B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3087/2022
S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Contessina Theis, cancelliera Francesca Bertini.
Parti
A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato da Patrizia Testori, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Ritardata giustizia/Denegata giustizia; N (...).
D-3087/2022 Pagina 2
Visto la domanda d'asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (...) otto- bre 2020 (cfr. atto SEM 1/2), i verbali di rilevamento dei dati personali del 15 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 10/11) e del colloquio personale Dublino del 21 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 15/2), il verbale d’audizione del 4 novembre 2020 ex art. 26 cpv. 3 e art. 29 LAsi (cfr. atto SEM 21/19), lo scritto del 28 dicembre 2020, con il quale il ricorrente sottolineava alla SEM il superamento dei termini della procedura celere e invitava l’autorità a prendere una decisione positiva o a passare alla procedura ampliata (cfr. atto SEM 29/1), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata della SEM del 15 feb- braio 2021 (cfr. atto SEM 35/2), la procura sottoscritta dal richiedente in data 4 maggio 2021 (cfr. allegato ricorsuale n. 1), il verbale d’audizione integrativa del 7 maggio 2021 (cfr. atto SEM 44/26), lo scritto della patrocinatrice del 18 maggio 2021 alla SEM con la richiesta di procedere con un’analisi accurata per verificare l’autenticità delle torture riferite in sede di audizione e con allegata la valutazione medica del 10 maggio 2021 (cfr. atto SEM 45/6), la raccomandata dell’interessato alla SEM del 10 settembre 2021, con la richiesta di informazioni sullo stato del procedimento (cfr. atto SEM 47/4), la risposta dell’autorità inferiore in merito allo stato della procedura del 20 settembre 2021 (cfr. atto SEM 48/1), la richiesta di decisione rivolta alla SEM dal richiedente con raccomandata del 18 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 49/4), l’ulteriore richiesta di decisione o di informazione sul ritardo della procedura da parte dell’interessato alla SEM del 14 giugno 2022, con l’avvertimento
D-3087/2022 Pagina 3 di voler presentare ricorso per ritardata/denegata giustizia in caso di man- cata reazione entro 30 giorni (cfr. atto SEM 50/5), il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 14 luglio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 15 luglio 2022) inoltrato davanti al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto di intimare alla SEM – in primo luogo – di informarlo immediatamente sullo stato attuale del procedimento, sui chiarimenti in corso e su quelli che devono ancora essere fatti e – in secondo luogo – di trattare la sua domanda d’asilo in modo rapido e di prendere una decisione entro quattro settimana dalla conoscenza del ricorso; con contestuale ri- chiesta di rinuncia ad un anticipo sulle spese e la concessione dell’assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona di Patrizia Testori, con costi e compensazioni a carico dello Stato, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del 19 luglio 2022, con la quale il giudice dell’istru- zione ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in prosieguo di procedura sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 18 agosto 2022, l’assenza di una presa di posizione da parte della SEM entro il termine fissato, lo scritto dell’8 agosto 2022 dell’insorgente con allegato il rapporto medico del 26 luglio 2022 relativo al suo stato psichico, la decisione incidentale del 25 agosto 2022, con la quale il giudice dell’istru- zione concedeva un’ulteriore termine alla SEM, fino al 5 settembre 2022, per esprimersi e trasmetteva una copia dello scritto del richiedente dell’8 agosto 2022 con il relativo allegato, la richiesta di proroga del termine presentata dalla SEM in data 1° settem- bre 2022, la mancata presentazione di una risposta da parte dell’autorità inferiore alla scadenza del termine, prorogato fino al 3 ottobre 2022,
D-3087/2022 Pagina 4 lo scritto del 20 ottobre 2022, per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere una decisione e ingiungere all’autorità di prima istanza di decidere entro un termine di un mese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nel decidere sulla sua domanda di asilo depositata il 9 ottobre 2020, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, previsto dall'art. 46a PA, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ri- corso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15, consid. 3.1.1), che pertanto il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso, che ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ricorso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per denegata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale decisione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità
D-3087/2022 Pagina 5 di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenza del Tribunale C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5), che infine, il ricorso del 14 luglio 2022 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronunciarsi quando è obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché quando non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o entro il termine che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 130 I 312, consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati,
D-3087/2022 Pagina 6 che poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell’autorità o da altri fattori (cfr. sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2), che appartiene al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ul- tima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferi- menti citati; cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e se- guenti), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 rec. 3.3.3; 130 I 312 rec. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in data 9 ottobre 2020, che egli è stato subito sentito nell’ambito di un’audizione sui dati personali il 15 ottobre 2020 e nell’ambito del colloquio Dublino il 21 ottobre 2020,
D-3087/2022 Pagina 7 che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un’audizione sui motivi d’asilo il 4 novembre 2020, che in data 15 febbraio 2021 l’autorità inferiore, sollecitata dal ricorrente con lettera del 28 dicembre 2020, ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), che dipoi, la SEM ha svolto un’audizione integrativa con l’interessato in data 7 maggio 2021; che susseguentemente il 10 maggio 2021 il richiedente è stato visitato da un psichiatra e ha trasmesso immediatamente la relativa valutazione medica, che dall’audizione del 7 maggio 2021, l'autorità di prima istanza non ha svolto ulteriori indagini né emesso alcuna decisione, che, a fronte di questa prolungata inattività, l’interessato non ha mancato di sollecitare la SEM a più riprese (cfr. atti SEM 47/4; 49/4; 50/5), che a tal proposito si riscontra che la SEM ha dato unicamente seguito al primo sollecito, con scritto del 20 settembre 2021, comunicando che il collaboratore responsabile sarebbe stato assente fino alla fine dell’anno; che tuttavia, la procedura non sarebbe stata necessariamente ferma fino al suo ritorno; che altresì, ha sottolineato come a causa dell’elevato carico di lavoro in procedura ampliata, dovuto alle incisive restrizioni imposte dalla pandemia del virus COVID-19, la domanda d’asilo sarebbe rimasta in sospeso (cfr. atto SEM 48/1), che da allora, l’autorità di prima istanza non ha più dato seguito agli scritti del richiedente l’asilo, nonostante l’avvertimento di un ricorso per ritardata/denegata giustizia, che pertanto, la SEM non ha fornito aggiuntive spiegazioni per il suo ritardo nel prendere una decisione o nell'intraprendere qualsiasi misura investigativa aggiuntiva, che il Tribunale, con decisione incidentale del 19 luglio 2022, ha invitato la SEM a rispondere al ricorso presentato dal richiedente l’asilo per denegata/ritardata giustizia, che l’autorità inferiore non ha risposto nel termine impartito; che il giudice dell’istruzione ha fissato alla SEM un nuovo termine per rispondere al ricorso; che, nonostante tale termine sia stato prorogato, è nuovamente scaduto infruttuoso,
D-3087/2022 Pagina 8 che dunque, non si può far altro che constatare che da circa 18 mesi, facendo astrazione della lettera del 20 settembre 2021, non vi è stato più alcun passo procedurale da parte dell’autorità inferiore, che pur comprendendo le difficoltà, dovute prima alla pandemia del virus COVID-19 e successivamente alla crisi dei profughi provenienti dall’Ucraina, si tratta di un periodo di inattività decisamente significativo, soprattutto se si considera che la durata complessiva della procedura ha superato i due anni, che oltretutto, l’autorità inferiore non ha dato seguito nemmeno ai solleciti del Tribunale, che in definitiva, non vi sono prove nel fascicolo a sostegno dell'esistenza di motivi obiettivamente fondati, legati al caso specifico, che giustifichino l'inattività dell’autorità di prima istanza da dopo l’audizione integrativa del 7 maggio 2021, che, in queste circostanze, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, si deve ammettere che il procedimento non si è svolto in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che di conseguenza il ricorso per denegata/ritardata giustizia è accolto e il caso è rinviato alla SEM, con l'ingiunzione di decidere sulla domanda d’ asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile, che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è accolta (art. 65 cpv. 1 PA), che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF),
D-3087/2022 Pagina 9 che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), che la patrocinatrice ha allegato al ricorso un elenco delle spese sostenute fino a quel momento; che una nota particolareggiata finale non è stata tra- smessa al Tribunale, che di conseguenza, sulla base della nota parziale e degli atti di causa si giustifica l’attribuzione di un’indennità per spese ripetibili di CHF 1'400.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com- presi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che alla luce di quanto sopra la domanda di gratuito patrocinio è priva d’og- getto, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3087/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d’asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà alla patrocinatrice complessivamente CHF 1400.– a ti- tolo di indennità ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Francesca Bertini
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