B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2579/2022
S e n t e n z a d e l 1 ° d i c e m b r e 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Francesca Bertini.
Parti
A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Patrizia Testori, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Ritardata giustizia; N (...).
D-2579/2022 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (...) set- tembre 2020 (cfr. atto SEM 2/2), il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 5 otto- bre 2020, dal quale è risultato che l’interessato è stato interpellato il 22 giu- gno 2019 a B._______ (Grecia) e ha depositato una domanda d’asilo il 3 luglio 2019 a C._______ (Grecia) (cfr. atto SEM 10/1), i verbali di rilevamento dei dati personali del 7 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 12/10) e del colloquio personale Dublino del 12 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 15/2), la richiesta di informazioni alla Grecia in data 12 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 19/3), la richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013) presentata dalla Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità greche il 17 no- vembre 2020 (cfr. atto SEM 26/5), il rifiuto della suddetta richiesta da parte delle autorità elleniche in data 23 novembre 2020 (cfr. atto SEM 30/2), il verbale d’audizione secondo l’art. 26 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. l’29 LAsi del 14 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 37/19), le decisioni della SEM del 18 dicembre 2020 di assegnazione alla proce- dura ampliata (cfr. atto SEM 40/2) e di ripartizione al Canton Lucerna (cfr. atto SEM 41/1), la procura sottoscritta dal richiedente in data 1° giugno 2021 (cfr. atto SEM 54/1), il verbale d’audizione integrativa del 10 giugno 2021 (cfr. atto SEM 53/21),
D-2579/2022 Pagina 3 la trasmissione di ulteriori mezzi di prova all’autorità di prima istanza con scritto del 17 giugno 2021 (cfr. atto SEM 56/10), la raccomandata dell’interessato alla SEM del 5 ottobre 2021, con la richie- sta di informazioni sullo stato del procedimento (cfr. atto SEM 58/4), la risposta dell’autorità inferiore in merito allo stato della procedura del 7 ot- tobre 2021 (cfr. atto SEM 59/1), la richiesta di decisione rivolta alla SEM dal richiedente con raccomandata del 18 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 60/4), la risposta dell’autorità inferiore in merito allo stato della procedura del 29 marzo 2022 (cfr. atto SEM 61/2), l’ulteriore richiesta di decisione o di informazione sul ritardo della procedura da parte dell’interessato alla SEM del 10 maggio 2022, con l’avvertimento di voler presentare ricorso per ritardata/denegata giustizia in caso di man- cata reazione entro 30 giorni (cfr. atto SEM 63/4), il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 10 giugno 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 13 giugno 2022) inoltrato davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto, secondo il senso, di accertare la ritardata giustizia e di intimare alla SEM – in primo luogo – di informarlo immediata- mente sullo stato attuale del procedimento, sui chiarimenti in corso e su quelli che devono ancora essere fatti e – in secondo luogo – di trattare la sua domanda d’asilo in modo rapido e di prendere una decisione entro quattro settimane dalla conoscenza del ricorso; con contestuale richiesta di rinuncia ad un anticipo sulle spese e di concessione dell’assistenza giu- diziaria e del gratuito patrocinio nella persona di Patrizia Testori, con costi e compensazioni a carico dello Stato, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del 15 giugno 2022, con la quale il giudice dell’istru- zione ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in prosieguo di procedura sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 1° luglio 2022,
D-2579/2022 Pagina 4 le brevi osservazioni della SEM del 28 giugno 2022, con richiesta di pro- roga del termine al Tribunale sino al 6 agosto 2022 per esprimersi in modo più dettagliato e completo, l’ordinanza del 30 giugno 2022 che accoglieva la richiesta di proroga del suddetto termine, lo scritto del 1° luglio 2022, mediante il quale il ricorrente domandava una copia della richiesta di proroga della SEM del 28 giugno 2022, la trasmissione delle osservazioni della SEM del 28 giugno 2022 per infor- mazione al ricorrente in data 7 luglio 2022, la risposta dell’autorità intimata del 5 agosto 2022, mediante la quale ren- deva noto il consulting del 4 luglio 2022 “(...)” relativo all’interessato e pro- poneva la reiezione del gravame, l’ordinanza del Tribunale del 16 agosto 2022, che concedeva la possibilità di esprimersi al ricorrente, la replica del 23 agosto 2022 dell’interessato, l’ordinanza del 6 settembre 2022, mediante la quale il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi in duplica e ad informare il Tribunale sulle tempistiche per evadere la pratica di merito, la mancata presentazione di una duplica da parte dell’autorità inferiore alla scadenza del termine, prorogato fino al 16 ottobre 2022, lo scritto del 26 ottobre 2022, per mezzo del quale l’insorgente ha chiesto al Tribunale di emettere una decisione e ingiungere all’autorità di prima istanza di decidere entro un termine di un mese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-2579/2022 Pagina 5 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nel decidere sulla sua domanda di asilo depositata il 24 settembre 2020, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, previsto dall'art. 46a PA, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ri- corso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15, consid. 3.1.1), che pertanto il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso, che ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ricorso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per denegata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale decisione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenza del Tribunale C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5),
D-2579/2022 Pagina 6 che infine, il ricorso del 10 giugno 2022 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronunciarsi quando è obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché quando non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o entro il termine che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 130 I 312, consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, ad art. 46a PA, n. 2 e n. 16; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che poco importa che la mora sia cagionata da una negligenza dell’autorità o da altri fattori (cfr. sentenza del TF 1P.677/2000 consid. 2), che appartiene al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola a accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ul- tima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10
D-2579/2022 Pagina 7 consid. 5.1.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferi- menti citati; cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., Berna 2013, pag. 590 e se- guenti), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 rec. 3.3.3; 130 I 312 rec. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso di specie, il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in data (...) settembre 2020, che egli è stato subito sentito nell’ambito di un’audizione sui dati personali il 7 ottobre 2020 e nell’ambito del colloquio Dublino il 12 ottobre 2020 (cfr. atti SEM 12/10; 15/2), che di seguito, la SEM ha tenuto con lo stesso un’audizione sui motivi d’asilo il 14 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 37/19), che in data 18 dicembre 2020 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) ed ha attribuito l’interessato al Canton D._______ (cfr. atti SEM 40/2; 41/1), che dipoi, la SEM ha svolto un’audizione integrativa con l’interessato in data 10 giugno 2021; che egli in tale occasione ha fatto accenno a delle
D-2579/2022 Pagina 8 fotografie e ad uno screenshot, i quali sono stati inoltrati successivamente con scritto del 17 giugno 2021 (cfr. atto SEM 56/10); che inoltre, la rappresentante legale ha chiesto all’autorità inferiore la traduzione dei documenti e la concessione del diritto di essere sentito una volta effettuata, che dall’audizione del 10 giugno 2021 all’inoltro del ricorso per ritardata/denegata giustizia del 10 giugno 2022, il ricorrente non ha mancato di sollecitare l’autorità di prima istanza a più riprese; che quest’ultima, ha risposto a due dei tre solleciti con scritto del 7 ottobre 2021 e rispettivamente del 29 marzo 2022 (cfr. atti SEM 59/1 e 61/2), che altrettanto, la SEM ha risposto tempestivamente con delle brevi osservazioni in data 28 giugno 2022 al ricorso per ritardata/denegata giustizia; che altresì, ha richiesto una proroga del termine di preavviso sino al 6 agosto 2022, asserendo che il profilo di rischio del richiedente – nell’ambito della mutata situazione politica in Afghanistan – si troverebbe ancora sotto esame (cfr. atto SEM 68/2), che successivamente, con la presa di posizione del 5 agosto 2022, l’autorità inferiore ha esposto in modo più dettagliato i motivi per cui la procedura si starebbe prolungando nel tempo (cfr. atto SEM 75/3); che ad ogni modo, ha assicurato di non essere intenzionata di lasciare il procedimento aperto per un periodo di tempo indefinito; che invero, ha dichiarato di attualizzare costantemente i diversi profili di rischio nell’ambito della mutata situazione politica in Afghanistan, che in particolare, a dimostrazione della sua costante analisi della situazione nel Paese in questione, ha rinviato al “(...)” elaborato dalla stessa in data 15 febbraio 2022; che tuttavia, tale documento non ha consentito di fare chiarezza in merito al profilo di rischio del richiedente, che oltre a ciò, a seguito dell’inoltro del gravame l’autorità di prima istanza ha ordinato un consulting volto a chiarire se nel frattempo fossero reperibili maggiori informazioni in merito, che in aggiunta, la SEM si è espressa anche su un’eventuale possibile esclusione dell’ammissione provvisoria ex art. 83 cpv. 7 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) per il ricorrente, che per concludere, l’autorità intimata ha quindi asserito che le tempistiche della procedura in oggetto rispecchierebbero le informazioni di cui avrebbe
D-2579/2022 Pagina 9 accesso, relative ad una situazione in continuo mutamento dal maggio del 2021 e in corso di definizione, che dunque, il Tribunale non può che constatare, che l’autorità di prima istanza ha reagito sia ai solleciti che al ricorso fornendo dei motivi fondati per giustificare il protrarsi della procedura, che invero, ha più volte documentato di star costantemente monitorando la situazione e raccogliendo informazioni utili, che perciò, malgrado non abbia successivamente preso posizione alla replica del ricorrente del 23 agosto 2022, tale silenzio non risulta indicativo per concludere che la SEM non stia procedendo all’esame della fattispecie, che, in virtù di quanto appena esposto, la lunghezza della procedura, non appare nel caso di specie irragionevole, sebbene la domanda d’asilo si stata presentata oltre due anni fa, che, in ogni caso, quando la procedura presenta caratteristiche particolari e richiede misure investigative aggiuntive, come nel caso in questione, pos- sono verificarsi dei tempi morti nel trattamento della domanda d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-2561/2022 del 13 settembre 2022), che, in ultima analisi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso in esame, non si può constatare un ritardo ingiustificato da parte della SEM nel prendere una decisione ai sensi dell'articolo 46a PA, che pertanto, il ricorso deve essere respinto, che il Tribunale parte non di meno dal presupposto che la SEM deciderà in tempi ragionevoli, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'in- sorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),
D-2579/2022 Pagina 10 che, in considerazione dell’assenza nella fattispecie di questioni giuridiche complesse, la richiesta di gratuito patrocinio dev’essere respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2579/2022 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Francesca Bertini
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