B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2553/2024
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 2 4 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Agostino Bullo.
Parti
A._______, nato il (...), Azerbaigian, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 aprile 2024 / N (...).
D-2553/2024 Pagina 2
Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 5 marzo 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di se- guito: SEM] n. [{...}] - 3/2), l’estratto della banca dati dattiloscopica “EURODAC” del 7 marzo 2024 dalla quale risultava che il ricorrente aveva già depositato una domanda d’asilo in Germania il (...) aprile 2022 (cfr. atto della SEM n. 9/1), il verbale del colloquio Dublino del 15 marzo 2024 (cfr. atto della SEM n. 14/3), la richiesta di presa in carico sempre del 15 marzo 2024 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto della SEM n. 16/5), la risposta positiva del 19 marzo 2024 da parte delle autorità tedesche alla richiesta di presa a carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto della SEM n. 21/3), la decisione della SEM del 18 aprile 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 26/15), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso la Germania, il ricorso del 23 aprile 2024 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale), pervenuto in data 25 aprile 2024 (cfr. risul- tanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giu- gno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),
D-2553/2024 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di soffrire di vari pro- blemi di salute in particolare l’epatite c, un’ernia interdiscale, dei problemi di stomaco e di sinusite; che egli ha affermato di non voler essere rinviato in Germania, perché vorrebbe stare con la sua compagna in Svizzera e, inoltre, nel suddetto Paese, non sarebbe stato aiutato con i suoi problemi di salute, che l’autorità inferiore nella decisione avversata ha escluso che in Germa- nia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente contesta la competenza della Germania oltre ad affermare che in caso di trasferimento egli sarebbe in pericolo a causa dei suoi problemi di salute, con conseguente violazione dell’art. 3 CEDU, in quanto non avrebbe potuto beneficiare in passato di alcun aiuto medico durante la sua permanenza in Germania; che, a suo modo di vedere, egli è sicuro che la propria domanda d’asilo non sia stata trattata correttamente nel suddetto Paese ciò in quanto il sistema istituzionale dell’accoglienza in Germania sarebbe ormai prossimo al collasso; che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecu- zione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Germania ha riconosciuto espressamente la propria competenza, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. C RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania
D-2553/2024 Pagina 4 sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fon- damentali dell’Unione europea; che uno straniero può prevalersi della protezione della vita famigliare ga- rantita dagli art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera (Cost., RS 101) e dell’art. 8 CEDU soltanto se intrattiene una relazione stretta ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia resi- dente in Svizzera; che, per invalsa giurisprudenza, i fidanzati o i concubini non possono, di principio, appellarsi all’art. 8 CEDU, salvo nel caso in cui la coppia intrattenga da tempo delle relazioni strette ed effettive e che sus- sistano indizi concreti che il matrimonio sia seriamente voluto e imminente (pro multis sentenza del TF 2C_832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1; cfr. art. 1a lett. e OAsi 1 cum art. 2 lett. g RD III), che, nel caso concreto, è a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto l’esi- stenza di una relazione stabile ed effettivamente vissuta tra l’insorgente e la sua compagna tale da ammettere un concubinato assimilabile alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU; che, infatti, le dichiarazioni rese dall’interes- sato in merito alla propria relazione oltre a non essere comprovate, risul- tano vaghe e contraddittorie; che in tal senso il Tribunale non ritiene vi sia motivo di scostarsi dall’analisi riportata rettamente nella decisione avver- sata (cfr. p.to II, pag. 3 e seg.), che da un punto di vista dell’art. 3 CEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interes- sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre- supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferi- menti), che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle in- tense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §180-193),
D-2553/2024 Pagina 5 che il trasferimento verso la Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista me- dico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto della SEM n. 22/2), che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprez- zamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, pure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non è applicabile, che la Germania è tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, come pure d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dalla ricor- rente, sono divenute prive d’oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D-2553/2024 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: