B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2173/2023

Sentenza del 14 settembre 2023 Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Constance Leisinger, Thomas Segessenmann; cancelliere Kevin Togni.

Parti

A., (...), Libano, B., (...), Italia, entrambi patrocinati da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all’art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 13 aprile 2023 / N (...).

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Fatti: A. I ricorrenti, madre con passaporto libanese e figlio minorenne con passa- porto italiano, sono entrati in Svizzera il 18 settembre 2022 e ciascuno vi ha depositato una domanda d’asilo il 20 settembre 2022 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. [...]-2/2 e 3/2). B. Il 20 settembre 2022, nel questionario “Europa”, la ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Libano il 18 settembre 2022 e di essere giunta in Grecia il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 4/1), prima di raggiungere la Svizzera. C. Dal riscontro della banca dati “CS-VIS” del 23 settembre 2022 si evince che il (...) le autorità italiane hanno rilasciato all’insorgente un visto turistico “Schengen” (...) (cfr. atti SEM n. 13/1, 24/10). D. Il 28 settembre 2022, la SEM ha rilevato i dati personali della madre e del figlio minorenne (cfr. atti SEM n. 19/10, 20/9). E. Dal verbale del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 22/2) risulta che il 4 ot- tobre 2022 la ricorrente ha dichiarato di essere arrivata in Svizzera succes- sivamente al figlio minorenne che avrebbe invece viaggiato con la sorella maggiorenne, con passaporto italiano. Sentita in merito alla possibile com- petenza dell’Italia per il trattamento della sua domanda d’asilo oltre che in merito ad eventuali motivi che si sarebbero opposti al suo trasferimento in Italia, la ricorrente si è opposta al trasferimento in Italia sostenendo di voler rimanere in Svizzera con i suoi figli siccome essi potrebbero meglio inte- grarsi in tale Paese conoscendo la lingua francese. L’Italia non sarebbe infine un Paese sicuro. F. Con domanda del 6 ottobre 2022, la SEM ha chiesto alle autorità italiane di prendere in carico la ricorrente sulla base dell’art. 12 par. 2 del regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un

D-2173/2023 Pagina 3 paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: “RD III”; cfr. atti SEM n. 24/10, n. 25/1 e 26/1). G. Il 1° dicembre 2022, le autorità italiane hanno chiesto alla SEM la trasmis- sione dei documenti di identità italiani relativi al figlio minorenne al fine di poter verificare la relazione di parentela tra la madre e il figlio minorenne (cfr. atto SEM n. 30/1); documenti trasmessi il 2 dicembre 2022 (cfr. atti SEM n. 31/1, 32/1). H. Il 21 dicembre 2022, le autorità italiane hanno acconsentito a prendere in carico la ricorrente sulla base dell’art. 12 par. 2 RD IIII (cfr. atto SEM n. 34/1, 35/1) e dichiarato che il figlio minorenne di nazionalità italiana po- teva circolare liberamente sul territorio degli Stati membri dell’Unione eu- ropea. I. Il 10 gennaio 2023, la SEM ha trasmesso ai ricorrenti il suo progetto di decisione, senza sentire il figlio minorenne sui motivi d’asilo, che preve- deva la non entrata nel merito della domanda d’asilo della madre, il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato del figlio minorenne, il respingi- mento della sua domanda d’asilo e l’allontanamento di entrambi dalla Sviz- zera (cfr. atto SEM n. 41/10). J. Il 12 gennaio 2023, i ricorrenti hanno trasmesso il loro parere alla SEM (cfr. atto SEM n. 42/2). Essi hanno chiesto sostanzialmente alla stessa di procedere all’audizione sui motivi d’asilo del figlio minorenne prima di de- cidere in merito alla sua domanda d’asilo, sostenuto che l’allontanamento dello stesso dalla Svizzera non fosse possibile non applicandosi allo stesso il RD III e chiesto all’autorità inferiore di entrare nel merito della domanda d’asilo della madre. K. Il 12 gennaio 2023, la SEM ha comunicato ai ricorrenti che, alla luce della loro presa di posizione, avrebbe annullato la decisione notificata (cfr. atto SEM n. 43/1). L. Il 27 marzo 2023, la SEM ha provveduto, come richiesto, all’audizione sui motivi d’asilo del figlio minorenne (cfr. atto SEM n. 62/8). Dal verbale

D-2173/2023 Pagina 4 redatto in tale occasione risulta sostanzialmente che la decisione di recarsi in Svizzera sia stata presa da sua madre, la quale non avrebbe voluto ri- manere in Libano perché temeva per la sicurezza dei propri figli. In parti- colare, il suo scopo sarebbe stato quello di tenerli lontani dal padre violento che avrebbe dei legami con il partito politico e organizzazione paramilitare sciita libanese C._______. All’età di nove o dieci anni, il ricorrente avrebbe peraltro partecipato a degli incontri tra i membri di tale partito e suo padre. Per questi motivi, egli desidererebbe vivere in Svizzera con la madre e la sorella. Se dovesse tornare in Libano, egli avrebbe problemi con quest’ul- timo e, se dovesse essere allontanato in Italia, con eventuali conoscenti dello stesso. M. L’11 aprile 2023, la SEM ha trasmesso ai ricorrenti il suo secondo progetto di decisione (cfr. atto SEM n. 65/12). N. Il 12 aprile 2023, i ricorrenti hanno trasmesso alla SEM il loro parere (cfr. atto SEM n. 66/3). Essi ribadiscono sostanzialmente che la madre avrebbe dovuto essere sentita in merito ai suoi motivi d’asilo, che l’autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare se fosse possibile applicare l’art. 16 RD III e che il progetto di decisione dell’11 aprile 2023 non conter- rebbe una sufficiente motivazione relativa ai motivi d’asilo del figlio mino- renne. O. Con decisione del 13 aprile 2023 (cfr. atto SEM n. 67/18), notificata il me- desimo giorno (cfr. atto SEM n. 68/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della madre, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al figlio minorenne, ha respinto la sua domanda d’asilo e ha pronunciato l’al- lontanamento di entrambi verso l’Italia. P. Con ricorso del 20 aprile 2023 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: “Tribunale”), i ricorrenti chiedono l’accoglimento del ricorso e l’annul- lamento della decisione impugnata, rispettivamente la cassazione della de- cisione dell’autorità inferiore per accertamenti complementari. Essi chie- dono, inoltre, di poter essere messi a beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esonero dal pagamento delle spese processuali e del rela- tivo anticipo.

D-2173/2023 Pagina 5 Q. Con misure supercautelari del 21 aprile 2023, il Tribunale ha sospeso prov- visoriamente l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera. R. Con decisione incidentale del 9 maggio 2023, il Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione sul ricorso e sulle successive comunicazioni dell’insorgente, compresi i nuovi mezzi di prova. S. Con risposta del 16 maggio 2023, la SEM ha sostanzialmente confermato la propria decisione evidenziando che il figlio sarebbe stato trasferito (recte: allontanato) insieme alla madre, la quale potrà occuparsi dello stesso for- nendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico; e ciò nel rispetto del benessere superiore del minore. Inoltre, la comunicazione da parte delle autorità italiane del “blocco” dei trasferimenti Dublino risulte- rebbe essere un ostacolo all’allontanamento unicamente di carattere tem- poraneo e verrebbe preso in debita considerazione nell’ambito delle mo- dalità di allontanamento. Infine, proprio a tutela dell’unità famigliare, essa avrebbe emesso un’unica decisione riguardante le domande d’asilo degli interessati. Per questi motivi, l’unità del nucleo famigliare sarebbe stata tu- telata. T. Con replica del 30 maggio 2023, i ricorrenti hanno segnatamente rilevato che la SEM non avrebbe spiegato in che modo abbia perseguito il criterio del benessere del fanciullo e risposto al quesito a sapere in che modo po- teva essere rispettato il principio dell’unità della famiglia alla luce del “blocco” dei trasferimenti Dublino da parte dell’Italia. Essi lamentano, d’al- tronde, il fatto che l’autorità inferiore non avrebbe esaminato sufficiente- mente, né sotto il profilo della rilevanza, né sotto quello della verosimi- glianza, i motivi d’asilo del figlio minorenne. U. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.

D-2173/2023 Pagina 6 Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) come pure, in materia di diritto degli stranieri, l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Con decisione del 13 aprile 2023, l’autorità inferiore, dopo aver considerato l’Italia competente per condurre il seguito della procedura d’asilo della ma- dre sulla base degli art. 12 par. 2 e 22 par. 1 RD III, ha escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a

D-2173/2023 Pagina 7 frase RD III. Inoltre, non vi sarebbe una violazione del divieto di respingi- mento o una violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, non esisterebbero motivi che giustificherebbero l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III (persone a carico) e dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), rispettivamente dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invece, in merito al figlio mino- renne, dai motivi da lui addotti in sede di audizione non risulterebbero delle persecuzioni da parte di terze persone che potrebbero capovolgere la pre- sunzione di cui all’art. 6a cpv. 2 LAsi; pertanto, entrambi andrebbero allon- tanati verso l’Italia. 5. 5.1 Nel ricorso del 20 aprile 2023, i ricorrenti rimproverano preliminarmente alla SEM di aver violato l’obbligo di motivazione, derivante dal diritto di es- sere sentito (art. 35 cpv. 1 PA, 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera Cost., RS 101), per non aver illustrato sufficien- temente i motivi del respingimento della domanda d’asilo del figlio. Occorre pertanto anzitutto chinarsi su tale censura formale. 5.2 5.2.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l’obbligo per le autorità di motivare le proprie deci- sioni, affinché gli interessati possano comprendere ed esercitare i loro diritti di ricorso in maniera effettiva. L’autorità deve pertanto menzionare, per lo meno brevemente, i motivi che l’hanno condotta ad adottare un determi- nato provvedimento, in modo tale che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione e impugnarla con cognizione di causa (cfr. DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 con- sid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di princi- pio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibi- lità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). 5.2.2 Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in pre- senza di una violazione grave, è infatti di principio possibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incom- patibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione

D-2173/2023 Pagina 8 celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Una violazione del diritto di essere sentito può inoltre essere sanata se la persona interessata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad un’autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame dell’auto- rità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BI- CKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 119 ad art. 29). Trasposto in materia d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nel potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 5.2.3 La questione può ad ogni modo giocare un ruolo sulla decisione dell’autorità di ricorso relativa alle spese processuali e ripetibili. Quest’ul- tima può infatti segnatamente decidere di assegnare al ricorrente delle spese ripetibili per i costi che egli ha dovuto assumere impugnando la de- cisione dell’autorità inferiore, spese che non avrebbe dovuto sostenere se la violazione dell’obbligo di motivazione non fosse intervenuta (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1; 133 I 234 consid. 3; sentenze del Tribunale fede- rale 8C_398/2020 del 2 settembre 2020 consid. 4.3; 9C_670/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 3.3.1). 5.2.4 Nel caso di specie, il Tribunale considera che l’autorità inferiore non abbia ottemperato il proprio obbligo di motivazione. Nella decisione impu- gnata, la medesima avrebbe infatti dovuto pronunciarsi, nella decisione im- pugnata, in merito agli ostacoli all’allontanamento riguardanti il figlio mino- renne, B., alla luce dell’attuale situazione presente in Italia per quanto concerne i trasferimenti Dublino che avrebbe potuto eventualmente avere un’incidenza sul momento del trasferimento della madre, A., in tale Paese, e ciò in virtù del principio dell’unità della famiglia. La mede- sima avrebbe, inoltre, dovuto tenere in debita considerazione l’interesse del minorenne in applicazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 107). Tuttavia, considerato che la SEM ha sufficientemente rimediato a tale manchevolezza nello scambio di scritti avvenuto dinnanzi allo scrivente Tribunale e che il ricorrente ha avuto modo di esprimere le proprie critiche nell’ambito del suo diritto alla replica, la violazione dell’obbligo di motivazione è da considerarsi, in appli- cazione della summenzionata giurisprudenza, riparata. Per quanto

D-2173/2023 Pagina 9 concerne le spese processuali e le spese ripetibili si rinvia invece ai con- sid. 15, 16 e 17. 5.3 Pertanto, la censura formale sollevata nel gravame risulta essere in- fondata e dev’essere respinta. I. Nel merito della situazione della ricorrente 6. Nel ricorso del 20 aprile 2023, la ricorrente sostiene sostanzialmente che l’Italia non sia competente per il trattamento della sua domanda d’asilo, che la SEM avrebbe violato il diritto federale non considerando applicabile l’art. 3 par. 2 2 a frase RD III e che, vista la sua situazione, gli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 sarebbero in ogni modo applicabili e che, visto il trattamento congiunto della domanda d’asilo dei ricorrenti, l’autorità inferiore sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 8 CEDU. 7. 7.1 Nel contesto della procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, dopo aver passato in rassegna gli art. 7 - 15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento. 7.2 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è te- nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III) o che non l’ha ancora presentata (cfr. CONSTANTIN HRUSCHKA/FRANCESCO MAIANI, Dublin III Regulation [EU] No 604/2013, in: EU Immigration and Asylum Law, 3 a ed. 2022, n. 4 ad art. 18). 7.3 Nel caso di specie, la ricorrente era titolare di un visto “Schengen”, in corso di validità, per l’Italia. Ritenuto che lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è, di principio, quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, l’esame della domanda di protezione internazionale compete all’Italia (art. 12 par. 2 RD III). 7.4 La competenza dell’Italia è dunque di principio data.

D-2173/2023 Pagina 10 8. 8.1 Giusta l’art. 3 par. 2 2 a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come compe- tente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 8.2 Innanzitutto, secondo la ricorrente, vi sarebbero delle carenze sistemi- che nella procedura d’asilo in Italia siccome tale Paese non sarebbe mani- festamente in grado di far fronte agli impegni derivanti dall’obbligo di presa in carico previsto dal RD III. Infatti, da fonti giornalistiche risulterebbe che il sistema d’asilo e di accoglienza sia sempre in maggiore difficoltà e che le autorità locali non sarebbero sufficientemente organizzate per accogliere il trasferimento programmato di un numero elevato di richiedenti d’asilo. Inoltre, andrebbe anche considerato, in tale valutazione, il “blocco” da parte dell’Italia dei trasferimenti dei richiedenti d’asilo. 8.3 Il Tribunale rileva che, per costante giurisprudenza, malgrado la proce- dura d’asilo e il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitari, non vi sono generalmente fondati motivi per rite- nere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trat- tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Carta dei diritti fonda- mentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: “Car- taUE”) (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 otto- bre 2021 consid. 9; ex multis sentenze del Tribunale D-4235/2022 del 28 settembre 2022 consid. 14; D-5898/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 9.2; E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4) e ciò nonostante lo “stop” provvisorio imposto ai trasferimenti Dublino (cfr. recente sentenza del Tri- bunale D-2000/2023 dell’8 agosto 2023 consid. 8.4); che, peraltro, l’Italia è uno Stato firmatario della CartaUE, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu- mani o degradanti (Conv. tortura; RS 0.105), della Convenzione del 28 lu- glio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; di conseguenza, il rispetto della sicu- rezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della pro- pria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, da parte dello Stato in

D-2173/2023 Pagina 11 questione, sono presunti (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ri- fusione); direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti pro- tezione internazionale rifusione). 8.4 Le argomentazioni generiche della ricorrente non contengono suffi- cienti elementi concreti tali da mettere in discussione la predetta giurispru- denza. Inoltre, la ricorrente non ha apportato indizi concreti atti a dimo- strare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, riviandola in un Paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese. La stessa non ha, infine, dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di asilo. 8.5 Di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Tuttavia, secondo l’art. 17 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei “motivi umanitari”, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta “clausola di sovranità” (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 9.2 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici co- stituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU. Ciò ri- sulta essere il caso, segnatamente, quando la grave malattia (fisica o men- tale) dell’interessato si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e

D-2173/2023 Pagina 12 relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.2). 9.3 Dai referti medici presenti nell’incarto risulta che alla ricorrente sia stato diagnosticato un disturbo alimentare (cfr. atto SEM n. 33/2), un malessere generale con stanchezza cronica, insonnia e crampi muscolari (cfr. atto SEM n. 52/3), come pure una lombalgia cronica e una tendinite estensore al primo dito del piede destro (cfr. atti SEM n. 53/2, 56/3, 64/2), una blefarite angolare DD dermatite eczematosa (cfr. atto SEM n. 57/2) e un dente do- lente (cfr. atto SEM n. 63/3). Tali problematiche mediche non possono es- sere considerate, alla luce della summenzionata giurisprudenza, di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo trasferimento in Italia, una violazione dell’art. 3 CEDU. Nel predetto Paese risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l’insorgente vi potrà ottenere – una volta depositata regolare domanda d’asilo – i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5). Di conseguenza, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 RD III, come pure l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.4 9.4.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall’art. 8 CEDU, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo stra- niero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima ab- bia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). Le relazioni fami- gliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le rela- zioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere ecce- zionalmente considerate sufficienti quando tra i famigliari esiste un partico- lare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 mag- gio 2022 consid. 8.5.1). A medesima soluzione si giunge anche conside- rando l’art. 16 par. 1 RD III. Dalla formulazione di quest’ultima norma si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità tale da richiedere un’assistenza

D-2173/2023 Pagina 13 significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorve- glianza o anche di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 con- sid. 11.4). 9.4.2 Nel caso di specie, per quanto possa essere comprensibile che la ricorrente non voglia separarsi dalla figlia maggiorenne che si trova attual- mente (...), ella non ha presentato alcuna prova concreta, né è deducibile dagli atti all’incarto, che sia in grado di dimostrare che il suo trasferimento possa pregiudicarla dall’assistere la figlia maggiorenne. D’altronde, l’Italia risulta essere un Paese limitrofo alla Svizzera, e quindi la figlia potrà rag- giungerla allorché lo desidera e mantenere quindi un contatto diretto con la stessa e il fratello minorenne. 9.4.3 Per questi motivi, la SEM non ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU. La relativa censura dev’essere respinta. 10. L’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico la ricorrente. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

D-2173/2023 Pagina 14 II. Nel merito della situazione del figlio minorenne 11. 11.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 11.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. 11.3 Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 11.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è di principio esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.1). Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indi- rizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo. 11.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 11.6 11.6.1 Il Consiglio federale designa, come Stati sicuri, gli Stati in cui, se- condo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). 11.6.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non da organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il ricono- scimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in

D-2173/2023 Pagina 15 questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, se- condo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rap- porto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Conv. rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecu- zioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex pluris sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3; D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di prin- cipio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di pro- tezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecu- zioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, oc- corre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente or- gani di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2). 11.6.3 Nel caso in disamina, il ricorrente dispone di un passaporto italiano. Il Consiglio federale ha inserito l’Italia nel novero dei paesi esenti da per- secuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 OAsi 1). Esi- ste dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità italiane. 11.6.4 L’interessato ha allegato che la decisione di recarsi in Svizzera sa- rebbe stata presa da sua madre. Quest’ultima non avrebbe voluto rimanere in Libano perché temeva per la sicurezza sua e di sua sorella. In partico- lare, il suo scopo sarebbe stato quello di tenerli lontani dal padre violento che avrebbe dei legami con il partito politico e organizzazione paramilitare sciita libanese C._______. All’età di nove o dieci anni, il ricorrente avrebbe partecipato a degli incontri tra i membri di tale partito e suo padre. Per que- sti motivi, egli desidererebbe vivere in Svizzera con la madre e la sorella, lontano dal padre. Se dovesse tornare in Libano, egli avrebbe problemi con il padre e, se dovesse essere allontanato in Italia, con eventuali conoscenti dello stesso (cfr. atto SEM n. 62/8). Nella fattispecie non vi sono

D-2173/2023 Pagina 16 manifestamente indizi di una persecuzione da parte di organi governativi. Non risulta in alcun modo dall’incarto che lo Stato italiano abbia rifiutato di proteggerlo o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Infine, nemmeno i mezzi di prova presentati premettono di confutare la presun- zione legale. Per questi motivi, la valutazione dell’autorità inferiore dev’es- sere tutelata. Il ricorrente non può prevalersi di un rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d’asilo e l’accertamento dei fatti giuridica- mente rilevanti non risulta carente. 11.7 Per i motivi sopra esposti, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo va respinto e la decisione impugnata confermata. 12. 12.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi) secondo cui i membri di una famiglia sono in generale oggetto di un’ese- cuzione coordinata e sincronizzata dell’allontanamento verso la stessa de- stinazione (cfr. GICRA 1999/1 consid. 4). 12.2 Nel caso di specie, i ricorrenti rientrano manifestamente nel concetto di “famiglia” di cui all’art. 1a lett. e OAsi 1. Ne consegue che essi dovranno essere oggetto di un’esecuzione coordinata e sincronizzata dell’allontana- mento verso l’Italia, come d’altronde confermato dalla SEM nella propria risposta al ricorso del 16 maggio 2023. Tale Paese risulta in effetti essere sia competente per l’esame della domanda d’asilo della madre sulla base del RD III, sia il Paese d’origine del richiedente minorenne. L’allontana- mento coordinato di quest’ultimo con la madre permetterà di garantire il rispetto del benessere superiore del medesimo (art. 3 par. 1 CDF). Per quanto riguarda l’esecuzione effettiva di tale misura, la comunicazione da parte delle autorità italiane del “blocco” dei trasferimenti Dublino risulta es- sere un ostacolo all’allontanamento di carattere temporaneo che si rileva essere nella presente fattispecie ininfluente alla luce del consenso al tra- sferimento accordato dalle autorità italiane (cfr. recente sentenza del Tri- bunale D-2000/2023 dell’8 agosto 2023 consid. 9.5) ma che dovrà tuttavia essere preso debitamente in considerazione dall’autorità competente nelle modalità di esecuzione dell’allontanamento. L’unità famigliare dei ricorrenti viene, in questo modo, tutelata.

D-2173/2023 Pagina 17 12.3 Ne consegue che il principio dell’unità della famiglia non si oppone all’allontanamento dei ricorrenti verso l’Italia. Tuttavia, l’autorità di esecu- zione dovrà agire e vigilare affinché lo stesso venga rispettato. 12.4 Neppure la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Con- federazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell’allontanamento posto che l’entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr. atto SEM n. 62/8, R62; cfr. sentenza del Tribunale D-6257/2014 del 10 novembre 2014, pag. 7). L’eventuale rilascio di un per- messo di dimora non è infatti oggetto del corrente procedimento e sarà se del caso valutato dalle autorità competenti qualora adite nelle buone e do- vute forme. 12.5 Riassumendo, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). 12.6 Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata e le relative censure respinte. 13. 13.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 1 LStrI). 13.2 13.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 13.2.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire

D-2173/2023 Pagina 18 dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o ren- dere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (real risk) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.2.3 Nel caso in esame, ritenuto che il ricorrente non è riuscito a dimo- strare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio verso il suo Paese d’ori- gine è dunque ammissibile secondo gli artt. 5 cpv. 1 LAsi e 33 Conv. Rifu- giati. In siffatte circostanze non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine a un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura. 13.2.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecu- zione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pub- blico internazionale nonché della LAsi. 13.3 13.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero verrebbe a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.3.2 Come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l’Italia nella li- sta delle “safe countries” ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giu- sta l’art. 6a cpv. 3 LAsi. 13.3.3 Inoltre, giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come da Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile. 13.3.4 Per quanto riguarda infine la situazione medica del ricorrente, allo stesso è stata diagnosticata un’inappetenza, una scarsa spinta vitale

D-2173/2023 Pagina 19 (cfr. atto SEM n. 55/2), un’iporessia psicologica e una selettività alimentare importante (cfr. atto SEM n. 59/4). Tuttavia, da un lato, lo stato di salute del ricorrente è tuttavia migliorato dopo il suo incontro con la dietista (cfr. atto SEM n. 60/3). D’altro lato, sul piano psicologico, allo stesso è stato invece diagnosticato un disadattamento e una reazione depressiva (cfr. atto SEM n. 61/2). Nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia. In ogni modo, si rileva che l’Italia dispone di strutture mediche suffi- cienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle pro- blematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3). 13.3.5 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere ritenuta ra- gionevolmente esigibile. 13.4 13.4.1 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 13.4.2 L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 13.4.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontana- mento la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 14. Ne discende che la SEM non ha violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non ri- sulta essere inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi, il ricorso va re- spinto. 15. Avendo il Tribunale statuito nel merito dello stesso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5

D-2173/2023 Pagina 20 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerate sia la procedura applicabile alla ricorrente sia la minore età di suo figlio, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 17. Nonostante lo scrivente Tribunale abbia constatato una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità inferiore (consid. 5), ai ricorrenti non vengono attribuite spese ripetibili essendo i medesimi assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi (art. 111a ter LAsi). 18. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 21 aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 19. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2173/2023 Pagina 21 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L’autorità preposta per eseguire l’allontanamento adotterà le misure neces- sarie per garantire che l’esecuzione dello stesso avvenga, ai sensi dei con- siderandi, concertata per tutti gli interessati, A._______ e B._______, in conformità al principio dell’unità della famiglia. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Non si assegnano indennità ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

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