Co r t e IV D-26 7 7 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 8 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N . B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
D-26 7 7 /20 0 8 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 23 febbraio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. 2. Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nello stesso tempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. 3. Il 25 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. 4. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 5. Il TAF, con decisione incidentale del 14 maggio 2008, ha respinto la surriferita domanda – le conclusioni del ricorso apparendo prive di probabilità d'esito favorevole – ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 26 maggio 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6. 6.1Il 30 maggio 2008, il ricorrente ha segnalato a questo Tribunale che la decisione incidentale del 14 maggio 2008 gli è stata consegnata dai responsabili della B._______ solo il 29 maggio 2008, quindi oltre il Pagi na 2
D-26 7 7 /20 0 8 termine assegnato per il versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Chiede quindi di fissare un nuovo termine per procedere al versamento del citato anticipo, fermo restando che il mancato tempestivo pagamento non è dipeso dalla sua volontà. 6.2Secondo costante e nota giurisprudenza, un atto è, per principio, considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo d'intimazione di un invio raccomandato si rileva infruttuoso e, per conseguenza, è emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverlo, l'invio è validamente notificato quando è ritirato alla posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi), l'invio è ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49 consid. 4). Tale principio è applicato pure allorquando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio venga ritirato solo l'ultimo giorno di tale termine (DTF 127 I 31 nonché Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 9). Non è per contro necessario che il destinatario prenda effettivamente in consegna oppure prenda altrimenti conoscenza della decisione amministrativa o giudiziaria intimata (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II n. 45 pag. 221 consid. 2 con riferimento). Inoltre, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; v. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 5). Infine, secondo la legge – art. 20 cpv. 2bis PA e art. 44 cpv. 2 LTF, disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2007 – una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 6.3Il TAF osserva che il Centro della B._______, nel quale il ricorrente soggiorna dal 30 aprile 2008, costituisce da tale data il Pagi na 3
D-26 7 7 /20 0 8 recapito ufficiale dello stesso; conseguentemente gli atti della sua procedura d'asilo andavano notificati in tale luogo (GICRA 1998 n. 5). 6.4Le persone responsabili delle strutture in cui soggiornano i richiedenti l'asilo vanno considerati – per principio – siccome autorizzati a prendere in consegna gli invii postali destinati agli ospiti della struttura medesima (v. GICRA 1998 n. 5), ciò che il ricorrente neppure contesta. L'insorgente doveva peraltro prevedere un'intimazio- ne entro breve di una decisione da parte del TAF dopo il ricevimento di un semplice avviso di ricevimento del ricorso il 29 aprile 2008, tanto più in una procedura evasa dall'UFM con una decisione di non entrata nel merito. Usando della necessaria diligenza, egli doveva e poteva pertanto organizzarsi (leggi richiedere regolarmente informazioni al responsabile della struttura in cui soggiorna o direttamente all'ufficio postale che distribuisce gli invii di detta struttura), alfine di ricevere tempestivamente gli invii postali a lui indirizzati presso la B.. 6.5Dalle carte processuali risulta che il 15 maggio 2008 la posta ha emesso un avviso di ritiro dell'invio contenente la decisione incidentale del TAF del 14 maggio 2008. In considerazione della summenzionata giurisprudenza, la decisione incidentale del 14 maggio 2008, benché ritirata in posta unicamente il 29 maggio 2008, deve considerarsi notificata il 22 maggio 2008, ossia l'ultimo giorno del termine di 7 giorni a decorrere da quello dell'emissione dell'avviso di ritiro. In siffatta evenienza, la questione di sapere in quale momento i responsabili della B. abbiano effettivamente consegnato al ricorrente l'invio postale contenente la decisione del Tribunale amministrativo federale del 14 maggio 2008 non è determinante. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che nello scritto del 30 maggio 2008 l'insorgente si limita altresì al riguardo a mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Pertanto, la domanda d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali sconfina nell'abuso processuale ed è pertanto inammissibile (art. 42 cpv. 7 LTF per rimando dell'art. 6 LAsi). In conclusione, la decisione incidentale del TAF del 14 maggio 2008 ha da considerarsi notificata il 22 maggio 2008. Per conseguenza, è scaduto infruttuoso il termine, al 26 maggio 2008, assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, ed il ricorso va ritenuto inammissibile (art. 23 PA). Pagi na 4
D-26 7 7 /20 0 8 7. Il giudice dell'istruzione decide in qualità di giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF e art. 111 lett. b LAsi). 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagi na 5
D-26 7 7 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento del richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Le spese processuali, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: -ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) -UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) -C._______ (in copia) Il giudice dell'istruzione:Il cancelliere: Vito ValentiCarlo Monti Data di spedizione: Pagi na 6