Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1553/2008 Sentenza del 27 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, (presidente del collegio) Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 febbraio 2008 / N [...].
D-1553/2008 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, di origine irachena e di etnia curda, è nato a B., nella provincia di C., con ultimo domicilio a C., quartiere D., ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 30 marzo 2007. Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato minacciato, in quanto responsabile di un'associazione studentesca legata al Partito Democratico del Kurdistan (Partîya Demokrata Kurdistanê [PDK]), da membri di un partito islamico, "Yek Ghertu Islami" di B._______, perché da questi considerato, a torto, colpevole dell'uccisione di due membri del gruppo medesimo durante una manifestazione che si sarebbe svolta il 13 dicembre del 2005, ma alla quale non avrebbe partecipato. Avrebbe lasciato l'Iraq il 5 gennaio 2006, poichè non avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione dal PDK, contro l'agire di membri del menzionato gruppo islamico. Si sarebbe trasferito in Turchia, dove avrebbe soggiornato presso una cugina fino al 23 marzo 2007. A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha esibito una fotocopia di una carta d'identità. B. Con decisione del 9 maggio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D-1553/2008 Pagina 3 D. Il 6 novembre 2007, il richiedente ha esibito una carta d'identità in originale e sollecitato una decisione da parte del Tribunale sul ricorso da lui interposto. E. Con sentenza D-3418/2007 del 17 dicembre 2007, il Tribunale ha accolto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione dell'UFM ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria ed l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. F. Il 5 febbraio 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha nuovamente pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 7 marzo 2008, l'interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale. Egli ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato, che gli atti di causa siano restituiti all'UFM affinché proceda a completare l'istruttoria e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto un telefax contenente una traduzione in inglese di una lettera del padre datata 25 febbraio 2008 ed un articolo pubblicato sul sito www.rainews24.it in data 5 marzo 2008 sulla situazione attuale nella zona di confine tra il Curdistan iracheno e la Turchia. H. Con ordinanza del 6 agosto 2008, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'8 settembre 2008. Con risposta del 22 agosto 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 22 settembre 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica. J. Il 7 gennaio 2011, l'Ufficio dello stato civile di E._______ ha chiesto di
D-1553/2008 Pagina 4 visionare gli atti di causa all'UFM per poter trattare la procedura di riconoscimento di un figlio del ricorrente. K. Con ordinanza del 5 aprile 2011, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di esprimersi entro il 26 aprile 2011 circa l'eventuale riconoscimento del o dei pretesi figli dello stesso, alle relazioni ch'egli ha con essi e la di loro madre, dal punto di vista affettivo ed economico, come pure in merito all'eventuale propria attività professionale o questioni legate al suo stato di salute. L. Con scritto del 26 aprile 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2011), l'insorgente ha preso posizione in merito alla succitata ordinanza del 5 aprile 2011. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
D-1553/2008 Pagina 5 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua, per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato quali contraddittorie, contrarie alla logica dell'agire, insufficientemente sostanziate ed inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe dichiarato che suo padre si sarebbe recato diverse volte alla sede della sezione otto del PDK per trovare una soluzione al conflitto. In quest'ambito avrebbe asserito durante la prima audizione che suo padre gli avrebbe comunicato che il PDK non sarebbe in grado di intervenire, in quanto si tratterrebbe di una questione legata all'uso della vendetta nel contesto di faide tra tribù. Per contro, nella seconda
D-1553/2008 Pagina 6 audizione avrebbe dapprima allegato che il suo partito gli avrebbe riferito che non avrebbe risolto la faccenda. In seguito avrebbe poi asserito che lo stesso partito gli avrebbe fatto sapere che avrebbe l'intenzione di discutere il caso internamente e che gli avrebbe poi comunicato una decisione in merito. In seguito, nell'audizione complementare, avrebbe segnalato di non aver mai ricevuto alcuna risposta da parte del PDK circa la sua richiesta. Esisterebbero quindi numerose versioni dello stesso argomento e ciò sarebbe sorprendente trattandosi proprio del motivo centrale per il quale sarebbe espatriato. Inoltre, l'interessato si sarebbe contraddetto in merito agli avvistamenti dei membri del succitato partito islamico davanti a casa sua, dichiarando, secondo le versioni, di averli visti davanti alla sua abitazione, di averli visti due o tre volte, oppure di non averli visti personalmente. L'autorità inferiore critica poi il modo di agire del richiedente rispettivamente della sua famiglia. Infatti, non sarebbe condivisibile il fatto che, dopo che suo padre si sia recato varie volte all'ottava sede del PDK infruttuosamente, nessuno abbia tentato di contattare un altro ufficio dello stesso partito, come ad esempio la sede principale a C._______. In merito a ciò sarebbe altresì sorprendente il fatto che l'interessato stesso abbia dichiarato nell'audizione complementare che la PDK di regola interverrebbe direttamente pure in casi gravi, come i delitti di uccisione, ed avrebbe sempre successo. Di conseguenza, non solo sarebbe sorprendente che il suo partito non abbia avuto alcun successo nel suo caso, ma stupirebbe tutt'alpiù il fatto che non si sia rivolto ad un'istanza più alta del PDK. Peraltro, l'intero racconto si baserebbe sul sentito dire. Infatti, avrebbe saputo da un amico di essere ritenuto colpevole e di essere ricercato dal partito islamico, che avrebbe saputo da altre persone che dei membri di tale partito sarebbero apparsi davanti a casa sua, oppure che sarebbe stato informato esclusivamente da suo padre sull'andamento delle sue richieste d'aiuto presso il PDK. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dal richiedente non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, l'interessato non adempierebbe ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo andrebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 4.2. Con ricorso, l'insorgente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. In particolare, emergerebbe con chiarezza dalle tre audizioni che il ricorrente, dopo aver vanamente atteso una soluzione al suo problema, avrebbe deciso di lasciare la Turchia e chiedere asilo in Svizzera. Inoltre, quo all'atteggiamento del PDK, ha affermato che
D-1553/2008 Pagina 7 dall'insieme delle dichiarazioni rilasciate in merito non risulterebbero contraddizioni rilevanti, tali da rendere inverosimile l'intero racconto. Inoltre, per quanto concerne il fatto che avrebbe visto personalmente o meno i membri del partito islamico, occorrerebbe ricordare che avrebbe già avuto modo di rispondere ai dubbi sollevati nella decisione impugnata. Egli avrebbe ben spiegato che, visto ciò che era successo ed il fatto che era stato ritenuto responsabile per la morte dei due membri del partito islamico, ogni persona che lo vedeva per strada avrebbe fatto nascere in lui il sospetto che fossero membri delle famiglie degli uccisi che lo spiavano. Inoltre, circa la logica dell'agire ha riferito che sia lui che suo padre sarebbero stati semplici membri del PDK senza compiti particolari e che nessun membro influente della famiglia sarebbe membro del partito e non ne conoscerebbe nessun membro influente. Peraltro, la zona in cui egli abiterebbe, sarebbe sotto il controllo del PDK e quindi non avrebbe avuto senso rivolgersi ad altra sezione perché "se il Party non mette d'accordo le famiglie, chi allora dovrebbe farlo?". Oltrecciò, la sezione numero otto avrebbe contatti con tutte le sezioni, compresa quella presidenziale. Avrebbe quindi ben spiegato per quale motivo la famiglia non si sarebbe rivolta ad altra sezione del partito. Inoltre, la dichiarazione del padre allegata al ricorso racconterebbe un episodio occorso il 15 febbraio 2008, allorquando un piccolo furgone condotto dagli islamisti si sarebbe scontrato, deliberatamente, contro l'auto del padre del ricorrente. Infine, afferma che la situazione nel nord dell'Iraq non potrebbe essere considerata tranquilla e sicura, in quanto le truppe turche sarebbero sconfinate oltre il confine iracheno in data 22 febbraio 2008 per combattere i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [PKK]) e che in data 5 marzo 2008 sarebbe stata bombardata una vallata a nord di F._______ da elicotteri turchi. Di conseguenza, il ricorrente sarebbe esposto ad un pericolo concreto in caso d'allontanamento verso l'Iraq per il che il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM, ha osservato che lo scritto presentato in sede di ricorso proverrebbe dal padre del ricorrente e che il contenuto dello stesso non sarebbe corroborato in alcun modo da altre fonti per il che non sarebbe in grado di sviluppare alcun effetto probante. Per il resto, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso rinviando ai considerandi della querelata decisione. 