B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-176/2017
S e n t e n z a de l 1 ° g i u g n o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dall'avv. Gian Luigi Berardi, Fondation Suisse du Service Social International (SSI), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 dicembre 2016 / N (...).
D-176/2017 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 ottobre 2016. Sentito sui motivi d'asilo egli ha di- chiarato essere espatriato illegalmente nel giugno del 2016 per poter aiu- tare economicamente la propria famiglia e in quanto temeva di essere se- questrato dai militari, come già successo al fratello (cfr. atto A15, pag. 6 e A21, pagg. 4 e segg.). B. Con decisione del 15 dicembre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronun- ciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di prime cure lo ha tuttavia ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesi- gibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Tale decisione è stata notificata al richiedente il giorno seguente presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso alla presenza della per- sona di fiducia e dell'interprete (cfr. atti A25 e A26). D. Nella stessa occasione, l'interessato, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto un documento intitolato "Dichiarazione di rinuncia al ri- corso" e il cui tenore era il seguente (cfr. atto A27): "Io, A._______, SIMIC N° di pers. (...), nato il (...), alias [omissis], Eritrea, dopo aver avuto accesso a consultazione in separata sede con la persona di fiducia, di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 15 dicem- bre 2016. Preciso che le implicazioni di questa decisione mi sono state debitamente spiegate dalla persona di fiducia durante un colloquio succes- sivo alla notifica della decisione stessa e concordo con il contenuto in essa". E. In seguito, con ricorso del 10 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccoman- dato; data d'entrata: 11 gennaio 2017) il richiedente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’an- nullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga. Parimenti, egli ha presentato una domanda volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso
D-176/2017 Pagina 3 dell’esenzione dal pagamento delle spese di procedura e del relativo anti- cipo. Quo alla summenzionata dichiarazione di rinuncia al ricorso, il patrocina- tore dell'insorgente osserva anzitutto come il ricorrente gli abbia indicato di non aver compreso che si apprestava a sottoscrivere una rinuncia a ricor- rere ma unicamente a confermare l’avvenuta ricezione della decisione di prima istanza. Egli sostiene inoltre al proposito che l’interprete non gli avrebbe comunicato tale prima indicazione. Se ciò dovesse essere il caso, bisognerebbe parimenti considerare che anche la persona di fiducia non avrebbe apposto la propria sottoscrizione in piena conoscenza di causa. A suo dire, risulterebbe ad ogni modo quantomeno dubbioso che un richie- dente l'asilo, per di più minorenne, possa ritirare il ricorso "di sua spontanea volontà" e ciò senza neppure aver potuto prendere conoscenza dei verbali delle sue audizioni e senza – come sembrerebbe – che nemmeno la per- sona di fiducia lo abbia fatto. Pertanto, non essendo stata effettuata in piena conoscenza di causa, la rinuncia dovrebbe essere considerata vi- ziata e la dichiarazione invalidata ai sensi dell'art. 23 CO applicato per ana- logia. Dappoi, il principio di non-respingimento, sarebbe un principio impe- rativo ed assoluto ed il riconoscimento della qualità di rifugiato costituirebbe puramente una constatazione. Il richiedente l'asilo non potrebbe dunque precludersi la protezione derivante dal principio di non-respingimento ri- nunciando anticipatamente ad interporre ricorso contro una decisione che violerebbe tale principio (art. 341 cpv. 1 CO p.a.). Infine, occorrerebbe pa- rimenti considerare che il Tribunale federale, con sentenza DTF 141 III 596 avrebbe stabilito che la clausola con cui le parti rinunciano a deferire al Tribunale federale un'eventuale sentenza statale di ultima istanza canto- nale che statuisce su pretese di cui può essere disposto liberamente è ino- perante. F. Il 10 aprile 2017, il patrocinatore del ricorrente, facendo riferimento ad una recente sentenza del Tribunale trattante la questione, ha invitato lo stesso a prendere posizione in merito alla validità di una rinuncia a ricorrere in materia di divieto di respingimento. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-176/2017 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri- bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.2. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.3. I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono parimenti soddisfatti. 1.4. Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dal ricorrente e dalla persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 16 dicembre 2016 (cfr. atto A27). 1.4.1. Vista la minore età del ricorrente al momento della sottoscrizione di tale atto, pare anzitutto opportuno apprezzare se egli abbia o meno potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di ca- pacità civile e processuale. 1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il minore non dispone del diritto all'esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante quest'ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di- sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca- rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu- tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even- tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest'ultimo
D-176/2017 Pagina 5 abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa- coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera- zione il tenore dell'atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di- scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra- rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto- bre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2). Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa- cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu- mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con- sid. 4.3.3). 1.4.1.2 Giusta l'art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore, quandanche sprovvisto dell'esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi- nati ambiti senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante le- gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell'eser- cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 170). 1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in ambito di diritto d'asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen- tali da toccare la sfera intima e l'identità stessa del richiedente, è necessa- rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac- colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz- zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse- gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci- pare alla procedura d'asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal- mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere sentito, diritto di ricorrere contro la decisione; cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20- 21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal mo- mento che questa figura assiste l'interessato ma non agisce in qualità di
D-176/2017 Pagina 6 suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d'asile mi- neur non accompagné dans la procédure d'asile, tesi Losanna 2000, n. 530-531). 1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l'età del ricorrente l'esistenza della ca- pacità di discernimento non può essere posta in discussione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l'inte- ressato sia stato legittimato a sottoscrivere solo la rinuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica (cfr. situazioni compara- bili in sentenze del TAF D-5715/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.4.1.4, D-7341/2016 del 29 marzo 2017 consid. 1.4.1.4, D 6686/2016 dell’8 marzo 2017 consid. 1.4.1.4). In tal senso, la contemporanea sottoscrizione di tale atto da parte della persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea presenza di tale figura al mo- mento della firma. Ne consegue dunque che la censura ricorsuale secondo il cui tenore risulterebbe ad ogni modo quantomeno dubbioso che un ri- chiedente l'asilo minorenne possa validamente sottoscrivere una rinuncia a ricorrere non merita tutela. 1.4.2. Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità strictu sensu della rinuncia litigiosa. 1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con- creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal- tungsverfahren des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11 consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 a ed. 2016, art. 39 n. 12, OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata for- male ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in- tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto pre- cede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
D-176/2017 Pagina 7 consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es- sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novem- bre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 a
ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto pre- cede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenze del TAF D-5715/2016 consid. 1.4.2.1, D-7341/2016 consid. 1.4.3.1, D 6686/2016 consid. 1.4.2.1, D-6152/2013 consid. 1.4.2). 1.4.2.2 Considerato quanto precede e contrariamente da quanto ritenuto dall'insorgente, essendo la dichiarazione di rinuncia presente agli atti inter- venuta posteriormente alla notificazione della decisione, essa deve di prin- cipio essere ritenuta valida. La stessa si riferisce infatti ad un concreto di- ritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione dell'interessato e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la decisione qui impu- gnata sia cresciuta in giudicato al momento della sottoscrizione di tale ri- nuncia. Non giova pertanto al ricorrente invocare la sentenza di principio del Tribunale federale DTF 141 III 596 la quale stabilisce che è inoperante la clausola con cui le parti rinunciano in anticipo a deferire al Tribunale fe- derale, poiché appunto nel caso di specie si tratta di una rinuncia ad inter- porre ricorso intervenuta posteriormente alla notificazione della decisione. Inoltre, la posizione ricorsuale ulteriormente ribadita dal ricorrente con scritto del 10 aprile 2017 secondo la quale la rinuncia sia automaticamente da ritenersi inefficace in quanto contraria al principio di non-respingimento è fuorviante. Per il tramite della sottoscrizione di tale atto il ricorrente, pe- raltro ammesso provvisoriamente in Svizzera, non ha infatti rinunciato ad avvalersi di tale principio ma semplicemente ad impugnare la decisione dell'autorità di prime cure. La sua situazione, come detto, equivale infatti a quella di una persona che non si è avvalsa della facoltà di interporre ricorso entro il termine legale previsto. Considerare il contrario equivarrebbe quindi a ritenere obbligatoria l'interposizione di un'impugnativa onde evitare una violazione del suddetto principio, cosa che, ovviamente, non corrisponde alla realtà. Dalla dottrina e giurisprudenza citate non si può dunque dedurre alcunché. 1.4.2.3 A questo punto, è dunque d'uopo determinare, alla luce delle argo- mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà atto ad inficiarne l'effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa- rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida
D-176/2017 Pagina 8 di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre- supposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso. 1.4.2.4 Orbene, nel caso in esame, le argomentazioni ricorsuali, non paiono poter accreditare una tale ipotesi. Al fine di concludere all’inefficacia della rinuncia, nel ricorso viene infatti anzitutto censurata la circostanza secondo la quale il ricorrente avrebbe indicato all’attuale patrocinatore di non aver compreso quanto si accingeva a sottoscrivere. Lo stesso mette espressamente in dubbio il corretto operato dell’interprete che non gli avrebbe nemmeno comunicato che si trattasse di sottoscrivere una rinun- cia a ricorrere ed indirettamente anche l’agire della persona di fiducia, che non si sarebbe adoperata a correggere una tale manchevolezza. Il ricor- rente da inoltre particolare enfasi al fatto che né il ricorrente né tantomeno la persona di fiducia avrebbero preso conoscenza dei verbali d’audizione. 1.4.2.4.1. Per meglio evadere la doglianza, è anzitutto necessario rilevare che la persona di fiducia è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dun- que de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situa- zione comparabile (se non migliore) a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativa- mente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). 1.4.2.4.2. Nel caso che ci occupa, la SEM, come da prassi, ha proceduto prendendo contatto con il Servizio Richiedenti asilo del Soccorso operaio svizzero, nella persona del lic. iur. Mario Amato, conferendo a tale ente il mandato per l'incarico di persona di fiducia e richiedendone nel contempo la presenza in occasione della già programmata audizione sui motivi d'asilo
D-176/2017 Pagina 9 (cfr. atto A20). Parimenti, essa ha richiesto il regolare intervento di un in- terprete in sede di notifica. Ora, in casu non vi sono agli atti elementi con- creti che permettano di mettere in discussione le conoscenze e l’agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo. Il profilo scelto dispone infatti, alla luce della sua formazione, delle qualifiche necessarie ai sensi della giuri- sprudenza e ha inoltre agito in piena indipendenza dall’autorità di prime cure. Visti tali presupposti, ritenere che nonostante ciò l’interprete, le cui credenziali non possono a loro volta messe in discussione, in presenza della persona di fiducia, non abbia fatto nemmeno menzione del fatto che si trattasse di sottoscrivere una rinuncia ad un impugnativa e che la stessa persona di fiducia non abbia avuto alcunché da rimostrare al proposito ap- pare del tutto inconcepibile. Una tale evenienza è del resto fortemente messa in dubbio già solo dal tenore letterale della dichiarazione. Il docu- mento in questione reca infatti espressa menzione del fatto che le implica- zioni della decisione sono state debitamente spiegate dalla persona di fi- ducia durante un colloquio successivo alla notifica della decisione stessa e che la ricorrente si stata trovata in accordo con il contenuto della stessa. Va dappoi osservato che in dei recenti casi simili il Tribunale ha già avuto modo di constatare come la finalità dell’autorità di prime cure non sia quella di porre in essere una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l'assenza di una futura impugnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a seguito della necessità di procedere, viste le particolari circostanze ad una consegna brevi manu della decisione in presenza dell'interprete e della persona di fiducia, il tutto correlato da un congruo momento di riflessione al fine di maturare la propria decisione in merito (cfr. sentenze del TAF D-5715/2016 consid. 1.4.2.4, D-7341/2016 consid. 1.4.3.4, D-6686/2016 consid. 1.4.2.3). Ne viene dunque che la tesi ricorsuale secondo la quale l’insorgente non fosse a conoscenza del contenuto della dichiarazione che si apprestava a sottoscrivere si esaurisce in una mera valutazione di parte non corroborata da alcun elemento concreto al suo sostegno. Ciò detto, mal si comprende infine la correlata censura secondo il cui senso né il ricorrente né tantomeno la persona di fiducia avrebbero preso cono- scenza dei verbali d’audizione al fine di valutare l’appropriatezza della ri- nuncia. In primo luogo, anche a tal proposito, il tenore stesso della dichia- razione lascia intendere ben altro, e meglio, che sia stata data facoltà di consultazione al ricorrente, quantomeno su richiesta. Se poi il ricorrente, su consiglio della la persona di fiducia, non abbia in tale sede ritenuto op- portuno avvalersi di una tale facoltà è però ancora un’altra questione. Va infatti qui ribadito come non stia in questa sede al Tribunale sostituirsi alle
D-176/2017 Pagina 10 valutazioni di opportunità operate dalla persona di fiducia al momento dello scambio di opinioni con il ricorrente. Si può infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria, quest’ultima, forte dell’esperienza nella materia e sulla base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto appropriato consigliare al minore di procedere alla sottoscrizione e ciò anche nel caso in cui – cosa peraltro tutt’altro che dimostrata – non abbia proceduto alla consultazione dei verbali (di cui d’al- tronde conosceva il tenore essendo stato presente al momento dell’audi- zione ex art. 29 LAsi). 1.4.3. Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere sottoscritta dall'interessato il 16 dicembre 2016 sia efficace ed abbia quale conse- guenza l'entrata in forza di cosa giudicata formale della decisione della SEM del 15 dicembre 2016. In ragione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru- zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man- cato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'or- ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove, come nel caso di specie, risulti necessaria un'analisi giuridica circa la rice- vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi- zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun- desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2 a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi è possibile rinunciare allo scambio scritti. 3. Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, l'assistenza giudiziaria viene concessa qua- lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l'assenza di probabilità di successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR- BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF). In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac- colta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo.
D-176/2017 Pagina 11 4. A norma dell'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con- donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali. 5. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. 6. Vista l'inammissibilità del gravame non è d'uopo analizzare le altre do- glianze ricorsuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-176/2017 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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