B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-1932/2012
S e n t e n z a d e ll ' 8 m a g g i o 2 0 1 2 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Yanick Felley, Hans Schürch, cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), Kosovo, patrocinato dall'Avv. Cesare Lepori, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo); decisione dell'UFM del 9 marzo 2012 / N (...).
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Fatti: A. Il (...), l'interessato è giunto in Svizzera con la famiglia ((...) B., (...) C. e (...) D.). Di etnia (...), lingua (...), originari di E. distretto di F._______ (Kosovo), hanno presentato una do- manda di asilo in data (...). B. Con decisione del 27 aprile 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha ordinato l'allontanamento del richiedente e della famiglia dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria. C. Il (...), con decreto di prestazioni di lavoro, il G._______ ha condannato l'interessato ad una pena di cinque giornate di prestazioni di lavoro per furto con scasso ai sensi dell'art. 139 cifra 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP). D. Con decreto del (...), il H._______ ha condannato l'interessato a dieci giornate di prestazioni personali per ripetuto furto (art. 139 cifra 1 CP), ri- petuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuta circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01]) e abuso di targhe (art. 97 cifra 1 LCStr). E. In data (...), il G._______ ha condannato il medesimo – in carcere pre- ventivo dal (...) al (...) e dal (...) al (...) – ad una misura di sostegno e- sterno, a dieci giornate di prestazioni personali e al rispetto di specifiche norme di condotta, in quanto colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), appropriazione semplice (art. 137 cifra 1 CP), ripetu- to e tentato furto (art. 139 cifra 1 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ricetta- zione (art. 160 CP), ripetuto furto d'uso (art. 94 cifra 1 LCStr), ripetuta in- frazione ai sensi dell'art. 19 cifra 1 della Legge federale del
D-1932/2012 Pagina 3 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup). F. Il (...) il G._______ ha decretato l'abbandono interno del procedimento penale aperto nei confronti dell'interessato per contravvenzione ai sensi dell'art. 51 della Legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40), ritenuto l'avvenuto pagamento e il recesso di querela. G. Con decreto del (...) il G._______ ha condannato l'interessato alla pena di dieci giornate di prestazioni personali, all'obbligo di osservare delle norme di condotta e ha confermato la misura di sostegno esterno decre- tata in data (...), in quanto autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), ripetuto furto (art. 139 cifra 1 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuta infra- zione alla LStup (art. 19 cifra 1 LStup), ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1 LStup), contravvenzione alla LCStr (art. 90 LCStr), ripetuto furto d'uso (art. 94 cifra 1 LCStr) e contravvenzione alla LTP (art. 51 LTP). H. In data (...), il G._______ ha condannato nuovamente l'interessato a 15 giornate di prestazioni personali sospese condizionalmente per un perio- do di prova sino al (...), all'obbligo di osservare delle norme di condotta e ha confermato la misura di sostegno esterno, in quanto autore colpevole di ripetuto furto (art. 139 cifra 1 CP), danneggiamento (art. 144 CP), vio- lazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cifra 1 LStup), ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup). I. Con decreto del (...) il G._______ ha condannato l'interessato alla pena di dieci giornate di prestazioni personali e ha confermato la misura di so- stegno esterno per ripetuto furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 CP, richia- mato l'art. 172 ter CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), ri- petuta contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup). J. Con decreto del (...), il G._______ ha condannato il medesimo – in carce- re preventivo dal 2 febbraio 2011 all'8 febbraio 2011 – ad una misura pro- tettiva di sorveglianza, a 90 giorni di privazione della libertà dedotti i sette
D-1932/2012 Pagina 4 giorni di carcere preventivo già sofferti, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, in quanto colpevole di ripetuto furto e tentato furto (art. 139 cifra 1 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup). K. Il (...) è stato redatto un rapporto di segnalazione per inchiesta a carico dell'interessato, indirizzato alla I._______ dalla Polizia cantonale di J., secondo il quale il medesimo fa oggetto di indagini per furto, danneggiamento intenzionale, violazione di domicilio e infrazioni alla LCStr. L. In data 5 dicembre 2011, l'UFM, a seguito dei numerosi decreti di con- danna penale emanati del G. e del rapporto di segnalazione del (...) della Polizia Cantonale di J., inviati a detto Ufficio il 17 agosto 2011 e 31 agosto 2011 dalla I., ha segnalato al ricorrente, in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), l'intenzione di pronun- ciare una decisione di revoca dell'ammissione provvisoria. L'Ufficio ha al- tresì invitato l'interessato a prendere posizione in merito entro il 15 di- cembre 2011. M. Il 15 dicembre 2011, l'interessato ha conferito procura all'avv. Cesare Le- pori, quest'ultimo con scritto di medesima data ha chiesto all'UFM di pote- re prendere visione dell'incarto relativo al suo mandante, rispettivamente la proroga del termine impartito per produrre le osservazioni. N. Il 13 gennaio 2012, l'interessato ha prodotto le proprie osservazioni nelle quali non contesta i reati imputatigli, avendo da subito ammesso i fatti e già scontato le relative pene, ma sostiene in sostanza di avere preso co- scienza della gravità degli atti compiuti e di essere intenzionato a cambia- re vita, come si evince anche dalla lettera allegata scritta di suo pugno (lettera del 12 dicembre 2011 [doc. 1]). Nelle osservazioni vengono inoltre contestualizzate le vicende del medesimo, in particolare relativamente al- la situazione famigliare. Ad oggi, l'interessato intratterrebbe una relazione sentimentale con una ragazza svizzera (annessa dichiarazione della Si- gnora K._______ del 19 dicembre 2011 [doc. 2]) e sarebbe in attesa del permesso di dimora B per poter essere impiegato nella ditta L._______ di
D-1932/2012 Pagina 5 J._______ (annessa dichiarazione del Signor M._______ del 22 dicembre2011 [doc. 3]). In sostanza l'interessato, alla luce di quanto esposto, ha chiesto all'Ufficio di voler rinunciare alla revoca dell'ammis- sione provvisoria ed all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, ri- spettivamente il rilascio del permesso di dimora B dall'autorità cantonale, affinché possa iniziare la prospettata attività lucrativa. Infine, l'allontana- mento dell'interessato avrebbe per il medesimo conseguenze catastrofi- che, a causa dell'assenza di parenti fuori dalla Svizzera ad eccezione di una zia in N.. O. Con decisione del 9 marzo 2012, notificata al richiedente il 12 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'ammis- sione provvisoria in favore del ricorrente in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr ed ha incaricato la O. di eseguire l'allonta- namento del medesimo. P. In data 11 aprile 2012, il ricorrente ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione, chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'effetto so- spensivo allo stesso ricorso, nonché di essere posto al beneficio dell'as- sistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e dal versamento di un eventuale anticipo, e del gratuito pa- trocinio. Nel merito, egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'impugnata decisione e la conferma dell'ammissione provvisoria in Svizzera, subordinatamente la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore affinché abbia a pronunciarsi con una nuova decisione. Al gra- vame sono stati annessi i mezzi di prova già prodotti con le osservazioni del 13 gennaio 2012 (docc. 1-3), oltre ad un articolo di Amnesty Interna- tional (di seguito: AI) del 28 settembre 2010 (doc. 4). Q. Il 24 aprile 2012, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale), ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura.
Diritto: 1.
D-1932/2012 Pagina 6 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nonché dell'UFM in materia di stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle ecce- zioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinan- te la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lin- gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese. Ritenuto che il patrocinatore dell'interessato, seppure cognito della lingua francese, come risulta dalla sua iscrizione all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, ha ricorso in italiano, la presente sentenza può essere redatta in tale idioma. 5. 5.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai mo- tivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisio- ne impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 6.
D-1932/2012 Pagina 7 6.1. A titolo preliminare, nella fattispecie conviene rilevare che tanto la re- iezione della domanda di asilo presentata dal richiedente, quanto la pro- nuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato e non sono oggetto del presente ricorso, il quale verte unicamente sulla questione dell'esecu- zione dell'allontanamento, in particolare sulla revoca dell'ammissione provvisoria. 6.2. Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie ine- renti la modifica della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne con- segue che alla presente causa è applicabile la LStr e non l'ormai abroga- ta Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). 7. 7.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che l'interessato è stato condannato a sette riprese dalla P., ossia il (...), il (...), il (...), il (...), il (...), il (...) e il (...), per aver commesso, recidi- vamente, atti quali furto, danneggiamento, violazione di domicilio, lesioni semplici, infrazioni alla LStup e alla LCStr. In sostanza, l'interessato sa- rebbe, nell'arco di un periodo di cinque anni, stato oggetto di sette con- danne, tra le quali - nell'ultimo decreto - una pena detentiva di 90 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ossia ad una pena relativamente importante per (...). Secondo l'UFM, sebbene le infrazioni commesse dal medesimo prese singolarmente non rivestirebbe- ro la gravità necessaria per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, tuttavia egli avrebbe commesso recidivamente numerosi reati nell'arco di cinque anni. Di conseguenza, come dimostrano le condanne, l'interessato non sarebbe stato in grado e non desidererebbe adattarsi all'ordinamento so- ciale e giuridico svizzero, ma ne costituirebbe una minaccia grave e ripe- tuta. Del resto, nemmeno le misure educative ordinate dal G., già con decreto del (...), sarebbero servite a fare in modo che l'interessa- to rispettasse le regole, bensì egli avrebbe continuato nella perpetrazione dei medesimi atti, nonostante la minaccia di un'eventuale condanna più severa. Neanche l'argomento secondo cui l'interessato, (...), sarebbe in- tenzionato a mettere la testa a posto reggerebbe. Infatti, l'Ufficio eviden- zia che, appena un mese dopo la sua ultima condanna a (...) di 90 giorni sospesi condizionalmente, una nuova inchiesta penale per gli stessi reati
D-1932/2012 Pagina 8 è stata aperta nei suoi confronti. Tale circostanza dimostrerebbe che egli non è pentito, bensì intenzionato a continuare le sue attività contrarie all'ordinamento giuridico, anche (...). L'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr implicherebbe, conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 39 consid. 5.3), una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha osservato che, tenuto conto del cumulo di infrazioni commesse dall'interessato, il comportamento di quest'ultimo costituirebbe una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici e che sebbene egli abbia intrapreso alcuni passi per trovarsi un lavoro, non sarebbe comunque profondamente integrato nella società svizzera. Con- seguentemente, il comportamento delittuoso dell'interessato sarebbe suf- ficientemente importante da giustificare l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr e la ponderazione degli interessi in gioco farebbe apparire primario l'interesse pubblico al rinvio dell'interessato. L'Ufficio conclude che, da un lato, non deve più considerare la questione dell'esigibilità dell'allontanamento e, dall'altro lato, non vi sarebbero elementi suscettibili a rimetterne in causa il carattere lecito della misura, rispettivamente gli stessi non sarebbero stati menzionati nell'ambito del diritto di essere sen- tito. Pertanto, l'ammissione provvisoria dovrebbe essere revocata. 7.2. Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che la decisione dell'UFM applicherebbe l'art. 83 cpv. 7 LStr, considerandone a torto riunite le con- dizioni, oltre a non prendere in considerazione la sua situazione persona- le. Infatti, ai sensi dell'art. 96 LStr, secondo l'autore del gravame, andreb- be tenuto conto anche della gravità della colpa, del grado di integrazione, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla famiglia in conseguenza della misura decisa e ciò a fron- te anche della citata giurisprudenza. Egli vivrebbe dal (...) in Svizzera con la propria famiglia, ossia dall'età di otto anni, pertanto sarebbe molto diffi- cile per il medesimo abituarsi ed adattarsi ad un nuovo contesto di vita in Kosovo. Inoltre, l'insorgente non avrebbe più alcun parente nel proprio Paese di origine, quindi nemmeno un sostegno famigliare o un luogo in cui poter risiedere. Il ricorrente, come già fatto valere nelle proprie osser- vazioni del 13 gennaio 2012, ribadisce di avere scontato tutte le pene pronunciate nei suoi confronti, di avere sempre ammesso i reati imputati- gli. Del resto, questi sarebbero stati commessi quando (...), in un conte- sto famigliare tutt'altro che facile. A questo proposito egli sottolinea di es- sere stato abbandonato dalla madre a sei mesi e che il padre si sarebbe
