Sentenza del 9 marzo 2021 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A., nato il (...), B., nata il (...), C., nato il (...), D., nata il (...), E., nata il (...), F., nato il (...), Afghanistan tutti patrocinati dall’avv. Eliane Schmid, Caritas Schweiz, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (riesame NEM Dublino); decisione della SEM del 12 gennaio 2021 / N (...).

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-291/2021

D-291/2021 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 5 settembre 2020 (cfr. atti SEM 8-13). B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati “EURO- DAC” i richiedenti avevano già depositato due domande d’asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 21 dicembre 2018 ed il 2 settem- bre 2020 (cfr. atti SEM 22 e seg.). C. Il 18 settembre 2020 ai richiedenti l’asilo sono stati rilevati i dati personali (cfr. atti SEM 44-45). D. Il 24 settembre 2020, hanno avuto luogo i colloqui personali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola- mento Dublino III) a cui sono stati sottoposti A., la moglie B. ed il figlio maggiore C._______ (cfr. atti SEM 49, 55, 56). In tale ambito gli interessati hanno sostanzialmente asserito di aver lasciato l’Af- ghanistan all’incirca tre anni prima e di essere giunti in Europa via la Gre- cia, paese nel quale si sarebbero intrattenuti per un anno. Dipoi, avrebbero intrapreso la via balcanica transitando da Bosnia e Croazia prima di giun- gere in Slovenia. In Croazia la famiglia sarebbe stata vittima di episodi di violenza e B._______ avrebbe subito un aborto spontaneo. Inoltre, i richie- denti l’asilo non avrebbero avuto l’intenzione di richiedere protezione in Slovenia. La loro destinazione sarebbe invero stata sin dall’inizio la Sviz- zera, Paese ove già risiederebbero le due altre loro figlie maggiorenni. E. Il 24 settembre 2020, la SEM ha richiesto informazioni a riguardo degli in- teressati alle autorità slovene, le quali, il 26 settembre 2020, hanno confer- mato l’avvenuto deposito della domanda d’asilo così come risultava dal ri- scontro dattiloscopico e precisato che Grecia e Croazia si sarebbero rifiu- tati di riprenderli in carico (cfr. atto SEM 77).

D-291/2021 Pagina 3 F. Su questi presupposti, il 27 ottobre 2020, la SEM ha presentato alle autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti l’asilo fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 78 e seg.), domanda espressamente accettata il 9 novembre 2020 dallo Stato richie- sto (cfr. atto SEM 85). G. Su questi presupposti, la SEM, con decisione del 25 novembre 2020 non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso la Slovenia, provvedimento integralmente confer- mato da questo Tribunale (sentenza del Tribunale D-6168/2020 del 15 di- cembre 2020). H. Il 5 gennaio 2021 la qui patrocinatrice ha depositato una domanda di rie- same all’attenzione dell’autorità inferiore chiedendo l’annullamento della decisione del 25 novembre 2020 ed il trattamento della domanda d’asilo in procedura nazionale invocando un preteso peggioramento delle loro con- dizioni di salute. I. Ritenuto che le circostanze non fossero tali da giustificare una riconsidera- zione del provvedimento, la SEM con ulteriore decisione del 12 gennaio 2021 (notificata il giorno seguente), ha respinto la domanda di riesame po- nendo un emolumento di CHF 600.– a carico dei ricorrenti e precisando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. J. Il 20 gennaio 2021 (timbro postale) gli interessati sono così insorti anche avverso tale provvedimento chiedendone l’annullamento, la trattazione della domanda d’asilo nel merito in Svizzera e l’allocazione di un’equa in- dennità. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudi- ziaria e di gratuito patrocinio allegando una lettera di dimissione attestante il ricovero di B._______ dal 13 gennaio 2021 al 19 gennaio 2021 presso la clinica (...) con diagnosi di depressione recidivante con attuale episodio grave senza sintomi psicotici e sindrome post-traumatica da stress.

