B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2955/2021
S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Daniela Brüschweiler, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla LL.M. Derya Özgül, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 maggio 2021 / N (...).
D-2955/2021 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino turco di etnia curda, nato il (...) a B., con ul- timo domicilio a C., è espatriato il 5 luglio 2020. Il 9 luglio 2020 è giunto in Svizzera e il 13 luglio successivo ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 20 luglio 2020 [doc. 14 dell’in- carto della Segreteria di Stato della migrazione [SEM], di seguito: ver- bale 1]). B. B.a Sentito a due riprese (verbale di audizione secondo l’art. 26 cpv. 3 LASi del 12 agosto 2020 [doc. SEM 23, di seguito: verbale 2] e verbale di audizione integrativa nella procedura ampliata del 22 aprile 2021 [doc. SEM 41, di seguito: verbale 3]) sui motivi alla base della domanda d’asilo, il richiedente ha dichiarato che la sua famiglia aveva subito soprusi ed arresti a causa dell’attività politica del padre, presidente del DBP (Partito della Pace e della Democrazia, unitosi poi all’HDP [Partito Democratico dei Popoli]), per il distretto di D., compagine di cui pure l’interessato era membro. Insegnante di musica, il richiedente si è occupato della diffu- sione della musica e della cultura curda; nel periodo 2012-2015 a B._______ in seno ad un’orchestra da lui stesso costituita, nel 2015 nella città di E._______ presso un centro culturale poi chiuso dalle autorità nel 2016, stessa sorte toccata ad un’azienda musicale presso cui è stato attivo nel 2016 a B., e da ultimo dall’ottobre 2017 ad C. come insegnante di musica presso una scuola privata. La militanza politica della famiglia e le attività testé descritte gli avrebbero procurato diversi problemi con la polizia turca. In particolare A._______ sarebbe stato fermato a tre riprese (inizio 2016, fine 2017 e fine 2019), percosso, interrogato in merito a suo padre e alla sua famiglia – nel frattempo riparata all’estero (genitori ed una sorella a beneficio dell’asilo in Svizzera, un fratello ed una sorella a F._______) – e poi rilasciato. Egli avrebbe poi deciso di nascondersi dalle autorità alloggiando presso amici fino al suo espatrio. Il richiedente so- stiene infine di avere depositato una petizione all’intenzione di un’associa- zione dei diritti umani, a seguito della quale le autorità avrebbero chiesto informazioni sul suo conto presso le abitazioni della zia e della nonna. In simili circostanze, un eventuale ritorno in patria lo esporrebbe al rischio di essere arrestato, condannato ed incarcerato.
D-2955/2021 Pagina 3 B.b Secondo il richiedente, dopo il suo espatrio, nell’ottobre/novembre 2020 la polizia l’avrebbe cercato presso l’abitazione di un amico, mentre il 19 aprile 2021 le autorità avrebbero contattato lo zio per avere informazioni sul suo conto e sul padre. B.c Nel corso della procedura di prima istanza l’interessato ha versato agli atti numerosi documenti (tutti in copia), segnatamente:
D-2955/2021 Pagina 4 conseguenze a cui potrebbe andare incontro A._______ in caso di rientro in Turchia. C. Con decisione, redatta in lingua italiana, del 25 maggio 2021, notificata il giorno seguente (doc. SEM 57 e 59), la SEM ha negato la qualità di rifu- giato al richiedente, respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontana- mento dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. D. Il 25 giugno 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 giugno 2021; doc. TAF 1 e allegati) A., per il tramite della LL.M. Derya Özgül, è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, il TAF), chiedendone l’annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera. In su- bordine ha postulato la retrocessione degli atti all’autorità per ulteriori ac- certamenti e in via ancora più subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. A supporto delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il verbale di audizione del padre O. del 4 aprile 2018 e il verbale d'audizione sulle generalità del 27 novembre 2018 della madre P._______ (allegati 4-5 al doc. TAF 1). Egli ha infine tra- smesso la nota d’onorario della patrocinatrice d’ufficio (allegato 7 al doc. TAF 1). E. Con decisione incidentale del 3 maggio 2022 (doc. TAF 7) la giudice dell’istruzione ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali. Essa ha altresì accolto la richiesta di gratuito patrocinio, nominando patrocinatrice d’ufficio la LL.M. Derya Özgül. Non essendovi ragione per scostarsi da quanto previsto all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile su rinvio dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, la giudice istruttrice ha inoltre decretato che la lingua applicabile al procedimento ri- corsuale coincide con quella della decisione impugnata. F. Mediante risposta (tardiva) del 3 giugno 2022 (notificata il 9 giugno se- guente), la SEM ha addotto che il gravame e la documentazione allegata
D-2955/2021 Pagina 5 non contenevano fatti o mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto giusti- ficare una diversa valutazione. Pertanto ne ha proposto la reiezione (doc. TAF 10). G. Con replica del 23 giugno 2021 (recte: 23 giugno 2022, doc. TAF 12), tra- smessa all’autorità inferiore il 28 giugno successivo (doc. TAF 13), il ricor- rente ha confermato le argomentazioni esposte nel ricorso. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli allegati verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. I. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-2955/2021 Pagina 6 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 2). 3.2 Il Tribunale non è vincolato dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è la questione del rico- noscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell’asilo in Sviz- zera, della pronuncia dell’allontanamento e dell’esecuzione di tale misura. Il ricorrente postula infatti, oltre all’annullamento della decisione, in via prin- cipale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre, in via subordinata, di essere ammesso provvisoriamente in Sviz- zera. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet-
D-2955/2021 Pagina 7 tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati alla persona del richiedente l'asilo. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.5 4.5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
D-2955/2021 Pagina 8 non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 4.5.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione. 4.5.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es- sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con- trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og- gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi- nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-2955/2021 Pagina 9 6. 6.1 6.1.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo nella decisione impugnata (doc. SEM 57) la SEM ha anzitutto considerato inverosimili gli asseriti tre fermi da parte della polizia del 2016, 2017 e 2019. Il ricorrente avrebbe esposto in maniera stringata, superficiale, vaga e stereotipata gli avvenimenti, dando l’impres- sione di non aver realmente vissuto gli eventi addotti. Per gli stessi motivi, pure inverosimili sarebbero le due perquisizioni effettuate presso le abita- zioni della zia materna a seguito della petizione inoltrata presso un’asso- ciazione dei diritti dell’uomo e della nonna materna. A questo titolo l’insor- gente avrebbe fornito versioni discordanti riguardo al numero delle perqui- sizioni, una nell’audizione del 12 agosto 2020 e due durante quella del 22 aprile 2021. Inverosimile, in quanto fondata su dichiarazioni stereotipate e prive di dettagli, sarebbe pure la pretesa latitanza di circa un anno dell’in- teressato dopo la presentazione della succitata petizione. Del tutto inspie- gabile sarebbe poi il disinteresse mostrato da A._______ in merito alla vi- sita delle autorità presso un amico e la mancanza di dettagli in merito alla telefonata ricevuta dallo zio, ciò che rende altamente inverosimile il fatto che egli sia stato ricercato dalle autorità dopo il suo espatrio. In simili cir- costanze l’autorità inferiore ha considerato del tutto inattendibile il fatto che il ricorrente fosse nel mirino delle autorità turche. 6.1.2 Per quanto attiene l’esecuzione dell’allontanamento la SEM ha so- stenuto che – tenuto conto della situazione generale dei diritti dell’uomo in Turchia – in assenza di indizi tali da ritenere che in caso di ritorno in patria il richiedente rischierebbe di subire una pena o un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU, lo stesso sarebbe ammissibile. Il reinserimento so- cioeconomico dell’interessato, giovane, in buona salute (guarito da un can- cro alla tiroide), istruito, in possesso di una solida esperienza lavorativa e con un’importante rete familiare, sarebbe garantito, di modo che il rinvio nel paese d’origine sarebbe pure esigibile. Infine, l’allontanamento sarebbe possibile. 6.2 6.2.1 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l’apprezzamento dell’autorità inferiore. Dopo aver ripercorso i fatti alla base della sua domanda, ha innanzitutto contestato le considerazioni della SEM in merito all’inverosimiglianza delle sue allegazioni. L’autorità di prime cure
D-2955/2021 Pagina 10 si sarebbe infatti fondata su semplici supposizioni, con motivazioni precon- cette ed in palese violazione del suo obbligo di chiarire la fattispecie e senza valutarla da un punto di vista globale. Secondo il richiedente la SEM non avrebbe segnatamente tenuto sufficientemente conto sia del suo im- pegno politico/culturale per la causa curda, sia di quello della sua famiglia (soprattutto del padre; persecuzione riflessa), nonché del progressivo peg- gioramento della situazione dei diritti dell’uomo in Turchia posteriormente al tentato colpo di stato del luglio 2016. Egli ha pure dichiarato che la per- sona incaricata lo avrebbe sottoposto coscientemente a pressione ripe- tendo le medesime domande, concentrandosi sui dettagli e impedendogli di esprimersi sul padre e sugli amici espatriati. Infondate sarebbero inoltre le affermazioni secondo cui le sue dichiarazioni sarebbero insufficiente- mente sostanziate e prive di dettagli. In definitiva, in caso di rientro in Turchia, egli si troverebbe esposto al ri- schio di subire una pressione psichica insopportabile. 6.2.2 Infine, in caso di rigetto del ricorso, l’insorgente ha postulato di essere posto a beneficio dell’ammissione provvisoria in ragione del carattere inam- missibile e non ragionevolmente esigibile del suo rinvio. In caso di rientro in Turchia andrebbe infatti incontro ad un rischio concreto di essere sotto- posti a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU. 6.3 Con risposta del 3 giugno 2022 (doc. TAF 10) la SEM ha, per l’essen- ziale, rinviato alle proprie argomentazioni. Per quanto riguarda il rischio di persecuzione riflessa legato al profilo politico del padre l’autorità di prime cure, richiamata la giurisprudenza in materia, ha sostenuto che A._______ non ha avuto alcun problema in patria con le autorità a causa del padre e non vi sarebbero quindi indizi che permettano di concludere all’esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a causa dei suoi famigliari. In sede di replica l’insorgente ha ribadito le proprie tesi (doc. TAF 12). 7. 7.1 Preliminarmente va rilevato che la SEM ha prodotto tardivamente la risposta datata 3 giugno 2022, notificata al TAF il 9 giugno seguente (doc. TAF 10). Infatti essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 18 maggio 2022 (doc. TAF 7), termine poi prorogato dall’autorità inferiore fino al 7 giugno 2022 (doc. TAF 9).
D-2955/2021 Pagina 11 7.2 Giusta l’art. 32 cpv. 1 PA prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni prodotte dalla parte in tempo utile. Secondo il capoverso 2 essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. Nonostante la formulazione in termini potestativi (“ Kann-Formulierung “) la dottrina dominante, a cui fa riferimento anche il Tribunale federale (cfr. sen- tenza del Tribunale federale 1C_286/2009 del 13 gennaio 2010 consid. 4.2 segg.), ritiene che vi sia un obbligo e non solo la possibilità di prendere in considerazione allegazioni tardive delle parti qualora appaiano decisive (AUER/MÜLLER/SCHINDLER, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2019, ad. art. 32, par. 8 segg. e riferimenti ivi citati; cfr. anche sentenze del TAF C-61/2019 del 5 giugno 2020 consid. 5.3 e A-4363/2014 del 4 agosto 2016 consid. 5.2 e riferimenti citati). 7.3 In concreto in sede di risposta la SEM, basandosi sulla documenta- zione agli atti, rispettivamente prodotta dal ricorrente e tenuto conto delle argomentazioni di quest’ultimo, ha proceduto ad una valutazione detta- gliata della fattispecie. Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte terrà conto delle allegazioni tardive addotte nella risposta di causa in quanto le riterrà rilevanti e decisive, anche in virtù del principio dell’accertamento d’ufficio dei fatti e dell’applicazione d’ufficio del diritto (consid. 5, in partico- lare in fine; cfr. anche sentenza del TAF C-5896/2020 del 3 marzo 2022 consid. 5 e rif. citato). 8. 8.1 Il ricorrente sostiene preliminarmente che le audizioni a cui si è sotto- posto sarebbero state condotte in modo non conforme sotto differenti aspetti con conseguente violazione dell’obbligo di motivare. A suo dire la SEM non avrebbe chiarito i fatti rilevanti in modo conforme al diritto, rispet- tivamente non ne avrebbe tenuto debitamente conto nella valutazione giu- ridica con conseguente violazione dell’obbligo di accertare in maniera com- pleta ed esatta i motivi d’asilo.
In primo luogo va esaminata l’eventuale violazione del diritto di essere sen- tito sollevata (implicitamente) dall’insorgente, che essendo di natura for- male implica l’annullamento della decisione impugnata (DTF 138 I 232 con- sid. 5; consid. 8.2.3).
D-2955/2021 Pagina 12 8.2 8.2.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. 8.2.2 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione ne è corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del TAF F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale fede- rale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 8.2.3 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d). Secondo la prassi del Tribunale fede- rale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell’ambito di una procedura di ricorso qualora l’autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 129 I 129 con- sid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d). La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l’ecce- zione, non foss’altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce solo un surrogato imperfetto (cfr. DTF 137 I 195 con- sid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una ripara- zione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non debba subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente
D-2955/2021 Pagina 13 dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l’au- torità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). 8.3 Da un lato va rilevato che la censura secondo cui le audizioni a cui è stato sottoposto il ricorrente sarebbero state condotte in modo non con- forme non appare sufficientemente sostanziata. Dall’altro, al contrario di quanto asserito dall’insorgente, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sia stato rite- nuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare, sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione formulata dall’autorità inferiore nel prov- vedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficiente- mente ed in modo chiaro sugli elementi che l’hanno fatta propendere, sia per il non adempimento delle condizioni previste dall’art. 3 LAsi richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, sia delle condizioni di verosi- miglianza sancite all’art. 7 LAsi. In effetti, l’autorità resistente ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Con ciò, si può partire dall’assunto che il richiedente sia stato in grado di impugnare il provvedimento avversato in piena cogni- zione di causa, come del resto dimostra l’allegato ricorsuale. Inoltre ritenuto che l’interrogatorio del 12 agosto 2020 intitolato audizione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi risulta essere, alla luce del suo contenuto, più che altro un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi l’accertamento dei fatti eseguito dall’amministrazione non lo ha svantaggiato. 8.4 Ne discende che non è ravvisabile una motivazione insufficiente della decisione impugnata e pertanto la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta infondata. 9. 9.1 Nel merito la SEM sostiene che il racconto circa i motivi a cui va ricon- dotta la domanda di asilo risultano inverosimili. Questa Corte alla luce di una valutazione globale delle circostanze del caso concreto, in particolare del contenuto delle audizioni e dei mezzi di prova agli atti, non può condi- videre tale conclusione. A proposito ad esempio del primo fermo, avvenuto all’incirca ad inizio 2016 presso il centro culturale dove il ricorrente svolgeva attività, nell’ambito della prima audizione all’interessato non è stato chiesto di precisare mag- giormente il proprio racconto, che appare piuttosto succinto, ma situato in
