Co r t e IV D-16 5 9 /20 0 7 /d ei {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 0 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi Cancelliere Federico Pestoni; A., nato il (...) Angola, rappresentato dal lic. iur. B. ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° febbraio 2007 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

D-16 5 9 /20 0 7 Fatti: A. L'interessato, cittadino angolano con ultimo domicilio a C., Angola, ha deposto domanda d'asilo in Svizzera il (...). Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che una sera nell'(...), dopo aver officiato nella Chiesa pentecostale di cui sarebbe stato pastore, l'interessato sarebbe stato testimone di una sparatoria, che avrebbe portato al ferimento di un certo D., presidente del partito politico E., in cui avrebbe militato anche il fratello del richiedente. D. avrebbe consegnato un dossier all'interessato, il quale gli avrebbe nel frattempo prestato soccorso, raccomandandogli di non consegnare a nessuno tale incarto, e di nasconderlo in attesa che egli guarisse per poter tornare a recuperare detto dossier. Tuttavia, dopo la morte di D., il richiedente avrebbe consegnato l'intero dossier, senza averlo mai letto, al fratello, il quale gli avrebbe spiegato che il dossier conteneva documenti segreti e con il quale l'interessato avrebbe perso i contatti nel (...). La sera del (...) il richiedente sarebbe stato prelevato da due jeep della polizia per poi essere trasportato alla prigione di F., in cui sarebbe stato trattenuto per la durata di tre mesi. Durante questi mesi, l'interessato sarebbe stato due volte interrogato e percosso. Il (...) il richiedente sarebbe riuscito a fuggire, rifugiandosi per un mese e mezzo nella provincia di G._______, dalla famiglia del padre, per poi recarsi nella Repubblica Democratica del Congo, da cui sarebbe poi partito per recarsi in Italia in data (...). B. Con decisione del 1° febbraio 2007, l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo; pronunciato l'allonta- namento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allon- tanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale (TAF) contro la menzionata decisione dell' UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versa- mento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Pagi na 2

D-16 5 9 /20 0 7 D. Con decisione incidentale del 8 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, rite- nuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il ver- samento di un anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri- presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten- za. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal- la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, Pagi na 3

D-16 5 9 /20 0 7 nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ri- corso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen- tenza va redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribu- nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con- sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi- che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter- minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri- chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con- vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi- Pagi na 4

D-16 5 9 /20 0 7 lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri- sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi- le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de- v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ri- corrente inverosimili nonché sbrigative e generiche, in particolare per- ché egli non sarebbe stato in grado di fornire informazioni precise sul periodo trascorso in prigione, quali il contenuto dell'interrogatorio, il numero di persone che l'interrogavano, e alcuni dettagli sui compagni di cella. Inoltre, non risulterebbe credibile l'affermazione secondo la quale l'insorgente sarebbe stato in possesso di un dossier per alcuni mesi senza aver mai avuto la curiosità di perlomeno sfogliarlo. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che, in caso di un rientro in patria, il richiedente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2Nel gravame, l'insorgente ha ritenuto che le domande dell'audizio- ne sarebbero state troppo generiche, motivo per il quale le sue descri- zioni dei compagni di cella sarebbero risultate troppo circostanziate. Egli ribadisce di aver subito dei maltrattamenti nei mesi trascorsi in pri- gione e in particolare dichiara ingiustificate tutte le allegazioni dell'UFM. Egli afferma inoltre che il rimpatrio lo esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante, ragion per cui l'allontanamento non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. Il ricorrente conclude affermando di aver ritrovato in Svizzera sua moglie, Pagi na 5

D-16 5 9 /20 0 7 H., e i loro figli comuni, ed esprimendo la sua volontà di ricreare un nucleo famigliare con essi. 6. Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio- ni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo tribunale tiene a sottolineare che la prima e più significativa incongruenza la si evince nel racconto sull'incontro con D.. Da fonti facilmente reperibili, e contrariamente da quanto dichiarato dal ricorrente, la data della morte di detta persona risalirebbe al (...). Stabilito ciò, l'intero racconto del ricorrente perde di credibilità: se D._______morì nel (...), ne deriva che il ricorrente non possa averlo soccorso e ricevuto da costui un dossier il (...) (cfr. verbale audizione 18 gennaio 2007, pag. 9). Ciò potrebbe spiegare anche le descrizioni sommarie del periodo trascorso in prigione, non essendo dunque avvenuto, quali le descrizioni dell'interrogatorio, dei compagni di cella, delle presunte torture. Segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di definire a quale autorità appartenessero le persone che l'interrogarono (cfr. verbale audizione 18 gennaio 2007, pag. 5), ed ha dichiarato che durante l'interrogatorio gli furono poste unicamente due domande. Inoltre, stando alle sue affermazioni, egli avrebbe coabitato con altre 16 persone per tre mesi in una cella, limitandosi a dire che vi "erano dei ladri, dei banditi, perché nel mio Paese le armi sono un po' alla portata di tutti" (cfr. verbale audizione 18 gennaio 2007, pag. 5) ma, quando sollecitato a raccontare qualcosa in più su dette persone, egli rispose che non conosceva nessuno di loro. Ora, secondo la comune esperienza, durante tre mesi di reclusione è impossibile non aver fatto la conoscenza di qualche compagno di cella, nonché non riuscire a fornire nessun particolare riguardo una qualunque di queste 16 persone. Riguardo alle torture, egli si è nuovamente contraddetto, segnatamente sul luogo, di- chiarando in un primo tempo di essere stato "un po' torturato" in pri- gione (cfr. verbale audizione 18 gennaio 2007, pag. 2), ed in seguito, quando esortato a descrivere dette torture, ha dichiarato di essere sta- to gettato a terra e preso a calci non appena uscito di casa (cfr. verba- le audizione 18 gennaio 2007, pag. 8), senza profferir parola alcuna Pagi na 6

D-16 5 9 /20 0 7 sulle presunte percosse avvenute in prigione. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, ovvero che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe- derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi- na l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 8.2Il ricorrente ha affermato di aver ritrovato in Svizzera la signora H._______ (N ...) attualmente al beneficio dell'ammissione provvisoria e con la quale avrebbe due figli e con i quali vorrebbe ricongiungersi. Non disponendo la signora di un soggiorno certo (un "gefestigtes An- wesenheitsrecht"), il ricorrente non può dedurre alcun diritto a suo pro dal di lei statuto di ammessa provvisoriamente. Nemmeno l'appello al- l'unità della famiglia soccorre al ricorrente visti i motivi di cui al consi- derando 9.5 seguente. 8.3Premesso ciò, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem- bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). In caso di non adempimen- to di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione Pagi na 7

D-16 5 9 /20 0 7 provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'e- sigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, con- sid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frank- furt am Main, 1990, pag. 262). 9.2Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del me- desimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisio- ne dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto interna- zionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In casu, non è dato rilevare alcun indizio secondo cui vi sarebbe un ri- schio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al- tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.3Il ricorrente fa valere di aver ritrovato la signora H._______ (N ...) a beneficio dell'ammissione provvisoria e residente a I._______ e con la quale il ricorrente allega di essere il genitore dei due gemelli J._______ ed K._______, nati il (...) e con la quale manifesta l'intenzione di ricreare un nucleo famigliare (ricorso del 5 marzo 2007, pagg. 2 e 5). 9.4Il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale - inoltre - dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche di possesso di un permesso di dimora o di sog- giorno basato su una pretesa giuridica (v. sentenza del Tribunale fede- Pagi na 8

D-16 5 9 /20 0 7 rale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 con- sid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Deci- sioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1, DTF 126 II 335 consid. 2a, DTF 125 II 633 consid. 2e, DTF 124 II 361 consid. 1b e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali del 11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 con- sid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f). Secondo la giurisprudenza contenuta nella GICRA 1995 n.24 riferita all'allora art.17 cpv.1 LA (ora art. 44 cpv.1 LAsi), la portata di tale arti- colo "non è limitata ai soli casi per i quali secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è dato un diritto alla residenza. Giusta l'art.17 cpv. 1 LA l'ammissione provvisoria di un membro della famiglia conduce di regola all'ammissione provvisoria di tutti i membri della fa- miglia". 9.5Nel caso in esame, indipendentemente dallo statuto che permette ad H._______ di soggiornare nel nostro Paese, dagli atti di causa ri- sulta che l'insorgente non abbia avuto contatti con costei dal (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007, pag.7), e che non fosse neppure al corrente della nascita dei due gemelli, dei quali detta signo- ra era incinta al momento della sua partenza dall'Angola. Essendo egli Pagi na 9

D-16 5 9 /20 0 7 giunto in Svizzera il (...), si può chiaramente constatare che nei cinque anni di separazione non vi sia stato un legame familiare vissuto tra la signora H._______ e il ricorrente. È lecito anche ritenere che tra loro non vi fossero contatti di alcun tipo, si spiegherebbe quindi la sua com- pleta ignoranza riguardo all'esistenza dei suoi presunti figli. Rilevante è anche la dichiarazione del ricorrente secondo la quale già prima della fuga della signora H._______ essi avrebbero condotto vite separate: la signora avrebbe infatti lasciato l'insorgente dopo la nascita del figlio ri- masto in patria, poiché egli non l'avrebbe sposata in chiesa (cfr. verba- le d'audizione del 18 gennaio 2007, pagg. 6 e 7). Non solo quindi i pre- sunti coniugi avrebbero interrotto i contatti dopo la fuga della signora H._______, ma addirittura essi si sarebbero separati ancora prima di detta fuga. Egli ha affermato nel suo ricorso di essere il padre dei sud- detti gemelli, senza però corroborare detta allegazione con documenti, quali il riconoscimento della paternità, o con qualsiasi altro tipo di pro- ve. Non spetta a questo Tribunale indagare per conto del ricorrente sulla sua presunta paternità, in particolar modo poiché egli ha avuto tre anni di tempo per riconoscere i suoi figli e per darne conoscenza a codesta istanza. Il ricorrente non può dunque avvalersi del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU e art. 44 cpv. 1 LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibi- le. 9.6Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si- tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen- za medica. Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Angola non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio na- zionale. Secondo la prassi della CRA riferita all'Angola, dalla quale questo Tribunale non motivo per scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e le città facilmente accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Pag ina 10

D-16 5 9 /20 0 7 Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente per motivi umanitari. Ciò vale soprattutto per le persone giovani (uomini soli o coppie), senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i ricorrenti che non appartengo a dette categorie, si deve verificare che essi dispongano di una rete familiare o sociale sul luogo, o che la situazione finanziaria personale permetterà di benificiare di un reinserimento che convenga loro (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 pag. 230 segg. e sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5989/2006 del 12 novembre 2009). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli proviene da C., luogo definito sicuro dalla prassi di questo tribunale. Inol- tre egli è giovane, ha una certa esperienza professionale quale pasto- re pentecostale, artista plastico e commerciante (cfr. verbale audizione del 2 gennaio 2007, pagg. 2 e 5; verbale audizione 18 gennaio 2007, pagg. 2, 3, e 9). L'insorgente ha vissuto tutta la sua vita a C. (cfr. verbale audizione del 2 gennaio 2007, pag. 1), è stato pastore di chiesa, ruolo solitamente di un certo rilievo sociale: è quindi ritenuto probabile che egli abbia una solida rete sociale in patria che gli possa permettere un facile reinserimento sociale. Egli non ha tantomeno pre- teso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi- mento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinseri- mento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pae- se d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.7Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del- l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricor- rente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.8Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in ma- Pag ina 11

D-16 5 9 /20 0 7 teria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana- mento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favore- vole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate- ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 12

D-16 5 9 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini- strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: -patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) -UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricor- so del 5 marzo 2007, per corriere interno; in copia); -I._______ (in copia) Il giudice unico:Il cancelliere: Daniele CattaneoFederico Pestoni Data di spedizione: Pag ina 13

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14.04.2010
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25.03.2026