B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-2077/2018
Sentenza del 9 gennaio 2019 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 marzo 2018 / N (...).
D-2077/2018 Pagina 2 Fatti: A. Secondo le dichiarazioni dell’interessato, egli è cittadino eritreo, di etnia Tigrinia, e sarebbe entrato in Svizzera il (...) ottobre 2017, presentandovi in medesima data la propria domanda d’asilo (cfr. atto B1/2 e atto B6/12, p.ti 5.03 e 5.05, pag. 7). B. Il (...) ottobre 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha proceduto ad un confronto delle impronte dell’interessato con quelle presenti nella banca dati “Eurodac”. E’ risultato che il precitato è stato riconosciuto quale rifugiato in Italia il (...) agosto 2013. C. Sentito sulle sue generalità il 24 ottobre 2017 (cfr. atto B6/12), il richiedente ha allegato di essere fuggito nel (...) 2012 dal carcere dove era stato dete- nuto dal (...) 2010, dopo aver trascorso gli ultimi quattordici anni prestando servizio militare in Eritrea (cfr. atto B6/12, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7 seg.). Egli sarebbe espatriato recandosi in B._______ e lasciando in Eritrea la moglie ed i figli C._______ (nata il [...]) e D._______ (nato l’[...]). Dopo circa (...) settimane sarebbe giunto in E., dove sa- rebbe stato incarcerato per (...). Nell’(...) del 2012, dopo la fuga dalla pri- gione, avrebbe infine raggiunto l’Italia via mare, ottenendo protezione a se- guito di una sua prima richiesta di asilo ed un permesso di soggiorno rila- sciato dalle autorità italiane. Ivi avrebbe vissuto in condizioni di vita difficili ed a causa delle stesse e poiché desiderava raggiungere la moglie ed i figli, sarebbe giunto sul suolo elvetico (cfr. atto B6/12, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.). D. Con scritto del 2 novembre 2017, la moglie del richiedente, ha chiesto alla SEM di autorizzarlo a risiedere temporaneamente presso il suo domicilio e quello dei figli, in attesa dell’attribuzione cantonale (cfr. atto B7/3). Con de- cisione del (...) novembre 2017, l’interessato è stato attribuito al F. (cfr. atto B10/1), ove dimorano pure i predetti famigliari. E. Il 7 dicembre 2017, la SEM ha informato il ricorrente della conclusione della procedura Dublino, paventandogli la volontà di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e di decretare il suo allontanamento verso l’Italia, dove gli sarebbe già stata riconosciuta protezione internazionale. Facendo applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LAsi, ha
D-2077/2018 Pagina 3 dato la possibilità all’interessato di presentare delle osservazioni entro il 18 dicembre 2017 circa un suo eventuale allontanamento verso l’Italia (cfr. atto B13/3). F. In occasione dell’esercizio del diritto di essere sentito e nell’ambito della presa di posizione per iscritto relativa ad un eventuale allontanamento verso l’Italia del 15 dicembre 2017, il richiedente ha indicato di non voler essere trasferito in tale Paese in quanto la moglie ed altri due loro figli mi- norenni, con i quali convivrebbe, risiederebbero in Svizzera, laddove sog- giornerebbero con regolare permesso. Egli ha quindi invocato nello stesso scritto il principio dell’unità della famiglia ed il bene superiore dei suoi figli, asserendo di volersi occupare dei medesimi nuovamente con la moglie. Inoltre ha segnalato che in Italia avrebbe versato in una situazione di totale abbandono, senza alcuna abitazione e lavoro (cfr. atto B17/3). G. Alla moglie ed ai figli, con decisione dell’autorità di prime cure del 19 otto- bre 2016 (cfr. atto A20/9), è stata effettivamente negata la qualità di rifu- giato e respinta la loro domanda d’asilo, ma concessa l’ammissione prov- visoria in Svizzera, in quanto l’allontanamento in Eritrea sarebbe inesigi- bile. Con sentenza del 7 novembre 2017 di cui ai ruoli D-7063/2016, il Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha confermato la predetta decisione della SEM. H. Il (...) marzo 2018 l’autorità italiana competente ha accettato la riammis- sione di A._______ sul suo territorio, dando quindi un seguito favorevole alla domanda della SEM inoltrata il (...) dicembre 2017 (cfr. atti B14 – B16). L’autorità italiana preposta, ha segnalato che all’interessato è stata ricono- sciuta “protezione internazionale” su suolo italiano e che la G._______ di H._______ gli avrebbe rilasciato in tal senso un permesso di soggiorno per “asilo politico” (cfr. atto B18/1). I. Con decisione del 9 marzo 2018, notificata il 3 aprile 2018 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, atto B22/2), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pro- nunciato l’allontanamento del richiedente nonché l’esecuzione dello stesso verso l’Italia.
D-2077/2018 Pagina 4 A tal proposito, l’autorità di prime cure ha constatato che l’Italia è stata de- signata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che dagli accertamenti eseguiti sarebbe risultato che il richie- dente avrebbe ivi precedentemente soggiornato ed ottenuto lo statuto di rifugiato. In ragione di ciò difetterebbe dunque un interesse degno di pro- tezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA. Relativamente all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha rilevato in primo luogo che il ricorrente potrebbe far rientro in Italia senza temere di essere rinviato nel suo Paese d’origine in violazione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). L’autorità inferiore, constatando dapprima l’esi- stenza di una relazione stretta con la moglie, in quanto sia le dichiarazioni dei coniugi rilasciate in corso di procedura sarebbero concordanti, sia vi sarebbe agli atti un certificato di matrimonio religioso eritreo originale, ha però in seguito negato l’esistenza di una relazione effettiva con la moglie ed i figli. La SEM ha parimenti rilevato che questi ultimi non sarebbero al beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera, né soggiornereb- bero su suolo elvetico da diversi anni, beneficiando dell’ammissione prov- visoria solo dal (...) ottobre 2016. Se ne concluderebbe pertanto che l’inte- ressato non sarebbe legittimato ad avvalersi dell’art. 8 CEDU per mettere in discussione la legittimità dell’esecuzione dell’allontanamento. In partico- lare, a mente dell’autorità di prime cure, quanto all’esistenza di una rela- zione effettiva occorrerebbe considerare che il ricorrente e la moglie, si sa- rebbero separati dal 2012 e ricongiunti soltanto nel novembre 2017, seb- bene egli abbia dichiarato di aver sentito telefonicamente la moglie nel giu- gno 2015, mentre già si trovava in Italia e la moglie ed i figli erano già giunti in Svizzera. Sarebbe inoltre sorprendente che la moglie non avrebbe men- zionato nella sua audizione sui motivi d’asilo dell’(...) ottobre 2016 la sua presenza in Italia, ed ancor di più che egli abbia atteso più di due anni prima di raggiungerli in Svizzera. Pertanto, essendo che egli sarebbe rimasto se- parato dalla moglie e dai figli per cinque anni ed avendo volontariamente prolungato la separazione dagli stessi, tra l’altro attendendo che i medesimi ottenessero l’ammissione provvisoria, non avrebbe dimostrato alcun inte- resse al ricongiungimento con gli stessi. Il rinvio in Italia dell’interessato sarebbe inoltre un intervento giustificato anche nel caso l’art. 8 CEDU tro- vasse applicazione, in quanto dal comportamento tenuto dal ricorrente, che avrebbe atteso che i famigliari ottenessero un’ammissione provvisoria prima di ricongiungersi con gli stessi, risulterebbe che il suo obbiettivo sa- rebbe il ricongiungimento familiare ai sensi della Legge federale sugli stra- nieri (vLStr; dal 1 gennaio 2019 Legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione [LStrI], RS 142.20), e non l’esame della sua domanda d’asilo, peraltro già ottenuto in Italia. Pertanto, sarebbe lecito richiedergli, come a
D-2077/2018 Pagina 5 sua moglie ed ai suoi figli, di introdurre una domanda di ricongiungimento familiare alle autorità competenti, e di attendere l’esito della stessa in Italia. La separazione geografica con l’Italia, non essendo grande e presumibil- mente di durata temporanea, la separazione della famiglia sarebbe un in- tervento proporzionale. Oltretutto egli disporrebbe della facoltà di viaggiare per mantenere un contatto con i medesimi. Infine, non sussisterebbero altri ostacoli all’allontanamento. Segnata- mente, circa le condizioni di vita difficili in cui avrebbe vissuto l’insorgente in Italia, la SEM rileva che le stesse non sarebbero un motivo d’inesigibilità del suo rinvio, in quanto l’Italia, vincolata dalle disposizioni comunitarie in materia, è competente per erogare il sostegno e le prestazioni sociali ne- cessarie. Pertanto l’interessato potrà, se del caso, indirizzarsi alle autorità italiane per far valere i suoi diritti. J. In data 10 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione della SEM, postulando l’accoglimento del gravame e la restituzione degli atti di causa all’autorità di prime cure perché pronunci l’ammissione prov- visoria in Svizzera dell’insorgente, per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento del medesimo verso l’Italia. Contestualmente, il ricor- rente ha altresì presentato una domanda d’assistenza, secondo il senso, dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti- cipo, con protestate spese e ripetibili. A mente del ricorrente, la decisione dell’autorità di prime cure violerebbe l’interesse superiore del bambino secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), segnatamente dell’art. 9 della predetta Convenzione, che disporrebbe che gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà. In me- rito, se il ricorrente venisse rinviato in Italia, genererebbe grande sofferenza per i figli, in particolare per la figlia (...) C._______, che da anni riteneva il padre deceduto. Inoltre, dal profilo dell’art. 8 CEDU, la relazione del ricorrente con la moglie sarebbe da ritenere stabile, in quanto anche se non l’avrebbe sempre vis- suta fattivamente per i motivi che lo avrebbero indotto a chiedere asilo in Svizzera, la stessa si sarebbe protratta nel tempo.
D-2077/2018 Pagina 6 Infine, riferendosi all’art. 6 par. 4 della Direttiva 2008/115/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e pro- cedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno), l’insorgente segnala che in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la deci- sione di rimpatrio. Il ricorrente ritiene in tal senso che la fattispecie an- drebbe apprezzata in un’ottica umanitaria, consentendo al nucleo familiare di rimanere unito in Svizzera. K. Con decisione incidentale del 16 aprile 2018 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura; ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver- samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha altresì invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 2 maggio 2018. L. Nella sua risposta del 26 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), l’autorità di prime cure ha ritenuto che il gravame non conterrebbe alcun nuovo ele- mento suscettibile di modificare la decisione impugnata, rinviando e con- fermando integralmente gli argomenti contenuti in quest’ultima. Tuttavia, la SEM ha rilevato che il fatto che il ricorrente non abbia ricercato il contatto con la sua famiglia soggiornante in Svizzera, sarebbe ancor più dimostra- tiva che l’insorgente avrebbe volontariamente prolungato la separazione dalla stessa e non avesse alcun interesse al ricongiungimento con la me- desima sino a che quest’ultima avesse ottenuto un permesso di soggiorno. Pertanto si potrebbe presumere, che l’insorgente con la sua domanda d’asilo in Svizzera, voglia aggirare i disposti legali e che invocare l’art. 8 CEDU con un tale comportamento sarebbe da considerare un abuso di diritto. Inoltre circa l’ingerenza giustificata nella sua vita privata, la SEM ha aggiunto che egli non poteva ignorare al suo arrivo in Svizzera, il fatto che rischiava un rinvio a breve termine. Inoltre per il ricorrente e la moglie sa- rebbe giustificabile richiedere che introducano una procedura di ricongiun- gimento famigliare in Italia o in Svizzera. Per quanto concerne invece l’in- teresse superiore dei bambini, l’autorità di prime cure rileva che la Conven- zione non fonderebbe alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno. Inoltre non risulterebbe necessario che l’insorgente viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali, data la vicinanza
D-2077/2018 Pagina 7 geografica e lo statuto del ricorrente in Italia. Infine, l’art. 6 cpv. 4 della di- rettiva ritorno, non sarebbe direttamente applicabile per la Svizzera. M. Con scritto del 3 maggio 2018, il ricorrente ha inoltrato quale ulteriore do- cumento lo scritto datato (...) aprile 2018 sottoscritto dalla (...) e dalla (...) della (...) di I., che descriverebbe segnatamente la situazione di iniziale gioia della figlia C. nell’avere ritrovato il padre, e di succes- sivo sconforto nella possibilità di essere nuovamente separata dal mede- simo. N. Con osservazioni del 23 luglio 2018 l’autorità inferiore ha essenzialmente ribadito quanto precedentemente concluso nella decisione avversata e nella sua risposta del 26 aprile 2018. O. Con replica del 13 agosto 2018, inviata per conoscenza alla SEM (cfr. ri- sultanze processuali), l’insorgente si è riconfermato nelle argomentazioni e nelle conclusioni esposte nel ricorso. P. Il (...) è nata all’(...) di I., J., figlia del ricorrente e della moglie K., che è stata ammessa provvisoriamente come la madre in Svizzera con scritto della SEM del 25 settembre 2018 (cfr. risultanze pro- cessuali). Q. Con scritto del 20 novembre 2018, l’autorità inferiore ha confermato la va- lidità dell’ammissione provvisoria in Svizzera della signora K. (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
D-2077/2018 Pagina 8 (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tri- bunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui- sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Occorre in primo luogo esaminare se l’autorità di prime cure ha nella fattispecie applicato correttamente l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
3.2 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2).
3.3 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito l’Italia, così come altri Paesi dell’Unione Europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.
D-2077/2018 Pagina 9 3.4 Quando le autorità svizzere rinviano un richiedente l’asilo in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, le stesse partono dalla presunzione secondo la quale l’interessato non sarà esposto alla viola- zione del principio di «non-refoulement» e che i motivi ostativi all’esecu- zione dell’allontanamento ex art. 44 LAsi saranno presi in considerazione. L’onere della prova, ovvero la confutazione di tale presunzione, incombe al richiedente l’asilo. Inoltre, la possibilità per quest’ultimo di ritornare nello Stato terzo sicuro, in casu l’Italia, presuppone che la riammissione in tale Paese sia garantita (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 settem- bre 2002 relativo alla modifica della legge sull’asilo, alla modifica della legge federale sull’assicurazione malattie e alla modifica della legge fede- rale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, FF 2002 6087, in particolare pag. 6092).
3.5 Nel caso che ci riguarda, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia ed è stato rilasciato al medesimo un permesso di soggiorno. Tale punto in questione non è del resto stato contestato dal ri- corrente nel gravame. Per questi motivi le autorità italiane hanno confer- mato il loro accordo per la riammissione sul loro territorio dell’interessato (cfr. atto B18/1). Pertanto, di principio, egli può fare ritorno in uno Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, senza che ciò contrav- venga agli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale. Di con- seguenza, visto quanto precedentemente rilevato e non avendo inoltre l’in- sorgente invocato di rischiare di essere allontanato in Eritrea in caso di ritorno in Italia – e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – egli non ha di principio alcun interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 PA all’ottenimento di una protezione da parte della Sviz- zera. Tale interesse non può infatti essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo. Oltracciò, la questione dell’esistenza di un eventuale interesse de- gno di protezione derivante dal fatto di poter restare accanto a moglie e figli può in questa sede essere lasciata aperta in quanto verrà apprezzata dappresso nell’ambito dell’applicabilità dell’art. 8 CEDU (cfr. infra con- sid. 5.1.3 segg.).
3.6 Non giova inoltre al ricorrente invocare in specie un’applicazione dell’art. 6 par. 4 della direttiva ritorno da parte dell’autorità inferiore. Invero, come rettamente rilevato dall’autorità di prime cure il testo in questione, pur vincolando effettivamente la Svizzera, non è infatti direttamente applicabile (cfr. Messaggio del 18 novembre 2009 concernente l’approvazione e la tra- sposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepi-
D-2077/2018 Pagina 10 mento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Svi- luppo dell’acquis di Schengen], FF 2009 7737; sentenza del TAF D-340/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.2).
3.7 Visto tutto quanto precede, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono adempiute. Pertanto, la decisione di non entrata in materia della SEM sulla domanda d’asilo del ricorrente deve essere confermata ed il ricorso respinto su tale punto in questione.
4.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). 4.2 Il principio dell’unità della famiglia – di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU, che consacra il diritto al rispetto della vita privata e fami- liare (cfr. sentenza del TAF D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3) – implica per le autorità competenti di evitare di separare membri di una stessa famiglia di richiedenti l’asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a diffe- renza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il membro della famiglia ha ottenuto un permesso di soggiorno o l’ammissione provvisoria prima dell’arrivo in Svizzera della persona che si avvale del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8; sentenza del TAF E-293/2015 del 31 mag- gio 2018 consid. 4.3). Ammettere il contrario equivarrebbe difatti a svuo- tare del senso i disposti legali della LStrI in materia di ricongiungimento familiare. In una pari eventualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d’asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sen- tenza del TAF E-293/2015 consid. 4.3). 4.3 Nella fattispecie, la moglie con i figli del ricorrente hanno ottenuto l’am- missione provvisoria con decisione della SEM del 19 ottobre 2016, allorché l’insorgente ha invece depositato la sua domanda d’asilo soltanto il (...) ottobre 2017 (cfr. atto B1/2). Di conseguenza, egli non può prevalersi del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi per i motivi summen- zionati.