D-2955/2021 Pagina 14 un contesto del tutto credibile (D 19 verbale 2). Ciò potrebbe essere d'al- tronde da ricondurre al carattere sommario dell’audizione del 12 agosto 2020 conformemente all’art. 26 cpv. 3 LAsi. Tale approfondimento è stato eseguito solo nell’ambito della seconda audizione (integrativa), in cui il ri- corrente si è espresso in maniera coerente e meglio senza contraddirsi in alcun modo. A domanda espressa (D 19 verbale 3) di raccontare in ma- niera dettagliata il primo fermo il ricorrente ha precisato dove svolgeva at- tività lavorativa al momento del fermo, la situazione di caos che regnava nel quartiere, in cui erano sempre presenti mezzi blindati (di cui ha preci- sato la marca: Toma e Akrep), il fatto che siano stati fermati anche degli allievi e che siano state sequestrate le note musicali. In seguito ha descritto il fermo e il comportamento delle squadre speciali “ Cevik Kuvvet ”. A do- manda espressa, malgrado avesse già risposto (cfr. sopra), il ricorrente ha ribadito che si trovava al centro culturale, da cui stava uscendo e descritto il modello del veicolo Akrep su cui è stato costretto a salire (“ quello grande ” ). Infine ha ripetuto quanto accaduto durante il fermo e l’interroga- torio, sempre in modo coerente (D 21 verbale 3). In seguito ha precisato il periodo in cui è stato fermato (inizio 2016), istante in cui suo padre era già stato arrestato e identificato il posto di polizia dove è stato portato. Poi ha descritto il locale in cui è stato interrogato (D 22, 26, 28 verbale 3). Infine la persona incaricata dell’audizione ha nuovamente domandato a due ri- prese cosa avesse detto la polizia durante il fermo e il ricorrente ha nuova- mente spiegato in modo coerente quanto già ribadito (D 29 e 31 verbale 3). Alla luce di quanto sopra esposto, della situazione che regnava in Turchia in quel periodo e dell’avvenuto arresto del padre, presidente del partito DBP per il distretto di D._______, che aveva dichiarato l’autogestione, il racconto del fermo esposto dal richiedente non appare per nulla inverosi- mile. In effetti per valutare se un racconto è motivato va tenuto conto anche di descrizioni spontanee relative all’ambiente, il luogo, e a questioni secon- darie (FREHNER/STETTLER, in: Handbuch zum Asyl-und Wegweisungsver- fahren, 3a ed. 2021, pag. 342), ciò che è palesemente riscontrabile nelle dichiarazioni dell’interessato che contestualizza il momento in cui è avve- nuto il fermo (dichiarazione dell’autogestione da parte del padre, l’interes- sato aveva da poco iniziato a lavorare al centro culturale), la situazione nelle strade e nel centro culturale dove lavorava, così come altri dettagli, quali la produzione del documentario a comprova degli accadimenti. Alla luce di quanto sopra esposto risulta difficile concordare con gli aggettivi utilizzati dalla SEM per descrivere il racconto quali “ estremamente vago e estremamente stringato ” o “ vane le richieste di raccontare ”, quando l’in- teressato ha risposto ad ogni domanda postagli anche se reiterata più volte (si confronti D 29 e 31 verbale 3).
D-2955/2021 Pagina 15 Alle stesse conclusioni si deve giungere per quanto riguarda il secondo fermo, che a mente dell’amministrazione non sarebbe stato contestualiz- zato. Dalle risposte risulta che l’interessato ha descritto l’accaduto dando indicazioni concrete sul momento in cui è accaduto e dove (era a C._______ e stava rientrando dal lavoro), ha precisato che i poliziotti erano in civile e ha descritto cosa c’era nell’auto così come i motivi del fermo (e meglio sapere dov’era il padre, che era stato liberato in attesa di processo; D 38, 40-42, 44 verbale 3). Lo stesso vale per il terzo fermo (D 39, 45-47 verbale 3). Alla luce delle domande poste appare altresì difficile comprendere quali risposte si aspet- tasse la persona incaricata dell’audizione. Appare infatti plausibile che nella situazione concreta – in cui il padre, che ricopriva una posizione di spicco nel partito e aveva dichiarato l’autogestione, era stato arrestato, in seguito liberato in attesa di processo e poi espatriato – fosse l’oggetto di discussione del figlio in occasione dei fermi, ritenuto anche che nessun membro della famiglia in senso stretto risultava più essere in Turchia. Le dichiarazioni appaiono pertanto pure plausibili corrispondendo alla realtà vigente in Turchia e alla generale esperienza della vita nella patria dell’in- teressato. Che, infine, i racconti siano contraddittori non è peraltro mai stato sostenuto. In simili circostanze, i tre fermi presi sia singolarmente, ma soprattutto complessivamente non possono essere considerati inverosi- mili. Ne consegue che non è neppure inverosimile, in simili circostanze, che si sia nascosto durante un anno dopo tre fermi in cui è stato maltrattato, mal- menato e minacciato, per cui ha dovuto cambiare lavoro e residenza e mal- grado ciò è stato ritrovato. Neppure le asserite contraddizioni e la carenza di dettagli in relazioni alle perquisizioni intervenute in seguito alla presentazione della petizione presso l’associazione dei diritti umani modificano le conclusioni a cui è giunta questa Corte. In primo luogo per quanto riguarda i dettagli gli avve- nimenti si sono realizzati in sua assenza. Egli non poteva pertanto per ovvi motivi che comunicare quanto gli è stato riferito da altri non potendo espri- mere sensazioni proprie o dettagli vissuti personalmente. Inoltre durante la prima audizione il ricorrente si è espresso in modo stringato sulla prima perquisizione presso la zia e non gli è stato chiesto di approfondire il tema (D 21 verbale 2), mentre durante l’audizione aggiuntiva ha potuto espri- mersi in modo più esteso su questo fatto, facendo riferimento anche alla perquisizione presso la nonna, avvenuta a suo dire successivamente in
D-2955/2021 Pagina 16 febbraio 2020. Egli ha inoltre precisato che le perquisizioni precedenti ri- guardavano il padre, mentre quelle descritte sopra riguardavano lui ed erano intervenute dopo la presentazione della petizione (D 63 segg. ver- bale 3). Non si intravvedono pertanto contraddizioni nelle risposte del ricor- rente, il quale a domanda espressa ha distinto le perquisizioni che lo ri- guardavano (intervenute dopo l’inoltro della petizione) e quelle precedenti che concernevano il padre. L’unica inesattezza riguarda il destinatario (nonna o zia) della domanda dei poliziotti se si trovasse in montagna. Si tratta tuttavia appunto di un’unica inesattezza nell’ambito di un racconto logico e coerente e non può quindi indurre a concludere che tutto il rac- conto sia da considerare inverosimile. Per quanto riguarda l’anno precedente l’espatrio in cui l’interessato ha di- chiarato di essersi nascosto dal tenore dei verbali emerge che il ricorrente ha spiegato concretamente i motivi che lo hanno spinto a nascondersi (e meglio la pressione dei poliziotti – credibile come già detto – che come aveva già precisato, lo avevano trovato malgrado si fosse trasferito a C._______), ha descritto quello che faceva (soggiornava da amici all’in- circa per la durata tre mesi senza uscire e senza lavorare), i sentimenti di paura che provava a causa dei fermi e delle minacce subite personalmente e dagli amici (D 82 verbale 3). Ha inoltre spiegato nuovamente a domanda espressa cosa significava “ vivere nascosto ”, precisando che non poteva stare dai parenti perché era ricercato e che non voleva più essere preso dalla polizia. Alla domanda se gli era rimasto impresso qualcosa durante quel periodo egli ha fatto nuovamente riferimento alla mancanza di libertà, alla carenza di tranquillità e al fatto di non potersi sottoporre ai necessari controlli medici. Egli ha ricordato in modo particolare i propri sentimenti quali la paura, la mancanza di libertà e tranquillità, la solitudine, sensazioni atte a motivare le proprie allegazioni (D 77-84, 89 verbale 3). L’esempio fatto dalla SEM in relazione al presunto ricordo del padre legato al fatto di essere ammanettato (D 88 verbale 3) non appare adeguato, essendo un arresto e un periodo di latitanza due situazioni non paragonabili. La prima comporta infatti la partecipazione di diverse persone, in modo anche “ vio- lento ” e subitaneo. La seconda non implica azioni eclatanti bensì esatta- mente il contrario, la calma, la ripetitività di giorni tutti uguali in cui non suc- cede nulla, proprio perché dovendosi nascondere non può accadere nulla di particolarmente degno di nota. Alla luce di quanto sopra esposto non si possono ritenere stereotipate le affermazioni per il solo fatto che il ricor- rente ha espresso la propria paura. Alla luce della generale esperienza di vita è evidente che, in situazioni del genere, in cui si è stati sottoposti a fermi ripetuti, in cui si viene minacciati e percossi e ci si trova costretti a
D-2955/2021 Pagina 17 nascondersi, il sentimento principale provato è quello della paura per la propria incolumità. Infine va rilevato che non appaiono comprensibili i motivi per cui la descri- zione della visita della polizia presso un amico in Turchia vada considerata stringata. Dal verbale emerge che, per ovvi motivi, trovandosi già in Sviz- zera, il ricorrente non era presente e pertanto ha potuto raccontare solo quanto riferitogli e meglio che la polizia ha cercato lui ed il suo amico e che la persona interpellata ha dichiarato di non conoscere l’altra persona e che il ricorrente non era più in Turchia, in quanto non lo vedeva da molto tempo Anche questo racconto è del tutto plausibile e del resto conforme alla realtà essendo il ricorrente espatriato (D 110-115 verbale 3). Lo stesso vale per la telefonata del 19 aprile 2021 con cui la polizia ha chiesto allo zio infor- mazioni riguardo il ricorrente e suo padre (D 116-118 verbale 3). In questo contesto va aggiunto che i mezzi di prova prodotti risultano utili per contestualizzare il racconto e per dedurne la sua verosimiglianza, in particolare i numerosi articoli di giornale online relativi all’incursione della polizia al centro culturale di G._______ e ai danni materiali subiti (doc. 2 N Box), le fotografie (doc. 1, 3, 16 N Box), che ritraggono il richiedente nell’esercizio di attività culturali; il video, di cui il ricorrente ha affermato di aver creato la musica (D 17 verbale 2 pag. 4 alla fine e D 19 verbale 3 pag. 4 e D 33) relativo a scontri tra polizia e manifestanti nella città di E._______ conseguente all’uccisione di un giovane curdo da parte delle forze dell’ordine (doc. 11 N Box) – malgrado non contenga elementi con- creti riconducibili direttamente al richiedente – le foto in cui viene ritratto in manette prima di essere rilasciato (doc. 4 N Box; D 121-123 verbale 3), la dichiarazione del 5 agosto 2019 (doc. 5 N Box) di H., zia dell’in- sorgente, che ha funto da portavoce delle paure del nipote presso l’asso- ciazione dei diritti dell’uomo di B. (cfr. D 74 verbale 3), e infine l’estratto elettronico dell’e-devlet dell’8 novembre 2020 (doc. 7 N Box). Alla luce di quanto sopra, la narrazione di A._______ appare, contraria- mente a quanto dichiarato dalla SEM, sufficientemente motivata, coerente e plausibile e pertanto verosimile. 9.2 9.2.1 Malgrado la verosimiglianza del racconto, non risulta tuttavia verosi- mile secondo il TAF il fondato timore del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Turchia.
D-2955/2021 Pagina 18 In primo luogo va rilevato che è generalmente noto che in Turchia i membri della minoranza curda sono esposti a diverse forme di molestie ed ingiu- stizie. Ad ogni modo, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico- politiche, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all’etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo e non vi sono attualmente elementi per ammettere l’esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui al dispo- sto citato (cfr. tra le tante, sentenza del TAF D-2406/2020 del 29 giugno 2020 e rif. ivi citati). Va poi rammentato che il peggioramento della situa- zione dal profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo.
Neppure l’appartenenza ad un partito legale (in casu l’HDP), così come la partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l’asilo (cfr. sentenze del TAF D-2406/2020 e D-2545/2019 del 13 giugno 2019). In questo senso neppure la partecipazione ad attività di associazioni cultu- rali curde o l’attività lavorativa svolta per tali associazioni permette una di- versa valutazione.
Nella fattispecie fa inoltre difetto l’elemento soggettivo. Occorre infatti rela- tivizzare l’importanza dell’attività politica e associativa svolta dal richie- dente. A._______ non ha infatti ricoperto alcuna carica di rilievo in seno all’HDP (al contrario del padre), essendosi occupato esclusivamente di or- ganizzare eventi musicali in occasione di incontri e manifestazioni organiz- zate dal partito (cfr. D 17, 22-24 verbale 2, D 55-61, 92 verbale 3). Pur es- sendo l’attivismo politico e associativo del ricorrente non trascurabile, non raggiunge un’intensità tale da permettere il riconoscimento della qualità di rifugiato. Infatti, come già detto, ad eccezione dei fermi/perquisizioni ricon- ducibili più che altro all’attività del padre (arrestato, processato e condan- nato e alla sua ricerca da parte della polizia), egli non si è prevalso di pro- blemi personali con le autorità (D 126 verbale 3) e dagli atti di causa non emerge l’apertura di procedimenti penali né condanne nei suoi confronti. Egli stesso ha del resto dichiarato di non essere mai stato personalmente accusato di aver fatto propaganda per organizzazioni illegali ed ha sempre dichiarato di essere stato fermato alfine di ottenere informazioni sul padre, eccezion fatta per il periodo successivo alla presentazione dell’esposto all’associazione dei diritti dell’uomo (cfr. D 126 verbale 3). I tre fermi sono inoltre intervenuti sull’arco di tre anni, sempre in relazione ad eventi particolari (ad esempio in relazione all’arresto e alla susseguente
D-2955/2021 Pagina 19 fuga del padre) ed il ricorrente è sempre stato rilasciato. Inoltre nel frat- tempo è senz’altro noto alle autorità che il padre, fuggito in seguito alla condanna ha ottenuto l’asilo in Svizzera e pertanto perseguire il figlio non risulta più attuale. Considerato detto profilo non emergono quindi indizi tali da ritenere che l’insorgente personalmente possa destare l’interesse delle autorità turche in caso di rientro in patria. L’interessato ha infine riferito di avere lasciato la Turchia il 5 luglio 2020, passando dalla Grecia, giungendo a Zurigo il 9 luglio successivo (cfr. D 5 verbale 1). Al momento del deposito della domanda d’asilo egli ha inoltre consegnato l’originale della carta d’identità (cfr. D 4 verbale 1). Ora, la breve durata del viaggio e il possesso di documenti d’identità, permettono di concludere che, molto verosimilmente, A._______ sia espatriato legal- mente. Tale comportamento risulta di principio incompatibile con quello di una persona effettivamente esposta ad un rischio di persecuzione serio ed attuale. 9.2.2 In secondo luogo A._______ adduce un fondato timore di subire delle misure di persecuzione riflessa a causa delle attività e della condanna del padre. 9.2.2.1 L’esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D- 2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale am- bito è necessario valutare l’intensità del rischio di esposizione a persecu- zioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 con- sid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell’asilo, allorché la persona che è toc- cata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di per- secuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022 con- sid. 8.2).
D-2955/2021 Pagina 20 Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecu- zione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l’autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ot- tobre 2014 consid. 5.4). 9.2.2.2 Nella fattispecie, malgrado il padre dell’insorgente sia fuggito dalla Turchia in seguito ad una condanna e abbia ottenuto l’asilo in Svizzera, non vi sono elementi sufficienti tali da lasciar presagire l’esistenza per il ricorrente di un rischio di persecuzione riflessa in ragione dell’attività poli- tica svolta in passato dal padre in Turchia e della sua fuga al momento della pronuncia della presente decisione (sentenza E-4140/2014 con- sid. 5.3). Certo il fatto che il padre sia stato condannato per il ruolo e l’atti- vità svolti in seno all’HDP può senz’altro rendere comprensibile il timore soggettivo dell’insorgente di essere esposto a persecuzioni future in caso di ritorno in patria. Tuttavia dal punto di vista oggettivo, le semplici afferma- zioni del ricorrente relative a misure adottate dalle autorità turche nei suoi confronti, non permettono di concludere in favore di un’eventuale persecu- zione riflessa. Al momento non sussistono inoltre indizi concreti che lascino presagire un timore futuro di una tale persecuzione. Riassumendo non è credibile che il richiedente possa trovarsi nel mirino delle autorità del suo paese d’origine in quanto figlio di un ex presidente distrettuale di un partito inviso al potere, espatriato e a cui è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, tanto da dover nutrire un timore fondato, perlomeno dal profilo oggettivo, di essere vittima di una persecuzione riflessa futura in un prossimo avve- nire e secondo un’alta probabilità nel caso di un suo ritorno in Turchia, per di più a distanza di circa due anni e mezzo dal suo espatrio (giugno 2020). Come infatti già evidenziato malgrado l’arresto, la successiva condanna e la fuga del padre il ricorrente è stato trattenuto ed eventualmente minac- ciato alfine di ottenere informazioni, ma mai arrestato e sempre rilasciato. Allora inoltre il padre era stato rilasciato in attesa di processo ed in seguito fuggito e non era nota la sua residenza e pertanto le autorità volevano ac- certare dove si trovasse tramite il figlio. A tutt’oggi per contro risulta noto dove risiede il padre e la circostanza che ha ottenuto l’asilo in Svizzera (D 19 verbale 2, D 39 e 46 verbale 3). Il motivo principale per cui erano state messe in atto le persecuzioni non è nel frattempo attuale. Non più attuale è neppure la volontà e la necessità di ottenere tramite il figlio la cessazione delle attività svolte essendo l’interessato all’estero. 9.3 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva e d’insieme delle allegazioni del ricorrente emerge che esso non ha reso verosimile l’esi- stenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri
D-2955/2021 Pagina 21 pregiudizi ai sensi dell’art. 7 LAsi in caso di rientro nel suo paese d’origine. Il rifiuto di riconoscere lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo ri- sultano pertanto fondati. 10. In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto al riconosci- mento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo avviso, in caso di messa in atto della predetta misura, esso rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, se- gnatamente in ragione della situazione regnante in Turchia. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all’ora attuale l’esecuzione del suo allontanamento non ammissibile, né esigibile. 11.3 11.3.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.3.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. 11.4 L’esecuzione dell’allontanamento è disciplinata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
D-2955/2021 Pagina 22 11.5 11.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). 11.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allonta- namento è quello che esiste al momento in cui statuisce il TAF. Esso tiene pertanto conto dell’evoluzione della situazione posteriormente al deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 e riferimenti ivi citati). 12. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allon- tanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; l’esistenza di ragioni serie e concrete deve essere resa verosimile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel caso in esame il Tribunale rileva come il ricorrente non sia riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, l’ammissibilità del rin- vio verso la Turchia risulta, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, pa- cifica. Per di più, per i motivi già sopra esposti (cfr. consid. 9.2.2), non sono ravvisabili elementi che possano far ritenere, con una probabilità prepon- derante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. Tortura nel caso di un suo rimpatrio. In particolare non risulta che il suo profilo possa concreta- mente interessare le autorità turche, né ha dimostrato a fortiori l’esistenza Codice campo modificato
D-2955/2021 Pagina 23 di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Per il resto, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell’uomo in Turchia non conduce attualmente a poter considerare l’esecuzione dell’allontanamento inammissibile. 13. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (si con- fronti anche cpv. 5). 13.2 L’art. 83 cpv. 4 LStrI si applica principalmente ai cosiddetti “ réfugiés de la violence “, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug- gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po- trebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimedia- bilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordi- naria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concre- tizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umani- tari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 Dal luglio 2015 il conflitto turco-curdo e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan, in italiano: Partito dei La- voratori del Kurdistan) e le forze di sicurezze statali sono nuovamente ri- presi nel sud-est del paese. A causa degli scontri violenti in queste regioni, oltre che nelle province di Hakkâri e Sirnak – nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene l’esecuzione dell’allontanamento non ammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) – vi sono anche altre province del sud-est della
