Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D2992/2009 Sentenza del 26 agosto 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Claudia CottingSchalch; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Angola, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 2 aprile 2009 / N [...].
D2992/2009 Pagina 2 Fatti: A. Il (...), l'interessato minorenne – originario di B., nella provincia di Uige (Angola) – è giunto in Svizzera, affermando per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'interrogatorio del 28 gennaio 2006 [di seguito: verbale 1]) di volersi ricongiungere con i suoi genitori (C. e D.) e i suoi fratelli, i quali risiedevano a E., al beneficio dell'ammissione provvisoria a far tempo dal (...). B. Il 9 febbraio 2006, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI, attualmente Sezione della popolazione, di seguito: SPOP) ha proposto all'UFM di includere l'interessato nello statuto del padre e di concedergli l'ammissione provvisoria. Il 15 febbraio 2006, detto Ufficio ha respinto tale proposta, in assenza degli accertamenti necessari per appurare l'identità dell'interessato e l'esistenza di un legame di filiazione. C. Il 20 aprile 2006, la SPOP ha chiesto nuovamente all'UFM di ammettere provvisoriamente l'interessato come tutti i membri della sua famiglia, facendo valere la presentazione da parte del padre dell'interessato di un documento angolano originale, quale l'atto di nascita ("Cedula Pessoal"; cfr. doc. 1) dell'interessato, nonché il rapporto della Polizia cantonale del (...), dal quale si evincerebbe che il citato documento non presenta anomalie. D. Con scritto del 4 maggio 2006, l'UFM ha respinto la summenzionata richiesta della SPOP, sottolineando che il documento – di cui non sarebbe stato possibile stabilire l'autenticità e privo della foto del titolare – non sarebbe sufficiente a dimostrare con certezza il legame di filiazione dell'interessato con i suoi presunti genitori. E. Il 2 giugno 2006, l'interessato ha presentato una domanda di asilo in Svizzera, dichiarando, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 13 giugno 2006 [di seguito: verbale 2] e dell'11 luglio 2006 [di seguito: verbale 3]) di essere espatriato nel
D2992/2009 Pagina 3 gennaio 2006 per raggiungere la sua famiglia che si trovava in Svizzera, secondo quanto egli avrebbe appreso da un conoscente, presso cui avrebbe risieduto a F._______ dal (...) rispettivamente dal (...), dopo la scomparsa di sua (...), con la quale sarebbe rimasto a vivere a B._______, a seguito della fuga dal Paese di origine nel 2002 dei suoi genitori. F. Con decisione del 2 aprile 2009, notificata all'insorgente l'8 aprile 2009 (cfr. atto B 21/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 8 maggio 2009, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, a sostegno della quale ha prodotto la copia del conteggio paga relativo al mese di (...) (cfr. doc. 2). H. Il 22 maggio 2009, con decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. I. Con decisioni incidentali, il 22 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021], a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato, nel contempo, l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. J. Il 24 giugno 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione del gravame. Le stesse sono state trasmesse per informazione al ricorrente.
D2992/2009 Pagina 4 K. In data 29 marzo 2010, l'insorgente ha inviato al Tribunale una presa di posizione della G., circa le capacità e l'integrazione socio professionale del medesimo (cfr. doc. 3). L. Tramite scritto del 18 agosto 2010, indirizzato all'UFM, la ditta H. SA ha comunicato lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio stipulato con il ricorrente, allegandone una copia (cfr. doc. 4). Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. 2.1. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 2.2. Il ricorso dell'8 maggio 2009 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso è costituito unicamente da tale questione, mentre che la decisione impugnata del 2 aprile 2009 è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame dei punti 4 e 5 del dispositivo della decisione querelata relativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
D2992/2009 Pagina 5 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata l'UFM, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, ha considerato segnatamente che né la situazione vigente in Angola – caratterizzata da un ritorno alla pace dopo 27 anni di guerra civile, malgrado la situazione sociale e umanitaria preoccupante in diverse province – né la situazione personale del ricorrente – giovane, con una certa esperienza professionale, senza seri problemi medici e che avrebbe vissuto a F._______ – si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultimo in Angola. 5.2. Nel gravame, l'insorgente, che non si oppone alla decisione di rifiuto della sua domanda di asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendola ragionevolmente inesigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). In particolare, egli sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese di origine, non sarebbero date le condizioni minime per un'esistenza nel rispetto della dignità umana, e meglio non potrebbe beneficiare delle condizioni di un adeguato reinserimento, a causa dell'inesistenza di mezzi necessari al sostentamento e di una sufficiente rete sociale, di cui invece godrebbe in Svizzera, dove risiedono i suoi genitori e fratelli – con cui formerebbe un'unica economia domestica – posti al beneficio dell'ammissione provvisoria.
D2992/2009 Pagina 6 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Detto Ufficio ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6. 6.1. Ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAsi, al momento di segnatamente ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM deve tener conto del principio dell'unità della famiglia. 6.1.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, in virtù di tale principio, l'ammissione provvisoria di un membro della famiglia conduce di regola all'ammissione provvisoria di tutti i membri della famiglia, in assenza di motivi suscettibili di giustificare un'eccezione a questa regola (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 12 consid. 7b pag. 77 e GICRA 1995 n. 24 consid. 911 pag. 229 e seg., sentenza del Tribunale E5822/2008 del 17 febbraio 2011 consid. 6., D4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.4 e D7710/2008 del 12 luglio 2010 pagg. 67, nonché E 5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 4.2.2). Inoltre, l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare, presuppone tra l'altro un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.1, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2, 2A.421/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007 consid. 4.1; Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 130 II 281 consid. 3.13.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.13.3, GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/aabb; fra le tante sentenza del Tribunale D1553/2008 del 27 giugno 2011 consid. 7.2, D1427/2011 del 28 marzo 2011 pagg. 67, D6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3; cfr. anche ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, pag. 285). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi, tra gli altri, i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1,
D2992/2009 Pagina 7 DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c), così come il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1 pag. 667 e relativi riferimenti; GICRA 1993 n. 24; cfr. a tal proposito art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Peraltro, vengono inclusi nella protezione sancita dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, segnatamente tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1 pag. 667 e seg. con relativi riferimenti). Del resto, nei rapporti all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del TF 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.23.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1df pag. 26 segg.). Ciò implica ad esempio che lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o mentale, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521 consid. 5, DTF 120 Ib 257 consid. 7 pag. 227 e seg., DTAF 2008/47 consid. 4.1.1 pag. 678, GICRA 1995 n. 24 consid. 7 pag. 227 e seg., GICRA 1994 n. 7 consid. 3d pag. 63 e seg.). Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente non è stato in grado di comprovare sino ad oggi il rapporto di filiazione e di parentela con i suoi presunti familiari, malgrado i ben (...) anni trascorsi dalla presentazione della sua domanda di asilo. Infatti, il documento angolano in originale presentato dall'insorgente come l'atto di nascita ("Cedula Pessoal"; cfr. doc. 1) non è suscettibile di apportarne minimamente la prova. In particolare, non è possibile appurare che suddetto documento si riferisca effettivamente al ricorrente, ritenuto che egli non ha comprovato la sua identità. Da un lato, segnatamente, l'atto di nascita in oggetto non è stato accompagnato da alcun documento di identità o di viaggio valido ai sensi di legge e, dall'altro lato, esso medesimo non ne costituisce uno, tanto più che è privo di fotografia. Di conseguenza, il ricorrente non può prevalersi del principio dell'unità della famiglia, in relazione all'ammissione provvisoria concessa ai suoi presunti familiari, non essendo stato comprovato un legame degno di tutela. Del resto, quand'anche il legame familiare fosse comprovato, il ricorrente non può comunque far capo a tale principio, ritenuto che nessuna delle condizioni di applicazione dell'art. 8 CEDU sopraccitata è realizzata. Difatti, l'insorgente, ormai maggiorenne, non si trova in un rapporto di dipendenza con i suoi presunti familiari, giacché
D2992/2009 Pagina 8 non è affetto da grave handicap fisico o mentale, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in permanenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera, o viceversa. 6.1.2. In considerazione di quanto suesposto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, come ordinata dall'UFM, non viola il principio dell'unità della famiglia. 6.2. Peraltro, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 LStr). 6.3. 6.3.1. Ritenuto segnatamente il diniego dell'asilo e della qualità di rifugiato nei confronti del ricorrente nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte del medesimo tramite l'atto ricorsuale dell'8 maggio 2009, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Angola possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nella fattispecie, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio in Angola al rischio
D2992/2009 Pagina 9 reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. D'altronde, nel caso dell'Angola, la difficile situazione generale (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.27.3 pag. 229 segg.), in ogni caso, non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. 6.3.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 6.4. 6.4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). 6.4.2. In Angola, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, secondo la giurisprudenza del Tribunale riferita a detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e le città facilmente accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere, per motivi umanitari, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo che vi avevano il loro ultimo domicilio o dove dispongono di solidi legami. Ciò vale soprattutto per le persone giovani (uomini celibi o coppie) senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i richiedenti l'asilo che non appartengo a dette categorie, occorre verificare se l'esistenza di una rete familiare o sociale in loco, o la loro situazione finanziaria personale, gli permetterà di beneficiare di possibilità di reinserimento accettabili
D2992/2009 Pagina 10 (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine e 7.3 pag. 230 e segg., nonché fra le tante sentenze del Tribunale E245/2007 del 28 settembre 2010 consid. 7.3, D5511/2006 del 29 giugno 2010 consid. 6.3.1, D5533/2006 del 10 febbraio 2010 consid. 7.2, D5989/2006 del 12 novembre 2009 consid. 8.3). 6.4.3. Nel caso in esame, il ricorrente è originario di B., nella provincia di Uige – ciò che incontestato da parte dell'UFM – dove è nato ed ha vissuto prima con la sua famiglia e poi da solo con sua (...), rispettivamente con i suoi (...) paterni, fino all'aprile/maggio 2004 (cfr. verbale 1 D11, verbale 2 pagg. 1 e 4, verbale 3 pagg. 45, nonché ricorso pag. 2). Detta provincia fa parte delle provincie verso cui l'esecuzione dell'allontanamento non è all'ora attuale ragionevolmente esigibile, secondo la giurisprudenza sopraevocata. Ciò nonostante, risulta dalle dichiarazioni stesse dell'insorgente che egli ha vissuto dopo la scomparsa di sua (...), rispettivamente dal (...), per circa un anno, nella città di F. (cfr. verbale 2 pag. 1 e verbale 3 pag. 5), dove egli ha potuto lavorare per (...) mesi come (...) (cfr. verbale 2 pag. 2 e verbale 3 pag. 5) e dove è stato ospitato (per un periodo di [...] mesi) da un conoscente, amico dei suoi (...) paterni, nonché (...) di B., il quale l'avrebbe informato sulla sorte della sua famiglia, come pure gli avrebbe organizzato e finanziato il viaggio di espatrio (cfr. verbale 1 D7, verbale 2 pagg. 1 e 4, verbale 3 pagg. 45 e 7, nonché ricorso pag. 2). In tali condizioni, sebbene il ricorrente abbia affermato in sede di ricorso di non avere nessuna rete sociale in patria (cfr. verbale 2 pag. 2, verbale 3 pag. 4 e ricorso pag. 4), vi è ragione di ritenere che egli disponga in detta città di una rete sociale suscettibile di offrirgli le possibilità necessarie al suo reinserimento. Peraltro, negli anni in cui il ricorrente è rimasto da solo in patria, ancora minorenne, egli è riuscito a procurarsi i mezzi sufficienti per il suo sostentamento, trovandosi un lavoro (cfr. verbale 2 pag. 2 e verbale 3 pag. 5), ciò che permette di manifestamente relativizzare l'eventualità che egli non possa reinserirsi adeguatamente nel Paese di origine. D'altronde, egli potrà usufruire della formazione ed esperienza professionale quale (...) acquisita a F. (cfr. verbale 2 pag. 2 e verbale 3 pag. 5) o quella quale (...) acquisita in Svizzera (cfr. ricorso pag. 4). In aggiunta, il ricorrente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Inoltre, egli è un uomo giovane, celibe senza figli e senza alcun onero familiare, nonché in buona salute, ritenuto che non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
D2992/2009 Pagina 11 permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, ne discende che l'insorgente dispone di un'effettiva alternativa di soggiorno interna a F._______, in relazione alla quale sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale in detta città. Infine, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente in Svizzera, il Tribunale rileva che i (...) anni di soggiorno in questo Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione del suo allontanamento in patria. Infatti, egli ha trascorso l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza in Angola. Inoltre, sebbene l'insorgente abbia potuto dimostrare il suo talento sportivo ed intraprendere un apprendistato professionale come (...) (cfr. doc. 3 e 4), egli non ha dimostrato di essere in grado di mantenere i suoi citati impegni lavorativi, essendo stato licenziato per abbandono volontario del posto di lavoro, così come non risulta intrattenere relazioni personali in Svizzera che egli non possa ricrearsi nel suo Paese di origine. Pertanto, il grado di integrazione dal profilo socioculturale del ricorrente è maggiore in Angola che in Svizzera. In aggiunta, nonostante il soggiorno di (...) anni del ricorrente in questo Paese, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 35 LAsi come pure 33 OAsi 1, allorquando un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione (cfr. DTAF 2009/40 consid. 4). Di conseguenza, l'eventuale concessione di un tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 6.4.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr; DTAF 2008/34 consid. 513515). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
D2992/2009 Pagina 12 7. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D2992/2009 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio:La cancelliera: Pietro AngeliBusiAntonella Guarna Data di spedizione: