B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2144/2022
Sentenza del 24 maggio 2022 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (...) Etiopia, patrocinata da Cristina Tosone, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 3 maggio 2022 / N (...).
D-2144/2022 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, di nazionalità etiope, ha presentato domanda d’asilo in Sviz- zera il 2 settembre 2021. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «CS-VIS» la richiedente asilo beneficava di un visto rilasciato dalle autorità francesi e valido dal 14 luglio 2021 al 22 gennaio 2022. C. ln data 3 settembre 2021, basandosi su quanto precede, la SEM ha inol- trato una domanda di ammissione alle autorità francesi in base all’art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola- mento Dublino III). D. Il 17 settembre 2021 si è svolto con l’interessata il colloquio personale ai sensi dell’art. 5 Regolamento Dublino III. In tale occasione, la richiedente l’asilo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo vissuto presso la famiglia kuwaitiana per cui lavorava come domestica. Nello specifico, ha fatto presente come l’importante carico di lavoro le avrebbe causato dolori alle gambe, per i quali i suoi datori di lavoro non le avrebbero permesso di farsi visitare in ospedale in Svizzera. Ha pure precisato non poter disporre liberamente del suo passaporto e di essere stata spintonata dal figlio della coppia a seguito della discussione circa il dolore alle gambe. E. Il 6 ottobre 2021 la richiedente l’asilo ha sostenuto un’ulteriore audizione quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani. In tale contesto, le è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Francia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontana- mento in virtù del Regolamento Dublino. F. ln data 11 ottobre 2021 la protezione giuridica ha interrogato la SEM circa
D-2144/2022 Pagina 3 l’emissione di una decisione formale in merito al diniego di un periodo di recupero e riflessione ai sensi dell’art. 12 e 13 della Convenzione del Con- siglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). G. ln data 20 ottobre 2021 la SEM ha emesso una decisione incidentale nella quale sono state esposte le ragioni per le quali all’interessata non è stata riconosciuta la qualità di potenziale vittima di tratta di esseri umani. H. ln data 2 novembre 2021 le autorità francesi hanno accolto la richiesta di ammissione testé menzionata. I. Con decisione del 17 novembre 2021 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: tra- sferimento) dalla Svizzera verso la Francia. J. Il 25 novembre 2021 l’interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con sentenza del 2 dicembre 2021 (D-5140/2021) ha accolto il gravame retrocedendo gli atti all’autorità di prima istanza per determinare quali fossero le conseguenze derivanti dalla qualifica di potenziale vittima di tratta degli esseri umani. K. In data 7 dicembre 2021 la SEM ha concesso alla richiedente l’asilo un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della della Conv. tratta. L. L’11 gennaio 2022 l’interessata ha trasmesso la dichiarazione di collabora- zione, con la quale ha acconsentito ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale. Il 18 gennaio 2022, la SEM ha così segnalato il caso all’Ufficio federale di polizia (di seguito: fedpol), il quale, in data 24 gennaio 2022, ha confermato di aver eseguito le indagini anche tramite l’annuncio del reato alle competenti autorità francesi, presso cui la richie- dente dovrà presentarsi dopo il trasferimento.
D-2144/2022 Pagina 4 M. In data 1° marzo 2022 la SEM ha informato le autorità francesi in merito al fatto che la richiedente l’asilo è stata identificata come potenziale vittima TEU. Agli atti risulta la conferma del fatto che le autorità francesi abbiano ricevuto tale comunicazione. N. Il 4 marzo 2022 la SEM ha richiesto ed ottenuto ulteriore documentazione medica da cui si evince la diagnosi di Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e disturbo da stress post-traumatico (PTSD) in trattamento con i medica- menti Pantoprazolo, Plaquenil, Prednisone e con sedute di psicoterapia. Il 16 marzo 2022, la SEM ha trasmesso i suddetti rapporti medici specialisti alla protezione giuridica concedendole la facoltà di prendere posizione al soggetto. Il 22 marzo 2022 la ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo, precisando di assumere Escitalopram, Psychopax con Teme- sta in riserva. O. Con decisione del 3 maggio 2022, notificata il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata, pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Francia, nonché l’esecuzione della predetta misura. In sunto, l’autorità inferiore ha ritenuto data la competenza della Francia per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell’in- teressata. Ha a questo titolo osservato come si potrebbe partire dal pre- supposto che la richiedente non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In specie non vi sarebbero nep- pure dei motivi giustificanti l’applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). I problemi medici di cui soffrirebbe la richiedente l’asilo non risul- terebbero ostativi al trasferimento, visto in particolare che il sistema di ac- coglienza francese offrirebbe possibilità di cura adatte e garantirebbe ai richiedenti l’asilo l’accesso ai trattamenti necessari. Le affezioni in pre- senza non sarebbero in ogni caso tali da rientrare nella restrittiva giurispru- denza convenzionale. Il potenziale reato di tratta non sarebbe inoltre stato compiuto in Francia, le di cui autorità sarebbero state informate dell’eve- nienza e atte a fornirle un’adeguata tutela e presa a carico.
D-2144/2022 Pagina 5 P. Il 10 maggio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) la richiedente è insorta con- tro la decisione dell’autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso con misure supercautelari; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d’asilo; in subordine l’annullamento della decisione sul punto dell’allontanamento; contestualmente, la concessione dell’assistenza giu- diziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Q. L’11 maggio 2022 il Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec- cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
D-2144/2022 Pagina 6 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1. La ricorrente lamenta un diniego di accesso agli atti e la contestuale violazione del diritto di essere sentito. La patrocinatrice intervenuta in sede penale avrebbe invero richiesto alla SEM la trasmissione della comunica- zione ricevuta da fedpol (cfr. supra lett. L) e classificata come atto interno. L’autorità di prima istanza non vi avrebbe dato seguito, comunicando che nessun procedimento penale sarebbe in corso in Svizzera. L’insorgente, nonostante la sua volontà di partecipare alle indagini espressa mediante dichiarazione di collaborazione, non sarebbe mai stata contattata dagli in- quirenti. Dato il breve tempo trascorso tra la segnalazione e la risposta sarebbe peraltro poco realistico che fedpol abbia effettivamente svolto qualsivoglia attività istruttoria. Nei successivi quattro mesi, l’interessata non avrebbe ricevuto alcuna informazione dalle autorità di perseguimento penale né la possibilità di esprimersi in merito. Le ragioni di tale modo di procedere non apparrebbero conoscibili vista l’inaccessibilità degli atti 70 e 71. Emettendo la decisione senza fornire informazioni in merito, omet- tendo di motivare in modo comprensibile sul punto la propria decisione, negando alla vittima la possibilità di essere informata e di partecipare pie- namente alla procedura d’inchiesta (eventualmente presentando una de- nuncia personale) e senza accordare accesso alla documentazione perti- nente, l’autorità avrebbe violato il diritto di essere sentito. 4.2. Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. 4.3. L’art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell’or- dinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresen- tante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni
D-2144/2022 Pagina 7 delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non uti- lizzati quali mezzi di prova nell’ambito della trattazione di un determinato caso. Si tratta di quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un’opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all’uso proprio ed esclusivo dell’ammini- strazione, segnatamente richieste, bozze di decisione, annotazioni dei col- laboratori e scambi di e-mail (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 Ia 286 consid. 2d, Sentenze del Tribunale federale 2C_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del TAF A- 2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; WALDMANN/OESCHGER in: Wald- mann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, 65 ad art. 26). 4.4. Nel caso in narrativa è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha desi- gnato quali interni gli atti 70 e 71. Trattasi infatti di uno scambio di e-mail tra la SEM e fedpol che non soggiace al diritto di consultazione. Per quanto concerne la pretesa di prendere parte all’eventuale procedura penale, la stessa era, per ovvi motivi, da indirizzare alle competenti autorità di perse- guimento e pertanto risulta priva di ogni rilievo per l’evasione del presente gravame. Di altre violazione delle prerogative inerenti alla suddetta garan- zia costituzione non se ne identificano in specie. Circa il rispetto delle ob- bligazioni derivanti dalla qualifica di potenziale di tratta si rinvia a quanto segue. 5. 5.1. Nel gravame l’insorgente censura pure il mancato rispetto, da parte dell’autorità inferiore, delle istruzioni vincolanti cui era assortito il rinvio della causa da parte di questo Tribunale (cfr. supra lett. J.). In particolare, la SEM non avrebbe accordato alla ricorrente alcun termine per richiedere all’autorità cantonale un permesso per la durata degli accertamenti riguar- danti la tratta di esseri umani, né avrebbe atteso l’esito di tale richiesta – tutt’ora pendente presso l’Amt für Migration di Lucerna – prima di emettere la decisione avversata. Oltremodo, l’autorità di prima istanza nemmeno avrebbe considerato le richieste del patrocinatore in sede pe- nale quo all’attribuzione cantonale. 5.2. Giusta l’art. 61 PA l’autorità di ricorso decide la causa o eccezional- mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Atteso che laddove permanga una certa latitudine di giudizio all’autorità di inferiore il rinvio degli atti ha di principio natura incidentale, la misura di detta impera-
D-2144/2022 Pagina 8 tività non è del tutto chiara in dottrina (cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Kom- mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 61 n. 8). Il carattere vincolante dei considerandi delle cassa- zioni è in ogni caso da ricondurre ai principi della gerarchia delle istanze dell’unità procedurale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_465/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 1.4; sentenza del Tribunale A-3008/2015 del 6 novembre 2015 consid. 1.6; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. marg. 1158). 5.3. Nella sentenza D-5140/2021 del 2 dicembre 2021 questo Tribunale ha invitato la SEM a determinare quali fossero le conseguenze derivanti dalla qualifica di potenziale vittima di tratta degli esseri umani. Ha altresì precisato che l’allontanamento non avrebbe potuto essere effettuato prima di stabilire se la persona interessata fosse vittima di tratta ed il completamento dell’eventuale indagine penale. In questo senso la SEM avrebbe dovuto concedere alla ricorrente un termine di 30 giorni per il recupero e la riflessione previsto dall’articolo 13(1) Conv. tratta., e, in caso di conferma circa la sua volontà di collaborare alle indagini, un termine ragionevole per richiedere all’autorità cantonale di polizia degli stranieri un permesso di soggiorno per la durata degli accertamenti. 5.4. Ora, non appare che la SEM non abbia dato seguito alle istruzioni del Tribunale. L’autorità inferiore ha concesso alla ricorrente un termine di ri- flessione, ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un’indagine penale ed ha trasmesso gli atti a fedpol. Ha emesso il provvedimento sindacato solo dopo aver ottenuto comunicazione da quest’ultimo Ufficio quanto al fatto che le autorità francesi si sarebbero fatte carico del caso una volta eseguito il trasferimento. Il periodo di recupero e riflessione è stato con- cesso. In assenza di ulteriori indagini da svolgere sul territorio elvetico, non si imponeva un termine ulteriore per richiedere un permesso alle compe- tenti autorità di polizia degli stranieri. Questioni inerenti alla procedura pe- nale che esulano dall’oggetto della presente vertenza sono irricevibili da questo Tribunale. La doglianza va dunque respinta. 6. 6.1. Nel prosieguo della sua impugnativa la ricorrente ripercorre il quadro giuridico topico in materia di tratta di esseri umani ed in particolare le di- verse disposizioni della Conv. tratta. Poste queste premesse, ella precisa che la Convenzione regolamenterebbe il soggiorno e l’allontanamento delle vittime in particolare alla luce del rischio di ri-vittimizzazione nonché
D-2144/2022 Pagina 9 dell’impatto sulle condizioni psicofisiche. Per tali motivi, le parti contraenti sarebbero tenute a rilasciare un permesso di soggiorno anche qualora la condizione personale della vittima lo richieda. Quanto all’insorgente, ella avrebbe iniziato un lento percorso di recupero in Svizzera accedendo alle cure psichiatriche e di medicina generale. Avrebbe ricevuto assistenza dalla protezione giuridica nella ricostruzione del proprio vissuto acquisendo fiducia nel prossimo e nelle autorità. In considerazione del percorso intra- preso e della rete di supporto che si sarebbe venuta a creare, allontanando la ricorrente la Svizzera verrebbe meno ai propri obblighi stabiliti dalla Conv. tratta. Quand’anche la sua presenza non fosse necessaria per l’in- chiesta penale, la situazione personale dell’insorgente imporrebbe invero una sua permanenza. Secondariamente, la SEM avrebbe disposto l’allon- tanamento della ricorrente senza ottenere alcuna garanzia da parte delle autorità francesi quanto ad un suo alloggiamento in un luogo sicuro ed al riparo da possibili ritorsioni da parte degli sfruttatori. Oltremodo, alla luce del ragionamento della SEM secondo cui il reato non sarebbe stato perpe- trato sul suolo francese, mal si comprenderebbe il motivo per il quale la ricorrente sia tenuta a presentare una denuncia in detto Paese. Inoltre, il fatto che l’insorgente non sia stata ricontattata o rintracciata fino ad ora non escluderebbe affatto il rischio di re-traffiking, poiché essa da 8 mesi si tro- verebbe in una struttura sorvegliata. Per tali ragioni, e considerato il carat- tere self-executing delle disposizioni della Conv. tratta, un trasferimento in Francia contravverrebbe all’art. 3 CEDU. 6.2. Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell’art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizio- nale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Pa- lermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l’allontanamento fintanto che la proce- dura d’identificazione sia completata (art. 10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l’assi- stenza di cui all’art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come
D-2144/2022 Pagina 10 un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 6.3. Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtli- chen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 6.4. Come già tematizzato, l’autorità inferiore, dopo il rinvio degli atti da parte del Tribunale, si è conformata alle istruzioni vincolanti in esso conte- nute. Pertanto, nulla può esserle rimproverato quo all’identificazione dell’in- sorgente quale potenziale vittima di tratta. Quanto ad eventuali misure ul- teriori, va osservato che la stessa fedpol, autorità specializzata nella mate- ria, ha lasciato intendere che il procedimento penale si sarebbe svolto nello Stato di destinazione e non ha indicato che la presenza sul suolo elvetico dell’insorgente sarebbe stata necessaria. Pertanto, all’autorità competente in materia d’asilo non incombeva l’adozione di altri provvedimenti di salva- guardia. Allo stesso modo, atteso che nel corso della procedura la pre- senza in Svizzera quale richiedente l’asilo era autorizzata e che fedpol non ha segnalato la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori, la que- stione del termine per richiedere all’autorità cantonale di polizia degli stra- nieri un permesso di soggiorno di breve durata risulta ininfluente. Per il resto ed atteso che in ambito Dublino il giudizio circa l’esistenza di un im- pedimento all’esecuzione del rinvio risulta indissociabile dalla non entrata nel merito (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2) si rinvia ai considerandi che se- guono. 7. Nell’impugnativa l’insorgente censura anche le criticità che toccherebbero il sistema d’accoglienza francese. A questo proposito, ella pone innanzi- tutto l’accento sul fatto che l’unico ente adibito a fornire informazioni ai co- siddetti “Dublin returnees” sarebbe la Croce Rossa. Tale categoria di per- sone, prosegue la ricorrente, dovrebbe recarsi autonomamente presso la prefettura competente senza peraltro avere garanzie quo alla registrazione
D-2144/2022 Pagina 11 della domanda. Altro tema scottante sarebbe la carenza di alloggi, che toc- cherebbe però in egual misura tutti i richiedenti l’asilo. Inoltre, la presa a carico dei problemi di natura psichica desterebbe particolare preoccupa- zione. Su questi presupposti, si potrebbe concludere quanto all’esistenza di gravi carenze nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza e con ciò anche all’impossibilità, per l’interessata, di ottenere assistenza alla pari che in Svizzera. In effetti, il medico avrebbe formulato una prognosi infausta per quanto concerne il Lupus eritematoso, malattia cronica neces- sitante di un trattamento ad vitam. Inoltre, la presa a carico psicoterapeu- tica e farmacologica posta in essere in Svizzera avrebbe ridotto in modo significativo la sintomatologia ansiosa e dissociativa. I benefici del suo sog- giorno in Svizzera sarebbero dunque ben visibili, tanto più che l’insorgente avrebbe avuto una sola ricaduta dopo essere stata trasferita in un centro con numerosi richiedenti l’asilo di lingua araba, circostanza che avrebbe rievocato in lei i maltrattamenti subiti in Kuwait. Su questi presupposti, un allontanamento verso la Francia finirebbe per causare conseguenze estre- mamente dannose per la salute della richiedente l’asilo e risulterebbe con- trario all’art. 3 CEDU, tanto più che lo stesso medico curante avrebbe rac- comandato vivamente di non procedere in tal senso e l’interessata mede- sima avrebbe espresso terrore e angoscia rispetto ad una siffatta eventua- lità. Così, anche ammettendo che la Francia attuerà tutte le misure del caso, un distacco improvviso dall’apparato di sostegno in essere potrebbe avere conseguenze nefaste. Del resto, conclude l’insorgente, anche lad- dove “non si volesse ritenere illecito l’allontanamento”, sussisterebbero in ogni caso gli estremi per applicare la clausola di sovranità. 8. 8.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 8.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in que- stione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 8.3. Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
D-2144/2022 Pagina 12 individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de- terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Rego- lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato do- manda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 8.4. Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della compe- tenza prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la do- manda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 8.5. Ai sensi dell’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rila- sciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. Altresì, secondo l’art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni
D-2144/2022 Pagina 13 poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro. 9. Nel caso in rassegna alla luce del visto rilasciato dalle autorità francesi e dell’accettazione, da parte di quest’ultime, della domanda di ammissione presentata dalla Svizzera (cfr. supra lett. B, C e H), la competenza dalle Francia è da considerarsi di principio data. 10. 10.1. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti nello Stato di destinazione, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano ca- renze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degra- dante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regola- mento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 5; F-2143/2020 del 6 maggio 2020, consid. 6). 10.2. La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto- collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, detto Paese è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva pro- cedura e direttiva accoglienza). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in pre- senza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). 10.3. Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere la persistenza di una
D-2144/2022 Pagina 14 pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Sebbene alcuni rapporti indipendenti abbiano effettiva- mente evidenziato la presenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza transalpino, giurisprudenza invalsa ha sempre escluso l’esistenza di ca- renze sistemiche ai sensi del precitato disposto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell’11 febbraio 2020 consid. 6). Altresì l’insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Francia né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in di- scussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1. Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 11.2. Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giu- stificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu- sta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trat- tamento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au- torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani- tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 con- sid. 4.4).
D-2144/2022 Pagina 15 11.3. Invece, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.4. 11.4.1. Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2). 11.4.2. Ebbene, all’occorrenza la Francia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell’Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Le autorità francesi sono peraltro state informate sulla situazione inerente il caso di specie da fedpol e dalla stessa SEM ed hanno già mostrato piena disponibilità a prendere in carico l’insorgente. 11.4.3. Su questi limpidi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricor- rente, ch’ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità francesi, le quali avranno poi l’incombenza di espe- rire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti con- facenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che la Francia non esami- nerà la sua domanda d’asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità (cfr. sentenza del Tribunale D-455/2022 del 14 feb- braio 2022 consid. 14.1). Pertanto, nel caso in rassegna è altresì a ragione che la SEM ha potuto esimersi dal richiedere garanzie specifiche a detto Stato membro (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale E- 3689/2017 del 17 giugno 2020 consid. 6.4.3). 11.5. 11.5.1. Per quanto concerne lo stato di salute dell’insorgente, occorre os- servare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di per- sone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro
D-2144/2022 Pagina 16 Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sen- tenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qua- lora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di tratta- menti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle con- dizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 11.5.2. In concreto il quadro clinico dell’interessata – sufficientemente ac- clarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti (cfr. supra lett. N) − non è contraddistinto da affezioni tali da porla gravemente ed irrimediabil- mente a rischio con un trasferimento verso la Francia, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019). Si ravvisi anche a tal proposito come gli Stati membri siano vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all’art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi men- tali. Così, non vi sono dubbi quanto al fatto che l’apparato sanitario transal- pino sia in misura di fornire in specie le necessarie prestazioni sanitarie per il trattamento di LES e PTSD, e ciò indipendentemente dalla gravità delle manifestazioni psichiche e somatiche in essere. 11.5.3. Sempre in quest’ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione ne- gativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 11.6. In definitiva, l’interessata non ha fornito indizi seri suscettibili di com- provare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3
D-2144/2022 Pagina 17 Conv. tortura o a altri disposti del diritto cogente in caso di esecuzione del trasferimento verso la Francia. 11.7. Su questi presupposti non si ravvisa in concreto un obbligo di appli- care la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Du- blino III. Infine, nel caso in disamina non sussistono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, la Francia rimane competente per la presa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III. 12. Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che la succitata non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 13. In siffatte circostanze non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2). 14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso la Francia, confermata. 15. La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso. 16. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dell’insorgente tendente alla concessione dell’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.
D-2144/2022 Pagina 18 17. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 12 novembre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 18. Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 19. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2144/2022 Pagina 19 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento di spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli