B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-1598/2024

Sentenza del 9 luglio 2024 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Agostino Bullo.

Parti

A._______, nata il 30 giugno 1989, Congo (Kinshasa), patrocinata dall'Avv. Francesca Piretti Gerrits, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 marzo 2024 / N (...).

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Fatti: A. A._______, cittadina congolese, il (...) novembre 2023 ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migra- zione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Le successive indagini svolte SEM hanno permesso di accertare, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessata aveva già depositato una domanda d’asilo pregressa in Grecia il (...) giugno 2020 e in Croazia il (...) gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. 10/1). C. Il 5 dicembre 2023 si è svolto il colloquio personale conformemente all’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina- zione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di pro- tezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 19/3). Nel corso di quest’ultima audizione la richiedente è stata se- gnatamente informata circa il fatto che il diritto di essere sentita in merito alla responsabilità per lo svolgimento della sua procedura d’asilo secondo il RD III non sarebbe stato concesso in tale sede, in quanto la SEM ha ritenuto opportuno ascoltarla nell’ambito di un’audizione relativa alla tratta di esseri umani (di seguito: TEU). D. Sulla base delle predette informazioni, in data (...) dicembre 2023 l’autorità elvetica preposta ha trasmesso alla sua omologa greca, una domanda d’in- formazioni giusta l’art. 34 RD III. Alla stessa, la Grecia ha risposto il 12 di- cembre 2023, segnalando in particolare che la richiedente era conosciuta con un’identità differente, nonché indicando che la domanda d’asilo era stata rigettata in data (...) febbraio 2021 in seconda istanza (cfr. atti della SEM n. 24/7 e 30/1). E. Sempre in data 5 dicembre 2023 la SEM ha formulato all’indirizzo della sua

D-1598/2024 Pagina 3 omologa croata, una domanda di presa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 24/7). F. Con scritto del 13 dicembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 31/1), la rappre- sentante legale dell’interessata ha trasmesso all’autorità di prime cure il rapporto MayDay del 1°dicembre 2023, che conclude circa la presenza di elementi riconducibili a TEU. G. Il 19 dicembre 2023 si è tenuta con la richiedente l’audizione TEU (cfr. atto della SEM n. 34/11). In tale sede la SEM ha identificato la richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell’art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543). La SEM ha dunque accordato all’interessata un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni – dal (...) dicembre 2023 al (...) gennaio 2024 – conformemente all’art. 13 Conv. tratta. Nel corso della medesima audizione alla richiedente è stato anche concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Croazia per lo svolgi- mento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del RD III. H. In data (...) gennaio 2024 l’interessata ha sottoscritto il documento “dichia- razione”, indicando di acconsentire ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale se una sua collaborazione fosse risultata necessa- ria (cfr. atto della SEM n. 46/1). I. Il (...) gennaio 2024 la SEM ha segnalato l’interessata quale potenziale vit- tima di tratta di esseri umani alla policy TEU (cfr. atto della SEM n. 48/1). Il medesimo giorno quest’ultimo ufficio ha risposto che, a seguito di un esame preliminare, non vi sarebbero state informazioni sufficientemente concrete sull’autore e/o sui luoghi ove l’infrazione sarebbe stata com- messa, e che dunque non sarebbe stata trasmessa alcuna segnalazione all’Ufficio federale di polizia svizzero (FedPol) (cfr. atto della SEM n. 49/2). J. Vista la mancata risposta alla domanda di presa in carico, con comunica- zione del (...) febbraio 2024 la SEM ha informato le omologhe autorità croate di considerarle competenti per la trattazione nazionale della do- manda d’asilo dell’interessata, informandole al contempo in merito al fatto

D-1598/2024 Pagina 4 che la richiedente asilo è stata identificata come potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto della SEM n. 54/1). K. In data (...) febbraio 2024 le autorità croate hanno riconosciuto la propria competenza sulla scorta dell’art. 25 par. 2 RD III (cfr. atto della SEM n. 60/1). L. Agli atti vi sono anche diversi fogli d’informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell’interessata di cui si dirà per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 8/3, 13/2, 14/2, 23/2, 28/2, 33/2, 38/2, 39/2, 40/3, 41/1, 42/2, 43/2, 45/2, 50/1, 51/3, 52/2, 53/1, 56/2, 57/1, 58/2, 59/2, 61/2, 62/2, 66/1 e 68/2). M. Con decisione del 5 marzo 2024, notificata il 6 marzo 2024 (cfr. atto della SEM n. 74/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della suddetta domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1988 (LAsi; RS 142.31), pronunciando nel contempo l’allontana- mento (recte: trasferimento) dell’interessata dalla Svizzera verso la Croa- zia, come pure incaricando il Canton Lucerna dell’esecuzione della deci- sione di trasferimento e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ri- corso contro la decisione. N. Per il tramite del plico raccomandato dell’12 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 13 marzo 2024) l’interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale), chiedendo in limine la sospensione dell’esecuzione dell’allontana- mento in via supercautelare, nonché la concessione dell’effetto sospensivo al gravame. Nel merito, ha concluso in via principale all’annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo. In subordine, ha postulato la restituzione deli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Quali nuovi documenti, l’insorgente ha prodotto una denuncia del 29 feb- braio 2024 trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, nonché un F2 sottoscritto dal Dr. med. B._______ datato 7 marzo 2024.

D-1598/2024 Pagina 5 O. Con decisione incidentale del 15 marzo 2024 il Tribunale ha concesso l’ef- fetto sospensivo al ricorso – autorizzando nel contempo l’insorgente a sog- giornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura – e ha accolto l’istanza di dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, invitando parimenti la SEM a inoltrare una risposta al ricorso. P. Invitata a determinarsi sul ricorso, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 21 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 25 marzo 2024), con cui si fondamentalmente riconfermata nelle proprie conclusioni. Q. Tramite osservazioni del 10 aprile 2024, la ricorrente ha replicato alle os- servazioni dell’autorità inferiore. R. Con scritto datato 23 aprile 2024, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un rapporto due fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) relativi a consulti psichiatrici svolti dall’interessata, nonché la citazione ad un inter- rogatorio davanti all’autorità di perseguimento penale in data 25 aprile 2024. S. Il 13 giugno 2024, tramite ordinanza, il Tribunale ha concesso un termine alla ricorrente fino al 20 giugno 2024 per informarlo circa lo stato o l’esito della denuncia penale inoltrata dall’interessata il 29 febbraio 2024, chie- dendo al contempo documenti a comprova relativi al procedimento penale. T. Con missiva del 20 giugno 2024 l’insorgente ha trasmesso una copia del decreto di sospensione emesso in data 17 maggio 2024 da parte del Pro- curatore pubblico incaricato della vertenza penale. Dallo stesso si evince che il racconto fornito dalla vittima a verbale davanti alla Polizia appare coerente, lineare e arricchito di dettagli, anche su circostanze marginali. Il Pubblico ministero ha dovuto tuttavia constatare che le descrizioni fornite in relazione a tale “Abdal” e all’appartamento in cui sarebbe stata segre- gata per mesi risultavano insufficienti per poter disporre ulteriori atti d’in- chiesta che consentano di identificare gli ignoti autori. L’autorità penale ha aggiunto inoltre che avrebbe già provveduto a raccogliere le prove che ri- schiavano di andare perdute giusta l’art. 314 cpv. 3 CPP, rispettivamente

D-1598/2024 Pagina 6 che non mancherà di riattivare d’ufficio l’istruzione qualora venisse meno il motivo che ne ha provocato la sospensione. Visto quanto precede, a mente della ricorrente, la sua presenza sul nostro territorio sarebbe ancora ne- cessaria, potendo ella far emergere ancora dettagli utili che possano riatti- vare il procedimento penale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-1598/2024 Pagina 7 Diritto: 1.

1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tri- bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi con- tro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del gravame. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Nei ricorsi avverso una deci- sione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l’esame della domanda d’asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza de- cisionale dell’autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sa- pere se l’autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati). 4.

D-1598/2024 Pagina 8 4.1 Nel proprio ricorso, l’insorgente ritiene essenzialmente come l’autorità inferiore abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti determinanti e avrebbe violato l’art. 106 LAsi, l’art. 49 PA e diverse disposizioni della Conv. Tratta. In particolare ritiene che l’autorità di prime cure non abbia accertato sufficientemente il suo stato di salute. In tal senso, ella si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 In primo luogo, per quanto attiene il profilo dello stato di salute dell’in- sorgente, il Tribunale ritiene, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla predetta, che gli atti di causa risultavano completi al momento dell’emanazione della decisione avversata, rispetto alle questioni decisive che si pongono nell’ambito di una decisione di non entrata nel merito, in riferimento all’ammissibilità ed all’esigibilità della misura di allontanamento. Per quanto attiene i certificati medici prodotti in sede d’istruttoria, dagli stessi si evince che la diagnosi è rimasta invariata, così come la cura far- macologica prescritta all’interessata. Pertanto, sulla scorta dei documenti agli atti, lo stato di salute della richiedente risulta acclarato. Di conse- guenza la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata per quanto con- cerne lo stato di salute dell’interessata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. Infine, vista l’argomentazione contenuta nella deci- sione avversata e gli elementi specifici della causa al momento dell’emis- sione della stessa, si ritiene che la SEM non dovesse in alcun modo disqui- sire e pronunciarsi rispetto all’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. a Conv. Tratta alla fattispecie, non adempiendone in modo limpido le condizioni. 4.3 La censura formale risulta quindi infondata. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per un riesame, è quindi da respingere. Per il resto le ulteriori censure di quest’ultima, riguardando an- che in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 5. 5.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

D-1598/2024 Pagina 9 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una proce- dura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, e previa accettazione espressa o tacita di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in que- stione, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro competente, in forza del RD III è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate agli art. 21, 22 e 29, il richie- dente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). 6. Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che all’insorgente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. 10/1). Evenienza che è stata con- fermata pure dall’insorgente (cfr. atto della SEM n. 19/3). Su tali presuppo- sti, in data (...) dicembre 2023, l’autorità inferiore ha formulato all’indirizzo delle autorità croate una richiesta di presa in carico del ricorrente, basan- dosi sull’ art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 24/7). Non avendo ri- sposto entro il termine previsto dall’art. 22 par. 1 RD III, la SEM ha nuova- mente contattato le autorità del succitato Paese il (...) febbraio 2024 spe- cificando che, vista la mancata risposta nei termini previsti dall’art. 22 par. 1 RD III, consideravano queste ultime responsabili per la presa a carico della richiedente. Inoltre, la stessa comunicazione, riportava che l’interessata fosse una potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto della SEM n. 54/1). Altresì, il (...) febbraio 2024, le autorità croate hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell’interessata sulla scorta dell’art. 22 par. 7 RD III (cfr. atto della SEM n. 60/1). Di conseguenza, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d’asilo della ricorrente, di principio data. 7.

D-1598/2024 Pagina 10 7.1 Proseguendo nell’analisi, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impos- sibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente desi- gnato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condi- zioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta- mento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fon- damentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE e firmataria dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tor- tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo ag- giuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. 7.3 Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei ri- chiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria do- manda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.4 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte proba- bilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera (“hot returns”) o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto at- tiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla proce- dura d’asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha consi- derato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (“take

D-1598/2024 Pagina 11 charge”) sia in una di ripresa in carico (“take back”), le persone trasferite non rischiano, secondo un’alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l’esistenza, nella procedura d’asilo e nelle con- dizioni d’accoglienza in Croazia di carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell’11 maggio 2023 con- sid. 5.5). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto del fatto che la sentenza di riferimento riguarda un richiedente asilo uomo senza particolari problemi di salute. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente ella non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circo- stanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico e a portare a termine corretta- mente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che non avrebbe avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Le sue argomentazioni in merito all’agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni della ricorrente, che l’avrebbero – insieme ad altre persone – portata lontano in un bosco con un bus per poi obbligare lei e le altre persone presenti ad aver rapporti sessuali con dei grandi cani e in seguito degli agenti avrebbero cominciato a sparare, non risultano es- sere sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto della SEM n. 34/11, D55, pag. 6). Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che la ricorrente subirebbe un tale trattamento nel caso di un ritorno in Croazia. Inoltre il Tribunale, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croa- zia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante al quale l’insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indiriz- zata, potrà rivolgersi per denunciare l’agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non gover- native tutt’ora presenti su suolo croato. Le censure sollevate in sede ricor- suale circa l’agire delle autorità croate nei confronti della ricorrente, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto.

D-1598/2024 Pagina 12 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Giusta l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esa- minare una domanda di protezione internazionale presentata da un citta- dino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli com- pete. 8.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di ap- prezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 8.3 Invece se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione con- travviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1) 8.4 8.4.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova ram- mentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è ne- cessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2).

D-1598/2024 Pagina 13 8.4.2 Ebbene, all’occorrenza la Croazia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica i disposti. Per di più, il Paese in parola è membro dell’Unione europea ed è uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un si- stema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Le autorità croate sono peraltro state informate sulla situazione ine- rente il caso di specie dalla stessa SEM ed hanno già mostrato piena di- sponibilità a prendere in carico l’insorgente (cfr. atti della SEM n. 60/1). Tut- talpiù ciò verrà nuovamente fatto al momento del trasferimento della ricor- rente. 8.4.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch’ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle com- petenti autorità croate, le quali avranno poi l’incombenza di esperire gli ac- certamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. In altri termini, nulla permette di ritenere che la Croazia non esaminerà la sua domanda d’asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità. 8.5 8.5.1 Per quanto concerne lo stato di salute dell’insorgente, occorre osser- vare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una viola- zione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal pro- posito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.5.2 Concernente lo stato valetudinario dell’insorgente, al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto dell’autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente, citati nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. p. to. II, pag. 4 e segg. della decisione impugnata). Successivamente all’emana- zione della decisione impugnata, la ricorrente ha proseguito con la sua

D-1598/2024 Pagina 14 presa a carico psichiatrica come si evince dai vari certificati trasmessi dalla rappresentante legale, senza tuttavia che la diagnosi fosse modificata, ma con qualche adattamento della cura farmacologica prescritta (cfr. atti della SEM n. 76/3, 77/2, 78/3, 82/2, 83/2, 85/3, 86/2, 88/2, 95/2, 97/2, 98/2 e 99/3). 8.5.3 Alla luce dello stato di salute della ricorrente testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui soffre, il Tribunale ritiene che dagli atti all’inserto non siano evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurispru- denza sopra referenziata nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, che non potrebbe ivi essere trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. In tale contesto, non risulta inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, anche ed in particolare dal profilo psichiatrico (cfr. le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell’11 ago- sto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D- 3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da orga- nizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 con- sid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 con- sid. 6.5.1). Pertanto, se la ricorrente dovesse necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potrà senz’al- tro fare capo all’infrastruttura medica disponibile in Croazia, Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve prov- vedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 8.5.4 Sempre in quest’ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o ten- denze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 set- tembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid.

D-1598/2024 Pagina 15 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 9. 9.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta il fatto che ella ha iniziato un lento percorso di recupero in Svizzera e che ha intrapreso una procedura penale depositando una denuncia in tal senso. Inoltre, a suo dire, l’assenza di in- dicazioni da parte delle autorità croate, in particolare in merito alla possibi- lità di accedere ad un alloggio protetto e l’assenza di rassicurazioni in me- rito al fatto che l’interessata riceverà l’assistenza di cui necessità in quanto potenziale vittima di tratta di esseri umani. In tal senso, la SEM non avrebbe chiesto alla Croazia le garanzie necessarie a che la ricorrente venga allog- giata in luogo sicuro, al riparo da possibili ritorsioni da parte di colo che l’avrebbero sfruttata e che le venisse assicurato il necessario accompa- gnamento legale per continuare la procedura penale nonché il necessario supporto medico. 9.2 Considerata tale censura ricorsuale, e ritenuto che la richiedente è stata riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell’art. 4 lett. a Conv. tratta, è d’uopo esaminare la conformità del suo tra- sferimento verso la Croazia con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con l’art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 6.2). 9.3 Per tale aspetto, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una viola- zione dell’art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Sviz- zera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnata- mente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l’allon- tanamento fintanto che la procedura d’identificazione sia completata (art.10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assi- curarsi che la persona riceva l’assistenza di cui all’art. 12 (1, 2) Conv. tratta

D-1598/2024 Pagina 16 (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 9.4 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per pro- teggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F- 2487/2021 del 3 giugno 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Men- schenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtun- gen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125- 127, 161 segg., 176 segg.). 9.5 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l’insorgente quale poten- ziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un’in- dagine penale, informandone la Policy TEU, la quale ha valutato che non vi sarebbero state informazioni sufficientemente concrete sull’autore e/o sui luoghi ove l’infrazione sarebbe stata commessa, e che dunque non sa- rebbe stata trasmessa alcuna segnalazione all’Ufficio federale di polizia svizzero (FedPol) (cfr. atto della SEM n. 49/2). L’autorità di prime cure ha indicato che la trasmissione delle informazioni raccolte durante l’audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atti della SEM n. 34/11, D71, pag. 9 e 46/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell’art. 13 Conv. tratta, al quale la ricorrente ha espressamente acconsentito (cfr. atto della SEM n. 33/11, D73, pag. 9), l’interessata è stata altresì informata circa i propri diritti derivanti dal rico- noscimento quale vittima potenziale e della legge federale sull’assistenza alle vittime di reati (cfr. atto della SEM n. 33/11, D58, pag. 9). La SEM ha inoltre informato le omologhe autorità croate circa l’identificazione dell’in- teressata quale potenziale vittima di tratta (cfr. atto della SEM n. 54/1). Per- tanto, l’autorità di prime cure ha correttamente identificato la ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l’ha informata circa i suoi diritti e gli aiuti che la stessa può richiedere. Si osserva abbon- dazialmente che, ai sensi degli artt. 31 e 34 RD III, nell’ambito dello scam- bio di informazioni tra Stati che concernono, oltre lo stato di salute dell’in- teressato, anche il rispetto dei diritti derivanti dal RD III stesso e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia d’asilo, come ad esempio la Conv. tratta, non è previsto alcun obbligo di trasmissione di una conferma di rice- zione, pertanto il cosiddetto proof of delivery è sufficiente al fine di

D-1598/2024 Pagina 17 dimostrare l’avvenuto invio di informazioni. La SEM ha adempiuto sotto tale aspetto ai propri obblighi. 9.6 La ricorrente, inoltre, contesta una violazione dell’art. 14(1) lett. b Conv. tratta, in quanto l’autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini dell’inchiesta o procedi- mento penale. 9.6.1 Nella sua sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata quale DTF 145 I 308, il Tribunale federale ha dapprima rammentato che, in conformità con il principio dell’esclusività della procedura d’asilo, prescritto dall’art. 14 cpv. 1 LAsi, una procedura che ha quale obiettivo la concessione dell’au- torizzazione di soggiorno poteva essere iniziata durante la procedura d’asilo, dinnanzi all’autorità cantonale competente, soltanto se esisteva un diritto manifesto all’ottenimento di tale autorizzazione (cfr. DTF 137 I 351 consid. 3.1). Secondo il Tribunale federale, un tale diritto, non può però essere evinto dagli art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 dell’ordinanza sull’am- missione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Bensì, lo stesso può derivare dall’art. 4 CEDU come pure dall’art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, poiché quest’ultima disposizione pos- siederebbe un carattere “self-executing” (applicabile direttamente); l’art. 6 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108), non avendo per parte sua una portata più ampia. Il Tribunale federale ha quindi statuito che fosse necessario assicurare alle vittime di TEU un diritto ad un corto soggiorno durante la durata dell’inchiesta e della procedura penale, allorché la loro presenza in Svizzera è richiesta dalle autorità di persegui- mento penale, per i loro bisogni derivanti da una pronta ed efficace lotta contro la TEU. In tale contesto, alle autorità di migrazione non resta alcun margine per distanziarsi dalla valutazione effettuata dalle autorità penali, allorché la presenza della vittima di TEU debba essere garantita (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1 seg.). Successivamente, il Tribunale federale ha rico- nosciuto anche alla lett. a dell’art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, una portata d’ap- plicazione diretta e, alla luce dell’art. 4 CEDU, che obblighi l’autorità com- petente a concedere un’autorizzazione di soggiorno, se ritiene che la situa- zione personale della vittima di TEU l’imponga (cfr. sentenza del TF 2C_483/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.3). 9.6.2 In concreto, la ricorrente ha proceduto a presentare una denuncia penale presso le autorità svizzere competenti pochi giorni prima della noti- fica della decisione avversata, ovvero il 29 febbraio 2024, ad un mese dalla

D-1598/2024 Pagina 18 fine del periodo di recupero e di riflessione e a seguito delle informazioni limpide e trasparenti date dalla SEM in merito alla sua responsabilità di presentare una denuncia in tal senso (cfr. risultanze istruttorie). Visto quanto precede e ottenute le informazioni relative allo stato della procedura penale in data 20 giugno 2024, attualmente con l’emanazione da parte delle autorità di perseguimento di un decreto di sospensione ex. art. 314 del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0), il Tribunale ritiene non vi siano gli estremi per applicare la sentenza citata precedentemente sub consid. 9.6.1. Infatti, benché la procedura non sia ancora formalmente ter- minata, si evince in concreto come non vi siano elementi o atti istruttori che consentirebbe di identificare l’autore, il suo luogo di soggiorno o il luogo in cui l’interessata sarebbe stata segregata. Inoltre, non risulta che vi sia stata alcuna segnalazione o richiesta da parte delle autorità di perseguimento penale per la quale la presenza della ricorrente in Svizzera sia necessaria ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta. Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che la pre- senza in Svizzera dalla richiedente non sia necessaria ai sensi del precitato enunciato di legge e che pertanto la censura sollevata nel gravame debba essere respinta. 9.7 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10. 10.1 Riassumendo, la ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscetti- bile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione perso- nale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura, Conv. tratta o ad altri disposti di diritto inter- nazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecu- zione del suo trasferimento in Croazia. 10.2 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po- tere d’apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per- tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 Oasi 1.

D-1598/2024 Pagina 19 10.3 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto. 11. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che l’insorgente non pos- siede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasfe- rimento dalla Svizzera verso la Croazia dell’insorgente, confermata. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 15 marzo 2024, accolto l’istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1598/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

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