B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2795/2021

S e n t e n z a d e l 4 a g o s t o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nato il (...), Sri Lanka, alias B., nato il (...), India, istante,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento / revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1151/2019 del 17 dicembre 2020 / N (...).

D-2795/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, sedicente cittadino srilankese, con ultimo domicilio nel Paese d’origine a C., nel distretto di D. (Provincia dell’[...] dello Sri Lanka), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) gennaio 2017 (cfr. atti SEM A1/2 e A7/12, p.to 2.01 seg., pag. 4). Il (...) gennaio 2017 si è tenuto con il medesimo un verbale d’audizione sui dati personali (cfr. atto A7/12; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) gennaio 2018 egli è stato interrogato nell’ambito di un’audizione vertente in particolare sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto A14/18; di seguito: verbale 2). B. B.a Con decisione del 31 gennaio 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente asilo, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, esigibile e possibile. B.b Avverso il provvedimento succitato dell’autorità inferiore l’interessato ha interposto un ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in data 6 marzo 2019. B.c Per il tramite della sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020, il Tribunale ha respinto il predetto ricorso, accogliendo tuttavia la domanda d’assistenza giudiziaria formulata dall’insorgente. Nella sua sentenza, il Tribunale ha in particolare osservato dapprima come le allegazioni dell’insorgente contenessero diversi indicatori d’inverosimiglianza, sia circa le vicissitudini che egli avrebbe vissuto in patria a causa di agenti del CID (acronimo in inglese per: “Criminal Investigation Departement”), rispettivamente di sconosciuti o di membri del partito al quale le autorità avrebbero voluto che egli aderisse (cfr. consid. 6.1 della sentenza D-1151/2019), sia in riferimento alle sue dichiarazioni riguardanti il preteso impegno politico (cfr. consid. 6.2 della sentenza D-1151/2019). Proseguendo nell’analisi, la scrivente autorità ha rilevato come il ricorrente non potesse neppure prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’elevata probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga in virtù dell’art. 54 LAsi (cfr. consid. 7 della sentenza D-1151/2019). Nemmeno vi sarebbero indizi per ritenere che il suo ritorno in patria sia inammissibile (cfr. consid. 12 della sentenza D-1151/2019), ed il suo profilo non presenterebbe degli elementi personali – in riscontro con la giurisprudenza referenziata – che possano rendere inesigibile un suo

D-2795/2021 Pagina 3 rientro in Sri Lanka (cfr. consid. 13 della succitata sentenza). Anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, non vi sarebbe alcun impedimento (cfr. consid. 14 della sentenza D-1151/2019). C. Il 5 marzo 2021, l’insorgente ha presentato una richiesta con allegata ulteriore documentazione (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/28), qualificata dall’autorità inferiore quale domanda di riesame, per la quale la SEM non è entrata nel merito con decisione del 24 marzo 2021. In quest’ultima l’autorità precitata ha pure statuito che la sua decisione del 31 gennaio 2019 è cresciuta in giudicato ed è esecutiva, ha respinto la domanda dell’interessato tendente ad aprire una nuova procedura d’asilo, nonché ha posto le spese procedurali a suo carico (cfr. atto SEM n. 4/7). D. Il 10 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l’interessato ha inoltrato al Tribunale uno scritto intitolato: “Istanza di revisione”, postulando ai fini processuali la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso (recte: revisione). Nel merito ha concluso, a titolo principale, all’accoglimento della stessa istanza con la conseguenza che la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2020 sia revisionata, nel senso che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera. In subordine, ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria su suolo elvetico, in quanto l’esecuzione dell’allontanamento, sarebbe inammissibile ed inesigibile. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, secondo il senso, di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Con la summenzionata domanda, l’interessato ha allegato quali nuovi mezzi di prova a sostegno dei suoi asserti:

  • Un estratto dell’“(...)” della stazione di polizia di E._______ datato (...) in lingua straniera e con traduzione in inglese, che conterrebbe le dichiarazioni della madre dell’istante (rubricato dall’interessato quale doc. B);
  • La denuncia manoscritta che sarebbe stata proposta dalla madre dell’interessato dinnanzi alla F._______ (“G.”) nel distretto di D. il (...), in lingua straniera, e con traduzione in inglese annessa, nonché della dichiarazione attestante la registrazione di tale denuncia da parte della F._______, sempre del (...) ed in lingua inglese (documenti rubricati dall’interessato sub doc. C).

D-2795/2021 Pagina 4 E. Il 17 giugno 2021, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dell’istante, quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Ai sensi dell’art. 45 LTAF, gli art. 121–128 della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso. 1.3 Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.4 Inoltre, per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell’art. 127 LTF. 2. 2.1 Giusta l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2,

D-2795/2021 Pagina 5 5.2.3; 2013/22 consid. 3‒13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù dell’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull’art. 123 cpv. 2 LTF dev’essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3). 2.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 373 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). 2.4 Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali veri nova. Infatti, allorquando il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all’istituto del riesame rivolgendosi all’autorità di prima istanza anche se il Tribunale

D-2795/2021 Pagina 6 si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA; cfr. anche art. 111b LAsi). 3. 3.1 Nella presente disamina, l’istante fonda la sua richiesta, prevalendosi di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso – datati il primo (...) (cfr. sub doc. B) rispettivamente i secondi (...) (cfr. sub doc. C) – e che ritiene tali da rimettere in discussione l’esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l’esistenza di elementi suscettibili di condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio in Sri Lanka. Invero, nel caso in cui egli dovesse fare ritorno nel Paese d’origine, avrebbe il fondato timore di venire arrestato e torturato, in particolare dagli agenti del CID, circostanza che sarebbe già accaduta in passato e che l’avrebbe condotto all’espatrio. La sua situazione in patria sarebbe talmente preoccupante che la madre stessa, a suo rischio, avrebbe voluto presentare denuncia alla F._______. Se le conclusioni precedenti non venissero accolte, l’interessato postula, in primo subordine, che l’istanza venga valutata quale nuova domanda d’asilo. In ulteriore subordine, egli chiede che la documentazione annessa all’istanza, venga valutata come ostativa all’esecuzione dell’allontanamento e che gli venga concessa l’ammissione provvisoria. Nel caso di un suo rientro in patria, infatti, il “real risk” che lui venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti violanti l’art. 3 CEDU sarebbe altissimo, in considerazione anche del fatto che egli avrebbe già subito dei maltrattamenti in Sri Lanka. Inoltre la grave situazione dal profilo dei diritti umani, ed in particolare della discriminazione e marginalizzazione della minoranza Tamil, sarebbe stata nuovamente osservata dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel gennaio 2021. Altresì, fonti ufficiali, organizzazioni internazionali e non governative, confermerebbero che l’uso della tortura continuerebbe ad essere in Sri Lanka una pratica utilizzata costantemente da parte degli organi di polizia. Un suo rinvio, sarebbe pertanto pure contrario alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), segnatamente irrispettoso del suo art. 3. L’istante, con le sue argomentazioni e la nuova produzione di mezzi di prova, solleva quindi l’erroneità della sentenza di merito del Tribunale D-1151/2019 del 17 dicembre 2020.

D-2795/2021 Pagina 7 3.2 Nel senso testé indicato, l’istante risulta pertanto essere particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2020 e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa. Ne discende che egli risulta legittimato a presentare un’istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia). 3.3 Altresì, prevalendosi di nuovi mezzi di prova a supporto delle sue dichiarazioni esposte nella procedura ordinaria, adempie al motivo di revisione di cui all’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L’istanza di revisione, risulta quindi essere sufficientemente motivata secondo quanto sopra considerato (cfr. supra consid. 2). In tal senso, e per motivi d’incompetenza funzionale di questo Tribunale (cfr. in merito anche supra consid. 2.4), la conclusione esposta in subordine dall’interessato, circa la trattazione della sua istanza quale nuova domanda d’asilo (ex art. 111c LAsi), risulta essere invece irricevibile. 3.4 Al contrario, il termine di 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione giusta l’art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, non appare essere in specie adempiuto. Invero, i mezzi di prova presentati dall’istante in questa sede, sarebbero stati redatti il (...) (cfr. sub doc. B), rispettivamente il (...) (cfr. sub doc. C), ma l’interessato non indica in alcun modo nell’istanza quando sarebbe venuto a loro conoscenza. Quest’ultimo, difatti, si limita ad indicare unicamente che tali documenti gli sarebbero stati inviati dalla sua famiglia vivente in Sri Lanka, senza tuttavia specificare né le tempistiche di tale invio, né le circostanze del medesimo, come neppure ha annesso documentazione all’istanza atta a provare quando effettivamente egli avrebbe ricevuto in Svizzera i mezzi di prova introdotti con l’istanza. Non sono del resto rilevabili nella predetta degli elementi che motivino l’intempestività della presentazione con la stessa di tale documentazione e delle argomentazioni afferenti la medesima. Ciò a maggior ragione, considerando che l’interessato risultava essere in contatto con i suoi famigliari (cfr. verbale 2, D38 segg., pag. 6), e che segnatamente tramite la (...) avrebbe ricevuto della documentazione anche in passato per supportare la sua domanda di riesame del 5 marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 1/28). In tale contesto, appare per lo meno incomprensibile, che l’istante non abbia sollevato tali evenienze e mezzi di prova già nel corso della procedura ordinaria, malgrado ne avesse la possibilità, o tutt’al più che, essendone venuto a conoscenza al più tardi nel gennaio del 2021 – allorché la (...) gli avrebbe inoltrato la documentazione con la quale ha supportato la domanda di riesame del 5 marzo 2021 – non si sia prevalso di tali circostanze entro i termini legalmente previsti. Inoltre, la presentazione di una denuncia in polizia da parte della madre

D-2795/2021 Pagina 8 dell’interessato, stride fortemente con quanto da lui dichiarato nelle audizioni nel corso della procedura ordinaria, segnatamente di non essersi rivolto alle autorità di polizia srilankesi, in quanto gli agenti del CID dai quali subiva persecuzioni deriverebbero pure dalla polizia (cfr. verbale 2, D68, pag. 12; cfr. anche in proposito il verbale 1, p.to 7.03, pag. 8). Su quanto precede, il Tribunale ritiene vi siano dei forti dubbi circa l’effettivo momento in cui i mezzi di prova prodotti dall’insorgente siano stati confezionati, nonché di come effettivamente egli se li sia procurati. Tuttavia, anche lasciando aperto il quesito a sapere se il termine ex art. 124 cpv. 1 lett. d LTF è stato nella presente disamina rispettato, occorre ancora osservare quanto segue. 4. 4.1 Attinente i mezzi di prova, in ambito di revisione, sono escluse anche le circostanze delle quali l’istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell’11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l’art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all’allontanamento del richiedente. Al contrario, non v’è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell’asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l’occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato).

D-2795/2021 Pagina 9 4.2 Nel caso in rassegna, risulta limpido come i mezzi di prova presentati con l’istanza e le allegazioni afferenti agli stessi, non debbano essere esaminati alla luce della giurisprudenza succitata. Come già sopra considerato (cfr. consid. 3.4), non è dato infatti a sapere né quando i mezzi di prova sarebbero giunti all’istante, né è dato comprendere il motivo per il quale quest’ultimo abbia prodotto tali mezzi di prova soltanto nella presente procedura straordinaria, allorquando gli stessi con le correlate affermazioni, sarebbero potute e dovute essere invocate già nell’ambito della procedura ordinaria. Inoltre, il contenuto della documentazione prodotta, risulta in vari punti discrepante con le stesse asserzioni rilasciate durante la procedura ordinaria dall’istante. A parte l’incongruenza già sopra rilevata (cfr. supra consid. 3.4 ) per quanto concerne la denuncia in polizia che avrebbe presentato la madre dell’interessato (cfr. sub doc. B), quest’ultima – come pure la dichiarazione sottoposta alla F.______ (cfr. sub doc. C) – contengono l’asserzione che l’istante, dopo la fine dell’anno (...), sarebbe continuamente stato ricercato al domicilio e tramite telefonate da parte delle forze di sicurezza e di gruppi sconosciuti, che lo avrebbero minacciato di ritorsioni se lui (o la sua famiglia) sarebbero stati coinvolti in attività politiche invise ai primi. Tuttavia, nel corso dell’audizione federale, l’istante ha indicato che l’unica volta che degli affiliati al CID si sarebbero presentati a casa sua, sarebbe stata il giorno prima della sua partenza dal Paese d’origine (cfr. verbale 2, D70, pag. 12), e di non avere avuto problematiche prima del (...) del (...) con le autorità del suo paese d’origine, allorché avrebbe avuto luogo un interrogatorio da parte di agenti del CID (cfr. verbale 2, D57, pag. 10). Ciò, sebbene – in modo contraddittorio – nell’audizione precedente aveva asserito di esservi stato ricercato (...) o (...) volte in sua assenza, ed un’ulteriore volta dopo l’interrogatorio che avrebbe avuto luogo con agenti del CID alla (...) di (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.). In ogni caso, di telefonate non se ne trova menzione da parte dell’istante, come pure il periodo al quale fa riferimento la madre di quest’ultimo in entrambi i documenti (cfr. sub doc. B e doc. C), riguarderebbe la (...) dell’anno (...), sebbene invece l’istante faccia dal canto suo risalire le asserite ricerche e interrogatori per lo meno alla (...) dell’anno (...), avendo del resto affermato di aver lasciato il suo paese d’origine il (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 2, D26, pag. 5). Appare inoltre poco credibile che l’evenienza riportata dalla madre soltanto nella dichiarazione presentata alla F., ovvero che anche loro, dopo la partenza del figlio, sarebbero andati a vivere in un’altra area, non sia mai stata addotta dall’istante nel corso della procedura ordinaria – ne fa menzione soltanto nella sua domanda di riesame del 5 marzo 2021 (cfr. p.to 6, pag. 2 di cui all’atto SEM n. 1/28) – situando invece la madre e la (...) sempre ad C., ultimo domicilio dove anche lui avrebbe

D-2795/2021 Pagina 10 vissuto sino all’espatrio (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 5). Gli elementi testé indicati, instillano quindi nel Tribunale dei dubbi fondati circa l’effettiva autenticità dei documenti prodotti dall’interessato, ed appaiono essere stati confezionati esclusivamente ai fini della causa. Per il resto, né dai medesimi, né dalle ulteriori argomentazioni generiche contenute nell’istanza, appaiono dei motivi evidenti per i quali l’istante, in caso di ritorno nel paese d’origine, si troverebbe minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani e quindi risultanti ostativi all’esecuzione di un suo allontanamento. Invero, non essendo l’istante stato in grado di dimostrare la verosimiglianza dei suoi asserti, già ritenuti inverosimili dal Tribunale nella sua sentenza D-1151/2019, con la documentazione prodotta in questa sede e le allegazioni afferenti, non vi sono elementi concreti e sostanziati per condurre il Tribunale a decidere diversamente, in relazione all’ammissibilità ed all’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, rispetto alle considerazioni già contenute nella sentenza sopra citata di cui ne è richiesta la revisione, ed alla quale si può senz’altro rinviare (cfr. consid. 12 e 13 della sentenza D-1151/2019). In tale contesto, si sottolinea in sovrabbondanza come anche attualmente non vi sia alcun motivo per ritenere che la situazione dei diritti dell’uomo in Sri Lanka, dal momento del cambiamento di potere con l’elezione quale presidente di Gotabaya Rajapaksa il 16 novembre 2019 e degli sviluppi successivi, abbia condotto interi gruppi di persone ad essere perseguitati collettivamente da parte delle autorità di tale Paese (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1838/2020 dell’8 luglio 2021 consid. 9.3, E-1824/2018 del 7 luglio 2021 consid. 10.3). L’interessato non può quindi prevalersi con successo di tali evenienze, essendo assente nel suo caso qualsivoglia elemento concreto ed individuale, fondante un rischio reale di subire delle persecuzioni o dei trattamenti contrari al diritto internazionale nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. 5. Riassumendo, dal momento che i nuovi motivi rispettivamente mezzi di prova, ammissibili per via di revisione, non sono di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata, conducendo il Tribunale ad un giudizio diverso in funzione di un nuovo apprezzamento giuridico, l’istanza di revisione della sentenza D-1151/2019 del 17 dicembre 2020, va quindi respinta nella misura della sua ricevibilità. 6. Con la presente sentenza finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 17 giugno 2021 decadono.

D-2795/2021 Pagina 11 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 8. Altresì, ritenute le allegazioni inerenti l’istanza di revisione sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell’istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2795/2021 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L’istanza di revisione del 10 giugno 2021, è respinta nella misura della sua ricevibilità. 2. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 17 giugno 2021 decadono. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dell’istante. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

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