4.4. Nella replica l'insorgente ha ammesso che la lettera di suo padre non sarebbe un valido mezzo di prova, bensì un elemento indiziario il quale, in aggiunta a quanto già rilevato in sede di ricorso, dimostrerebbe la non
D-1553/2008 Pagina 8 conformità al diritto federale della decisione impugnata, in quanto carente di motivazione. 4.5. Nelle successive osservazioni, l'autore del gravame ha dichiarato che quo al riconoscimento dei figli non avrebbe potuto procurarsi la documentazione richiesta dallo stato civile. Egli vivrebbe insieme alla compagna "more uxorio" da tempo ed avrebbe intenzione di formalizzare questa unione con un matrimonio non appena in possesso di tutti i documenti necessari. Inoltre, sia la compagna che il ricorrente svolgerebbero attività lucrativa retribuita e provvederebbero al loro sostentamento e a quello dei figli. Per il resto, ha rinviato alle conclusioni presentate nel gravame. 5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
D-1553/2008 Pagina 9 materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18). 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto rilevato che il ricorrente si è contraddetto su più punti in merito alla reazione del PDK di fronte alla sua richiesta di aiuto: nella prima audizione egli ha dichiarato che suo padre gli avrebbe riferito che il PDK non sarebbe intervenuto, in quanto sarebbe una questione non di competenza del partito (cfr. verbale d'audizione del 16 aprile 2007 [di seguito: verbale 1], pag. 6); nella seconda audizione ha ribadito in un
D-1553/2008 Pagina 10 primo momento che il partito non avrebbe risolto niente, per poi dichiarare che lo stesso partito gli avrebbe comunicato che avrebbe discusso il caso internamente e che gli avrebbe poi presentato una decisione in merito (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2007 [di seguito: verbale 2], pagg. 5-6). Nell'audizione complementare ha poi addirittura affermato di non aver mai ricevuto alcuna risposta da parte del PDK (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2008 [di seguito: verbale 3], pag. 4). Confrontato con queste divergenze, il ricorrente ha fornito un'ulteriore variante, dichiarando che nella seconda audizione avrebbe detto che il partito non riuscirebbe a risolvere il problema e che direbbe soltanto di aspettare senza però intervenire (cfr. verbale 3, pag. 4). Anche la spiegazione fornita in sede di ricorso, ossia il fatto che il ricorrente abbia aspettato una soluzione al suo problema in Turchia prima di chiedere asilo in Svizzera, non lo soccorre, in quanto non chiarisce in nessun modo le divergenze evidenziate dall'UFM (cfr. ricorso, pag. 3). Il ricorrente è poi rimasto incoerente circa il numero delle persone che avrebbero sporto denuncia in suo nome: egli dapprima ha dichiarato che suo padre si sarebbe presentato insieme a suo fratello dinanzi alla sezione otto del PDK a B._______ per sporgere denuncia, per poi affermare che sarebbe andato solo il padre (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Egli si è pure contraddetto sul numero delle denunce sporte fino al suo arrivo in Svizzera. A tal riguardo si è limitato a descriverne solo una nella prima audizione ed in seguito ha sempre dichiarato che suo padre avrebbe sporto denuncia in due occasioni (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 4). Va poi osservato che tali denunce sarebbero state solamente sporte in gennaio e febbraio 2006, ossia poco dopo il suo espatrio, dopo di che suo padre non si sarebbe più rivolto al partito PDK fino a conclusione delle prime due audizioni e ciò nonostante il fatto che l'insorgente abbia aspettato per più di un anno in Turchia (cfr. verbale 2, pagg. 5-6 e verbale 3, pag. 4). Ciò appare per lo meno poco logico, potendosi aspettare che lui o suo padre si informino dello stato delle denuncie o che ne solleciti la trattazione. Non di meno, il ricorrente ha deciso di espatriare senza più preoccuparsi dell'esito delle sue denuncie. A questo proposito non lo soccorre poi neanche l'allegazione ripresentata in sede di ricorso (cfr. verbale 3, pag. 5 e ricorso, pag. 4), secondo cui la sezione otto avrebbe contatti con tutte le altre sezioni, compresa quella presidenziale, senza aver tentato di contattare la sede direttamente, soprattutto dopo aver aspettato vanamente la risoluzione al suo problema. D'altronde il suo amico e vicino di casa, G._______, il quale aveva avvertito il ricorrente di essere in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 5), avrebbe senz'altro potuto costituire una
