B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-1952/2020
S e n t e n z a d e l 2 3 m a r z o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.
A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 marzo 2020 / N (...).
D-1952/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, dichiaratosi cittadino siriano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 18 ottobre 2016. B. Sentito sui motivi d’asilo alla base della sua domanda, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato a Damasco pur essendo originario di Quneitra (in arabo: القنيطرة, al-Qunayṭra) nei pressi delle alture del Golan. Trasferitosi in Libano all’età di due anni, vi avrebbe risieduto sino al 2016 munito di un permesso di soggiorno rinnovabile semestralmente. Ha quindi addotto di essersi recato nel suo presunto Paese d’origine in sole due occasioni nel 2009 onde richiedere e ritirare il proprio documento di identità. Una volta giunto in scadenza il suo titolo di soggiorno libanese, e meglio, il 27 settembre 2016, egli sarebbe stato fermato ad un posto di blocco e detenuto per 5 giorni. Rilasciato previa notificazione di un foglio di via, avrebbe lasciato il Libano l’8 ottobre 2016 (cfr. atto SEM A13). C. A sostegno della sua versione dei fatti il richiedente l’asilo ha versato agli atti un documento originale in formato fototessera, ch’egli ha preteso essere la predetta carta d’identità siriana (ufficialmente: bitaqa shakhsiya) rilasciata l’11 agosto 2009 a Damasco. D. Il 14 settembre 2018 l’autorità inferiore, per il tramite del Servizio identificazione e consultazione visa, ha sottoposto tale mezzo di prova ad un’analisi di autenticità. Secondo il consequenziale rapporto si tratterebbe manifestamente di una contraffazione. E. Il 9 ottobre 2018, all’interessato è stata concessa la facoltà di esprimersi oralmente sulle risultanze degli accertamenti di cui sopra. F. Con decisione del 31 marzo 2020, notificata il 7 aprile 2020, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera e non intravedendo ostacoli all’esecuzione di tale misura.
D-1952/2020 Pagina 3 G. Il 4 maggio 2020, dopo aver già indirizzato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l’8 aprile 2020, uno scritto con cui egli chiedeva una proroga per lasciare il Paese, il richiedente l’asilo è insorto avverso la precitata decisione chiedendone l’annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. H. Con decisione incidentale del 27 maggio 2020, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando l’insorgente a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, somma tempestivamente corrisposta da quest’ultimo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
D-1952/2020 Pagina 4 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM, dopo aver giudicato contraffatto il documento d’identità prodotto dal ricorrente, ha ritenuto integralmente inverosimile la sua versione dei fatti, a partire dall’asserita cittadinanza siriana. Confrontato con gli indizi di falsificazione constatati dal servizio specializzato, il ricorrente non avrebbe fornito allegazioni concludenti. Su questi presupposti, l’autorità resistente è partita dal presupposto che l’insorgente, che pure avrebbe asserito di aver vissuto per larga parte della sua vita in Libano e di essere nato da madre libanese, non abbia dimostrato una reale volontà a chiarire la sua cittadinanza. Con ciò, nemmeno i timori inerenti un rientro in Siria sarebbero verosimili. 4.2 Nel gravame l’insorgente ribadisce nuovamente di aver ottenuto legalmente il documento di identità presentato all’attenzione dell’autorità inferiore. Aggiunge di non disporre, suo malgrado, di ulteriori argomenti atti a confutare le conclusioni cui è giunta la SEM né dei mezzi finanziari necessari all’allestimento di una controperizia. Non di meno, il ricorrente sottolinea di non aver riconosciuto trattarsi di un documento falso, bensì di aver semplicemente dichiarato che forse l’inchiostro si sarebbe guastato poiché lasciato nella plastificazione, della cui contraffazione egli non sarebbe stato al corrente. Il richiedente l’asilo rivendica poi di aver suggerito all’autorità resistente di procedere con ulteriori verifiche, ad esempio per mezzo dell’ambasciata, richiesta a cui non sarebbe stato dato alcun riscontro. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
D-1952/2020 Pagina 5 statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 La prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell’identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 6.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n° 8 consid. 3). Differentemente dai casi di inganno sull’identità ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso spetta all’autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D- 3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), l’onere incombe all’insorgente (cfr. sentenza D-3369/2017 consid. 6.4; per maggiori sviluppi DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 – 5.4). 5.5 Inoltre, sebbene nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applichi il principio inquisitorio (cfr. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; DTAF 2015/1 consid. 4.2), tale massima non dispensa le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l’autorità può tenerne conto a suo sfavore nell’apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall’indagare ulteriormente (cfr.
D-1952/2020 Pagina 6 per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del Tribunale federale 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2). 6. 6.1 Nel caso in narrativa v’è da rilevare che il solo documento di identità versato agli atti dall’insorgente è stato sottoposto ad un’analisi presso la sezione Identificazione e Consultazione visti dell’autorità inferiore. Quest’ultimo servizio ha reputato che detto mezzo di prova sarebbe inequivocabilmente il prodotto di una contraffazione e ciò sulla base di diversi indicatori. In primo luogo, la carta di identità sarebbe priva di elementi sicurezza UV. La qualità della stampa di fondo e della personalizzazione non corrisponderebbe dipoi agli standard di un documento originale. L’inchiostro variabile sullo stemma della Repubblica Araba di Siria sarebbe un’imitazione. 6.2 Ora, questo Tribunale, dopo aver a sua volta esaminato il documento e preso conoscenza del rapporto emesso dalla sezione Identificazione e Consultazione, nonché del materiale comparativo disponibile, ritiene che non vi sia motivo di scostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’autorità inferiore. In effetti, le difformità segnalate appaiono significative e di indubbia pertinenza per la valutazione della fedefacenza del mezzo di prova. Le stesse sono peraltro state espressamente sottoposte all’insorgente già nel corso della procedura di prima istanza. Questi si è sostanzialmente limitato a rivendicare l’autenticità della carta d’identità e a ricondurre parte delle difformità all’invecchiamento della stessa. Egli non ha però contestato, né in tale sede, né tantomeno nel proprio allegato ricorsuale, gli indicatori di falsificazione in quanto tali. Non ha effettivamente ammesso di essersi procurato un documento falso, ma nemmeno ha messo in discussione quanto emerso dagli accertamenti svolti. Così, indipendentemente dalla questione a sapere se possano o meno essere intese nel senso di un riconoscimento circa la non autenticità del mezzo di prova, le argomentazioni dell’insorgente appaiono palesemente inconferenti. 6.3 Peraltro, nell’ambito della diaspora siriana è notoria e ben referenziata la disponibilità all’acquisto di tale tipologia di documenti (cfr. The Guardian, How easy is it to buy a fake Syrian passport?, consultato il 01.02.2022 all’indirizzo < https://www.theguardian.com/world/2015/nov/17/how-easy- is-it-to-buy-fake-syrian-passport >). Conto tenuto di questi elementi, nemmeno si rendeva in concreto necessario raccogliere ulteriori informazioni. Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio
D-1952/2020 Pagina 7 il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve invero vertere su fatti che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). 6.4 Già solo su questi presupposti, si può concludere che il ricorrente non abbia reso verosimile la sua cittadinanza siriana. Così, nemmeno le allegazioni riguardanti le problematiche riscontrare in Libano a causa della presunta condizione di esule come pure i timori circa l’eventualità di dover fare ritorno in Siria ossequiano le condizioni di cui all’art. 7 LAsi. 7. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata. 9. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10. 10.1 A questo soggetto, la SEM ha preliminarmente contestualizzato i limiti all’accertamento dei fatti d’ufficio derivanti dalla mancata collaborazione del richiedente asilo. Su questi presupposti non ha rilevato l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento.
D-1952/2020 Pagina 8 10.2 Nella propria impugnativa, il ricorrente non censura la valutazione dell’autorità resistente su tale punto di questione. 11. 11.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.2 In applicazione dei principi esposti sub. consid. 5.5, quando l’interessato, con il suo comportamento, impedisce all’autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere evitata (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale paese d’origine (cfr. sentenze del Tribunale D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.3 e D- 4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d’asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali impedimenti riguardanti un paese ipotetico (cfr. sentenze del Tribunale D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 6.2; D-3921/2015 del 5 agosto 2016 consid. 7.2). Nello stesso senso, nulla osta all’esecuzione dell’allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all’autorità d’asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri (cfr. sentenza del TribunaleD-4497/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12). In tale ultima eventualità, qualora l’autorità si convinca che l’interessato abbia agito di sorta onde occultare l’esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-1973/2017 consid. 11; D- 3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4; E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3).
D-1952/2020 Pagina 9 11.3 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
11.4 Nel caso in narrativa, come già segnalato dall’autorità inferiore, non vi è modo di esprimersi in piena cognizione di causa sull’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso un Paese ipotetico. Peraltro, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura. 11.5 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Nel caso di specie, visto quanto esposto sub. consid. 11.2. e 12.2, l’esecuzione dell’allontanamento può essere considerata anche ragionevolmente esigibile, facendo difetto indicazioni contrarie convincenti (cfr. sentenza del Tribunale D-1886/2019 del 9 novembre 2020 consid. 11.6).
D-1952/2020 Pagina 10 13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 750.– versato il 5 giugno 2020. 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1952/2020 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 5 giugno 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: