Co r t e IV D-15 7 1 /20 0 9 / {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 0 9 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Bosnia e Erzegovina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009 / N [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

D-15 7 1 /20 0 9 Fatti: A. Il 24 gennaio 2001, l'interessato, cittadino della Bosnia e Erzegovina - unitamente alla sua attuale ex moglie e alle loro figlie (la prima nata nel 1996 e la seconda nata nel 2000]) - ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 30 marzo 2001, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito UFM) ha respinto la menzionata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. In data 3 agosto 2004, l'allora Commissione di ricorso in materia di asilo (CRA) ha respinto il ricorso presentato dai richiedenti contro la suddetta decisione. B. Dopo la separazione dei coniugi nell'ottobre 2004 ed il ritorno in Patria dell'interessato nel gennaio 2005, il (...), alla moglie e alle figlie del ricorrente è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 3 aprile 2006, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 26 aprile 2006, l'UFM ha respinto tale domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 10 luglio 2006, la CRA ha respinto il ricorso presentato dal richiedente contro la suddetta decisione dell'UFM. D. Dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, secondo le dichiarazione dell'interessato, egli sarebbe rimasto in Svizzera e sarebbe rientrato in Patria solo alla fine di luglio 2008 (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009). E. L'(...) è stato pronunciato dal Tribunale di B._______, il divorzio del ricorrente dalla moglie. Quest'ultima e le figlie sono ad oggi al beneficio di un permesso di dimora tipo B. F. Il 13 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una terza domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 25 febbraio 2009), di essere Pagi na 2

D-15 7 1 /20 0 9 rimasto in Svizzera dopo la conclusione infruttosa della sua seconda procedura d'asilo terminata nel luglio 2006. Egli sarebbe rientrato in Patria, al suo domicilio insieme alla madre, nel mese di luglio 2008. Nell'ottobre 2008, all'interessato sarebbe stato rifiutato il visto per la Svizzera per vedere le sue figlie. A comprova, egli avrebbe presentato in questa procedura copia della risposta dell'Ambasciata di Svizzera a C.. Nel novembre 2008, egli avrebbe fatto visita per qualche tempo ai suoi familiari in D.. Nel gennaio 2009, l'interessato sarebbe nuovamente espatriato per migliorare la sua situazione personale e rivedere le sue figlie, rispettivamente a causa della situazione politica vigente in Bosnia e di piccoli problemi legati alle elezioni. G. L'11 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia-Erzegovina siccome lecita, esigibile e possibile. H. Lo stesso giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. I. Il 20 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. J. Il 31 marzo 2009, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. Pagi na 3

D-15 7 1 /20 0 9 K. Il 2 aprile 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. L. Il ricorrente non ha presentato ad oggi alcun atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che le precedenti procedure d'asilo sono definitivamente concluse. Per di più, i fatti posteriori alla conclusione delle precedenti procedure d'asilo addotti dal ricorrente, non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria. Infatti, le allegazioni dell'insorgente - le quali si riferirebbero alla situazione politica nel suo Paese, alle sue difficili condizioni di vita Pagi na 4

D-15 7 1 /20 0 9 nonché al desiderio di poter rivedere le sue figlie - non sarebbero concrete e rilevanti secondo l'art. 3 LAsi. D'altronde, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe ricorso contro la decisione di rifiuto per il rilascio del visto per la Svizzera e, dall'altro lato che, se fosse stato veramente necessario, egli avrebbe potuto depositare la sua domanda d'asilo all'Ambasciata di Svizzera a C._______. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla persona del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che la sua domanda d'asilo si fonderebbe su fatti nuovi che avrebbero dovuto portare ad una decisione nel merito. Egli ha, altresì, asserito di trovarsi in una situazione di disperazione. Infatti, la situazione sarebbe terribile in Bosnia, dove - sebbene egli abbia combattuto in guerra e rischiato la sua vita per quelli che governavano - oggi non vorrebbero riconoscergli alcun diritto. Inoltre, in detto Paese, egli non avrebbe più nulla e nessuno, tranne sua madre. In Svizzera - dove egli avrebbe trascorso molti anni - vi sarebbero per lui gli affetti più cari, ovvero le sue figlie, alle quali sarebbe molto attaccato, e la cui lontananza lo farebbe soffrire terribilmente. L'ammissione provvisoria gli permetterebbe di prendersi cura di loro e di assumere le sue responsabilità di padre. Infine, il ricorrente ha allegato - per il tramite di un certificato rilasciatogli dal Centro (recte: ORS service ag, assistenza dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati) - di avere problemi psichici, a causa della guerra e della situazione di lontananza dalle sue figlie. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. In aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato che il ricorrente ha allegato di avere problemi psichici, ovvero una depressione reattiva. Secondo detto Ufficio, il trattamento di tali disturbi sarebbe generalmente assicurato in Bosnia e Erzegovina, dove potrebbe usufruire delle infrastrutture mediche presenti. Pagi na 5

D-15 7 1 /20 0 9 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7.1Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato della decisione dell'UFR del 30 marzo 2001, rispettivamente del 26 aprile 2006. 7.2Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti rilevare, da un lato, che il ricorrente non è stato in grado di concretizzare gli asseriti problemi - legati a questioni politiche o alla situazione politica del suo Paese - che avrebbe avuto tornando in Patria (cfr. verbali d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5 e del 25 febbraio 2009 D6 pag. 3). Egli ha asserito di essere stato trattato in malo modo come se non avesse nessun diritto, quando si rivolgeva per un problema, un documento, facendo riferimento alla presenza di una persona dirigente nell'amministrazione (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5). In occasione dell'audizione federale del 25 febbraio 2009, egli ha poi riferito di aver avuto piccoli problemi che l'avrebbero indotto a scappare, in particolare legati alle elezioni comunali, in cui egli sarebbe stato l'unico a non votare (cfr. D14-15 pag. 4 e D26 pag. 5); egli ha affermato altresì di non poter ritornare in Bosnia perché non gli piace né la politica, né la comunità e non avrebbe amici (cfr. D13), come pure perché avrebbe paura di se stesso, in quanto potrebbe uccidere qualcuno, avendo egli fatto la guerra e avendo così dato ad altri la possibilità di studiare (cfr. D7-12 pagg. 3-4). In sede di ricorso, l'insorgente non ha fornito alcuna precisazione sui suoi problemi in Patria, limitandosi ancora ad una semplice allegazione circa la guerra che avrebbe combattuto e la mancanza di riconoscimento dei suoi Pagi na 6

D-15 7 1 /20 0 9 diritti (cfr. ricorso pag. 2). Le sopraevocate dichiarazioni del ricorrente si limitano manifestamente a semplici allegazioni di parte vaghe, incoerenti e senza alcuna logica, di modo che non v'è che concludere all'inverosimiglianza, nonché all'irrilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi dei fatti addotti dal medesimo, tanto più che ha dichiarato di non avere avuto problemi con terze persone o con le autorità del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5). Dall'altro lato, l'insorgente ha espressamente dichiarato che il motivo principale per cui è ritornato in Svizzera è rivedere e stare vicino alle sue figlie (cfr. verbali d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5 e del 25 febbraio 2009 D6 pag. 3 e D30 pag. 5), ciò che ha altresì ribadito in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2); tale argomento tuttavia - come rettamente evidenziato dall'UFM - non rientra palesemente nella nozione di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, quindi, tutti i motivi fatti valere dal ricorrente - come facilmente riconoscibili, inverosimili e irrilevanti - non costituiscono di per sé un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1A titolo preliminare, questo Tribunale osserva che il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale - inoltre - dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche di possesso di un permesso di dimora o di soggiorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, Pagi na 7

D-15 7 1 /20 0 9 DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza (cfr. la Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.). 9.2La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art. 8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v. DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11). Pagi na 8

D-15 7 1 /20 0 9 9.3Nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 8 CEDU. In siffatte circostanze, e conto tenuto di quanto esposto ai considerandi precedenti (consid. 9- 9.1/ 9.2), l'esame dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto ai sensi della suddetta norma. 9.4 A titolo abbondanziale, tuttavia, il TAF osserva che dagli atti si evince che il ricorrente si è separato dalla moglie nell'ottobre 2004 e il divorzio è stato legalmente pronunciato l'(...), mentre che l'ex-moglie e le loro due figlie (la prima nata nel 1996 e la seconda nel 2002) hanno ottenuto nell' (...) l'ammissione provvisoria in Svizzera ed ora sono al beneficio di un permesso di dimora tipo B. Insomma, l'insorgente non vive più con la moglie e le figlie già dal 2004. Per di più, dagli atti di causa, non vi sono indizi che il ricorrente, negli anni successivi, abbia intrattenuto una relazione con le figlie, malgrado egli abbia dichiarato di essere rimasto in Svizzera dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, tra il 2006 e il 2008 rispettivamente di essere entrato in Svizzera per vedere le sue figlie (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5) e, sebbene abbia asserito di essere, dal punto di vista affettivo, molto legato alle figlie (cfr. ricorso pag. 2), di sentirle al telefono nonché di essere in buoni rapporti con le stesse e l'ex- moglie, tanto che sarebbe stato da loro dieci giorni (cfr. verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 D27 pag. 5). Allo stato attuale delle cose, non si può partire dal presupposto che vi sia un rapporto prossimo, vissuto e intatto tra il ricorrente e le sue figlie, rispettivamente con la madre delle stesse. Infine, aggiungasi che, se l'insorgente - come da egli affermato - è al beneficio di un diritto di visita illimitato, secondo la sentenza di divorzio (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5), egli potrà esercitare tale diritto segnatamente attraverso dei soggiorni turistici in Svizzera (v. Sentenza del Tribunale federale 2c_80/2007). D'altronde, il ricorrente avrebbe usufruito di tale possibilità solo una volta nel 2005 e una volta nel 2008 (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 3-4) - a distanza di tre anni - senza tuttavia utilizzare le possibili vie di ricorso contro le decisioni negative ottenute (cfr. verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 D23 pag. 5). Visto quanto precede, di conseguenza, Pagi na 9

D-15 7 1 /20 0 9 la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi. 10. Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2Dalle carte processuali - per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio - non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.3In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 12. 12.1Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Pag ina 10

D-15 7 1 /20 0 9 12.2Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che egli è ancora giovane, ha delle conoscenze delle lingue, nonché gode di un'esperienza professionale nell'attività di (...), (...) e (...) (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, l'autore del gravame può beneficiare, in Patria, di un'importante rete sociale, ritenuto che sua madre si trova ancora in loco, così come le sue sorelle, di cui non v'è motivo di credere che egli non conosca l'indirizzo (cfr. ibidem pag. 3). Infine, i problemi medici di cui l'insorgente ha preteso soffrire nel gravame, in particolare problemi psichici (depressione reattiva) - ritenuto oltretutto che non sono stati né concretizzati né corroborati da un rapporto medico dettagliato - non costituiscono gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di credere che il trattamento di simili disturbi psichici non possa essere, se necessario, assicurato nel Paese d'origine del ricorrente. 12.3Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. Pertanto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 11

D-15 7 1 /20 0 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: -ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) -UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) -E._______ (in copia) Il presidente del collegio:La cancelliera: Pietro Angeli-BusiAntonella Guarna Data di spedizione: Pag ina 12

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