B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2498/2020
S e n t e n z a d e l 2 2 m a g g i o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dalla Signora Tindara Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 maggio 2020.
D-2498/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, è entrata in Svizzera il 30 gennaio 2020 presentandovi una domanda d’asilo in medesima data (cfr. atto n. [...]-10/8). B. Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati “EURODAC”, risulta che la richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Italia il 17 dicembre 2018 (cfr. atto n. [...]-12/1). C. Il 6 febbraio 2020, l’interessata è stata sentita in merito ai suoi dati personali, ove ha segnatamente riferito di essere entrata illegalmente in Svizzera (cfr. atto n. [...]-10/8, pag. 5, punto 5.04). D. In medesima data, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle autorità italiane, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-13/5). E. L’11 febbraio 2020, la richiedente ha sostenuto il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto n. 10611216-17/2). In tale ambito l’autorità inferiore ha prospettato una possibile non entrata in materia nel merito della domanda di asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L’interessata ha in proposito comunicato la sua volontà di rimanere in Svizzera, poiché in Italia non avrebbe accesso ad un alloggio né ad un’attività lavorativa. Ella ha oltretutto riferito che il suo attuale compagno, del quale sarebbe incinta, sarebbe residente in Svizzera sulla scorta di un permesso B. Da ultimo, la medesima soffrirebbe di un’infezione dell’utero, patologia diagnosticatale in Italia ma non curata in ragione dei suoi insufficienti mezzi finanziari, che avrebbero determinato l’impossibilità di coprire il costo del trattamento medicamentoso prescrittole.
D-2498/2020 Pagina 3 F. In data 18 febbraio 2020, le autorità italiane hanno rifiutato la ripresa in carico dell’interessata nell’ambito del Regolamento Dublino III. Difatti, all’interessata sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia, e beneficerebbe di un permesso di dimora valido sino al 13 giugno 2024. Le autorità in parola hanno pertanto invitato la SEM, a rivolgersi presso l’autorità italiana competente (cfr. atto n. [...]-21/1). G. In medesima data, la SEM ha informato la ricorrente della conclusione della procedura Dublino, paventandole la volontà di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare il suo allontanamento verso l’Italia, dove gli sarebbe già stata riconosciuta protezione internazionale. Facendo applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LAsi, ha dato la possibilità all’interessata di presentare delle osservazioni entro il 21 febbraio 2020 circa un suo eventuale allontanamento verso l’Italia (cfr. atto n. [...]-22/2). H. Il 21 febbraio 2020, l’autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane, una richiesta di riammissione dell’interessata in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) (cfr. atto n. [...]-25/1). I. In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentito e nell’ambito della presa di posizione per iscritto relativa ad un eventuale allontanamento verso l’Italia del 18 febbraio 2020, la richiedente ha indicato di non voler essere trasferita in tale Paese (cfr. atto n. [...] 26/8). Anzitutto, in caso di trasferimento in Italia, ella non potrebbe godere di un alloggio né di un’assistenza adeguata. In tal senso, ella non avrebbe beneficiato del sistema SPRAR/SIPRIOMI giacché questo non disponeva di posti liberi; conseguentemente ella avrebbe alloggiato per ventuno giorni presso la Caritas, dopodiché avrebbe vissuto senza dimora fissa. Quanto allegato sarebbe comprovato dal fatto che con l’adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione, anche chiamato "decreto Salvini", e della sua legge di applicazione (legge 1 dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), i titolari di protezione sussidiaria avrebbero
D-2498/2020 Pagina 4 dovuto essere accolti nei SIPROIMI; ciò malgrado, le strutture continuerebbero ad alloggiare parte dei titolari di protezione umanitaria e richiedenti l’asilo. Tale evenienza, unitamente all’asserita chiusura di numerose strutture di accoglienza, farebbe sì che vi siano seri dubbi quanto alla possibilità per la ricorrente di accedere ad un alloggio. Oltremodo, le carenze strutturali del sistema d’asilo italiano sarebbero accertate da studi internazionali. Ne discenderebbe che un allontanamento della richiedente in tale Paese, la esporrebbe ad una condizione di abbandono assistenziale e materiale pregiudicante la possibilità di condurre una vita dignitosa, tanto più se considerata l’eccezionale vulnerabilità in cui verserebbe in qualità di donna incinta. Oltracciò, il suo compagno B._______ − dal quale aspetterebbe un figlio – risiederebbe in Svizzera in virtù di un permesso B. La relazione fra i due, sebbene non vi sia stata una convivenza continua, sarebbe cominciata nel 2013 in Eritrea, perdurando negli anni tramite costanti contatti telefonici a dispetto del fatto che questa fosse ostacolata dai rispettivi genitori e dalle pressioni esercitate sulla richiedente affinché la medesima sposasse un’altra persona. Pertanto, a suo dire, tale nucleo familiare andrebbe valutato e tutelato alla luce dell’art. 8 CEDU oltreché dell’art. 9 par. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). J. Il 3 aprile 2020 l’autorità italiana competente ha accettato la riammissione di A._______ sul suo territorio, dando quindi seguito favorevole alla domanda della SEM inoltrata il 21 febbraio 2020 (cfr. atti n. [...]-33/1 e [...]- 44/1). K. Con decisione del 7 maggio 2020, notificata in medesima data (cfr. atto n. [...]-45/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente nonché l’esecuzione dello stesso verso l’Italia. A tal proposito, l’autorità inferiore ha constatato che le competenti autorità italiane, avrebbero riconosciuto espressamente la riammissione della richiedente in Italia. In aggiunta, la SEM ha rilevato che l’Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richiedente avrebbe ivi precedentemente soggiornato ed ottenuto lo statuto
D-2498/2020 Pagina 5 di rifugiato. In ragione di ciò difetterebbe dunque un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA. Relativamente all’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità di prima istanza ha anzitutto precisato, con particolare riguardo alle censure mosse con il parere sulla bozza di decisione del 4 maggio 2020, che la richiesta di garanzie circa la presa a carico della ricorrente in Italia (cfr. sentenza CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12) non troverebbe applicazione nella fattispecie concreta poiché il caso in disamina non concernerebbe un procedimento ai sensi del Regolamento Dublino III. Parimenti, le difficili condizioni di vita con la quale sarebbe stata confrontata l’insorgente in Italia non osterebbero all’esecuzione dell’allontanamento essendo tale Paese vincolato dalle disposizioni comunitarie in materia, ciò che autorizzerebbe i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un’attività lavorativa, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all’alloggio. L’Italia sarebbe in tal senso competente per erogare il sostegno e le prestazioni sociali necessarie, così che l’interessata potrebbe, se del caso, indirizzarsi alle autorità italiane per far valere i suoi diritti. Inoltre, neppure l’entrata in vigore del “decreto Salvini” permetterebbe diversa valutazione; in effetti, a mente dell’autorità inferiore, essendole stata riconosciuta la qualità di rifugiato nel Paese in parola, la ricorrente avrebbe accesso alle strutture del “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI). Nel prosieguo della sua analisi, la SEM ha negato l’esistenza di una relazione stretta ed affettiva con il presunto compagno. L’autorità in parola ha dapprima osservato che dagli atti all’inserto non emergerebbe alcun indizio comprovante la relazione né tantomeno il concubinato fra A._______ e B.. Invero, la versione dei fatti della ricorrente, secondo la quale non avrebbe avuto modo di convivere con B. poiché l’unione non sarebbe stata approvata dai suoi famigliari, presterebbe il fianco a critiche. Sul punto, l’autorità inferiore ha in effetti osservato che se in un primo tempo l’interessata ha ricondotto – per il tramite del Rapporto MayDay (cfr. atto n. [...]-26/8) – il suo espatrio alle controversie legate alla sua relazione con B._______ ed all’impossibilità di potersi rifare sull’appoggio della famiglia, la stessa ha successivamente dichiarato che proprio i suoi famigliari le avrebbero fornito aiuto finanziario affinché potesse continuare il viaggio. L’assenza di una relazione ai sensi dell’art. 8 CEDU, sarebbe altresì dimostrata dal fatto che ella sia rimasta in
D-2498/2020 Pagina 6 Italia dal novembre 2018 sino al completamento della procedura d’asilo, e ciò malgrado B._______ risiedesse in Svizzera già dal 2015. Infine, posta l’assenza di una vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU e quindi di un legame particolarmente stretto fra B._______ e il nascituro, nemmeno l’attuale gravidanza permetterebbe di giungere a diversa valutazione. D’altro canto, entrambi sarebbero in possesso di regolare permesso di soggiorno, così che nulla osterebbe a che i medesimi viaggino fra la Svizzera e l’Italia intrattenendo dunque dei contatti diretti. Infine, il quadro clinico della ricorrente sarebbe stato determinato chiaramente giacché dai documenti medici F2 del 14 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 10 marzo 2020 nonché del 9 aprile 2020 non risulterebbero patologie di sorta, risultando necessari unicamente i controlli di routine dovuti alla gravidanza in corso; analogamente, l’attuale situazione dovuta alla pandemia di coronavirus (Covid-19) sarebbe temporanea e non costituirebbe un motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento. L. In data 14 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 15 maggio 2020) l’interessata è insorta contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruzione. Ella ha nel contempo presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Anzitutto, secondo la ricorrente l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ammissibile. Difatti, alla luce di quanto da lei riferito (cfr. supra consid. E), vi sarebbero indizi oggettivi per ritenere che un trasferimento verso l’Italia l’esporrebbe ad una durevole privazione del sostentamento minimo oltreché di condizioni di vita contrarie all’art. 3 CEDU, tanto più se considerata la sua particolare vulnerabilità in quanto donna sola e incinta. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l’allontanamento non sarebbe da considerarsi neppure ragionevolmente esigibile. La recente evoluzione del quadro normativo italiano – in particolare a seguito dell’adozione del “decreto Salvini” – unitamente ai tagli apportati alle risorse destinate al settore dell’asilo, avrebbe ingenerato seri dubbi quanto alla possibilità per la ricorrente di accedere al SIPROIMI. Del resto, le gravi carenze strutturali
D-2498/2020 Pagina 7 del sistema d’asilo italiano farebbero sì che in caso di trasferimento verso l’Italia, l’interessata rischierebbe di ritrovarsi senza un alloggio. Da ultimo, il termine imposto dalla SEM alla ricorrente per lasciare la Svizzera sarebbe impossibile da rispettare in virtù dell’attuale emergenza sanitaria in Italia (cfr. memoriale ricorsuale, punto 5). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
D-2498/2020 Pagina 8 argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. Occorre in primo luogo esaminare se l’autorità di prime cure ha nella fattispecie applicato correttamente l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. 5.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito l’Italia, così come altri Paesi dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia e che ella è stata messa al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al 13 giugno 2024 (cfr. atti n. [...]-20/1 e n. [...]-32/1). Altresì, l’Italia ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto n. [...]-41/3). 5.3 L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in Italia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanata in Eritrea. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
D-2498/2020 Pagina 9 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della pro- va consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di
D-2498/2020 Pagina 10 insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.1 Nel caso in esame, l’insorgente è stata riconosciuta quale rifugiato in Italia (cfr. supra consid. 5.2). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che, in caso di un suo allontanamento in tale Paese, venga violato il principio di non respingimento (art. 33 Conv. rifugiati). 8.2 L’interessata, allega con il ricorso che vi sarebbero degli indizi concreti suscettibili di esporla ad un grave rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 CartaUE e dell’art. 3 CEDU, in ragione delle precarie condizioni di accoglienza vigenti in Italia, segnatamente non disponendo di un sostentamento minimo, di un alloggio, né di cure mediche. 8.2.1 In primo luogo, circa le dichiarate condizioni di vita difficili nelle quali la ricorrente avrebbe precedentemente versato quale rifugiato in Italia, dove si sarebbe ritrovata senza alloggio (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3,
D-2498/2020 Pagina 11 punto 1) il Tribunale ritiene non vi siano in specie delle considerazioni umanitarie imperiose ostative al rinvio della ricorrente verso l’Italia (cfr. sentenze della CorteEDU Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, no. 40524/10, § 179 segg.; Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, no. 27725/10, § 70 segg.). Vieppiù, nulla permette di considerare che esista in Italia – Paese vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) – una pratica sistematica di discriminazione, rispetto ai cittadini italiani, verso i beneficiari dello statuto di rifugiato, nell’accesso all’impiego, all’assistenza sociale, alle cure mediche, all’educazione ed all’alloggio (cfr. sentenza del Tribunale D-2077/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 5.1.1). Dalle insorgenze di causa, non v’è inoltre alcun elemento concreto a riprova che ella sia stata privata, dall’azione od omissione deliberata delle autorità italiane, del godimento dei diritti che le permettano di sopperire ai suoi bisogni primari e che rischia di conseguenza di esserlo nel futuro. Oltretutto, lo scrivente Tribunale, ha già rilevato recentemente che non vi è modo di presumere che il “decreto Salvini” nonché il conseguente minacciato deterioramento della situazione abitativa dei richiedenti l’asilo, avranno lo stesso effetto sulle persone già a beneficio della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale D-6821/2019 del 15 gennaio 2020). Sia aggiunga, che la CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall’art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell’assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare
D-2498/2020 Pagina 12 significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 6573). 8.2.2 Inoltre, parte delle considerazioni esposte in sede ricorsuale parrebbero voler fare intendere un motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento legato alle condizioni di salute di A._______. In proposito, a scanso di equivoci, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una recente sentenza, la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§180-193). Orbene, come rettamente osservato dalla SEM, malgrado i numerosi atti medici F2 di cui all’inserto (cfr. atti n. [...]-23/3, [...]-27/2, [...]-36/2 e [...]- 46/2), nulla permette in casu di desumere l’esistenza di patologie cagionanti le condizioni di salute dell’interessata. D’altra parte quest’ultima, al di là di una vaga quanto generica asserzione circa l’infezione dell’utero non curata in Italia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 3), non ha evocato particolari problemi di salute. 8.3 Benché tale censura non sia stata rievocata con il gravame, il Tribunale ritiene altresì giudizioso rilevare che il trasferimento dell’interessata verso l’Italia appare conforme all’art. 8 CEDU così come alla Convezione sui diritti del fanciullo.
D-2498/2020 Pagina 13 8.3.1 Nonostante l’art. 8 CEDU, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un’ingerenza nella vita familiare protetta dall’art. 8 par. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 8.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 284 consid. 1.3 con giurisprudenza citata; DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii; DTAF 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). L’art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Tale relazione sarà in principio preesistente (cfr. in particolare: sentenze del TF 2C_555/2011 del 29 novembre 2011 consid. 3.1 e 2C_537/2009 del 31 marzo 2010 consid. 3). In tal senso, è precisato che la CorteEDU distingue tra i casi di migranti la cui famiglia esisteva già prima il loro arrivo nello Stato in questione da quelli che avrebbero invece contratto matrimonio soltanto dopo il loro arrivo in tale Stato (cfr. sentenza della CorteEDU del 28 maggio 1985 Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito, no. 9214/80; 9473/81; 9474/81, § 68). Al contrario, non vi è ingerenza nella vita familiare se si può attendere dai membri della famiglia che realizzino la loro vita familiare all’estero (cfr. sentenza del TF 2C_639/2012; sentenze del TAF E-293/2015 consid. 7.2 e D-711/2017 del 19 luglio 2017 consid. 8.2). 8.3.3 In casu, è pacifico che B._______ abbia un diritto di presenza duraturo in Svizzera; tuttavia la relazione di quest’ultimo con la richiedente
D-2498/2020 Pagina 14 e con il nascituro non ossequia la giurisprudenza testé enucleata, come d’altra parte rettamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, alle cui considerazioni si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 10 e 11) essendo le stesse sufficientemente pertinenti e dettagliate (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). 8.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es- sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile; tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 9.1 Le difficili condizioni di esistenza così come le vaghe problematiche valetudinarie, questioni peraltro già trattate sotto l’aspetto dell’ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. 9.2 In particolare, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un’esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie (cfr. supra consid. 8.2.2). Allo stesso modo, lo scrivente Tribunale ha già specificato che le difficoltà generali delle condizioni di vita in Italia – segnatamente per quanto riguarda la carenza di alloggi e di posti di lavoro – non è suscettibile di sovvertire ad essa sola la presunzione di cui sopra (cfr. sentenza del Tribunale D-1190/2020 del 20 aprile 2020 consid. 6.3). 9.3 Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.
D-2498/2020 Pagina 15 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente. In tal senso, all’interessata non giova invocare in specie la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19). Infatti, tali circostanze sono temporanee, e sebbene possano giustificare una sospensione del trasferimento, nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-1987/2020 del 30 aprile 2020 e F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2). Ciò a maggior ragione se considerato che il trasferimento in Italia non avverrebbe sulla base del Regolamento Dublino III, essendo A._______ a beneficio di un permesso di soggiorno. Ne consegue che nonostante i severi controlli attualmente condotti dalle autorità italiane alle frontiere, tale permesso unitamente alla conferma scritta di quest’ultime in merito alla sua riammissione sul territorio della vicina penisola, permettono di considerare l’esecuzione dell’allontanamento possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-1190/2020 del 24 aprile 2020 consid. 7.1) 11. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
D-2498/2020 Pagina 16 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2498/2020 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: