezione dalle persecu- zioni in altre parti del Paese, si può opporre al richiedente asilo l’esistenza di un’alternativa di fuga rispettivamente di protezione interna (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.1; sentenza del TAF D-5052/2021 del 27 agosto 2024 consid. 6.2.2) 5.3.4 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 5.4.1 I mezzi di prova a sostegno dell’affiliazione a Hezbollah e del fatto che sarebbe ricercato dalla stessa (cfr. circolare del 15 febbraio 2015 [mdp n. 3] e avviso del 13 luglio 2016 [mdp n. 9], tessere sanitarie [mdp n. 10 seg.]), procuratigli da un cugino per intercessione della madre (cfr. atto
D-3138/2023 Pagina 9 SEM n. 112/21, D8, D38, D52 seg.), sono state presentati unicamente dopo l’annullamento della prima decisione negativa del 18 marzo 2021 da parte della SEM. In proposito, tali mezzi di prova e le relative allegazioni ap- paiono addotti ai soli fini di causa. Ad ogni modo, la SEM ha riscontrato diversi indizi di falsità – elencati in dettaglio a pag. 5 della decisione impu- gnata a cui si rinvia –, che il ricorrente non è stato in grado di dipanare né in sede d’audizione del 29 marzo 2023, dove è stato confrontato con le discrepanze rilevate, né tantomeno con il ricorso, in cui egli si limita a spe- cificare la funzione delle due tessere sanitarie (cfr. pag. 8 seg. dello stesso). In particolare, l’autorità inferiore ha rilevato che le tessere sanitarie non permettono di comprendere se il possessore sia un paziente o un membro del personale; oltre a ciò, su di esse mancano alcuni dati personali di regola apposti e il numero telefonico riportato non risulta esistere. In se- condo luogo, sempre secondo l’autorità inferiore, l’avviso di ricerca datato 13 luglio 2016 presenta imprecisioni e diverse anomalie grafiche e di infor- mazione rispetto ai contenuti abituali. 5.4.2 A prescindere dagli indizi di inautenticità dei suddetti mezzi di prova, la presunta ricerca attiva da parte di Hezbollah allo scopo di punirlo non risulta verosimile per diversi aspetti. Primo, il ricorrente non è stato in grado di fornire una spiegazione sufficiente del motivo per cui le persecuzioni sa- rebbero iniziate solo nel 2019 a fronte della propria diserzione avvenuta già nel 2015. Secondo, la prima circolare della succitata organizzazione, da- tata 15 febbraio 2015 ma esibita soltanto nell’agosto 2021 (cfr. mdp n. 3), riporta l’informazione della fuga del ricorrente con quasi due anni di anticipo rispetto all’insorgere dei problemi con Hezbollah, stando al ricorrente, su- bentrati a fine anno 2016 (atto SEM n. 112/21, D2-24, in special modo D21). Terzo, se egli fosse davvero ricercato da Hezbollah, quest’ultima avrebbe avuto la possibilità di trovarlo e punirlo, dato che, stando alle sue affermazioni, nel corso dei due o tre anni antecedenti al suo espatrio e fino a pochi giorni prima, le autorità su ordine di Hezbollah l’avrebbero convo- cato e trattenuto per diversi giorni (cfr. atto SEM n. 41/9, D31-35). Come evidenziato dall’autorità inferiore, il fatto che ciò non sia avvenuto rafforza la convinzione che il racconto del ricorrente, di essere inviso a Hezbollah a causa della sua diserzione, non corrisponde alla realtà. Gli ulteriori mezzi di prova esibiti, ovvero i documenti medici e le relative fotografie afferenti a una presunta aggressione a sua sorella (cfr. mdp n. 8), non sono ugual- mente suscettibili di comprovare una persecuzione del ricorrente da parte di Hezbollah. Da ultimo, si noti che con decisione del (...) l’ex Ufficio fede- rale dei rifugiati aveva parimenti ritenuto inverosimili i motivi d’asilo allora addotti dal ricorrente – all’epoca, il ricorrente aveva dichiarato di aver lavo- rato per l’esercito del Libano del Sud (ELS) e in seguito di aver disertato,
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di essere poi stato imprigionato da parte del gruppo Amal e infine liberato
da Hezbollah, che non sarebbe stato a conoscenza della sua collabora-
zione con ELS.
5.4.3 Oltre a ciò, non è stato reso verosimile che sia stato Hezbollah a ma-
novrare le autorità per accusarlo di reati in materia di stupefacenti. Innan-
zitutto, si noti che il ricorrente ha dichiarato che Hezbollah lo avrebbe ac-
cusato dinanzi alle autorità di “commercio” di stupefacenti (atto SEM
uso di sostanze stupefacenti, ovvero di cocaina (cfr. decisione del giudice
istruttore del 29 maggio 2018 [mdp n. 4]), ciò che trova peraltro un certo
riscontro nelle sue stesse dichiarazioni, allorché egli asserisce che “il mio
corpo ha sviluppato una resistenza a tutti i farmaci per tutte le sostanze
che ho preso” (atto SEM 112/21, D99). Oltre a ciò, da un lato, il ricorrente
adduce che il governo libanese sia solito obbedire senza remore agli ordini
di tale organizzazione (cfr. atto SEM n. 112/21, D90), dall’altro, afferma di
essere uscito dal carcere su cauzione grazie a raccomandazioni (cfr. atto
SEM n. 112/21, D26-27). Ciò detto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare
che le accuse a suo carico siano false rispettivamente costruite ad arte da
Hezbollah.
5.5 Posto quanto sopra, le dichiarazioni del ricorrente in punto alla ricerca
attiva da parte di Hezbollah allo scopo di punirlo per la sua diserzione non
risultano verosimili.
5.6 Avendo accertato l’inverosimiglianza delle allegazioni in merito alle per-
secuzioni da parte di Hezbollah, bisogna concludere che le accuse delle
autorità libanesi per reati in materia di stupefacenti (cfr. mdp, n. 1-2, 4-7)
siano legittime e fondate, perseguendo obiettivi legittimi per uno Stato di
diritto, per cui le allegazioni in merito non sono rilevanti ai fini dell’asilo.
5.7 Infine, si constata che nella nuova decisione del 27 novembre 2024
l’autorità inferiore ha – molto verosimilmente a causa delle circostanze mu-
tate – omesso le considerazioni (ancora esposte nella decisione annullata
del 27 aprile 2023) in punto a un'alternativa di protezione interna in un'altra
parte del Paese. In proposito, a titolo abbondanziale il Tribunale si limita a
considerare quanto segue: pur volendo ammettere un pericolo di effettive
future persecuzioni da parte di Hezbollah, e pur ammettendo che essa po-
trebbe rintracciare e perseguire una persona ad essa ostile ovunque in Li-
bano (al riguardo cfr. sentenza del TAF E-4579/2020 del 25 luglio 2024
consid. 5.4.2), non essendovi motivo per ritenere che il ricorrente abbia un
D-3138/2023 Pagina 11 profilo di particolare notorietà e che sia particolarmente inviso alla predetta organizzazione, appare escluso che essa intenda perseguirlo anche al di fuori delle zone di sua influenza. In tal caso, sussisterebbe dunque un’al- ternativa di rifugio interna nelle zone libere dalla sua influenza, in cui, riser- vati ulteriori sviluppi del conflitto in corso, si può supporre che possa (an- cora) beneficiare di una protezione effettiva da parte dello Stato libanese (cfr. sentenza del TAF D-6370/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2.2.3). Se egli possa ragionevolmente stabilirsi in un luogo di rifugio interno, è invece una questione che andrebbe esaminata sotto il profilo degli ostacoli all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.2), ma in questo caso è diventata priva d’oggetto. 5.8 Le allegazioni del ricorrente non soddisfano pertanto né le condizioni di verosimiglianza né quelle di rilevanza in materia d’asilo. Ne consegue che non può essergli riconosciuta la qualità di rifugiato e l’autorità inferiore ha giustamente respinto la sua domanda d’asilo. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). In proposito, non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento. 7. Posto quanto sopra, il ricorso va respinto per quanto concerne il riconosci- mento della qualità di rifugiato, la concessione dell’asilo e la pronuncia dell’allontanamento. Riguardo all’esecuzione dell’allontanamento, il ricorso è invece divenuto privo d’oggetto a seguito dell’ammissione provvisoria concessa con la nuova decisione del 27 novembre 2024 per inesigibilità dell’allontanamento (cfr. sopra consid. 3). 8. 8.1 Le spese processuali di regola sono poste a carico della parte soccom- bente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate – in base a un esame sommario degli atti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 4.57 con rinvii a
D-3138/2023 Pagina 12 DTF 142 V 551 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.3 con riferimenti) – tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr. art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. anche ad es. sentenza del TAF D-4064/2021 del 18 giugno 2024 con- sid. 11.1). 8.2 Nel caso di specie, il riesame della SEM è avvenuto per l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Libano a causa della recente offensiva di Israele contro Hezbollah, fatto questo nuovo e non imputabile all’autorità inferiore. Si impone dunque un’analisi sommaria delle possibilità di successo del ricorso in punto all’esecuzione dell’allontanamento prima dell’inizio della citata offensiva. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 44 LAsi in combinato disposto con l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
8.3.2 Riguardo all’allontanamento, il ricorrente ha eccepito l’esigibilità della sua esecuzione, facendo sostanzialmente valere che la SEM non avrebbe chiarito sufficientemente la crisi attuale nel suo Paese d’origine, limitandosi ad accertare la possibilità di accesso alle cure mediche per i suoi problemi di salute. Rinviando alla giurisprudenza germanica e all’attuale situazione in Libano, in particolare conseguentemente alla pandemia, all’esplosione del porto di Beirut, alla bancarotta, all’iperinflazione e al collasso dei servizi sanitari, il ricorrente ha concluso che la prassi del Tribunale sarebbe superata. In ragione poi della sua età avanzata, dell’impossibilità di aiuto finanziario da parte dei familiari e dei suoi problemi di salute, compreso il rischio di non avere accesso ai farmaci necessari, in Libano egli non sarebbe in grado di soddisfare i suoi bisogni elementari, né tantomeno di pagare le cure mediche necessarie, in particolare per l’insufficienza cardiaca. Un rimpatrio lo porrebbe in uno stato di indigenza incompatibile con la dignità umana in violazione dell’art. 3 CEDU.
8.3.3 Innanzitutto, nell’ambito di un’analisi sommaria e ipotetica delle possibilità di successo prima del fatto che ha condotto all’ammissione provvisoria, si osserva che non vi erano motivi per ritenere che
D-3138/2023 Pagina 13 l’allontanamento avrebbe comportato una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. L’allontanamento andava dunque ritenuto ammissibile. 8.3.4 Continuando nell’analisi sommaria, andava pure concluso che l’ese- cuzione dell’allontanamento sarebbe stato esigibile. 8.3.4.1 Infatti, pur tenendo conto della crisi umanitaria ed economica in Li- bano (instabilità politica, mancanza di servizi di base, presenza di numerosi rifugiati dalla Siria e dalla Palestina), secondo la giurisprudenza del Tribu- nale emanata fino alla recente offensiva di Israele, l’esecuzione dell’allon- tanamento in tale Paese è ammessa, ritenuto come la situazione generale in tutto il Paese non sia caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generale o emergenza medica (cfr. sentenza del TAF D-5454/2024 del 30 settembre 2024 consid. 10.3.2 con riferimento). 8.3.4.2 Inoltre, andava ritenuto che il ricorrente non è particolarmente in- viso a Hezbollah, per cui, semmai si fosse dovuto ammettere l’esistenza di un pericolo di una futura persecuzione da parte di quest’ultima, poteva es- sere preteso dal ricorrente che prendesse dimora in una zona del Paese al di fuori dell’influenza di quest’ultima (alternativa di protezione interna). Ben- ché il ricorrente abbia dichiarato che gli sarebbe stato molto difficile cam- biare zona portando con sé la madre e la sorella (cfr. atto SEM n. 61/13, D74), dato che egli è espatriato da solo, andava ritenuto che allo stesso modo gli sarebbe stato possibile trasferirsi all’interno del Paese, pur rinun- ciando a farlo in compagnia di sua madre e di sua sorella, come giusta- mente osservato dall’autorità inferiore. Inoltre, sebbene il ricorrente abbia definito smisurati i costi degli affitti fuori dalla zona dove abitava (cfr. atto SEM n. 61/13, D74), andava tenuto conto che egli è una persona abile al lavoro con svariate esperienze professionali (come cuoco, tassista, e col- laboratore in ambito giornalistico), concludendo quindi che egli sarebbe stato in grado di finanziarsi un’abitazione in tali zone. 8.3.4.3 Sotto il profilo medico, andava osservato che nella prima audizione il ricorrente aveva dichiarato di stare molto bene di salute (cfr. atto SEM n. 41/9, D3), sebbene, stando ai referti medici agli atti, egli – forte fumatore – soffra di cardiopatia ipertensiva e ipercolesterolemia (cfr. atti SEM n. 15/3, 27/3, 48/2, 50/2). Inoltre, andava rilevato che, secondo i chiarimenti effettuati dal servizio di analisi dei Paesi della SEM (cfr. documento di con- sulenza medica del 7 novembre 2022 [atto SEM 117/4]), i farmaci che gli sono stati prescritti in Svizzera (cfr. atto SEM n. 113/1) così come le cure mediche negli ospedali con reparti di cardiochirurgia, sono (o perlomeno
D-3138/2023 Pagina 14 erano) disponibili anche nel suo Paese, dove peraltro aveva già ricevuto cure mediche adeguate. Per quanto il ricorrente abbia fatto contestual- mente valere una violazione dell’obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 29 PA; al riguardo cfr. p. es. DTF 143 III 65 consid. 5.2), siccome l’autorità inferiore avrebbe motivato l’esigibilità del rimpatrio con un docu- mento in parte annerito senza produrlo per intero, andava constatato che quest’ultima ha tenuto conto dei problemi di salute del ricorrente e ha ac- certato la disponibilità dei farmaci e delle cure necessarie rinviando al suc- citato documento di consulenza medica del 7 novembre 2022 (atto SEM n. 117/4), che è stato evidentemente annerito nelle parti inconferenti al caso specifico dell’insorgente, per cui questa censura formale si sarebbe rivelata infondata. 8.3.5 Riassumendo, in una valutazione sommaria va ritenuto che il ricor- rente non avrebbe avuto successo con l’impugnazione della decisione d’esecuzione dell’allontanamento. 8.4 Visto che il ricorrente soccombe in toto, gli vanno addossate le spese processuali fissate a CHF 600.– (cfr. art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, e non risultando che il ricorrente abbia avuto un cambia- mento della sua situazione finanziaria, egli è dispensato (definitivamente) dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 9. 9.1 Riguardo alle spese ripetibili, per quanto concerne la parte oggetto dello stralcio si rinvia a quanto esposto sopra in merito alle spese proces- suali (cfr. art. 15 in combinato disposto con l’art. 5 TS-TAF). Il ricorrente soccombe dunque in toto. Essendo tuttavia stato posto al beneficio del gra- tuito patrocinio, v'è da riconoscere al suo avvocato un'indennità per patro- cinio d'ufficio (sulla base dell’art. 102m LAsi e quindi senza possibilità di richiesta di rimborso da parte del Tribunale). 9.2 9.2.1 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patroci- natore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– e i CHF 220.– (cfr. art. 12 in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Sono indennizzate soltanto le spese necessarie (cfr. art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 9.2.2 Poiché nel caso in narrativa il legale del ricorrente ha presentato una nota d’onorario particolareggiata, l'indennità è fissata tenendo conto di quest’ultima (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
D-3138/2023 Pagina 15 9.2.3 Nella nota d'onorario del 25 novembre 2024, il patrocinatore rivendica delle prestazioni per un totale di CHF 6'412.10, composte da 23 ore e 15 minuti d'attività a una tariffa oraria di CHF 250.–, dagli importi rispettiva- mente di CHF 100.– e CHF 25.20 per fotocopie e porto, nonché dall’IVA di CHF 91.45 (7.7 % di CHF 1'187.55) e CHF 382.75 (8.1 % di CHF 4'725.15). In proposito si osserva, in primo luogo, che le ore dichiarate appaiono eccessive e vanno conseguentemente ridotte. In secondo luogo, la tariffa oraria applicata di CHF 250.– eccede la tariffa massima ricono- sciuta per il patrocinio gratuito di CHF 220.–. All’avvocato del ricorrente è pertanto riconosciuta un’indennità per patrocinio gratuito per l’importo ar- rotondato di CHF 4'000.– (IVA e spese incluse; cfr. ad es. sentenze del TAF E-6316/2019 del 5 giugno 2024 consid. 9.2; E-1029/2020 del 14 febbraio 2024 consid. 14.2). 10. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3138/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale versa all’Avv. Christian Bignasca un'indennità per patrocinio gratuito di CHF 4’000. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
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