D-2955/2021 Pagina 24 Turchia dove l’esecuzione dell’allontanamento è da considerare inammis- sibile. Tuttavia, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribu- nale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 9.4.2 e rif. ivi citati). Tale valuta- zione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (cfr. sentenza del TAF E-3917/2021 dell’11 gennaio 2022 consid. 8.3.2 e rif. ivi citati). 13.4 Nel caso in parola, il ricorrente è originario di B., città sita nell’omonima provincia nel sud-est della Turchia, dove ha trascorso buona parte della sua vita. Tuttavia nei (circa) tre anni precedenti l’espatrio egli ha vissuto e lavorato ad C.. Risulta pertanto ragionevolmente esigi- bile che l’insorgente vi elegga domicilio al momento del suo rientro in patria. Inoltre, egli è giovane, dispone di una buona formazione scolastica e pro- fessionale e può vantare un’esperienza professionale di diversi anni quale musicista ed insegnante, la quale gli garantiva i necessari mezzi di sussi- stenza. Il ricorrente gode oggi di buona salute (è guarito da un tumore alla tiroide che tiene regolarmente sotto osservazione). Ad C._______ può poi contare una solida rete di amici. Risultano pertanto dati i presupposti posi- tivi per un reinserimento dell’insorgente in patria. 13.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 14. In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quali dispone di una carta d’identità, già agli atti (N Box atto non numerato), usando la necessaria diligenza, potrà procu- rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 15. Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecu- zione, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 16. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d’apprezzamento né accertato in modo
D-2955/2021 Pagina 25 inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 17. 17.1 Visto che con decisione incidentale del 3 maggio 2022 (doc. TAF 7) il ricorrente è stato posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria, ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 17.2 17.2.1 Con la medesima decisione il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e nominato la LL.M. Derya Özgül quale patrocinatrice d’ufficio ai sensi dell’art. 102m cpv. 1 e 3 LAsi. 17.2.2 In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio, la tariffa oraria oscilla tra i fr. 200.- ed i fr. 220.- per gli avvocati e tra fr. 100.- e fr. 150.- per i rappresentanti professionali che non sono av- vocati (art. 12 in relazione con l’art. 10 cpv. 2 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); sentenze del TAF E-6427/2020 del 17 marzo 2022 consid. 4.2; D-29/2020 del 13 luglio 2020 consid. 12); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la patrocinatrice del ricorrente ha presentato la nota particolareggiata delle spese il 24 giugno 2021 e meglio prima della pronuncia della sentenza, l’indennità è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). 17.2.3 Con nota d’onorario la LL.M. Derya Özgül ha postulato il riconosci- mento di un’indennità totale fr. 3'650.95, corrispondente a 19.40 ore d’atti- vità ad una tariffa oraria di fr. 185.-, comprensiva di un importo di fr. 12.60 per spese postali, di cui quattro ore tuttavia per l’attività di traduzione della decisione e dei verbali (allegato 7 al doc. TAF 1). 17.2.4 In primo luogo va rilevato che la tariffa oraria applicata non rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d’avvocato, ed è quindi da ricondurre a fr. 150.- all’ora. L’attività svolta in concreto dalla mandataria è consistita in particolare nella stesura di un ricorso di undici pagine, una replica di due pagine, alcuni scritti di sollecito, un colloquio di 2 ore e 30 minuti con il ricorrente e suo
D-2955/2021 Pagina 26 padre. Per la stesura del ricorso e lo studio degli atti ha fatturato il corri- spettivo di 12 ore e 30 minuti, oltre a 40 minuti a titolo di ricerche in rete. Per l’attività di patrocinio la ricorrente ha pertanto fatturato il corrispettivo di 15 ore e 40 minuti. Non essendo stata conteggiata la breve replica si possono riconoscere globalmente 16 ore e 30 minuti (si confronti anche sentenza del TAF D-2843/2020 del 10 marzo 2021 consid. 9.2). L’onorario per patrocinio d’ufficio può quindi essere complessivamente fissato in fr. 2'475.-, a cui vanno ad aggiungersi fr. 12.60 per spese postali, per un totale di fr. 2'487.60. Siccome la patrocinatrice non è assoggettata all’IVA, non viene attribuito un importo supplementare a questo titolo. La patrocinatrice ha inoltre postulato il riconoscimento di spese per fr. 740.- (corrispondenti a 4 ore di lavoro a fr. 185 l’ora) quale corrispettivo per la traduzione dei verbali di audizione e della decisione impugnata. Per il la- voro necessario svolto ai fini di poter eseguire il mandato questo Tribunale può riconoscere un importo massimo di fr. 320.- (4 x fr. 80.- allora; si con- fronti in proposito la sentenza del TAF D-2843/2020 del 10 marzo 2021 consid. 9.2). L’indennità totale di patrocinio si attesta quindi a fr. 2'807.60 (2'487.60 + fr. 320.-). 18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2955/2021 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice del ricorrente un’inden- nità di complessivi fr. 2'807.60 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Data di spedizione:
D-2955/2021 Pagina 28 Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: formulario per l’indirizzo di pagamento concernente il punto 3 del dispositivo) – SEM, con gli incarti N (...) e N (...) (in copia) – Ufficio della migrazione del Canton Q._______ (in copia)