D-1553/2008 Pagina 11 prova a suo favore, essendo egli al corrente del fatto che l'insorgente non era nemmeno stato presente alla manifestazione. A ciò si aggiunga che quest'ultimo è pure un membro del suddetto gruppo islamico e quindi avrebbe potuto essere di aiuto per regolare la faccenda con il suo partito e le famiglie implicate, ad esempio in veste di intermediario. Non appare poi verosimile che il ricorrente, il quale rivestiva un ruolo importante nel comitato direttivo dell'associazione studentesca della sua scuola (cfr. verbale 1, pag. 5), la quale era legata al partito PDK, non sia stato sentito, oppure che non gli sia stato dato l'aiuto necessario avendo egli stesso dichiarato che "se vieni appoggiato dal PDK la polizia fa quello che deve", oppure che in "molti casi di uccisioni o faide tra famiglie, gente del partito cercano di risolvere questi problemi tra i vari famigliari e riescono poi a risolverli" (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 3). Per il resto, come fa anche osservare l'autorità inferiore, l'intero racconto si basa sul sentito dire senza né fornire elementi vissuti direttamente né senza validamente contestare la valutazione dell'autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 3). Per quanto riguarda il mezzo di prova presentato in sede di ricorso, codesto Tribunale, considera che, al di là del fatto che la lettera sia una copia inviata tramite fax, e quindi suscettibile di manipolazioni e di conseguenza con un grado probatorio ridotto, lo scritto contiene affermazioni di parte, come peraltro il ricorrente stesso afferma. Sia come sia, va osservato che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq hanno di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (cfr. sulla tematica DTAF 2008/4 consid. 6.1-6.7). Essendo egli un uomo membro del partito PDK, ossia uno dei due partiti curdi più importanti del Curdistan iracheno, e non avendo presentato dei problemi con un partito islamico attivo nella zona di confine con l'Iran, non v'è dubbio che potrà ottenere una protezione adeguata dalle autorità statali, se adeguatamente richiesta. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
D-1553/2008 Pagina 12 6.2. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ha diritto al rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9). In casu, il ricorrente non ha invocato esplicitamente il principio dell'unità della famiglia né in relazione alla pronuncia dell'allontanamento, né quale ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Egli si è espresso in merito alla relazione con i suoi figli e la compagna solo quando codesto Tribunale l'ha intimato di farlo dopo che era venuto a conoscenza di una procedura di riconoscimento di un figlio (cfr. scritto dell'Ufficio di stato civile di E._______ del 7 gennaio 2011 agli atti). La questione può non di meno rimanere aperta, non potendosi egli appellare a tale principio, e meglio per le ragioni qui di seguito esposte. 7.2. L'art. 13 cpv. 1 Cost. non accorda una protezione più estesa di quella sancita all'art. 8 CEDU, nell'ambito del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (cfr. sentenze del Tribunale federale 2P.272/2006 consid. 5.1 del 24 maggio 2007, 2P.42/2005 consid. 5.1 del 26 maggio 2005; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7710/2008 del 12 luglio 2010 pag. 4, D-4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.2 come pure C- 7307/2007 del 24 marzo 2010 consid. 6.2 e relativi riferimenti). Il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, in virtù del diritto al
D-1553/2008 Pagina 13 rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 8 CEDU, presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("gefestigter Rechtsanspruch") o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può prevalersi di un'integrazione sociale e professionale particolarmente intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1-3.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti, DTF 122 II 1 consid. 1e pag. 5; sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008 consid. 5.1, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2, 2A.421/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007 consid. 4.1; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/aa-bb; sentenza del Tribunale amministrativo federale D- 6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, pag. 285). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c). Secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; art. 2 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20] in relazione all'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.; sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5). Ciò presuppone ad esempio che lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o mentale, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in
D-1553/2008 Pagina 14 permanenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II 521 consid. 5, DTF 120 Ib 257 consid. 7 pag. 227 seg.; GICRA 1995 n. 24 consid. 7 pag. 227 seg., GICRA 1994 n. 7 consid. 3d pag. 63 seg.). In casu, il ricorrente non può far valere un diritto di soggiorno in Svizzera, in base al principio dell'unità della famiglia ai sensi della sopra evocata giurisprudenza. In primo luogo vi è da ritenere che codesto Tribunale è a tuttora all'oscuro dell'identità della sua compagna nonché dei presunti figli come pure dei loro rispettivi statuti in Svizzera. D'altra parte dalle carte processuali non emergono elementi atti a comprovare né il rapporto di filiazione dei medesimi con l'insorgente, né una comunità durevole la quale rappresenta un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché di dipendenza con la sua concubina di cui si è limitato a dichiarare di conviverci "more uxorio" da tempo e che avrebbe intenzione di sposarla non appena in possesso di tutti i documenti di stato civile (cfr. scritto del 26 aprile 2011). Non spetta quindi a questa autorità indagare oltre onde arrivare a raccogliere elementi probatori più di quanto gli venga imposta dalla massima d'ufficio a comprova di quanto egli asserisce in maniera non ulteriormente sostanziata, obbligo che, a distanza di ben quattro anni dalla presentazione della sua domanda d'asilo e ben due mesi dopo l'ultima intimazione da parte di codesto Tribunale (cfr. ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2011), avrebbe potuto ossequiare (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365). Del resto, nemmeno si evince dagli atti, al di la delle sue mere affermazioni, se l'insorgente intrattiene effettivamente un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché un rapporto di dipendenza con la concubina, tale da opporsi all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTF 122 II 1 consid. 1 pag. 5). In siffatte circostanze, l'insorgente non ha alcun diritto di prevalersi dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al rilascio di un permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli stranieri che ne sarebbe competente (cfr. art. 2 cpv. 1 LStr in relazione con l'art. 14 cpv. 1 LAsi, NICCOLÒ RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 16.62). Visto quanto precede, non v'è una violazione del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU.
D-1553/2008 Pagina 15 8. 8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). 8.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Iraq, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
D-1553/2008 Pagina 16 8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Quo alla sicurezza in Iraq, la giurisprudenza di codesto Tribunale ha già avuto modo di analizzare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Ciò posto, a mente di questo Tribunale, a nulla giova nemmeno l'articolo presentato in sede di
D-1553/2008 Pagina 17 ricorso, in quanto non rispecchia la situazione attuale nel Curdistan iracheno. Quo alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una formazione scolastica (quarta media superiore) e dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, tre sorelle e sei fratelli a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3), sufficiente come sostegno e substrato al suo rientro in patria. Inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Ciò detto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr; DTAF 2008/34 consid. 513-515). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
D-1553/2008 Pagina 18 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
D-1553/2008 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali restanti, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio:Il cancelliere: Daniele CattaneoCarlo Monti Data di spedizione: