B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2107/2018

S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A., nata il (...), con la figlia B., nata il (...), Siria, entrambe patrocinate dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 13 marzo 2018 / N (...).

D-2107/2018 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina Siriana di etnia curda riconosciuta quale rifugiata in Italia, ha inoltrato una prima domanda d’asilo in Svizzera il 23 marzo del 2013 congiuntamente ai suoi quattro figli. Il 10 ottobre 2013, l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), preso atto della protezione già ottenuta, non è quindi entrato nel merito della domanda d’asilo ed ha pronunciato l’allontanamento della ri- chiedente e dei figli verso tale paese, ordinandone nel contempo l’esecu- zione. Il 28 novembre 2013, gli interessati sono quindi stati ricondotti in Italia (cfr. atti autorità inferiore). B. Il 3 dicembre 2014, l’interessata ha nuovamente richiesto asilo in Svizzera accompagnata questa volta dalla sola figlia C.. Per gli stessi motivi di cui sopra, la SEM, non è entrata nel merito della domanda nemmeno in tale circostanza, pronunciando il contestuale allontanamento ed ordinan- done nuovamente l’esecuzione. A far data dallo stesso mese, la richiedente risultava scomparsa dalla Svizzera (cfr. atti autorità inferiore). C. Il 5 giugno 2017 l’interessata ha inoltrato per iscritto una terza domanda d’asilo in Svizzera. In tale circostanza ella ha dapprima confermato di es- sere stata posta al beneficio dello statuto di rifugiato in Italia, per poi alle- gare essersi separata dal precedente marito dal quale avrebbe anche su- bito dei maltrattamenti e di avere nel frattempo intrattenuto una relazione con un altro siriano, ammesso provvisoriamente in Svizzera. Con quest’ul- timo ella avrebbe anche concepito un altro figlio, a quel tempo prossimo alla nascita. Nella medesima occasione la richiedente non ha invece fatto menzione della sorte dei suoi ulteriori quattro figli. Ella ha quantomeno af- fermato poter vantare una relazione consolidata con il nuovo partner e che un suo soggiorno in Italia sarebbe da considerarsi completamente inesigi- bile, stante la presenza del precedente compagno e di una comunità curda che la vedrebbe ormai come una reietta. A sostegno della sua domanda multipla la richiedente ha citato alcune disposizioni contenute nel regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

D-2107/2018 Pagina 3 Ella ha quindi chiesto che la sua domanda fosse esaminata in Svizzera, stato competente ai sensi del Regolamento Dublino III. In subordine ha postulato la sua ammissione in Svizzera per motivi umanitari. Da ultimo ha pure fatto contestuale domanda di rilascio di un permesso per casi perso- nali particolarmente gravi ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. D. Il 20 giugno 2017, la richiedente ha dato alla luce la figlia B.. E. Il 21 agosto 2017 a A. è stato concesso per iscritto il diritto di es- sere sentita in merito alla prospettata non entrata nel merito ed al suo al- lontanamento verso l’Italia. Nell’ambito della sua presa di posizione del 29 agosto 2017, l’interessata si è sostanzialmente avvalsa della necessità di tenere conto dell’interesse preponderante della figlia alla permanenza in Svizzera. Per il resto, ha nuovamente fatto menzione dei rischi derivanti dalla presenza del marito in Italia. Ha infine allegato della documentazione medica dalla quale si evince la necessità di una terapia a base di Duloxe- tina e di colloqui di sostegno. F. L’asserito attuale compagno dell’interessata nonché padre di B., D. (N [...]), risulta essere stato ammesso provvisoriamente in Svizzera a far data dal 13 aprile 2014 per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. G. Il 6 settembre 2017, la SEM ha richiesto la riammissione in Italia della ri- chiedente e della figlia B._______ sulla base dell’Accordo europeo sul tra- sferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (RS 0.142.305, di seguito Accordo sul trasferimento); riammissione accettata dallo stato limitrofo il 2 gennaio 2018. H. H.a Con decisione del 13 marzo 2018, notificata il 4 aprile 2018 (cfr. avviso di notifica e ricevuta), la SEM, per la terza volta, non è entrata nel merito della domanda ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessata e della figlia verso tale paese, ordinandone nel contempo l’esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile. H.b A tal proposito, l’autorità di prime cure ha constatato che l’Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l’art. 6a

D-2107/2018 Pagina 4 cpv. 2 lett. b LAsi e che dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che la richiedente e la figlia avrebbero ivi ottenuto lo statuto di rifugiato. Conside- rato quindi il consenso alla riammissione indirizzato alla SEM dalle autorità italiane, difetterebbe in specie un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA. Allo stesso modo, la SEM è partita dal presupposto che le argomentazioni fondate sul Regolamento Dublino III non sarebbero pertinenti in una procedura basata sull’Accordo sul trasferimento. Infine, quanto alla richiesta volta al rilascio di un permesso di soggiorno per casi personali particolarmente gravi ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, l’au- torità di prime cure ha richiamato l’art. 14 cpv. 1 LAsi circa l’esclusività della procedura d’asilo. H.c Quanto all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato in primo luogo che le interessate potrebbero far rientro in Italia senza temere di es- sere rinviate nel loro Paese d’origine in violazione del principio di non re- spingimento (art. 5 LAsi). L’autorità inferiore ha in seguito negato l’esi- stenza di una relazione stretta ed effettiva tra le richiedenti ed D._______ ed ha parimenti rilevato come quest’ultimo non sarebbe al beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera. Se ne concluderebbe pertanto che le interessate non sarebbero legittimate ad avvalersi dell’art. 8 CEDU per mettere in discussione la legittimità dell’esecuzione dell’allontana- mento. Da ultimo, visto il diritto di soggiorno delle richiedenti in uno stato limitrofo ed il fatto che A._______ era a conoscenza del prospettato trasfe- rimento verso l’Italia già al momento della concessione del diritto di essere sentita del 21 agosto 2017, quandanche si volesse ritenere un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita famigliare, quest’ultima sarebbe limitata. Se- condo l’autorità di prime cure non vi sarebbero inoltre ulteriori ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. I. I.a In data 11 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en- trata: 12 aprile 2018) le interessate sono insorte contro la summenzionata decisione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: il Tribunale) postulandone l’annullamento e la restituzione degli atti di causa all’autorità di prime cure per la pronuncia dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente esse hanno altresì presentato una domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

D-2107/2018 Pagina 5 I.b Nel proprio gravame, il patrocinatore delle insorgenti si è sostanzial- mente limitato a contestare l’esecuzione dell’allontanamento, segnata- mente in quanto contraria all’art. 8 CEDU ed agli art. 3 e 9 della Conven- zione sui diritti del fanciullo (di seguito CDF; RS 0.107). Apparrebbe infatti evidente che in caso di rinvio verso l’Italia, B._______ verrebbe separata dal padre contro la sua volontà. Nel prosieguo della propria disamina, egli ha parimenti sollevato alcune problematiche medico-psichiatriche riguar- danti A., allegando al gravame anche un ulteriore certificato me- dico. Quo alla relazione tra le ricorrenti e B., la stessa sarebbe certamente stabile dal momento che durerebbe da diverso tempo e rispetto alla figlia, sin dalla nascita. Inoltre, la Svizzera non sarebbe necessaria- mente tenuta ad eseguire il rinvio verso l’Italia, stante la facoltà di emettere un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione ai sensi della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 di- cembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno). J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 19 aprile 2018, ha respinto la succitata domanda di esenzione invitando le ricorrenti a versare un anticipo a di CHF 750. – a copertura delle presunte spese processuali. Il 30 aprile 2018 le ricorrenti hanno corrisposto la somma richiesta. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della

D-2107/2018 Pagina 6 stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad- dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale è parimenti legittimato a rinunciare allo scambio di scritti. 3. 3.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l’Italia, così come altri Paese dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero de- gli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 3.2 Nel caso che ci riguarda, alla ricorrente è stato già da tempo ricono- sciuto lo statuto di rifugiato in Italia. Per questo motivo, le autorità italiane hanno dichiarato di riaccettare la medesima e la figlia sul proprio territorio in applicazione dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (cfr. ibidem). Pertanto, di principio, le ricorrenti possono fare ritorno in uno Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Di conseguenza, visto quanto sopra e non avendo inoltre le insorgenti in- vocato di rischiare di essere allontanate in Siria in caso di ritorno in Italia – e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – esse non hanno di principio alcun interesse degno di protezione ai sensi

D-2107/2018 Pagina 7 dell’art. 25 cpv. 2 PA all’ottenimento di una protezione da parte della Sviz- zera. Tale interesse non può infatti essere invocato se il richiedente ha già ottenuto una protezione contro le persecuzioni in uno Stato terzo (cfr. sen- tenza del Tribunale D-805/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1 e D- 3033/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 5.1.1). La questione non è del resto nemmeno stata avversata in sede ricorsuale. 3.3 Per quanto riguarda tale punto di questione, il provvedimento impu- gnato è dunque meritevole di tutela. 3.4 Negli stessi termini, non giova inoltre alle ricorrenti appellarsi alla diret- tiva ritorno. Il testo in questione, pur vincolando effettivamente la Svizzera, non è infatti direttamente applicabile (cfr. sentenza del Tribunale D- 340/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.2; vedi anche Messaggio concer- nente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Sviz- zera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE], 7742, PAUL-LUCAS GOOD, Die Schengen-Assoziie- rung der Schweiz, Dissertation, Lachen 2010, pag. 80 e 195). 4. 4.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 4.2 Il principio dell’unità della famiglia – di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) – impone avantutto alle autorità competenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l’asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a differenza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). 4.3 La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il famigliare abbia ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’arrivo in Svizzera della per- sona che si avvale del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Am- mettere il contrario equivarrebbe infatti a privare della loro portata i disposti legali della LStr in materia di ricongiungimento familiare. In una pari even- tualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d’asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenza del Tribunale D- 787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3).

D-2107/2018 Pagina 8 4.4 Nel caso che ci occupa, il presunto compagno, rispettivamente padre, delle qui ricorrenti è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera con de- cisione dell’UFM del 13 aprile 2014 mentre A._______ ha depositato la do- manda multipla in oggetto soltanto il 5 luglio 2017. Di conseguenza, è pa- cifico che le insorgenti non possano prevalersi del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. 4.5 La decisione impugnata va dunque anche su questo punto confermata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 5. 5.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr prevede che la stessa debba risultare ammissibile (cpv. 3), ragionevol- mente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provarne o per lo meno renderne verosimile l’esistenza (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti). 5.3 5.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurispru- denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

D-2107/2018 Pagina 9 5.3.2 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, quest’ultimo non può pre- valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Inoltre, es- sendo stata l’Italia inserita nel novero degli Stati terzi sicuri e non avendo gli insorgenti dimostrato un rischio di subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità è sotto tale aspetto indubbia. 5.3.3 Occorre ora determinare se l’allontanamento delle interessate verso l’Italia sia conforme all’art. 8 CEDU. 5.3.3.1 Seppure l’art. 8 CEDU, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è pre- vista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democra- tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ul- timo a mantenere le sue relazioni familiari. 5.3.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invo- care il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest’ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). L’art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1).

D-2107/2018 Pagina 10 5.3.3.3 Prima di chinarsi sull’applicabilità dell’art. 8 CEDU alla seguente fattispecie il Tribunale ritiene giudizioso osservare come, secondo la docu- mentazione presente agli atti, A._______ risulti essere madre di ulteriori quattro figli. Uno scambio di informazioni con l’Ufficio Dublino della Repub- blica d’Austria ha inoltre permesso di constatare che la ricorrente, che pre- cedentemente aveva richiesto asilo in tale paese, si era resa irreperibile abbandonando i suoi quattro figli in loco. 5.3.3.4 Innanzitutto, relativamente all’esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra A._______ e D., il Tribunale rileva come, in assenza di un matrimonio regolarmente celebrato, di un matrimonio seriamente de- siderato ed imminente in Svizzera o ancora, di un concubinato stabile as- similabile ad un matrimonio (cfr. sulla nozione DTF 138 III 157 consid. 2.3.3), la stessa risulti fortemente dubbiosa. Invero, secondo la dichiara- zione rilasciata della ricorrente nel suo scritto del 26 giugno 2017 (cfr. atto C12), quest’ultima è giunta in Svizzera il 26 maggio 2017 allorché in pre- cedenza si trovava in Austria (cfr. supra). Si può pertanto partire dal pre- supposto che il concubinato con D. sia inferiore all’anno di durata e che come tale non possa essere tutelato dal disposto in questione. Su tali presupposti, la nascita di un presunto figlio comune non permette di giungere ad un diverso apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale E- 3158/2016 del 2 giugno 2016 consid. 6.3). Negli stessi termini, quanto alla relazione tra B._______ ed D., va constatato come nell’inserto non risulti attualmente alcun elemento atto ad attestare il legame di figlia- zione (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale E-1843/2017 del 30 maggio 2017 consid. 3.5). 5.3.3.5 Ad ogni modo, ai sensi della giurisprudenza, ha un diritto di pre- senza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazio- nalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un per- messo di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 con- sid. 1.3.1 e relativi riferimenti). Nel caso in narrativa, D. è stato ammesso solo provvisoriamente in Svizzera. Di conseguenza, egli non di- spone di un diritto di presenza assicurato (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2aa e 2bb). 5.3.3.6 Ciò nonostante, è necessario ricordare che il Tribunale federale, riprendendo la giurisprudenza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU Gezginci c. Svizzera del 9 dicembre 2010, n. 16327/05; Mengesha Kimfe c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 24404/05 e Agraw c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del

D-2107/2018 Pagina 11 diritto di presenza assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a se- conda delle circostanze del caso di specie, non possa fare ostacolo all’ap- plicazione dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 feb- braio 2013; DTF 130 II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del Tribunale D-5993/2014 del 6 aprile 2016 consid. 9.3). In effetti, la giurispru- denza della CorteEDU fa essenzialmente riferimento ai fatti di specie per determinare l’esistenza ad un diritto a prevalersi dell’art. 8 CEDU e ciò in- dipendentemente dalla regolamentazione del suo soggiorno nel paese ove l’interessato intrattiene le proprie relazioni familiari. Lo statuto del sog- giorno viene quindi preso in considerazione più avanti, ovvero nell’ambito della ponderazione circa la legittimità e la proporzionalità dell’ingerenza ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, di cui costituisce un criterio di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5251/2013 consid. 5.1.2 e PETER UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in: Breiten- moser/Ehrenzeller (éd.), la CEDH et la Suisse, 2010, pag. 224). In alcuni casi, l’applicazione restrittiva di tale condizione deve così cedere il passo ad un esame della situazione famigliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di eventuali circostanze particolari favore- voli, come ad esempio il grado d’integrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; sentenza del TF 2C_459/2011 del 26 aprile 2012). 5.3.3.7 Sia quel che sia, pur considerando con il massimo zelo la situa- zione della piccola Beri, occorre ammettere che D., il quale, come già detto, non dispone di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, non si trova in una situazione eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata. Egli è infatti stato ammesso provvisoriamente in Svizzera nel settembre del 2014 e non può pertanto prevalersi di una presenza effettiva e di lunga durata in Svizzera. 5.3.3.8 Per sovrabbondanza, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che quandanche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conse- guentemente, il trasferimento delle ricorrenti verso l’Italia costituisca un’in- gerenza nel loro diritto al rispetto della vita famigliare, la stessa non sa- rebbe né illegittima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 consid. 4.4.6). Da una parte, A., sin dal suo arrivo in Sviz- zera non poteva ignorare il fatto che avrebbe dovuto far fronte ad un tra- sferimento in Italia nel breve termine (cfr. sulla questione sentenza Cor- teEDU Jihana Ali e altri c. Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Ciò detto, va quindi ritenuto che la vita famigliare, pur- ché di famiglia si possa parlare, si sia sviluppata in un momento nel quale l’interessata era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle

D-2107/2018 Pagina 12 regole sull’immigrazione era precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e Cor- teEDU sentenza n. 30474/14, §44; sentenze del Tribunale E-561/2016 dell’8 febbraio 2016 e E-5506/2016 del 22 settembre 2016). 5.3.3.9 Occorre altresì rilevare che l’ingerenza, quandanche constatabile, sarebbe da considerarsi limitata, dal momento che i ricorrenti hanno un diritto di residenza in uno stato limitrofo e che inoltre, D._______ risiede attualmente a pochi passi dal confine, di modo che, con la dovuta diligenza, vi sarà senz’altro la possibilità di mantenere i contatti. Disponendo infatti l’insorgente e la figlia di un permesso di soggiorno italiano, esse non ne- cessitano di un visto per entrare in Svizzera. Oltracciò, una volta ritornata in Italia, nulla impedisce alle ricorrenti di intraprendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese in favore del compagno e presunto padre. Questo diritto gli è infatti garantito dall’art. 23 direttiva qualificazione (2004/83/CE) e dall’art. 6 dell’Accordo europeo sul trasferimento della re- sponsabilità relativa ai rifugiati ed è inoltre stato codificato dall’Italia nella propria legislazione interna (cfr. art. 29 e 29-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). Tale soluzione appare nel caso di specie anche la più adeguata rispetto agli ulteriori figli della ricorrente, di cui la stessa pare essersi disinteressata. Quest’ultimi sono infatti a loro volta stati riconosciuti come rifugiati in Italia e potranno pertanto ricongiungersi con la madre in tale paese. Se invece D._______ desidera ricongiungersi in Svizzera con A._______ e la figlia, egli dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in appli- cazione dell’art. 85 cpv. 7 LStr presso la competente autorità cantonale nel rispetto delle specifiche condizioni legali. Va infatti rammentato che la pro- cedura d’asilo non ha come fine quello di ottenere un’autorizzazione di sog- giorno per ricongiungimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr (cfr. sentenza del Tribunale E- 5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1; D-656/2015 del 5 feb- braio 2015 consid. 7.4). 5.3.3.10 Visto tutto quanto precede, l’art. 8 CEDU non è da considerarsi in specie ostativo all’esecuzione dell’allontanamento. 5.3.4 Resta ora da valutare se l’allontanamento verso l’Italia di B._______ possa essere in contrasto all’interesse superiore del fanciullo sancito dalla CDF.

D-2107/2018 Pagina 13 5.3.4.1 Anche a tal proposito vanno fatte le debite premesse. Sé è infatti indubbio che l’interesse superiore del fanciullo debba essere una conside- razione permanente in ogni decisione dell’autorità (3 cpv. 1 CDF), è altresì innegabile che nel caso di specie non possa essere fatta astrazione della presenza di ulteriori quattro figli minori che non essendo parte alla presente procedura, risulterebbero di principio e per almeno tre anni impossibilitati a ricongiungersi con la madre in caso di ammissione provvisoria di quest’ul- tima in Svizzera (cfr. art. 85 cpv. 7 LStr.). 5.3.4.2 Oltracciò, va rammentato che la convenzione in questione non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012 consid. 3.3). Inoltre, ai sensi della giurisprudenza in vigore non è necessario che il genitore, in questo caso Aldar Omar, viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con loro (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4a). Da ultimo, e come già detto, il diritto di visita può parimenti essere esercitato per il tramite di soggiorni di breve durata (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2). 5.3.4.3 Sotto l’aspetto dell’ammissibilità, nemmeno la CDF risulta dunque ostativa all’esecuzione dell’allontanamento. 5.3.5 Ne consegue pertanto che l’allontanamento sia da considerarsi am- missibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStr. 5.4 5.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Viste le argomentazioni ricorsuali, occorre sottolineare che in genere, le considerazioni inerenti la CDF non riguardano, come lo vogliono i ricor- renti, questioni d’inammissibilità, quanto più di inesigibilità, segnatamente per quanto concerne la nozione di messa in pericolo ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 Lstr. È infatti al riguardo del grado di concretezza della minaccia che l’art. 3 cpv. 1 della CDF gioca un certo ruolo differenziando la situa- zione del minore da quella dell’adulto. L’interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di

D-2107/2018 Pagina 14 inserimento in caso di nascita in Svizzera) dovute ad un’integrazione avanzata in Svizzera possono infatti condurre a reputare inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento per l’insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5). Sia quel che sia, anche a tal riguardo la situazione nel caso di specie non risulta porre particolari problemi dal momento che B., vista la tenerissima età, non può avvalersi di una forte integrazione in Svizzera. 5.4.3 Per quanto concerne poi le problematiche medico-psichiatriche allegate da A., non vi è luogo di dubitare quanto al fatto che l’Italia disponga di un sistema sanitario atto a trattarle adeguatamente. Va inoltre testé ricordato che tale Paese è vincolato alla direttiva qualificazione la quale prevede il diritto per i beneficiari di una protezione internazionale ad avere accesso all’assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro (art. 30 direttiva qualificazione). 5.4.4 L’esecuzione dell’allontanamento è quindi anche ammissibile 5.5 Infine, dagli atti non appaiono ulteriori elementi che possano permet- tere di ritenere che l’esecuzione dell’allontanamento non sia possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi). L’Italia ha infatti garan- tito la riammissione delle interessate nei confronti delle autorità svizzere preposte. 6. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 30 aprile 2018.

D-2107/2018 Pagina 15 8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2107/2018 Pagina 16 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese versato il 30 aprile 2018. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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