B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2358/2025

S e n t e n z a d e ll ’ 1 1 g i u g n o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Lukas Müller, Daniela Brüschweiler, cancelliera Ambra Antognoli.

Parti

A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Roberta Condemi, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Ritardata giustizia/Denegata giustizia.

D-2358/2025 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 31 maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-5/2), il verbale di rilevamento dei dati personali del 13 giugno 2022 (cfr. atto SEM n. 14/9), lo scritto del 23 settembre 2022, con cui il richiedente ha notificato alla SEM dei mezzi di prova, unitamente alla richiesta di ricevere una traduzione de- gli stessi (cfr. atto SEM n. 16/2; mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-4), il verbale dell’audizione svolta il 26 ottobre 2022 ex artt. 26 cpv. 3 e 29 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), a seguito della quale sono stati prodotti tre nuovi mezzi di prova (cfr. mdp SEM n. 5-7; atto SEM n. 22/11), la decisione di assegnazione alla procedura ampliata pronunciata dalla SEM il 28 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 23/1), la lettera del 19 dicembre 2022, con cui la Signora B._______ ha tra- smesso alla SEM copia della procura conferita dall’interessato ai giuristi del (...) (cfr. atto SEM n. 29/4), lo scritto del 3 aprile 2023, con cui il richiedente ha inoltrato quattro ulteriori documenti (cfr. mdp SEM n. 8-11), unitamente alla richiesta di ricevere una traduzione degli stessi (cfr. atto SEM n. 31/7), la raccomandata del 14 giugno 2023, mediante la quale la patrocinatrice del ricorrente ha chiesto all’autorità inferiore informazioni sullo stato della procedura (cfr. atto SEM n. 32/2), la raccomandata dell’11 luglio 2023 con cui la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente richiesto alla SEM informazioni sullo stato della procedura (cfr. atto SEM n. 33/3), la raccomandata del 31 agosto 2023, con cui la patrocinatrice ha lamentato un’ingiustificata estensione della procedura impartendo quindi all’autorità inferiore un termine di 30 giorni per pronunciare una decisione di merito (cfr. atto SEM n. 34/3),

D-2358/2025 Pagina 3 la raccomandata del 6 dicembre 2023, tramite cui la patrocinatrice del ri- corrente ha nuovamente richiesto alla SEM informazioni sullo stato della procedura (cfr. atto SEM n. 35/3), lo scritto del 5 febbraio 2024, con il quale l’interessato ha inoltrato alla SEM due nuovi mezzi di prova a sostegno della propria domanda d’asilo, con richieste di traduzione degli stessi e di informazioni in merito allo stato della procedura (cfr. mdp SEM n. 12-13; atto SEM n. 36/5), la raccomandata del 10 luglio 2024, con la quale la patrocinatrice ha nuo- vamente lamentato un’ingiustificata estensione della procedura impar- tendo dunque alla SEM un termine di 30 giorni per pronunciare una deci- sione di merito (cfr. atto SEM n. 37/2), la raccomandata del 19 novembre 2024, con cui la patrocinatrice ha impar- tito all’autorità inferiore un ulteriore termine di trenta giorni per emettere la decisione di merito (cfr. atto SEM n. 38/2), il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 3 aprile 2025 (data d’entrata: 7 aprile 2025), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto al Tribunale di ordinare all’autorità inferiore di pronunciarsi in tempi ragionevoli sulla sua domanda d’asilo e di constatare che la stessa è incorsa in un ritardo ingiu- stificato e/o in una denegata giustizia; egli presenta inoltre istanza di assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo nonché della concessione del gratuito patrocinio nella persona di Roberta Condemi, con protesta di tasse, spese e ripetibili, gli allegati acclusi al gravame, la decisione incidentale del 30 aprile 2025, con la quale il giudice dell’istru- zione ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere in prosieguo di procedura sulle domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, e ha trasmesso all’autorità inferiore una copia del gravame invitandola ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 15 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 3), le brevi osservazioni dell’autorità opponente del 15 maggio 2025, nelle quali la stessa ha affermato che il caso in oggetto risulterebbe essere in fase di istruzione in ragione dei numerosi documenti giudiziari turchi tra- smessi; che la SEM sarebbe altresì confrontata con un elevato numero di domande d’asilo simili dalla Turchia; che, per tale ragione, essa non

D-2358/2025 Pagina 4 sarebbe in grado di prevedere le tempistiche per l’emissione della deci- sione di merito (cfr. atto TAF n. 4), i fatti del procedimento in parola che, se necessari, verranno ripresi nei paragrafi che seguono,

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le de- cisioni previste all’art. 32 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, bensì il ritardo della SEM – a suo avviso ingiustificato – nello statuire sulla sua domanda di asilo depositata il 31 maggio 2022, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall'art. 46a PA è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la prospettata decisione (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), che il Tribunale è pertanto competente a statuire sul presente ricorso, che, ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ri- corso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1, consid. 3), che, secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per dene- gata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale deci- sione,

D-2358/2025 Pagina 5 che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che, in virtù dell’art. 50 cpv. 2 PA, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo; che tale rimedio non è quindi vincolato al rispetto di alcun termine (cfr. sentenze del TAF C-283/2022 del 1° giugno 2022 consid. 1.5; D-3087/2022 del 21 novembre 2022 pag. 5), che infine, il ricorso del 3 aprile 2025 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che l’interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costitu- zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), secondo il quale nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad es- sere giudicato entro un termine ragionevole, che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronun- ciarsi nonostante sia obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché laddove non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1; 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 con riferimenti citati), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 139 I 206 consid. 2; 131 III 334 consid. 2.3; 130 I 312 consid. 5.2; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, n. 2 e 16 ad art. 46a PA; cfr. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74),

D-2358/2025 Pagina 6 che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che se all’autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest’ul- tima non può di principio invocare a giustificazione della lentezza della pro- cedura un’organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; DTF 144 II 486 consid. 3.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferimenti citati; cfr. STEINMANN/SCHINDLER/ WYSS, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer, Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar [Art. 1-72], 4 a ed. 2023, n. 36 ad art. 29 Cost.; cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3 a ed., Berna 2013, pag. 590 e seguenti), che appartiene inoltre al ricorrente d’intraprendere certi passi per invitare l’autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola ad accele- rare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che, in difetto di un periodo di inattività palesemente eccessivo, è neces- sario effettuare una valutazione complessiva delle circostanze, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentanea- mente accantonato in favore di altre pendenze; che secondo la giurispru- denza afferente alla procedura penale, è ritenuto un periodo di carenza eccessivo un’inattività di 13 o 14 mesi allo stadio dell’istruzione (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ben inteso, il soggiorno e il rinvio degli stranieri non attiene propria- mente alla procedura penale (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.4.2), che, tuttavia, come già menzionato, il principio generale e costituzionale di celerità viene dedotto dall’art. 29 cpv. 1 Cost (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_670/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.1 con riferimenti), sicché la giurisprudenza succitata, relativa alla procedura penale, può es- sere applicata per analogia (cfr. sentenza del TAF D-7057/2023, D- 7055/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 5), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d’istru- zione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la

D-2358/2025 Pagina 7 modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell’asilo], FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per la tratta- zione delle domande d’asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali, della situazione negli Stati di prove- nienza, della fondatezza o dell’infondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso concreto, il ricorrente ha depositato la domanda d’asilo in data 31 maggio 2022 (cfr. atto SEM n. 5/2), che egli è stato subito sentito nell’ambito di un’audizione sui dati personali il 13 giugno 2022 (cfr. atto SEM n. 14/9), che il 26 ottobre 2022 la SEM ha tenuto con l’interessato un’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 22/11), che in data 28 ottobre 2022 l’autorità inferiore ha deciso di trattare la do- manda d’asilo in procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 23/1), che il 5 febbraio 2024 il ricorrente ha inoltrato alla SEM gli ultimi mezzi di prova (cfr. atto SEM n. 36/5), che, dall’audizione del 26 ottobre 2022, la SEM non ha tuttavia svolto ulte- riori atti istruttori rilevanti né emesso alcuna decisione (cfr. incarto SEM), che nei 31 mesi successivi alla decisione di estensione alla procedura am- pliata, il ricorrente non è stato neppure convocato per un’ulteriore audizione integrativa, che l’interessato non ha tuttavia mancato di sollecitare la SEM a più riprese (cfr. atti SEM n. 32/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36/5, 37/2 e 38/2), che l’autorità opponente non ha dato seguito ai solleciti del richiedente, che la SEM non ha fornito valide spiegazioni a giustificazione del suo ri- tardo nel prendere una decisione o nell'intraprendere qualsiasi misura in- vestigativa aggiuntiva, che, del resto, nelle osservazioni al ricorso la SEM non afferma di prospet- tare ulteriori audizioni integrative o atti istruttori, ma indica generalmente la necessità di procedere all’analisi approfondita dei documenti giudiziari,

D-2358/2025 Pagina 8 che gli ultimi mezzi di prova sono stati però versati agli atti il 5 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 36/5), che, pertanto, la SEM ha già disposto di oltre 15 mesi per procedere alla trattazione degli ultimi mezzi di prova, che, oltre a ciò, risulta dagli atti che i mdp SEM n. 1-7 sarebbero stati tra- dotti nell’ottobre 2022, mentre che i mdp SEM n. 8-13 in data 24 settembre 2024; che occorre pure osservare che i mdp SEM n. 8-11 sono stati versati agli atti il 3 aprile 2023 (cfr. atto SEM n. 31/7), mentre che i mdp SEM n. 12- 13 il 5 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 36/5), che giova quindi constatare che, oltre alla traduzione dei mdp SEM 8-13 avvenuta il 24 settembre 2024, da circa 31 mesi non vi è stato più alcun rilevante passo procedurale; che aggiungasi anche che i mdp SEM n. 8-11 avrebbero potuto essere tradotti con maggiore celerità; che, ad ogni modo, i mdp SEM n. 8-13 appaiono quantitativamente ridotti (sette pagine totali), che, sebbene il Tribunale sia consapevole dell’importante carico di lavoro che attualmente grava sull’autorità inferiore a causa dell’aumento globale delle domande d’asilo, il periodo di inattività risulta essere significativo, so- prattutto se si considera che la durata complessiva della procedura ha su- perato i 36 mesi, che, in definitiva, non vi sono valide prove nel fascicolo a sostegno dell'e- sistenza di motivi obiettivamente fondati, legati al caso specifico, che giu- stifichino l'inattività dell’autorità di prima istanza a seguito dell’audizione del 26 ottobre 2022 e il deposito dell’ultimo documento in data 5 febbraio 2024, che, in queste circostanze, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, si deve ammettere che il procedimento non si è svolto in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che, di riflesso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia è accolto e il caso è rinviato alla SEM, con l'ingiunzione di decidere sulla domanda d’ asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile, che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese pro- cessuali e l’istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA), che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente

D-2358/2025 Pagina 9 un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF), che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’in- dennità dovuta; che in difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), che, giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi, che il Tribunale ritiene adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricor- rente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 600.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi), che, visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto, che la presente sentenza è definitiva e non può, di principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2358/2025 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d’asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente, signora Roberta Con- demi, complessivi CHF 600.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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11.06.2025
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