D-2077/2018 Pagina 11 4.4 Non essendo inoltre adempiuta alcuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento ex art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), se- gnatamente in assenza di un permesso di soggiorno o di dimora valido, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento della de- cisione impugnata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 5. L’art. 83 LStrI prevede che l’esecuzione dell’allontanamento può essere pronunciata se la stessa risulta ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esi- gibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni alternative, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tri- bunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontana- mento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconosci- mento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimenti citati). 5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la pro- secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trat- tamenti contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 5.1.1 In primo luogo, circa le dichiarate condizioni di vita difficili nelle quali il ricorrente avrebbe precedentemente versato quale rifugiato in Italia, dove si sarebbe ritrovato in alcuni casi senza alloggio e senza alcuna attività lavorativa (cfr. atto B6/12, p.to 2.06, pag. 5; p.to 7.02, pag. 8; p.to 8.01, pag. 9 e scritto del 15 dicembre 2017 del ricorrente [cfr. atto B17]), il Tribu- nale ritiene non vi siano in specie delle considerazioni umanitarie imperiose
D-2077/2018 Pagina 12 ostative al rinvio del ricorrente verso l’Italia (cfr. sentenze della CorteEDU Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, no. 40524/10, § 179 segg.; Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, no. 27725/10, § 70 segg.). L’interes- sato non allega inoltre il contrario. Vieppiù, nulla permette di considerare che esista in Italia una pratica sistematica di discriminazione – rispetto ai cittadini italiani – verso i beneficiari dello statuto di rifugiato, nell’accesso all’impiego, all’assistenza sociale, alle cure mediche, all’educazione ed all’alloggio (cfr. European Council on Refugees and Exiles, Asylum Infor- mation Database, National Country Report: Italy, 31 dicembre 2016, pag. 110 segg., http://www.refworld.org/docid/58b988d44.html, consultato il 10 ottobre 2018; sentenza E-293/2015 consid. 3.3.4). Dalle insorgenze di causa, non vi è inoltre alcun elemento concreto a riprova che egli sia stato privato, dall’azione od omissione deliberata delle autorità italiane, del godimento dei diritti che gli permettano di sopperire ai suoi bisogni primari e che rischia di conseguenza di esserlo nel futuro (cfr. in tal senso anche: sentenza del TAF E-2934/2016 del 5 febbraio 2018 consid. 7.5). Infine da- gli atti non risultano ulteriori ostacoli al suo allontanamento verso l’Italia ai sensi dell’art. 3 CEDU, essendo in particolare il ricorrente in buona salute. 5.1.2 Visto tutto quanto sopra, l’insorgente non è quindi riuscito a dimo- strare, sulla base di elementi concreti e reali, che le sue condizioni di esi- stenza in Italia, in caso di rinvio in tale Paese, raggiungano una gravità tale che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o di una violazione dell’art. 3 Conv. tortura. 5.1.3 Occorre ora determinare se l’allontanamento dell’interessato verso l’Italia sia conforme all’art. 8 CEDU ed alla Convenzione sui diritti del fan- ciullo, secondo il ricorrente norme internazionali violate con la pronuncia dell’esecuzione del suo allontanamento. 5.1.3.1 Nonostante l’art. 8 CEDU, rispettivamente l’art. 13 Cost., non ga- rantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare protetta dall’art. 8 par. 1 CEDU è am- missibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’or- dine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
D-2077/2018 Pagina 13 libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 5.1.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invo- care il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 284 consid. 1.3 con giurisprudenza citata; DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giu- risprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii; DTAF 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). L’art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Tale relazione sarà in principio preesistente (cfr. in particolare: sentenze del TF 2C_555/2011 del 29 novembre 2011 consid. 3.1 e 2C_537/2009 del 31 marzo 2010 con- sid. 3). In tal senso, è precisato che la CorteEDU distingue tra i casi di mi- granti la cui famiglia esisteva già prima il loro arrivo nello Stato in questione da quelli che avrebbero invece contratto matrimonio soltanto dopo il loro arrivo in tale Stato (cfr. sentenza della CorteEDU del 28 maggio 1985 Ab- dulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito, no. 9214/80; 9473/81; 9474/81, § 68). Al contrario, non vi è ingerenza nella vita familiare se si può attendere dai membri della famiglia che realizzino la loro vita familiare all’estero (cfr. sentenza del TF 2C_639/2012; sentenze del TAF E-293/2015 consid. 7.2 e D-711/2017 del 19 luglio 2017 consid. 8.2). 5.1.3.3 Nella fattispecie, per quanto concerne la prima condizione posta per invocare l’art. 8 CEDU, ovvero la relazione stretta ed effettiva con un membro della famiglia, il Tribunale constata dapprima che il carattere stretto della relazione tra il ricorrente ed i suoi famigliari non può essere posto in discussione, ciò che la SEM non ha d’altronde mai contestato né nella decisione avversata come neppure nelle prese di posizione succes- sive. Invero, sia l’insorgente che K._______, hanno asserito di essersi spo- sati il (...) (cfr. atto A5/12, p.to 1.14, pag. 3; atto B6/12, p.to 1.14, pag. 3), ciò che è confermato dal certificato di matrimonio religioso eritreo originale prodotto agli atti (cfr. anche atto A18/13, D4, pag. 2). Il Tribunale ha inoltre già stabilito che il matrimonio religioso costituisce di norma una forma d’unione valevolmente conclusa di modo che nulla osta al suo riconosci- mento in Svizzera (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5.3). Visto che l’unione del
D-2077/2018 Pagina 14 ricorrente con la moglie risulta pure di lunga data, non si può che confer- mare che essi intrattengano una relazione da qualificare come stretta. Quanto all’effettività di tali rapporti, ciò che viene negato dalla SEM nella decisione avversata e censurato dal ricorrente nel gravame, il Tribunale rileva che per apprezzare l’effettività di un’unione, è in particolare neces- sario tenere conto della relazione familiare anteriore a tali separazioni, alle cause di queste ultime così come delle circostanze che si delineano nel futuro (cfr. sentenza del TAF E-293/2015 consid. 7.3.2). Risulta dagli atti all’inserto che il ricorrente è sposato con K._______ dal (...), che essi dopo il matrimonio e sino all’espatrio dell’insorgente dall’Eritrea, vivevano presso lo stesso domicilio e che avrebbero avuto due figli, C., nata il (...), e D., nato l’(...) (cfr. atto A5/12, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.; atto B6/12, p.to 1.14, pag. 3). Malgrado si rileva che il ricorrente, astretto al ser- vizio di leva, trascorresse anche lunghi periodi assente dal domicilio coniu- gale, vi erano dei contatti telefonici tra i coniugi ed il marito inviava regolar- mente (...) ogni mese alla famiglia (cfr. atto A18/3, D13 segg., pag. 3; atto B6/12). Visto quanto precede, la loro separazione, causata dalla necessità riconosciuta per il ricorrente di fuggire dal suo Paese d’origine, non può essere loro rimproverata. Si constata inoltre che le dichiarazioni del ricor- rente e della moglie circa la data dell’ultimo contatto telefonico avuto in Eritrea e dei contatti successivi all’espatrio degli stessi dal Paese predetto non risultano collimare, e che come rettamente ritenuto dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, pare essere per lo meno poco plau- sibile che il ricorrente, come da lui dichiarato, avesse sentito la moglie per l’ultima volta nel giugno 2015 e sapendo già da allora che la sua famiglia si trovasse in Svizzera non abbia per lo meno tentato già precedentemente di raggiungerla. Alla luce di ciò e fermo considerato che, in ragione del pregresso ottenimento di uno statuto di protezione in uno stato terzo sicuro (nell’anno 2013) da parte del marito, occorre dapprima considerare che i coniugi non paiono essersi adoperati al fine di ottenere quanto prima pos- sibile un ricongiungimento familiare, prediligendo piuttosto (per quanto le- gittimamente) il raggiungimento di uno stato a sicurezza sociale accre- sciuta. Pertanto, l’effettività della loro relazione appare quantomeno dub- biosa, per lo meno al momento dell’entrata del ricorrente in Svizzera. Ad ogni modo, vista la presenza di figli minori, la precedente convivenza della coppia in Eritrea, il fatto che dall’attribuzione cantonale del ricorrente, egli abbia ripreso la vita familiare e pure ingrandito la stessa, con la nascita della figlia J._______ il (...) (cfr. risultanze processuali), nonché l’insinda- cabilità di tale unione, occorre considerare che i legami tra il ricorrente e la moglie, come pure con i figli, possano essere considerati stretti ed effettivi. Alla luce di ciò, non risulta quindi condivisibile la conclusione della SEM
D-2077/2018 Pagina 15 nella decisione querelata, che ha considerato come non effettiva la rela- zione tra il ricorrente e la moglie come pure con i figli, essendo che la prima condizione posta alla possibilità di prevalersi dell’art. 8 CEDU, risulta nella fattispecie adempiuta. In ragione di ciò, al fine di determinare se un even- tuale allontanamento del ricorrente possa comportare una violazione dell’art. 8 CEDU, occorre ora analizzare se i famigliari del ricorrente dispon- gano o meno di un diritto di presenza assicurato in Svizzera. 5.1.3.4 Ai sensi della giurisprudenza, ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferi- menti). Nel caso in narrativa, i famigliari dell’insorgente sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. Di conseguenza, essi non dispongono di un diritto di presenza assicurato. Ciò nonostante, è necessario ricordare che il Tribunale federale, riprendendo la giurisprudenza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU Gezginci contro Svizzera del 9 di- cembre 2010, n. 16327/05; Mengesha Kimfe contro Svizzera del 29 lu- glio 2010, n. 24404/05 e Agraw contro Svizzera del 29 luglio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a seconda delle circostanze del caso di specie, non possa essere ostativa all’applicazione dell’art. 8 CEDU (cfr. DTF 139 I 37 e DTF 130 II 281; sentenze del TAF 2C_639/2012 del 13 feb- braio 2013 e 2C_195/2012 del 2 gennaio 2013; cfr. anche tra le altre: sen- tenza E-293/2015 consid. 7.4.2). In effetti, il Tribunale federale ha conside- rato che in funzione delle circostanze della fattispecie, la condizione del diritto di presenza assicurato in Svizzera di uno dei membri della famiglia, non poteva più essere ritenuta come condizione preliminare per l’applica- zione dell’art. 8 CEDU. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha difatti ritenuto che in alcune fattispecie, l’applicazione restrittiva del criterio del diritto di presenza assicurato dovesse essere sorpassata da un’appli- cazione di tale disposizione che tenga piuttosto conto della situazione fa- miliare della persona interessata e di eventuali altre circostanze particolari, piuttosto che della situazione vigente dal profilo del diritto dell’asilo o del diritto degli stranieri (cfr. DTF 138 I 246; DTAF 2012/4 consid. 4.4; sen- tenza del TAF E-293/2015 consid. 7.4.2). In effetti, la giurisprudenza della CorteEDU fa essenzialmente riferimento ai fatti di specie per determinare l’esistenza per una persona di un diritto a prevalersi dell’art. 8 par. 1 CEDU, e ciò indipendentemente dalla regolamentazione del suo soggiorno nel paese ove l’interessato intrattiene le proprie relazioni familiari (o private). Lo statuto del soggiorno, non verrà invero preso in considerazione, che nell’esame della legittimità e della proporzionalità dell’ingerenza ai sensi
D-2077/2018 Pagina 16 dell’art. 8 par. 2 CEDU, ove costituirà un criterio di apprezzamento nella ponderazione degli interessi in presenza (cfr. sentenze del TAF D-340/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5.1.2.1 e D-5251/2013 del 26 giu- gno 2014 consid. 5.1.2 con riferimento citato). 5.1.3.5 Nella presente disamina, come già ritenuto sopra, la moglie ed i figli del ricorrente, beneficiando dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, non dispongono di un diritto assicu- rato in Svizzera come definito dalla giurisprudenza del Tribunale federale succitata (cfr. supra consid. 5.1.3.4). Inoltre, i familiari del ricorrente, pur con la dovuta considerazione degli sforzi compiuti dai figli maggiori del ri- corrente per integrarsi nel contesto svizzero, in particolare dal profilo sco- lastico (cfr. scritto del [...] aprile 2018 della [...] di I._______), non si tro- vano in una situazione eccezionale ai sensi della giurisprudenza federale succitata, che comporterebbe un’eccezione alla condizione del diritto di presenza assicurato. D’un canto, i medesimi sono arrivati in Svizzera nel maggio del 2015, ovvero da poco più di tre anni, e non possono pertanto prevalersi di una presenza effettiva e di lunga durata in Svizzera. D’altro canto, l’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305) al suo art. 6, prevede che dopo la data di trasferimento della responsabilità il secondo Stato – ovvero colui che ha dato il suo accordo di riammissione, in casu l’Italia – dovrà, ai fini del ricongiungimento famigliare e per ragioni umanitarie, facilitare l’ammis- sione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico. Ne consegue dunque che non è pretestuoso dedurne che la congiunta ed i suoi tre figli, se lo riterranno opportuno, potranno verosimil- mente beneficiare di un ricongiungimento famigliare in Italia una volta che l’insorgente sarà ritornato nel predetto Paese ed avrà depositato una do- manda in tal senso presso le autorità competenti (cfr. sentenza del TAF D-5251/2013 consid. 5.1.3; cfr. anche sentenza del TAF D-340/2016 consid. 5.1.2.1). In tali condizioni, il proseguo del sog- giorno della moglie e dei tre figli in Svizzera non appare in concreto come assicurata e di natura da permettere al ricorrente di invocare il diritto al rispetto della vita familiare previsto all’art. 8 CEDU per opporsi ad un’even- tuale separazione dalla sua famiglia. 5.1.3.6 Sia come sia, il Tribunale ritiene opportuno sottolineare che anche si volesse ritenere data la succitata eccezione e che, conseguentemente, il trasferimento del ricorrente verso l’Italia, costituisca un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare, quest’ultima non sarebbe né illegit- tima né sproporzionata (cfr. art. 8 par. 2 CEDU e DTAF 2012/4 con- sid. 4.4.6; sentenza del TAF D-340/2016 consid. 5.1.2.2). Invero, da una
D-2077/2018 Pagina 17 parte il ricorrente, sin dal suo arrivo in Svizzera non poteva ignorare il fatto che avrebbe rischiato un trasferimento in Italia nel breve termine, sia esso fondato sull’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi o sull’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. sulla questione: sentenza CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, n. 30474/14, §39). Va quindi ritenuto che la vita famigliare è stata ripresa e consolidata in un momento nel quale l’interes- sato era a conoscenza del fatto che la sua situazione in merito alle regole sull’immigrazione era precaria (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.4 e CorteEDU sentenza n. 30474/14, §44). D’altra parte, non meno rilevante risulta anche essere il fatto che il ricorrente ha un diritto di residenza in uno Stato UE e non necessita pertanto di un visto per entrare in Svizzera. Se invece la compagna desidererà ricongiungersi in Svizzera con il marito in modo da permettere ai figli di beneficiare della sua presenza continua in tale Paese, ella potrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare in appli- cazione dell’art. 85 cpv. 7 LStrI presso la competente autorità cantonale (cfr. sentenza del TAF D-340/2016 consid. 5.1.2.2). Inoltre, il ricorrente non ha fatto valere alcun ostacolo o circostanza particolare che sia suscettibile di opporsi al rilascio, da parte delle autorità italiane o svizzere competenti, di una tale misura. L’insorgente ha invero allegato che il fatto di essere separato dai suoi figli, soprattutto per la figlia C., possa generare negli stessi grandi frustrazioni e sofferenze. A conferma delle sue afferma- zioni, egli ha segnatamente prodotto lo scritto del (...) aprile 2018 della (...) di I., istituto scolastico che frequenta la figlia (...) del ricorrente. Tale mezzo di prova, non può però assurgere quale valore probante su questo punto. Infatti, malgrado siano in parte comprensibili i timori che l’Isti- tuto scolastico palesa nei confronti della figlia del ricorrente, C._______, e che la stessa potrebbe, in caso di partenza del padre dalla Svizzera, subire un iniziale sconforto, d’altra parte non risulta da tale documento che la pre- senza permanente del padre, tra l’altro allontanato in un Paese limitrofo, quindi facilmente raggiungibile, sia a tal punto necessaria per la figlia al punto da costituire un ostacolo dal profilo dell’art. 8 CEDU. Invero, mal- grado possa essere credibile che nel periodo subito successivo all’appren- dimento della decisione negativa della SEM, la figlia del ricorrente potesse essere inconsolabile all’idea della partenza del padre, una separazione momentanea, e comunque si ribadisce con una breve distanza, non può comportarle un pregiudizio determinante dal profilo della disposizione le- gale precitata, tanto più che ella potrà continuare a contare sull’aiuto della madre e della rete scolastica sino ad oggi intessuta (cfr. nello stesso senso: sentenza del TAF D-5251/2013 consid. 6.1.4).
D-2077/2018 Pagina 18 5.1.3.7 In definitiva, dall’insorgente e dalla moglie può essere preteso che si rivolgano alle competenti autorità italiane o svizzere per inoltrare la ri- chiesta di ricongiungimento familiare e che egli attenda l’esito di tale pro- cedura in Italia. In merito si rileva infatti, che la procedura d’asilo non ha come fine quello di ottenere un’autorizzazione di soggiorno per ricongiun- gimento familiare e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. sentenza del TAF D-340/2016 consid. 5.1.2.2 con ri- ferimenti citati). 5.1.3.8 Alla luce di tutto quanto precede, l’art. 8 CEDU non risulta in specie ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente in Italia. 5.1.3.9 A titolo abbondanziale, e come a ragione denotato dall’autorità di prime cure nella sua risposta al ricorso, non soccorre il ricorrente neppure la censura sollevata dal medesimo circa l’interesse superiore dei figli, rela- tivo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, in quanto tale Convenzione, non fonda alcun diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C_1018/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 3 con giurisprudenza ivi citata). Inoltre, non è necessario che il ge- nitore viva nello stesso Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con essi (cfr. DTF 120 Ib 22 consid. 4; cfr. anche: DTF 139 I 315 consid. 2.4 con riferimenti citati) e il diritto di visita può inoltre essere eser- citato con dei soggiorni di breve durata (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; cfr. anche tra le altre: sentenza del TF 2C_979/2017 del 20 novembre 2017 consid. 3). 5.1.3.10 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dell’insorgente verso l’Italia risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI. 5.2 Infine, dagli atti all’inserto, non appaiono elementi che possano permet- tere di ritenere che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ragionevol- mente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). Segnatamente, il ricorrente risulta essere in buona salute e l’Italia ha dato esplicitamente il suo assenso alla riammissione del ricor- rente in Italia, confermando per il resto il fatto che egli sia stato riconosciuto rifugiato in tale Paese ed abbia un regolare permesso di soggiorno nello stesso (cfr. atto B18). 5.3 Riassumendo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere ammis- sibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. art. 83 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi). Pertanto, anche su questo punto in questione il ricorso va disatteso e la decisione impugnata confermata.
D-2077/2018 Pagina 19 6. Ne discende che la SEM, con la decisione avversata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione impu- gnata non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 7. 7.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver- samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inci- dentale del 16 aprile 2018, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 7.2 Per il resto, essendo il ricorrente soccombente, non ha diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). 8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2077/2018 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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