Co r t e IV D-19 1 9 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 9 m a r z o 2 0 1 0 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Emilia Antonioni, Daniel Schmid, cancelliere Carlo Monti. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM dell'8 febbraio 2007 / N [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

D-19 1 9 /20 0 7 Fatti: A. Il 12 febbraio 2003, l'interessato, d'etnia curda nato a B._______ con ultimo domicilio a C._______ nella regione di Dohuk nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 29 aprile 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. B. Il 25 maggio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. C. Il 30 settembre 2005, l'UFM ha annullato la decisione impugnata limi- tatamente alla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (punti 4 e 5 del dispositivo). Ha ritenuto siccome inesigibile l'esecuzio- ne dell'allontanamento e ha pronunciato l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera. D. Il 4 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il suddetto ricorso sic- come diretto esclusivamente contro la decisione d'esecuzione dell'al- lontanamento, il quale è divenuto senza oggetto con la pronuncia del- l'ammissione provvisoria nella decisione di riesame dell'UFM. E. Con sentenza del 31 marzo 2006 della Corte delle Assise correzionali di D., A. è stato condannato alla pena di 21 mesi di detenzione ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni, per i reati di infrazione aggravata, di atti preparatori all'infrazione e di atti di contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), per l'aiuto al soggiorno illegale in contravvenzione all'abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Tale sentenza è cresciuta in giudicato il 16 maggio 2006. Pagi na 2

D-19 1 9 /20 0 7 F. Il 6 dicembre 2006, il Consiglio di Vigilanza ha rifiutato la liberazione condizionale all'interessato, ritenendo non date le condizioni per tale li- berazione come pure non auspicabile un nuovo collocamento del me- desimo presso un centro di accoglienza. G. L'8 dicembre 2006, l'UFM ha informato l'interessato della sua intenzio- ne di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invi- tandolo a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha in particolare fatto presente all'interessato che, conto tenuto dei reati commessi, vi sarebbe luogo di applicare l'art. 14a cpv. 6 LDDS e, quindi, di prescin- dere da un esame del carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontana- mento. Il ricorrente non si è determinato in merito. H. Con decisione dell'8 febbraio 2007, notificata il 12 febbraio 2007 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone E._______ di eseguire il rinvio. In tale ambito ha considerato adempiti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS. I. Il 14 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e in via sussidiaria la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. J. Il 7 aprile 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. K. Il 22 aprile 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Pagi na 3

D-19 1 9 /20 0 7 L. Il 29 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso all'insorgente un termine fino al 14 maggio 2008 per introdurre una replica. M. Il 13 maggio 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. N. Con scritto del 3 settembre 2008, l'insorgente ha segnalato di essere ancora in terapia disintossicante ma con buoni risultati. Inoltre, avrebbe elaborato un progetto professionale e formativo. Un rinvio in Iraq comprometterebbe non solo la terapia precitata, bensì anche l'intero progetto di cui sopra e di avere iniziato a lavorare dal 1° aprile 2009. O. Il 18 maggio 2009, l'autore del gravame ha presentato una copia di un contratto di lavoro con funzione di aiuto cucina presso un ristorante in E._______ con inizio il 1° marzo 2009 o al più tardi al rilascio del permesso per stranieri. P. Con decisione incidentale del 25 giugno 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 13 luglio 2009 per produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute. Q. Il 7 luglio 2009, l'insorgente ha indicato segnatamente di non seguire più alcuna terapia specifica da oltre cinque mesi e di non avere più bisogno di cure mediche. Diritto: 1. 1.1Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concer- nenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribu- nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammis- sibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. Pagi na 4

D-19 1 9 /20 0 7 1.2La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni gene- rali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determi- nante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'al- tra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. 5.1Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5.2Tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria. 5.3Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo prov- visorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non la LDDS. Pagi na 5

D-19 1 9 /20 0 7 6. 6.1Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato nell'ambito della ponderazione degli interessi, giusta la prassi dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, che da un lato l'interessato sarebbe stato condannato per reati di di- versa natura, ma particolarmente per consumo e vendita di stupefa- centi ad una pena di 21 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per sette anni. Dall'altro lato, il ricorrente avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove avrebbe trascorso la sua in- fanzia, l'adolescenza, e dove vivrebbero i genitori, cinque fratelli e due sorelle, mentre in Svizzera risiederebbe soltanto da cinque anni, di cui avrebbe passato un anno e nove mesi in carcere, non avrebbe eserci- tato alcuna attività lavorativa e non avrebbe nessun legame familiare. Inoltre, ha considerato la condizione di tossicodipendenza del richie- dente come non imputabile a ragioni indipendenti dalla sua volontà. L'UFM ha quindi considerato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e non ha ritenuto i quattro anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione. Di conseguenza, la revoca dell'ammissione provvi- soria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale. 6.2Nel gravame, il ricorrente s'è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera. Ha se- gnalato che lo spaccio di sostanze stupefacenti sarebbe una diretta conseguenza della sua tossicodipendenza e perciò andrebbe valutata la gravità dei reati da lui commessi sotto tale profilo. Inoltre, l'esecuzio- ne dell'allontanamento, esporrebbe il ricorrente ad un pericolo concre- to per motivi legati al suo stato di salute, in quanto non avrebbe più ac- cesso alle cure necessarie in Patria. Peraltro, sarebbe esposto al ri- schio di essere ucciso in uno dei tanti attentati commessi in Iraq. Infi- ne, allega che l'UFM avrebbe dovuto considerare anche la sua giova- ne età ed il fatto che, prima della condanna del 31 marzo 2006, non aveva tenuto comportamenti asociali o delinquenziali. 6.3Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, che il trattamento a base di metadone o altre cure collegate allo stato dell'interessato potrebbero essere gestite durante il lungo periodo detentivo in modo tale da consentire il ritorno in Patria anche dal punto di vista medico. Pagi na 6

D-19 1 9 /20 0 7 7. 7.1Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione prov- visoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragio- nevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui al- l'art. 83 cpv. 7 LStr. 7.2L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rim- piazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio fe- derale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004 n. 39]). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma an- che di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - per- mette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi del- l'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Se- gnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è sta- to condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migra- tionsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure PETER BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Sentenza del Tri- bunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una dura- Pagi na 7

D-19 1 9 /20 0 7 ta superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la si- curezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federa- le definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico com- prende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescri- zioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche es- sere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revo- ca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). 7.3La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione del- l'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammis- sione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è suf- ficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica la disposi- zione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena Pagi na 8

D-19 1 9 /20 0 7 pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità del- la colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, cir- costanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pro- nostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7; 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quin- di ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pub- blico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). 8. 8.1Nella fattispecie, conviene pertanto esaminare, se - in considera- zione del comportamento delittuoso dell'insorgente - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, che ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS su cui si fonda la decisione impugnata e, di con- seguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possi- bilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. 8.2Il ricorrente (come evocato al considerando in fatto E della presen- te) è stato condannato - con sentenza del 31 marzo 2006 cresciuta in giudicato il 16 maggio 2006 - ad una pena detentiva di 21 mesi ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni, per reati di infrazione aggravata, di atti preparatori all'in- frazione, di atti di contravvenzione alla LStup e per l'aiuto al soggiorno illegale in contravvenzione alla LDDS. Tale pena costituisce in maniera evidente una pena detentiva di lunga durata ai sensi del- l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr, conformemente a quanto evocato al consi- derando 7.2, ovvero secondo quanto ritenuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, quest'ultima ripresa da codesto Tribunale (cfr. sen- tenza del TAF del 20 gennaio 2010 D-6968/2009 consid. 9.2). 8.3Inoltre, il comportamento dell'insorgente - per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato alla suddetta pena - si traduce palesemente altresì nella violazione grave della sicu- rezza e dell'ordine pubblici, ai sensi della lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Infatti, il ricorrente si è sostanzialmente reso colpevole di reati in un ambito molto delicato e rigoroso dell'ordinamento giuridico, ovvero nel- l'ambito del traffico di sostanze stupefacenti (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; sentenza del TAF C-7009/2007 Pagi na 9

D-19 1 9 /20 0 7 del 20 ottobre 2008 consid. 6). Un simile comportamento, per di più implicante le droghe pesanti quali l'eroina, è considerato un reato mol- to grave - perché costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone - tale da ledere l'ordine e la sicurezza pubblici, nonché giustificante un intervento fermo e deciso nei confronti degli stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corri- sponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58; Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22; cfr. Direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [64/221/CEE], Allegato, lett. B, n. 1). La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga e al diffondersi del suo consumo costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera. Gli stranieri coinvolti in tali traffici devono attendersi a provvedimenti di questo tipo (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati; sentenze del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1; 2A.87/2006 del 29 maggio 2006 consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005 consid. 4.3.2; 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.3; 2A.7/2004 del 2 agosto 2004 consid. 5.1; GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1; sentenze del TAF C-7009/2007 del 20 ottobre 2008 consid. 6; D-1976/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2). Ciò stante, è evidente che l'interesse dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera estremamente ridotta nella ponderazione degli interessi in presenza, a cui è tenuta l'autorità. Nel caso concreto, il ricorrente, sedicente, ha vissuto nel suo Paese d'origine, sino almeno all'età di 17 anni e mezzo, quando è giunto in Svizzera, dove ha poco dopo rag- giunto la maggior età. Sebbene egli sia in questo Paese da ormai sette anni ed abbia incominciato ad esercitare un'attività professionale il 18 marzo 2009 (cfr. scritto del 18 maggio 2009 e relativi allegati nonché estratto del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC] del 5 febbraio 2010), egli ha trascorso 21 mesi in prigione e vive in Svizzera solo e senza parenti. Nonostante fosse stato ammes- so provvisoriamente in Svizzera, il ricorrente non è stato capace di os- servarne le regole, commettendo infrazioni e abusando di sostanze stupefacenti, dimostrando così di non essere in grado di adattarsi al- l'ordinamento sociale e giuridico svizzero e di non meritare altro che Pag ina 10

D-19 1 9 /20 0 7 una prognosi del tutto negativa da parte delle autorità penali, con par- ticolare riferimento al diniego del 6 dicembre 2006 della liberazione condizionale in favore del ricorrente, nonché da parte di codesto Tribu- nale, avuto riguardo all'inesistenza di concrete possibilità e capacità del ricorrente di integrarsi in Svizzera. Infatti, in tale ambito non lo soc- corre neppure il fatto che si sia iscritto ad un pretirocinio d'integrazione per l'anno scolastico 2008/2009 (cfr. scritto del 3 settembre 2008 con relativo allegato) e non abbia più bisogno di cure mediche, in quanto detti sforzi d'integrazione sono soltanto avvenuti di recente e posteriori alla decisione di revoca dell'ammissione provvisoria dell'8 feb- braio 2007. Ad ogni modo, in assenza di un pronostico favorevole, l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria non consiste soltanto nel prevenire nuove infrazioni da parte dell'interes- sato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la formulazione del vecchio art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella del nuovo art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in pericolo" rispettivamente "ha violato". Al di là del caso particolare, l'interesse pubblico della società consiste nella lotta efficace contro quei comportamenti che la mettono in pericolo (DTAF 2007/32 consid. 3.7.3 pag. 391). In conclusione, visto quanto sopra, l'interesse privato del ricorrente a restare in Svizzera non prevale sull'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del medesimo. 8.4Di conseguenza, il TAF ritiene che - in applicazione tanto della lett. a che b dell'art. 83 cpv. 7 LStr - deve essere escluso l'esame del- l'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giu- sta i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM. 9. 9.1L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi. 9.2Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 29 aprile 2005 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi, essendo stati considerati impertinenti Pag ina 11

D-19 1 9 /20 0 7 i motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq, nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq - tra cui la provincia di Dohuk (DTAF 2008/4 consid. 6 e DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.8), da dove proviene il ricorrente - possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. 9.2.1La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in- ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione con- tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragio- ni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spet- ta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e con- crete ragioni. 9.3Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.4In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale. 10. Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente l'8 febbraio 2007. Di con- seguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione conferma- ta. Pag ina 12

D-19 1 9 /20 0 7 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 13

D-19 1 9 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: -rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) -UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) -F._______ (in copia) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Pietro Angeli-BusiCarlo Monti Data di spedizione: Pag ina 14

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1919/2007
Entscheidungsdatum
29.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026