B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2372/2020

S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 2 0 Composizione

Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Lorenz Noli, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, istante,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2035/2015 del 21 ottobre 2016 in materia d’asilo ed allontanamento / N (...).

D-2372/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, cittadino afgano, di etnia hazara, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) marzo 2014 (cfr. atto A1/2). B. Con decisione del 27 febbraio 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; precedentemente nella procedura l’Ufficio federale della migrazione [UFM]), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché contestualmente ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento. C. Con sentenza D-2035/2015 del 21 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso interposto il 30 marzo 2015 dal richiedente avverso la predetta decisione, ed ha posto le spese processuali di CHF 600.– a carico del ricorrente, prelevandole sull’anticipo spese versato dall’interessato il 20 aprile 2015. Lo scrivente Tribunale ha considerato nei fatti (lett. C) che l’interessato, nel suo gravame, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo ed in subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’allontanamento, presentando altresì un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’autorità predetta, nella sua sentenza ha dapprima esaminato se la SEM avesse correttamente considerato il ricorrente quale maggiorenne e pertanto se, a giusta ragione, non gli avesse assegnato una persona di fiducia, prevista per i minori non accompagnati (cfr. consid. 4). Su tale punto in questione, ha concluso che il richiedente, non avesse reso verosimile l’allegata minore età e pertanto che il ricorrente dovesse essere considerato maggiorenne (cfr. consid. 4.5). Ha altresì ritenuto che, l’autorità inferiore, non avesse a ragione assegnato al ricorrente una persona di fiducia e che non sarebbe neppure incorsa nella violazione del diritto di essere sentito dell’interessato come pure non avrebbe accertato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 4.6). Proseguendo nell’analisi ha considerato che le allegazioni del richiedente inerenti i motivi che l’avrebbero indotto all’espatrio, ovvero il fatto di essere

D-2372/2020 Pagina 3 ricercato dalla polizia a causa della sua attività di distribuzione di alcune Bibbie tradotte in farsi presso il suo villaggio, risulterebbero poco sostanziate, tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi addotti sarebbero stati realmente vissuti in prima persona dal ricorrente, come pure presenterebbero alcune incongruenze (cfr. consid. 6). In particolare, apparirebbe dubbio il suo interessamento concreto al cristianesimo già in patria, in quanto durante la prima audizione egli non avrebbe fornito dichiarazioni precise su tale religione (cfr. consid. 6.2). Sarebbe inoltre irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato il fatto allegato dal richiedente che egli sarebbe stato stanco della guerra in corso in Afghanistan e segnatamente della Jihad (cfr. consid. 7). Il Tribunale ha dipoi, ed a differenza della SEM, ritenuto come verosimile ed ossequiante le condizioni poste all’art. 7 LAsi la conversione del ricorrente al cristianesimo, ciò che sarebbe avvenuto concretamente una volta che egli è arrivato in Svizzera, seppure non si potrebbe escludere l’insorgere primario di un suo interessamento alla fede cristiana già in terra natia (cfr. consid. 8.1). In un passo successivo, il Tribunale ha esaminato se tale conversione potesse esporre il ricorrente a dei pregiudizi rilevanti secondo l’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, rispondendo per la negativa (cfr. consid. 8.2 – consid. 8.3). Neppure la situazione individuale dell’interessato, sempre a causa della sua apostasia, non lascerebbe presagire l’esistenza di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, in quanto la conversione non si sarebbe prodotta nel Paese d’origine e che l’insorgente avrebbe esternato i suoi propositi soltanto con i parenti più stretti (cfr. consid. 8.4 – 8.5). Il Tribunale, sulla base delle predette considerazioni, ha quindi respinto il ricorso sulla questione dello statuto di rifugiato e confermato la decisione avversata (cfr. consid. 9). Ha in seguito confermato la pronuncia dell’allontanamento del provvedimento impugnato (cfr. consid. 10). Infine, ha verificato se l’esecuzione dell’allontanamento fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, rispondendo affermativamente (cfr. consid. 11). Circa l’esigibilità dell’allontanamento, il Tribunale ha in particolare ritenuto, come il rinvio dell’interessato verso il suo luogo d’origine fosse inesigibile. Tuttavia ha considerato che vi fosse una valida alternativa di soggiorno interna del richiedente nel suo Paese d’origine, localizzandola nella (...) di B._______, ove disporrebbe di parenti in loco (cfr. consid. 11.4). In conclusione, ha quindi ritenuto che la SEM, con la decisione impugnata, non avesse violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non avrebbe accertato in modo

D-2372/2020 Pagina 4 inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e, per quanto censurabile, la medesima non sarebbe inopportuna (cfr. consid. 12). D. D.a Il 27 aprile 2017, l’interessato ha depositato un ricorso (richiesta n. 32218/17) dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), postulando che l’esecuzione del suo allontanamento verso l’Afghanistan costituirebbe una violazione dell’art. 3 CEDU (RS 0.101). D.b Con sentenza del 5 novembre 2019 (A.A. contro Svizzera, n. 32218/17) la CorteEDU ha accolto il ricorso del richiedente, ha concluso che vi sarebbe una violazione dell’art. 3 CEDU se il richiedente fosse rinviato in Afghanistan, nonché ha deciso che la misura provvisoria presa dalla Corte ex art. 39 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1998 (RS 0.101.2) – in data 5 maggio 2017 (cfr. risultanze processuali) –, sarebbe rimasta in vigore sino a che la sentenza diventasse definitiva o che la Corte renda un’altra decisione sulla questione. Nella sua sentenza, la CorteEDU ha in particolare confermato dapprima le constatazioni interne del Tribunale circa il fatto che la conversione del richiedente sarebbe avvenuta in Svizzera e sulle conclusioni delle autorità elvetiche in merito ai fatti che sarebbero occorsi in Afghanistan, nella misura in cui l’argomento del ricorrente secondo il quale egli si sarebbe già convertito prima della fuga e sarebbe stato ricercato in ragione del suo proselitismo, non avrebbe portato al convincimento della Corte. Le autorità svizzere, si sarebbero pertanto trovate confrontate con una conversione sul posto dell’interessato (cfr. §§ 48-49). Tuttavia, a mente della Corte, il Tribunale non si sarebbe nella sua sentenza pronunciato in merito alla questione di come il ricorrente esprima la sua fede cristiana in Svizzera, né di come egli intenderebbe continuare a manifestarla in Afghanistan, se la decisione circa l’esecuzione dell’allontanamento venisse messa in atto. Invero, nella sua sentenza, il Tribunale si sarebbe accontentato di presumere, in modo generico, che il ricorrente non incontrerebbe alcun problema presso i famigliari a B._______, in quanto avrebbe esteriorizzato le sue credenze soltanto con i parenti più intimi, dei quali non farebbero però parte i primi (cfr. §52). Tale argomentazione, secondo la Corte, la quale apparirebbe perlomeno contraddittoria, non rileverebbe da un esame rigoroso ed approfondito delle circostanze del caso in disamina. Arrivando ad una conclusione differente dalla SEM; in punto alla verosimiglianza della sua conversione, il Tribunale avrebbe dovuto istruire la causa in merito al modo in cui egli vivrebbe la sua fede in Svizzera dal momento del suo

D-2372/2020 Pagina 5 battesimo e potrebbe continuare a viverla in Afghanistan, a titolo esemplificativo grazie ad un rinvio della causa all’autorità inferiore o sottoponendo al richiedente una lista di quesiti in particolare sugli aspetti sopra ritenuti, domande sulle quali il provvedimento del Tribunale sarebbe rimasto silente (cfr. §54). Proseguendo nell’analisi, la CorteEDU ha ritenuto come apparirebbe limpido dalle fonti consultate, che in Afghanistan un apostata non sarebbe libero di esprimere apertamente le sue credenze. L’interessato sarebbe quindi obbligato a vivere nella menzogna la sua fede e potrebbe essere forzato a rinunciare ad ogni contatto con altre persone che professano il suo stesso credo per timore di essere scoperto. Lo stesso Tribunale, in una sua sentenza di riferimento, avrebbe considerato che la dissimulazione e la negazione quotidiane delle convinzioni intime nel contesto della società afgana conservatrice, potrebbero condurre – in alcuni casi –, ad essere qualificate quali pressione psichica insopportabile. La Corte ha quindi concluso in merito a tale aspetto, che il Tribunale non avrebbe potuto, senza prima cercare di sapere come il richiedente avrebbe praticato la sua nuova religione in Afghanistan, esigere da lui che si accontenti di nascondere le sue credenze a B., sottolineando ancora una volta che i parenti presunti accoglierlo in tale località, non sarebbero al corrente della sua apostasia (cfr. §55). Il richiedente farebbe inoltre parte dell’etnia hazara, una comunità che continuerebbe ad essere oggetto di un certo grado di discriminazione, malgrado gli sforzi adempiuti dal governo afgano. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, anche se il richiedente non si sarebbe specificamente prevalso della sua origine etnica a fondamento della sua domanda d’asilo, e che tale elemento non sarebbe comunque determinante per l’esito della causa, lo stesso non possa però essere completamente ignorato, aspetto che non sarebbe stato preso in considerazione alcuna nelle decisioni interne delle autorità svizzere (cfr. §56). Inoltre, il confronto fatto nella sentenza del Tribunale con l’C., sarebbe a mente della CorteEDU problematico (cfr. §57). In conclusione, la Corte ritiene che il Tribunale non avrebbe eseguito un esame ex nunc sufficientemente serio delle conseguenze della conversione dell’interessato. Vi sarebbe pertanto una violazione dell’art. 3 CEDU se il richiedente venisse rinviato in Afghanistan (cfr. §58).

D-2372/2020 Pagina 6 Infine, circa un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, essendo che il ricorrente non avrebbe presentato alcuna richiesta in tal senso, la Corte non gli ha riconosciuto una somma a tale titolo (cfr. §§60-61). Tale sentenza è divenuta definitiva il 5 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali). E. Con atto del 5 maggio 2020 (cfr. risultanze processuali) ed intitolato “domanda di revisione”, l’interessato ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, la revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21 ottobre 2016, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. L’istante ha altresì richiesto, secondo il senso, l’esonero dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, con protestate spese e ripetibili. La domanda dell’istante, si fonderebbe sulla sentenza della CorteEDU del 5 novembre 2019, che ha allegato in copia quale documento alla sua richiesta, così come copia dello scritto del 10 febbraio 2020 della CorteEDU ove è stato in particolare comunicato all’istante la data in cui la sentenza della Corte è divenuta definitiva. F. Il 6 maggio 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dell’istante in via supercautelare (cfr. risultanze processuali). G. Ulteriori fatti utili che appaiano all’incarto, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Nella presente disamina, il Tribunale rileva dapprima che v’è luogo di trattare la domanda del 5 maggio 2020 come una domanda di revisione, per i motivi esposti di seguito.

D-2372/2020 Pagina 7 2. 2.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 2.2 Ai sensi dell’art. 45 LTAF, gli art. 121–128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l’art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda a sua volta agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso. 3. 3.1 La domanda di revisione del richiedente si fonda sull’art. 122 LTF, secondo il quale la revisione di una sentenza del Tribunale può essere domandata se la CorteEDU ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati (lett. a), che un’indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione (lett. b); e che la revisione è necessaria per rimediare alla violazione (lett. c). 3.2 La ricevibilità di una domanda di revisione fondata sull’art. 122 LTF, è tuttavia subordinata al fatto che essa sia introdotta dinnanzi al Tribunale al più tardi entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della CorteEDU diviene definitiva ai sensi dell’art. 44 CEDU (cfr. art. 124 lett. c LTF; cfr. anche DTF 144 I 214 consid. 2.1 con ulteriore riferimento citato). Inoltre, l’istante deve avere la qualità per interporre una domanda di revisione e, in particolare, disporre di un interesse attuale all’ottenimento di un nuovo giudizio sul punto in questione (cfr. sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti ivi citati). 3.3 Nella presente disamina, la Terza Sezione della CorteEDU ha constatato una violazione dell’art. 3 CEDU nella sua sentenza del 5 novembre 2019, che è divenuta definitiva tre mesi dopo la data della sentenza, non essendo stato richiesto il deferimento alla sezione allargata (cfr. art. 44 cifra 2 lett. b CEDU), ovvero il 5 febbraio 2020 a mezzanotte (cfr. anche risultanze processuali). Depositata il 5 maggio 2020, la domanda di revisione risulta pertanto essere stata introdotta tempestivamente (art. 124 cpv. 1 lett. c LTF). Inoltre l’istante ha partecipato al procedimento dell’autorità inferiore che ha condotto alla sentenza del Tribunale amministrativo federale della quale ne è chiesta la revisione, è

D-2372/2020 Pagina 8 particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, in quanto un’indennità – peraltro in assenza di un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU da parte della CorteEDU – non risulta sufficiente per compensare le conseguenze della violazione dell’art. 3 CEDU pronunciata dalla CorteEDU. Soltanto la revisione della sentenza del Tribunale, entrata in forza di cosa giudicata, risulta infatti idonea a compensare le conseguenze di tale violazione accertata nel caso in cui egli venisse allontanato verso l’Afghanistan, in quanto una partenza forzata dell’interessato dalla Svizzera, anche fosse accompagnata dal versamento di un’indennità, sarebbe tuttavia contraria al disposto precitato. Inoltre la domanda di revisione depositata dall’istante indica il motivo di revisione invocato ed in cosa consista la modifica richiesta della sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2016, rispettando pertanto le condizioni formali (cfr. art. 67 cpv. 3 PA per rinvio dell’art. 47 LTAF). La domanda è pertanto ricevibile in ordine. Occorre pertanto entrare nel merito della revisione. 4. 4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di revisione, se quest’ultimo ritiene la domanda di revisione ricevibile, entrerà in materia della stessa ed esaminerà se il motivo di revisione allegato è realizzato. Se tale è il caso, il Tribunale federale, rende successivamente due decisioni distinte, anche se di regola procede con le stesse in una sola sentenza: nella prima, denominata “il rescindente”, annulla la sentenza oggetto dell’istanza di revisione; nella seconda, denominata invece “il rescissorio”, statuirà nuovamente sul ricorso del quale era stato precedentemente investito (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La decisione d’annullamento porrà fine alla procedura di revisione propriamente detta e condurrà alla riapertura della procedura anteriore. Tale decisione ha un effetto ex tunc, nel senso che le parti sono rimesse nella situazione in cui si trovavano nel momento in cui la sentenza annullata è stata resa, la causa dovendo essere giudicata come se tale sentenza non fosse mai esistita (cfr. DTF 144 I 214 consid. 1.2 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 1.2; sentenza del Tribunale E-1212/2019 del 21 marzo 2019 consid. 2). 4.2 Come già sopra considerato (cfr. consid. 3), le condizioni per entrare nel merito dell’istanza di revisione sono adempiute. In fase rescindente, s’impone pertanto d’annullare la sentenza del Tribunale D-2035/2015 del 21 ottobre 2016 ex art. 122 LTF.

D-2372/2020 Pagina 9 Ne discende quindi che la procedura anteriore ricorsuale è riaperta. L’istante è rimesso nella situazione giuridica in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale che con la presente è annullata (effetto ex tunc). La decisione sul rescissorio interverrà invece eccezionalmente in un’altra sentenza rispetto alla presente, che è limitata al solo rescindente. Invero, le domande di revisione contro un provvedimento d’esecuzione dell’allontanamento consecutiva ad un rifiuto dell’asilo non hanno, in principio, alcun effetto sospensivo: l’esecuzione dell’allontanamento risulta esecutivo, su riserva della pronuncia di misure provvisionali, come è stato il caso di specie, avendo il Tribunale in data 6 maggio 2020 così ordinato (cfr. anche supra lett. F). Invece, ai sensi dell’art. 42 LAsi, chi ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti il suo statuto. Tale sarà il caso d’ora in avanti dell’istante: egli è nuovamente autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, previa revoca delle misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 maggio 2020. Per tale motivo, così come al riguardo della particolarità della causa che necessita di un serio esame, con eventuali ulteriori misure istruttorie, risulta opportuno rendere nel termine più breve la presente sentenza. 5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, per quanto riguarda la presente procedura, è divenuta senza oggetto. 6. Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 37 LTAF in relazione con l’art. 63 cpv. 1 seg. e l’art. 68 cpv. 2 PA). 7. Infine, alla luce di quanto sopra considerato e per la presente procedura, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 68 cpv. 2 PA, v’è da riconoscere all’istante un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In tal senso, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di

D-2372/2020 Pagina 10 patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella presente disamina, l’istante, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS- TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2372/2020 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di revisione è accolta. 2. La sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2035/2015 del 21 ottobre 2016 è annullata. Di conseguenza, la procedura di ricorso anteriore è riaperta al numero di ruolo D-3490/2020. 3. L’istante (d’ora innanzi ricorrente) è autorizzato a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura di ricorso. Pertanto, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 maggio 2020 sono revocate. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La Cassa del Tribunale verserà all’istante CHF 600.– a titolo di indennità ripetibili per la presente procedura di revisione. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all’Ufficio federale della giustizia e all’autorità cantonale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

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02.07.2020
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