D-291/2021 Pagina 4 K. Con scritto del 22 gennaio 2021 gli insorgenti hanno trasmesso ulteriore documentazione medica, e meglio:

  • un certificato riguardante B._______, rilasciato dal medico curante su formulario prestampato SEM (F2) il 20 gennaio 2021, ossia successivo al precitato periodo di degenza ospedaliera, e secondo cui quest’ultima si sarebbe presentata logorata e piangente, cosa che renderebbe op- portuno far allestire un ulteriore rapporto sullo stato della famiglia,
  • un certificato medico di medesima origine e forma a soggetto di A._______ che fa stato della comunicazione dei risultati delle analisi predisposte a seguito dell’insorgere di tremori nel paziente, analisi che avrebbero permesso di appurarne l’assenza di pericolosità, e richiesto il Tribunale ad allestire un rapporto dettagliato, per esempio nella « forma di un F4 », L. Il 25 gennaio 2021 i ricorrenti hanno inviato in copia al Tribunale una lettera indirizzata all’autorità inferiore e con cui veniva sottolineata la necessità di raccogliere un rapporto medico dettagliato alla luce dei propositi suicidi espressi da diversi membri della famiglia. La SEM vi ha dato seguito il 28 gennaio 2021 precisando che l’istruzione del caso sarebbe stata di com- petenza del Tribunale a seguito della pendenza della presente procedura ricorsuale. M. Con comunicazione del 28 gennaio 2021, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale un rapporto inerente una visita ginecologica di controllo cui si è sottoposta B._______ il giorno medesimo. Hanno altresì precisato che un resoconto clinica Lups di Sarnen sarebbe stato in via di allestimento. N. Il 2 febbraio 2021 gli insorgenti hanno inoltrato la relazione finale della cli- nica (...) in cui veniva integralmente ripresa la diagnosi già formulata al momento della dimissione e fornite alcune precisazioni quanto all’anda- mento del ricovero, alla sintomatologia in essere e sul procedere futuro.

D-291/2021 Pagina 5 O. Per mezzo di ulteriore scritto del 6 febbraio 2021, è stato trasmesso un succinto scritto emesso da un altro ambulatorio ed in cui veniva avanzata la diagnosi di « Postbelastungsstörung nach Abort auf der Flucht », preci- sato che le ragioni della visita sarebbero state « [k]ommen wegen Medis. Braucht Sertalin » e consigliati controlli psichiatrici e un non meglio preci- sato trattamento ginecologico. P. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale ha preso ed è accusato ricevimento del ricorso e degli ulteriori scritti degli insorgenti. Q. Il 19 febbraio 2021 i ricorrenti hanno inviato al Tribunale uno scritto com- plementare in cui veniva comunicato che A._______ si sarebbe sottoposto ad una non precisata visita medica e che sarebbero stati fissati diversi ul- teriori consulti, come attestato dalla copia del cartoncino per appuntamenti ad esso annessa. Contestualmente veniva fatto presente che anche per la figlia E._______ sarebbe stata pianificata una visita medica al (...). Anche a tal riguardo non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec- cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

D-291/2021 Pagina 6 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Il ricorso è stato inoltrato in francese allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impu- gnata. 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia a scambiare scritti. 4. 4.1 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d’asilo a par- tire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). 4.2 In buona sostanza, l’autorità è tenuta a trattare una tale richiesta nelle situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una « domanda di ricon- siderazione qualificata », ossia una richiesta per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia prece- dentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza op- pure quando costituisce una « domanda di adattamento », vale a dire nel caso in cui l’interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circo- stanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 con- sid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente

D-291/2021 Pagina 7 dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “do- manda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’ese- cuzione dell’allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e deter- minanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giu- risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d’asilo [GICRA] 1998 n. 1). Da ultimo, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sen- tenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione di- nanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione ed applicabile per analogia in materia di riesame, per fatti nuovi vanno intese le circostanze che l’interessato non conosceva al momento della prima decisione o delle quali non poteva o non avrebbe avuto ragione di avvalersi in tale frangente (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, sentenza del Tribunale A-837/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.2.3). I fatti, oltre ad essere nuovi, devono essere im- portanti e decisivi, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare fatti nuovi e rilevanti che giustifichino la revisione (in questo caso: il riesame), oppure fatti già noti nel procedimento precedente, che non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti allegati anteriormente, colui che se ne avvale dovrà pure dimostrare che non poteva invocare gli stessi nella procedura precedente. Una prova è considerata concludente quando biso- gna ammettere che la stessa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nell’ambito della procedura princi- pale. Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati contestualmente ad una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b). L’istituto del riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giu- dicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).

D-291/2021 Pagina 8 4.4 Tema di litigio (« Streitgegenstand ») dinanzi ad un’istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (DTF 134 V 418 consid. 5.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, pag. 298). In altre parole, oggetto della procedura di ricorso è soltanto ciò che è stato trattato dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, pag. 27 n. marg. 2.1). Così, se l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda di riesame, il richiedente può ricorrere unicamente alle- gando che quest’ultima ha negato, a torto, l’esistenza delle condizioni ri- chieste per statuire nel merito. In caso di accoglimento del gravame, l’au- torità di ricorso sarà unicamente legittimata ad invitare l’autorità inferiore ad entrare nel merito (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2; sentenza del Tribu- nale federale 2C_661/2020 del 23 novembre 2020 consid. 1.2). Se invece l’autorità inferiore entra in materia rendendo una nuova decisione, la me- desima può fare l’oggetto di un ricorso per motivi attinenti al merito allo stesso titolo della decisione iniziale (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1.4; sen- tenza del Tribunale federale 2A.506/2003 del 6 gennaio 2004, consid. 2). 4.5 In concreto, è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza, all’atten- zione della quale sono stati presentati dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2020 e chiesto di riesaminare la decisione sulla scorta di un preteso peggioramento dello stato di salute degli insorgenti, ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame. Inol- tre, visto che la SEM ha trattato nel merito l’istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l’autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati. Si constati poi come a prescindere dalla sua ap- plicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFFENSTEI- NER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.) il termine di 30 giorni prescritto all’art. 111b cpv. 1 LAsi risulti ossequiato, visto che l’istanza è stata depositata a meno di 30 giorni a far data dall’emissione dei referti medici prodotti. 5. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-291/2021 Pagina 9 6. 6.1 I ricorrenti censurano in primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. Nella loro domanda di riesame essi avrebbero invero illustrato che la precedente sentenza del Tribunale sarebbe stata errata e che nulla sarebbe stato loro imputabile in ragione della tardiva comunicazione del grave stato di salute da parte del medico del Centro federale d’asilo (CFA). La SEM non si sarebbe apparentemente confrontata con tali aspetti.

6.2 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è corollario fonda- mentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le per- sone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare conve- nientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno bre- vemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consen- tire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena cono- scenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l’autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa l’inapplicabilità della clausola di sovranità nonostante i nuovi elementi addotti dagli insor- genti. In che modo fosse decisivo il fatto che l’autorità di prima istanza avrebbe dovuto confrontarsi con la pretesa erroneità della sentenza di que- sto Tribunale non è dato a sapersi. Non avendo d’altro canto la SEM impu- tato alcunché agli insorgenti in ragione della tardività della notificazione delle problematiche mediche, nemmeno vi era dipoi la necessità di pren- dere posizione al riguardo. Dall’argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che gli insorgenti si siano resi pienamente conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa. La doglianza va dunque recisamente respinta.

D-291/2021 Pagina 10 7. 7.1 Nel gravame i ricorrenti lamentano un accertamento inesatto ed incom- pleto della fattispecie da un punto di vista medico. In particolare, essi rim- proverano alla SEM di non aver atteso i rapporti relativi al ricovero in clinica di B._______. Riconducono proprio a tale pretesa carenza la necessità di predisporre ulteriori misure d’istruzione in sede ricorsuale e meglio, richie- dono l’allestimento un « rapporto medico dettagliato », riferendovisi anche con l’appellativo « F4 ». 7.2 7.2.1 Nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D- 3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 feb- braio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.2.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari

D-291/2021 Pagina 11 (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedi- mento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probato- rie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 7.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A- 6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 7.2.4 I principi esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’amministra- zione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in partico- lare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, la legislazione in materia d’asilo prevede, all’art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d’asilo ed al più tardi durante l’audizione sui mo- tivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma

D-291/2021 Pagina 12 di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pra- tica della norma è contestata in dottrina (cfr. HRUSCHKA CONSTANTIN, Mi- grationsrecht Kommentar, 5 a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.). 7.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fede- rale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trat- tamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, es- sendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 7.2.6 Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in fun- zione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esattezza, dall’ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del pa- ziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall’analisi medica e dal grado di motiva- zione di quest’ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la pro- cedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezza- mento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell’art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B- 3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l’autorità, in as- senza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l’affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprez- zarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4933/2012 del 21 novembre 2012).

D-291/2021 Pagina 13 7.3 7.3.1 Nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario degli insorgenti funge da discriminante si esau- riscono nella questione a sapere se il loro trasferimento possa o meno con- figurare una violazione degli art. 3 CEDU e 8 CEDU, imponendo l’applica- zione delle clausole di sovranità di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Rego- lamento Dublino III. 7.3.2 A questo titolo, v’è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sen- tenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destina- zione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversi- bile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sof- ferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 7.3.3 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovra- nazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all’art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assi- stenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soc- corso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l’infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di de- stinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 7.3.4 Sempre in quest’ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o ten- denze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 set- tembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid.

D-291/2021 Pagina 14 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l’esecuzione sono te- nute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell’interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 con- sid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a). 7.3.5 Per quanto riguarda dipoi la pretesa applicazione dell’art. 8 CEDU, decisiva è la questione a sapere se le relazioni tra genitori e figli maggio- renni facciano stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e). La situazione di dipendenza, contemplata anche nella clausola discrezionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, presuppone, in altri termini, l’esi- stenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorve- glianza o di un’attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto. La mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra manifestamente in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). 7.4 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti. 7.4.1 Al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la si- tuazione valetudinaria dei ricorrenti. Con particolare riferimento a B._______, il rapporto relativo al consulto psichiatrico del 6 gennaio 2021 faceva stato di un disturbo depressivo recidivante con pregresso episodio grave senza sintomi psicotici e di una sindrome post-traumatica da stress. Nel mezzo di prova in questione veniva inoltre fatto presente che l’insor- gente avrebbe riportato pensieri suicidi con riferimento all’eventualità di un trasferimento in Slovenia, pur in assenza di ideazioni concrete in tal senso. Quale trattamento è stata consigliata la somministrazione di Trittico e Se- quase (in riserva) nonché lo svolgimento di alcune sedute di psicoterapia ambulatoriale. L’aggravarsi della situazione psichica a seguito della deci- sione negativa in materia d’asilo era peraltro già stata oggetto di segnala- zione da parte del medico curante nel certificato da lui rilasciato il 30 di- cembre 2020. Proprio in quest’ultimo documento veniva altresì indicato che

D-291/2021 Pagina 15 A._______ come pure una delle figlie soffrissero di alcuni disturbi psicoso- matici e che il giovane C._______ mostrava alcuni disturbi muscolosche- letrici per i quali non sono però state riscontrate anomalie nello stato fisico sommario. 7.4.2 Ora, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non con- tenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni ter- minali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peg- gioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Ebbene, come rettamente segnalato dall’autorità inferiore, la Slovenia dispone di un’infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica (cfr. sentenze del Tribunale F-4659/2020 del 24 settembre 2020 consid. 4.2; D-2962/2020 del 2 luglio 2020; F- 3194/2020 del 29 giugno 2020; D-1114/2020 del 27 febbraio 2020). Tale paese è peraltro suscettibile di offrire trattamenti psicoterapeutici (cfr. sen- tenze del Tribunale D-5507/2020 del 16 novembre 2020 consid. 11.3 e D-7374/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.3 con riferimenti ivi citati) ai quali i ricorrenti posso avere libero accesso come previsto dal diritto comu- nitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nessun elemento indicava d’al- tro canto che le condizioni psicofisiche degli insorgenti avrebbero imposto la necessità di ricevere assistenza permanente da parte dei famigliari adulti già residenti in Svizzera. Nei certificati medici in parola non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Così, mal si comprende quali altri accertamenti avrebbero dovuto essere predisposti in casu conto tenuto delle possibilità di presa a carico in Slove- nia. Oltremodo, è del tutto pretestuoso sostenere che la SEM, la cui deci- sione su riesame risale al 12 gennaio 2021, abbia violato il suo obbligo di istruzione omettendo di attendere la relazione relativa al ricovero di B._______, avvenuto il 13 gennaio 2021, ossia successivamente. Inin- fluente è anche il fatto che il medico curante abbia sottolineato la necessità di rivalutare la domanda d’asilo dei ricorrenti. Considerazioni di natura giu- ridica non competono a quest’ultimo e sono prive di ogni rilevanza per l’evasione del gravame, lasciando semmai trasparire un carattere di com- piacenza che non giova al valore probatorio dei mezzi di prova addotti.

D-291/2021 Pagina 16 7.4.3 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferi- mento degli interessati in Slovenia nel contesto di un procedimento Du- blino, di modo che, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio. 7.5 Questo Tribunale non ritiene nemmeno che i nuovi elementi addotti nel corso della presente procedura ricorsuale giustifichino l’assunzione di un ulteriore rapporto medico dettagliato. 7.5.1 In primo luogo, si fa presente che il ricorso ha effetto devolutivo. Con il suo deposito, la trattazione della causa passa al Tribunale, che è solo competente per dirimere la vertenza ed amministrare l’istruttoria limiti del tema di litigio (cfr. art. 54 PA; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. marg. 1065). È così a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha dato seguito alle richieste di assunzione delle prove presentategli dopo la litispendenza della presente procedura (cfr. supra lett. N). 7.5.2 Per il resto, si deve constatare come la documentazione prodotta in sede ricorsuale non sia tale da rimettere in discussione le considerazioni esposte sub consid. 7.6.2. Sebbene dal rapporto di dimissione del 2 feb- braio 2021 si evinca effettivamente che B._______ sia stata ricoverata dal 13 al 19 gennaio 2021 presso il centro di trattamento stazionario di Sarnen, nel referto è altresì espressamente indicato che detta degenza si è resa necessaria per le patologie già note e si è risolta dopo pochi giorni. Cata- lizzatore dell’episodio in parola è inequivocabilmente lo scompenso psi- chico dettato dalla notifica della decisione negativa in materia d’asilo, cir- costanza che, come detto, in assenza di un rischio reale e concreto per la salute non influisce di principio sull’ammissibilità del rinvio. Il 28 gennaio 2021 B._______ ha pure potuto sottoporsi ad una visita ginecologica che non ha evidenziato problematiche di rilievo. Nulla aggiunge il succinto scritto del 6 febbraio 2021 rilasciato da un altro ambulatorio così come il cartoncino degli appuntamenti prodotto in copia il 22 febbraio 2021 e la comunicazione della visita prevista al (...) per la figlia E.. Senza informazioni su possibili nuove patologie suscettibili di rimettere in discus- sione il trasferimento, il solo fatto che siano stati fissati ulteriori appunta- menti per quest’ultima e per A. risulta irrilevante. Per giunta, gli accertamenti svolti per il tremore alla mano riferito quest’ultimo hanno nel frattempo escluso che lo stesso potesse essere riconducibile a patologie quali il parkinson o un tumore al cervello e sancito la sua non pericolosità.

D-291/2021 Pagina 17 È così pacifico che in assenza di indicatori complementari, gli elementi giu- ridicamente rilevanti risultano a questo stadio riuniti e non vi è modo di dar seguito alla richiesta di assunzione prove. 7.5.3 Si rilevi non di meno che non è certo bastevole limitarsi a ventilare future visite mediche, senza peraltro specificarne in modo compiuto i mo- tivi, per imporre ulteriori misure istruttorie al Tribunale, dovendosi perlo- meno desumere che le stesse vertano su problemi medici rilevanti per l’esito del procedimento onde giustificare degli accertamenti supplementari o una sospensione della procedura. Ritenere il contrario equivarrebbe ad un’ingiustificata estensione degli oneri derivanti dal principio inquisitorio e darebbe la possibilità alla parte in causa di influenzare eccessivamente la durata della procedura in spregio all’imperativo di celerità. 8. 8.1 Resta ancora da valutare se la SEM abbia a giusto titolo respinto la domanda di riesame. I ricorrenti ritengono che detta autorità avrebbe do- vuto applicare la clausola di sovranità ex art. 17 del Regolamento Dublino III onde evitare una violazione dell’art. 3 CEDU. Non sarebbe sufficiente riferirsi alla possibilità di presa a carico in Slovenia, laddove sussistereb- bero in ogni caso delle limitazioni all’accesso alle cure, come osservato in una sentenza di questo Tribunale risalente al 2014. Sarebbe d’altro canto pertinente anche il principio secondo il quale le modalità in cui uno Stato europeo tratta i migranti influirebbe sulla valutazione circa il rispetto del diritto internazionale. I problemi medici non sarebbero dipoi unicamente ri- conducibili alla notifica della decisione negativa come ritenuto dalla SEM, soffrendo B._______ di problami gravi già in precedenza, segnatamente a causa del vissuto in Slovenia. 8.2 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 8.3 Non di meno, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 − disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità − se « motivi umanitari » lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du- blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda. L’autorità inferiore, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, di- spone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al

D-291/2021 Pagina 18 contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione con- travviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di so- vranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale di- spone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), 8.4 In specie, gli interessati non hanno però fornito, né nella procedura or- dinaria né in quella di riesame, indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da con- travvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. I presupposti per appel- larsi all’art. 8 CEDU (cfr. le considerazioni di cui alla sentenza D-6168/2020 consid. 12) non sono inoltre in concreto riuniti. 8.5 Alla luce di quanto già esposto sub consid. 7, lo stato di salute degli insorgenti, pur delicato, non è tale da imporre un’applicazione della clau- sola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e non osta al loro trasferimento in Slovenia. Come detto, si deve partire dall’as- sunto che per le affezioni lamentate dai ricorrenti vi sia la possibilità di ac- cedere ai necessari trattamenti nello Stato di destinazione. Esse non risul- tano in ogni caso di una gravità tale da impedire il trasferimento. Non di meno, qualora l’eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli stan- dard minimi prescritti dai diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti mede- simi sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Non v’è infine da dubitare che l’auto- rità preposta comunichi allo Stato in questione, al momento dell’esecu- zione del provvedimento, la loro situazione valetudinaria e le eventuali mi- sure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Du- blino III; decisione impugnata, pag. 4, punto II). 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto. 9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-291/2021 Pagina 19 (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza risulta anche giustificato l’emolu- mento di CHF 600.– fissato in applicazione dell’art. 111d cpv. 1 LAsi. La decisione del 12 gennaio 2021 va dunque confermata ed il ricorso respinto. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 10). Ritenute poi le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giu- diziaria e di gratuito patrocinio è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-291/2021 Pagina 20 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all’autorità can- tonale.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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