D-1932/2012 Pagina 9 dovuto occupare della zia colpita da ictus. Non da ultimo, egli sostiene di avere preso coscienza della gravità dei propri atti ed avrebbe manifestato la volontà di voltare pagina, come risulterebbe dalla lettera del 12 dicem- bre 2011, indirizzata all'autorità di prime cure (doc. 1). Secondo il ricorren- te, per quanto attiene all'analisi della proporzionalità, troverebbe applica- zione anche l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), perciò anche la relazione del medesimo con la Signora K._______ (doc. 2), la quale avrebbe contribuito al cambiamento di vita dell'insorgente, le ripercussioni della decisione su quest'ultima e il deside- rio di entrambi di costituire una famiglia andrebbero considerati. Nel gra- vame viene altresì fatto valere che il ricorrente risiederebbe in Svizzera da oltre cinque anni e quindi avrebbe presentato istanza di ottenimento del permesso di dimora B alla competente autorità, in relazione a quanto dichiarato dal Signor M._______ circa la volontà di assumerlo nella sua società (doc. 3). Circostanze queste che non sarebbero tuttavia state prese in considerazione dall'autorità di prime cure. Non da ultimo, il ricor- rente sostiene che, in quanto appartenente alla minoranza (...) del Koso- vo, dovrebbe essere tenuto conto del pericolo tuttora presente nel caso di rimpatrio, dovuto a tensioni politico-sociali e all'alto tasso di disoccupa- zione che interesserebbe i membri della propria etnia, come peraltro do- cumentato dall'articolo di AI annesso al gravame (doc. 4). Quest'ultimo dimostrerebbe che l'allontanamento dell'insorgente verso il Kosovo, oltre a non rispettare il principio della proporzionalità, re- lativamente alla ponderazione degli interessi il rischio consecutivo al rim- patrio risulterebbe superiore a quello di messa in pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico in Svizzera da parte del medesimo. 8. 8.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione provvi- soria ordinata, perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragione- volmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr), e ordinare l'esecu- zione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 8.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiaz- zato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la Legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (cfr. FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende in parte quello della norma anteriore, di modo che non vi è motivo di sco-
D-1932/2012 Pagina 10 starsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS. L'art. 83 cpv. 7 LStr – che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32, consid. 3.2 p. 386) – permette di allontanare lo straniero nello Stato di origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibi- le ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sen- si dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privati- va di libertà di lunga durata o da un provvedimento di diritto penale. Se- gnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvi- soria è esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetuta- mente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, si intende violazione dell'ordine pubblico quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera gra- ve o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Con- siglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'invi- olabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne con- segue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnata- mente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di leg- ge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in pre- senza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizio- ne lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordi- ne vigente (cfr. FF 2002 3424; DTAF 2007/32, consid. 3.5 p. 388 ss.). La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicu- rezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustifi- cano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di li- bertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quantità parti- colarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da protegge- re particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione della preci- tata norma, nonostante il Giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare. Quando applica la disposizione in oggetto, anche
D-1932/2012 Pagina 11 nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve ri- spettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurez- za e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici com- promessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti repren- sibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona. L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare della ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. sulla tematica DTAF 2007/32, consid. 3.2 p. 386 e relativi riferimenti). 9. 9.1. Nella fattispecie, conviene pertanto esaminare, se – in considerazio- ne del comportamento delittuoso del ricorrente – sono adempiute le con- dizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibi- lità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capo- versi 2 e 4 della medesima norma. 9.2. Il comportamento del ricorrente - in ragione del quale il medesimo ha collezionato sette condanne e un decreto di abbandono, per recesso di querela ed avvenuto pagamento, nell'arco di soli cinque anni - costituisce una violazione grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, l'insorgente ha incominciato le proprie attività delittuose - furti con scasso (art. 139 cifra 1 CP), danneg- giamenti (art. 144 cpv. 1 CP), violazioni di domicilio (art. 186 CP) - a (...). Tali comportamenti, sebbene puniti ed oggetto di misure protettive pro- nunciate a più riprese da parte del G._______, si sono protratti nel tempo, aggravati nelle modalità e ad addizionati ad altri reati, quali lesioni sem- plici (art. 123 CP) infrazioni varie alla LCStr, alla LStup e alla LTP. Un'a- scesa progressiva di delinquenza inspiegabile, ai danni anche di beni giu- ridici individuali fondamentali quali la vita e l'integrità fisica (cfr. decreto del (...), sub. 1 e sub. 8; decreto del (...), sub. 1; decreto del (...), sub. 4), culminata nel decreto del (...). Da quest'ultima condanna, a 90 giorni di privazione della libertà sospesi condizionalmente per due anni, si evince che il ricorrente ha perpetrato in soli due mesi – tra il (...) e il (...) – trenta furti o tentati furti, comprensivi di danneggiamento e violazione di domici- lio. Deve altresì fare riflettere la circostanza per cui il giovane, oltre al consumo di droghe quali mariujana, ecstasy, speed e allucinogeni, ha an-
D-1932/2012 Pagina 12 che in alcuni occasioni venduto o offerto a terzi talune di queste sostanze (cfr. decreto del (...), sub. 8; decreto del (...), sub. 6; decreto del (...), sub. 4). Un simile comportamento è da considerarsi estremamente grave – in quanto costituisce un reale rischio per la vita e la salute delle persone coinvolte – tale da ledere in maniera importante l'ordine pubblico e la si- curezza della società. Non da ultimo, nonostante sul ricorrente gravasse la pena detentiva inflittagli con il decreto del (...), sospesa condizional- mente, una nuova inchiesta penale è stata successivamente aperta nei suoi confronti per reati della medesima entità il (...). In siffatte circostan- ze, il comportamento delittuoso del ricorrente costituisce un affronto gra- ve, ripetuto e non intenzionato ad arrestarsi, lesivo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente che l'interesse dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera ridotta nella ponde- razione degli interessi in presenza, a cui è tenuta l'autorità. Infatti, nono- stante fosse stato ammesso provvisoriamente in Svizzera, il ricorrente ha dato prova a più riprese di non essere in grado di osservare le regole, commettendo reati e abusando di sostanze stupefacenti, provando così di non volersi conformare all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e con- fermando a più riprese la propria recidività, nonché rischio di recidiva, in caso di permanenza in Svizzera. In base agli elementi sopracitati non è possibile fare altro che concludere ad una prognosi negativa nei confronti dell'insorgente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente mede- simo. L'asserita intenzione di cambiare vita, (...), più volte menzionata nei propri scritti (cfr. in particolare osservazioni del 13 gennaio 2012), non è suscettibile di modificare il risultato della ponderazione degli interessi in gioco nel caso di specie, ritenuto che il medesimo ha comunque conti- nuato a fare uso di mariujana (...) (cfr. decreto del (...), sub. 4) oltre ad avere dato origine a ulteriori rapporti di segnalazione della Polizia canto- nale successivi alla sua ultima condanna, dai quali si desume che, con- trariamente a quanto asserito, l'autore del gravame non ha intenzione di tenersi lontano dalla delinquenza o dai delinquenti, tanto da convincere che, con ogni probabilità, l'effettiva "cattiva compagnia", a cui viene fatto riferimento negli scritti e nei mezzi di prova (cfr. in particolare osservazioni del 13 gennaio 2012 e docc. 1 e 2), sia rappresentata da egli stesso. Del resto, in assenza di pronostico favorevole, l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria non consiste soltanto nel prevenire nuove in- frazioni da parte dell'interessato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la formulazione del vecchio art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella del nuovo art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in pericolo", rispettivamente "ha violato". Al di là del caso particolare, l'inte-
D-1932/2012 Pagina 13 resse pubblico della società consiste nella lotta efficace contro quei com- portamenti che la mettono in pericolo (cfr. DTAF 2007/32, consid. 3.7.3 p. 391). Peraltro, il ricorrente ha vissuto nel proprio Paese di origine sino ai sei anni quando è giunto in Svizzera con la famiglia. Sebbene, quindi, egli sia di fatto cresciuto nel nostro Paese, vi abbia frequentato le scuole e abbia pertanto avuto un ampio ventaglio di possibilità per il proprio futuro, ri- spettivamente numerose opportunità di formazione a sua disposizione, l'insorgente non ha dimostrato interesse né nell'apprendimento di un'atti- vità professionale, né nell'esercizio della stessa (cfr. in particolare decreto del (...), dispositivo 3.1), essendo attualmente, e da perlomeno quasi un anno (cfr. decreto del (...)), disoccupato. A questo proposito, non soccorre l'insorgente la mera allegazione di parte secondo cui sarebbe intenziona- to, non appena in possesso del permesso di dimora B, a lavorare alle di- pendenze della ditta M._______ (cfr. gravame §6, pp. 4-5; doc. 3). Allor- quando la possibilità di svolgere un'attività lucrativa per lo straniero am- messo provvisoriamente in possesso del permesso F non è assolutamen- te preclusa. Non da ultimo, in riferimento all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU in ca- so di esecuzione dell'allontanamento, va rilevato che tale norma, nell'am- bito del diritto al rispetto della vita privata e familiare, presuppone un le- game familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera (cfr. Sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008, consid. 5.1; 2C_80/2007 del 25 luglio 2007, consid. 2.2; 2A.421/2006 del 13 febbraio 2007, consid. 1.2; 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007, consid. 4.1; DTF 130 II 281, consid. 3.1-3.2 p. 261; DTF 129 II 193, consid. 5.3.1; DTF 127 II 60, consid. 1d/aa; DTF 126 II 335, consid. 2a p. 339 e p. 382 e ss.; DTF 125 II 633, consid. 2e p. 639; DTF 124 II 361, consid. 1b p. 364 e relativi riferimenti; DTF 122 II 1, consid. 1e p. 5; GICRA 2005 n. 3, consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7, consid. 5b/bb; GICRA 2001 n. 21, consid. 8c/aa-bb; fra le tante sentenza del Tribunale D-1553/2008 del 27 giugno 2011, consid. 7.2; D-1427/2011 del 28 marzo 2011, pp. 6-7; D-6582/2006 del 27 aprile 2009, consid. 5.3; cfr. anche ALAIN WURZBURGER, La jurispru- dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285), alla cui protezione possono appellarsi, tra gli altri, i membri del nucleo fami- gliare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193, consid. 5.3.1; DTF 127 II 60, consid. 1d/aa, DTF 122 II 289, consid. 1c), così come il concubino che forma con il rifu-
D-1932/2012 Pagina 14 giato una comunità durevole analoga al matrimonio (cfr. DTAF 2008/47, consid. 4.1.1 p. 667 e relativi riferimenti; GICRA 1993 n. 24; cfr. a tal pro- posito art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai co- niugi anche i partner registrati), a cui nella protezione vengono inclusi an- che i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, segnatamente tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli (cfr. DTAF 2008/47, consid. 4.1.1 p. 667 e s. e relativi riferimenti). Del resto, nei rapporti all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rap- porto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr. Sentenza del TF 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002, consid. 3.2-3.5; DTF 129 II 11, consid. 2 p. 14; DTF 120 Ib 257, consid. 1d-f p. 26 ss.). Ciò implica ad esempio che lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o menta- le, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in perma- nenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521, consid. 5; DTF 120 Ib 257, consid. 7 p. 227 e s.; DTAF 2008/47, consid. 4.1.1 p. 678; GICRA 1995 n. 24, consid. 7 p. 227 e s.; GICRA 1994 n. 7, consid. 3d p. 63 e s.). In considerazione di quanto precede, l'asserita in- tenzione del ricorrente di contrarre matrimonio con una cittadina svizzera (cfr. gravame, §5 p. 4) non è suscettibile di cambiare l'esito della ponde- razione degli interessi né di dimostrare che il medesimo abbia creato le- gami stretti e profondi in Svizzera. Ad ogni buon conto, l'allontanamento dell'insorgente per i motivi sopraesposti non viola l'art. 8 CEDU. In fine, secondo l'art. 40 cpv. 1 LStr e l'art. 14 cpv. 2 Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dal presente ambito procedurale. Per sovrabbondanza, il Tribunale in base agli atti costata che, in data 15 marzo 2012, la I._______ aveva già manifestato chiaramente l'intenzione di non concedere al ricorrente il rilascio di un permesso di dimora annuale B. 9.3. In conclusione visto tutto quanto precede, l'interesse privato del ricor- rente a restare in Svizzera non prevale sull'interesse pubblico della Sviz- zera all'allontanamento del medesimo e, in applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr, deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e
D-1932/2012 Pagina 15 della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM. 10. 10.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ra- gionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione nel caso in esame dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che rimane a codesto Tribunale da approfondire. 10.2. 10.2.1. Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 27 aprile 2001 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifu- giato prevista dall'art. 3 della LAsi, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Kosovo, segnatamente nella regione di F._______, da dove il ricorrente proviene, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione fede- rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. 10.2.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto inter- nazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim- patrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, i- numani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali di- sposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare né dagli atti dell'incarto, né dalle al- legazioni del ricorrente alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamen- to contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo forni- re un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficiente- mente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione per-
D-1932/2012 Pagina 16 sonale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccita- te. 10.3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzio- ne dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub- blico internazionale. 11. 11.1. Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il 9 marzo 2012. 11.2. In virtù di quanto sopra esposto, anche la conclusione ricorsuale di rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione va respinta. 11.3. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzio- ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA). 13. 13.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne- cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di succes- so, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di- spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su- periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in- feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de- ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap- prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89, consid. 6a p. 89). 13.2. Inoltre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., affinché chi non dispone dei mezzi necessari abbia diritto al patrocinio gratuito, occorre che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un legale per tutelare i suoi diritti (cfr. DTF 130 I 180, consid. 2.2; DTF 128 I 225, consid. 25.1 e relativi riferimenti). Per la
D-1932/2012 Pagina 17 concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) come pure per l'accordo del gratuito patrocinio (art. art. 65 cpv. 2 PA), il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, p. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali e la concessione del gratuito patrocinio devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 13.3. Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito fa- vorevole – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente pro- cedura – le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 e 2 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese processuali e la richiesta di gratuito patrocinio in favore dell'avv. Cesare Lepori, sono respinte. 13.4. Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1932/2012 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver- samento delle spese processuali, è respinta. 3. La richiesta di gratuito patrocinio in favore dell'avv. Cesare Lepori è re- spinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. La presente sentenza è comunicata al patrocinatore del ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: