B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-995/2014

S e n t e n z a d e l 9 m a r z o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber, Viktoria Helfenstein, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (riconsiderazione; decisione del 20 gennaio 2014).

C-995/2014 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’11 novembre 2010, A._______ – cittadina italiana, nata il (...) 1961 – ha presentato una domanda di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (formulario datato 25 ottobre 2010; doc. 39 e 44 dell’incarto dell’UAIE, doc. A 39 pag. 81 e 44 pag. 107). L’11 ottobre 2011, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto il diritto dell’interessata di percepire una rendita intera dell’assicurazione per l’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2011 (ossia alla scadenza dei 6 mesi dall’inoltro della domanda di prestazioni; doc. A 97 pag. 239 [cfr. anche doc. A 93 pag. 231, 94 pag. 233 e 95 pag. 236]). A.b Dagli atti di causa risulta, da un lato, che sono state ritenute le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “Esiti dopo artroscopia del ginocchio destro con shaving condrale, e biopsia sinoviale per meniscosi degenerativa, condropatia di III° del compartimento femoro-tibiale mediale e ipertrofia sinoviale diffusa (10 giugno 2010); esiti di artroscopia ginocchio destro con sinovia: lectomia per sinovite villonodulare pigroentata (27 luglio 2010); residua paresi (MO) degli estensori del piede destro con iposensi- bilità tattile corrispondente ad una lesione del nervo peroneo comune ap- parsa al termine della II° artroscopia con importanti disturbi della deambu- lazione”. Dall’altro lato, risultano le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: “Gonartrosi a sinistra, asintomatica, con segni di atti- vazione (versamento articolare); sindrome lombospondilogeria bilaterale con predominanza a sinistra in stato dopo decompressione/erniectomia L5/S1 per sindrome radicolare a destra (2006); stato dopo tiroidectomia per struma nodoso, sostituzione ormonale; obesità; assente psicopatologia maggiore”. Nel rapporto finale dell’8 giugno del 2011, i medici del Servizio medico regionale (SMR) hanno concluso ad un’incapacità lavorativa totale in ogni attività, ma segnalato la necessità di una rivalutazione del caso a distanza di 12 mesi (doc. A 90 pagg. 219 e segg.). A.c La menzionata decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 è cresciuta in- contestata in giudicato. B. Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 7 agosto 2012 (doc. A 100 pag. 247). B.a Dalla perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013 del Servizio d’accerta- mento medico (SAM) redatta dalla dott.ssa B._______, specialista FMH in

C-995/2014 Pagina 3 medicina interna (doc. A 110 pagg. 278-312) – comprendente anche le va- lutazioni del 16 aprile 2013 e del 7 giugno 2013 del dott. C., me- dico perito certificato SIM, specialista in reumatologia (doc. A 110 pagg. 316-325 rispettivamente pagg. 313-315), del 16/22 aprile 2013 del dott. D., psichiatra e psicoterapeuta FMH (doc. A 110 pagg. 333-338) e del 22/23 aprile 2013 del dott. E., specialista FMH neurologia (doc. A 110 pagg. 326-332) – risulta, globalmente, che l’interessata è abile al lavoro nella misura del 40% a decorrere dal 1° febbraio 2011 nell’attività abituale di caporeparto presso una camiceria, mentre, in un lavoro leggero, adatto, e rispettoso dei limiti funzionali, ha una capacità lavorativa del 60% sempre a decorrere dal 1° febbraio 2011 (cfr. doc. A 110 pag. 308 e le se- parate conclusioni peritali reumatologico e neurologico). Nella perizia è pure stato rilevato che rispetto alla decisione dell’11 ottobre 2011 dell’UAIE non sono state riscontrate modifiche significative dello stato di salute dell’assicurata (doc. A 110 pag. 309). B.b Nel rapporto finale del 29 luglio 2013 del dott. F., medico SMR, sono state sostanzialmente riprese le conclusioni della perizia pluri- disciplinare nella diagnosi così come nella residua capacità lavorativa (doc. A 111 pag. 367). Con annotazione del 19 settembre 2013, il dott. F._______ ha precisato che la conclusione dei medici del SAM del 2013 differisce dalle precedenti conclusioni del SMR del giugno 2011 (incapacità lavorativa to- tale in qualsiasi attività) in quanto il SAM medesimo ha effettuato ulteriori indagini di laboratorio-radiografiche-strumentali che all’epoca il SMR non ha potuto eseguire (doc. A 113 pag. 372 [cfr. anche doc. A 112 pag. 371]). B.c Con progetto di decisione del 7 novembre 2013, l’UAIE ha annunciato la riduzione della rendita intera a un quarto di rendita in virtù di un grado d’invalidità del 45% (doc. A 118 pag. 382 e 119 pag. 386 [cfr. anche doc. A 117 pag. 378, foglio di calcolo]). B.d Il 2 dicembre 2013, l’interessata ha contestato il progetto di decisione (doc. A 124 pag. 392) e trasmesso la valutazione medico legale del 29 no- vembre 2013 del dott. G._______, medico chirurgo, specialista in medicina legale, delle assicurazioni e in medicina del lavoro (doc. A 124 pagg. 393- 396), secondo cui l’incapacità lavorativa dell’assicurata stessa sarebbe to- tale nell’attività abituale e pari al 75% in attività adeguata e ciò a decorrere dal 1° febbraio 2011. C. Con decisione del 20 gennaio 2014, l’UAIE ha ridotto, con effetto al 1°

C-995/2014 Pagina 4 marzo 2014, a un quarto di rendita quella intera versata fino ad allora all’in- teressata (doc. A 130 pag. 406 [cfr. anche annotazione del 19 dicembre 2013 del SMR, doc. A 126 pag. 399 {e doc. A 125 pag. 398}]). L’autorità inferiore ha indicato nella motivazione della decisione sia l’art. 17 LPGA (revisione) sia l’art. 53 LPGA (riconsiderazione), per poi concludere che “In occasione della revisione avviata d’ufficio, si è proceduto con l’affidare un mandato peritale al Servizio accertamento medico (SAM) di Bellinzona, il quale è giunto alle proprie conclusioni grazie ad ulteriori indagini (di labo- ratorio, radiografiche e strumentali) di cui non si disponeva a suo tempo” (cfr. doc. A 130 pag. 410). La perizia ha concluso ad un’incapacità lavora- tiva del 60% nell’attività abituale svolta fino all’insorgenza del danno alla salute (capo reparto cucito), ma ad una capacità lavorativa completa, tut- tavia con riduzione del rendimento del 40%, in attività sostitutive adeguate. Dal confronto del reddito da valida di fr. 53'805.- con il reddito da invalida di fr. 29'377.- (conto tenuto dei dati statistici TA1 per l’anno 2011, categoria 4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano, 41.6 ore settimanali, con riduzioni del 40% secondo la valutazione medica, del 4% per attività leg- gere e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), è stato ottenuto un grado d’invalidità pari al 45% giustificante l’erogazione di un quarto di rendita. D. Il 26 febbraio 2014 (cfr. timbro postale), l’interessata ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata de- cisione, mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impu- gnata e la conferma del diritto di percepire una rendita intera (doc. TAF 1). I medici dell’amministrazione non avrebbero tenuto conto dell’esatta con- dizione fisica e psichica della ricorrente, la quale, a causa di tutte le pato- logie di cui è affetta, presenta un’incapacità lavorativa totale nell’attività precedentemente svolta e del 75% in attività sostitutive adeguate. È stata altresì formulata una domanda di assistenza giudiziaria. E. Con risposta del 13 agosto 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri- corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato preavviso dell’11 agosto 2014 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone H._______ (Ufficio AI; doc. TAF 10 e allegati), al complemento del 7 giugno 2014 della perizia pluridisciplinare, nonché all’annotazione del 9 luglio 2014 del dott. I._______, medico SMR la cui specializzazione non è nota.

C-995/2014 Pagina 5 F. Con replica del 19 settembre 2014 (doc. TAF 16), la ricorrente si è ricon- fermata nelle proprie richieste ricorsuali e ha allegato ulteriori certificati me- dici. G. Mediante decisione incidentale del 3 ottobre 2014 (doc. TAF 18 [notificata il 7 ottobre 2014, doc. TAF 19]), questo Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. anche doc. TAF 5, 13 e 15). Il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali è stato corri- sposto dalla ricorrente il 24 ottobre 2014 (doc. TAF 20 e 21). H. Con duplica del 24 ottobre 2014, l’UAIE ha, rinviando alla presa di posi- zione del 17 ottobre 2014 dell’Ufficio AI, chiesto il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 22 e allegati). I. I.a Con osservazioni del 27 novembre 2014 (doc. TAF 26), la ricorrente ha contestato le valutazioni dell’autorità inferiore e ripetuto di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. I.b In data 4 dicembre 2014, l’UAIE ha trasmesso le osservazioni del 1° dicembre 2014 dell’Ufficio AI a complemento della duplica (doc. TAF 28 e allegati [cfr. anche doc. TAF 17]), fondato segnatamente sul rapporto del dott. C._______ del 25 novembre 2014, e riconfermato la propria proposta di respingimento del ricorso in esame. I.c Il 17 dicembre 2014 (doc. TAF 29 e allegati), l’UAIE ha presentato le proprie osservazioni in merito alle osservazioni della ricorrente del 27 no- vembre 2014. L’autorità inferiore ha nuovamente ribadito al propria propo- sta di respingimento del ricorso. I.d Con scritto del 22 gennaio 2015 (doc. TAF 31), la ricorrente ha conte- stato le conclusioni dell’autorità inferiore indicando di avere trasmesso la documentazione medica oggettiva atta a comprovare il peggioramento del proprio stato di salute e, per conseguenza, la totale incapacità lavorativa. I.e Il 26 gennaio 2015 (doc. TAF 32), questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza all’UAIE lo scritto della ricorrente del 22 gennaio 2015 con il relativo rapporto medico.

C-995/2014 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. Inoltre, con versamento del 24 ottobre 2014 (doc. TAF 20), la ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA). 2. 2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli- cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

C-995/2014 Pagina 7 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver- samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla- zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle- gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce- dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in- validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se- condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Ne discende che in concreto si applicano, da un lato, le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo succes- sivo, le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le

C-995/2014 Pagina 8 disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap- plicabili con la loro entrata in vigore). 3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli- mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 gennaio 2014. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa- zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og- getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu- dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. 4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer- cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto- posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual- mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).

C-995/2014 Pagina 9 4.3 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi- gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili- brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 4.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in- validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi- gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3). 5. 5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet- tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte- nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; 122 V 157 consid. 1c). 5.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am- ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen- dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro- fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul- tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V

C-995/2014 Pagina 10 254 consid. 3.3 e 3.4]). In particolare, per quanto concerne le perizie giudi- ziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a di- sposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emer- gono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). 5.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac- certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi- ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii). 5.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia- trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, lo psichiatra deve valu- tare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato. 5.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit- tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden- ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii). 6. L’oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusto titolo l’autorità inferiore ha ridotto a un quarto di rendita quella intera fino ad allora accor- data alla ricorrente. Benché nella motivazione della decisione impugnata

C-995/2014 Pagina 11 l’UAIE abbia citato sia l’art. 17 LPGA (revisione della rendita) sia l’art. dell’art. 53 LPGA (riconsiderazione di una decisione di rendita a suo tempo in modo manifestamente erroneo), dalla motivazione stessa risulta che l’autorità inferiore ha infine deciso per una riduzione della rendita in consi- derazione della, a suo giudizio, manifesta erroneità ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione di concessione della rendita intera dell’11 ottobre 2011. Lo si evince dal seguente passaggio: “Si rammenta che il diritto alla rendita intera è stato accordato con decisione formale dell’11 ottobre 2011, ritenendola erroneamente inabile in misura completa in qualsiasi attività professionale” (doc. A 130 pag. 410). 7. 7.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro- vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Con l'art. 53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore sviluppata in tema di revisione e ri- considerazione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3). La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). L’amministrazione ha peraltro la facoltà, e non l’obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddi- sfatte determinate condizioni; per contro, né l’assicurato né il giudice pos- sono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.1; 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b.cc; sentenze del TAF C- 5088/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 8.2; C-630/2013 del 14 dicembre 2015 consid. 9). 7.2 Lo scopo della riconsiderazione non è quello di permettere all’ammini- strazione di ritornare in qualsiasi momento su una decisione corrispon- dente delle prestazioni periodiche formalmente passata in giudicato in ra- gione di una migliore conoscenza del dossier. Secondo il principio della sicurezza del diritto, una decisione passata in giudicato può essere ricon- siderata solo se era manifestamente errata (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 847, N 3129).

C-995/2014 Pagina 12 7.3 Per determinare se siano date le condizioni per la riconsiderazione, in particolare quella dell’erroneità manifesta, occorre riesaminare la fattispe- cie secondo la situazione giuridica esistente all’epoca in cui la decisione è stata emessa, nel caso concreto l’11 ottobre 2011 (DTF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc). 7.4 Secondo la giurisprudenza del TF, sull’erroneità della decisione non deve sussistere alcun ragionevole dubbio (DTF 138 V 325 consid. 3.3 con rinvii). Questa condizione è di regola adempiuta se l’assegnazione di una rendita è intervenuta in base a disposizioni giuridiche errate o se disposi- zioni rilevanti non sono state applicate rispettivamente lo sono state scor- rettamente. Un errore nell’apprezzamento per contro non adempie tali pre- supposti (DTF 119 V 475 consid. 3; sentenza del TF 8C_1012/2008 del 17 agosto 2009 consid. 2.2; sentenza del TAF C-4568/2013 del 5 gennaio 2015 consid. 16.2). 7.5 In virtù delle risultanze processuali, e contrariamente a quanto ritenuto nella decisione litigiosa, non vi è però motivo di ritenere che la decisione dell’11 ottobre 2011 – mediante la quale l’UAIE ha erogato una rendita in- tera in favore dell’interessata a decorrere dal 1° maggio 2011 – fosse ma- nifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. 7.5.1 L’amministrazione aveva posto a fondamento della propria decisione dell’11 ottobre 2011 segnatamente la perizia del dott. J., reumato- logo, del 26 ottobre 2010 (doc. A 34 pag. 65 [ripetuto in doc. A 35 pag. 70 e doc. 2 dell’incarto della cassa malati, doc. B 2 pag. 2]), i vari certificati dei medici curanti, nonché il rapporto finale del SMR con visita dell’interessata dell’8 giugno 2011, eseguita dal dott. K., FMH medicina interna, e dal dott. L., FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A 90 pag. 219). Ora, questo Tribunale rileva che l’integralità della documentazione medica agli atti è stata oggetto di valutazione da parte dell’autorità inferiore e pro- prio l’esistenza di opinioni divergenti sulla residua capacità lavorativa della ricorrente ha spinto l’amministrazione ad ordinare un esame complemen- tare da parte del SMR l’8 giugno 2011. Sul diverso apprezzamento in me- rito alla residua capacità lavorativa, basti qui citare il rapporto del 17 aprile 2011 del M., medico del SMR, secondo cui l’insorgente era com- pletamente abile in attività adeguate (doc. A 79 pag. 196), la perizia medica particolareggiata E 213 (non motivata) del 20 gennaio 2011, secondo la quale sussisteva una residua capacità lavorativa del 50% (doc. A 60 pag. 140) o la certificazione della Commissione di medici dell’invalidità italiana, che ha ritenuto l’insorgente invalida con riduzione permanente della capa-

C-995/2014 Pagina 13 cità lavorativa in misura superiore al 60% (doc. A 101 pagg. 254-256). Sen- nonché, il fatto che vi siano agli atti di causa valutazioni divergenti quanto alla residua capacità lavorativa della ricorrente, non è manifestamente suf- ficiente a giustificare una conclusione d’erroneità della decisione dell’11 ot- tobre 2011. Incombeva peraltro proprio ai medici del SMR, così incaricati dall’autorità inferiore, di determinarsi al riguardo, ciò che hanno fatto dopo avere peraltro visitato personalmente la ricorrente. Inoltre, le considera- zioni dei medici del SMR non appaiono sprovviste di fondamento o con- tradditorie o con lacune (v. anche considerazioni che seguono). Questo Tribunale non ravvisa pertanto alcuna erroneità manifesta nella decisione litigiosa ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA per il fatto che agli atti della causa che ha condotto alla decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 fossero pre- senti valutazioni diverse sulla residua capacità lavorativa della ricorrente e che sulla base del rapporto finale SMR dell’8 giugno 2011 l’autorità inferiore abbia ritenuto nella sua decisione dell’11 ottobre 2011 una totale incapacità lavorativa. 7.5.2 Secondo la giurisprudenza del TF, si può altresì effettuare una ricon- siderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA anche nel caso in cui l’istruttoria posta alla base della decisione in esame si rilevi manifestamente carente (cfr. sentenza del TF 9C_146/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 4.3). Si pone quindi pure la questione di sapere se l’emanazione della decisione dell’11 ottobre 2011 sia stata fatta sulla base di un accertamento manife- stamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Nella decisione del 20 gennaio 2014, l’UAIE ha indicato che “In occasione della revisione av- viata d’ufficio, si è proceduto con l’affidare un mandato peritale al Servizio accertamento medico (SAM), il quale ha potuto giungere alle proprie con- clusioni grazie ad ulteriori indagini (di laboratorio, radiografiche e strumen- tali) di cui non si disponeva a suo tempo”. Ora, l’autorità inferiore non ha però indicato con la necessaria precisione a quali esami si riferisce né per- ché questi non furono o non poterono essere eseguiti all’epoca. A questo proposito si ricorda che la riconsiderazione non è data per il solo fatto che non sono stati eseguiti degli esami che però avrebbero potuto esserlo, ma solo se questi esami risultavano necessari e l’istruttoria doveva ritenersi manifestamente lacunosa. Non vi è alcuna seria ragione per considerare adempite queste condizioni, neppure ad un esame d’ufficio della fattispe- cie. Può peraltro essere lasciata indecisa la questione di sapere se una riconsiderazione possa eventualmente giustificarsi pure nell’ipotesi in cui degli esami non sono stati eseguiti in una prima procedura di rendita poiché non ancora conosciuti dalla scienza. Infatti, neppure tale ipotesi è stata correttamente sollevata e tanto meno, nonché soprattutto, sufficientemente motivata dall’autorità inferiore. Pertanto, anche da questo profilo non è data

C-995/2014 Pagina 14 la condizione della manifesta erroneità della decisione dell’11 ottobre 2011 necessaria per procedere ad una riconsiderazione della stessa. 7.5.3 Questo Tribunale osserva inoltre, sempre in merito alle condizioni per una riconsiderazione, che il dott. N., medico del SMR la cui spe- cializzazione non è nota, nel proprio rapporto del 20 aprile 2011 (doc. A 83 pag. 210) aveva proposto un complemento istruttorio mediante l’espleta- mento di una visita (e non di una perizia) reumatologica ed eventualmente psichiatrica dell’interessata. L’8 giugno 2011, i dott.ri K., FMH in medicina interna, e L., FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno visitato l’assicurata (doc. A 90 pag. 219). A tal proposito giova rilevare che sebbene non sia stata effettuata una visita da parte di un reumatologo, ma di uno specialista in medica interna, questa solo lacuna non può essere considerata, conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, quale lacuna manifesta e sufficiente a legittimare una riconsiderazione. In effetti, nell’ambito dell’istruttoria di causa era già stato eseguito, il 26 otto- bre 2010, un esame specialistico in reumatologia dal dott. J. (cfr. doc. B 2 pag. 2). Inoltre, il dott. K._______ ha visitato personalmente l’in- teressata l’8 giugno 2011 – momento in cui, secondo i periti del SAM (cfr. perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013 [doc. A 110, pag. 309]), lo stato di salute dell’insorgente doveva considerarsi invariato da febbraio del 2011 – ed ha comunque esperito un esame obiettivo (cfr. doc. A 90 pagg. 227 e 228). Nel rapporto finale dell’8 giugno 2011, i medici SMR non hanno infine ritenuto opportuno effettuare ulteriori esami specialistici. A giusta ragione, ritenuto che anche dopo l’effettuazione della perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013 da parte del SAM nell’ambito della revisione promossa il 7 ago- sto 2012, è stato rilevato che lo stato di salute della ricorrente è invariato dal 1° febbraio 2011 e che dalla decisione dell’11 ottobre 2011 il quadro clinico non si è modificato (doc. A 110, pag. 309). Peraltro, il dott. C., perito reumatologo del SAM, non ha qualificato di manifesta- mente errate le valutazioni del dott. J. e del dott. K._______. Anzi, ha persino indicato nel proprio complemento peritale del 7 giugno 2013 (doc. A 110 pagg. 313-315) che “risulta ora difficile, a posteriori, stabilire quale fosse l’incapacità lavorativa a decorrere dal 23 febbraio 2010”, anche se poi ha proposto, ma solo con riserva – con l’indicazione “teoricamente si potrebbe pensare” – una possibile variante rispetto a quella ritenuta dal SMR. In altri termini, il semplice fatto che a posteriori, sulla base della va- lutazione SAM del luglio 2013, si possa giungere a conclusioni diverse in merito alla residua capacità lavorativa della ricorrente, benché lo stato di salute dell’insorgente medesima sia rimasto invariato, non costituisce di certo una manifesta erroneità, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della deci- sione originaria resa dall’UAIE l’11 ottobre 2011.

C-995/2014 Pagina 15 7.6 Ne consegue che – conto tenuto delle risultanze processuali, segnata- mente di uno stato di salute della ricorrente rimasto invariato almeno da febbraio 2011 – la valutazione dei periti del SAM del luglio 2013, diversa da quella del SMR dell’8 giugno 2011 in merito alla residua capacità lavo- rativa dell’insorgente non è altro che un diverso apprezzamento della fatti- specie e non può quindi essere ritenuto un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. In conclusione, da quanto esposto, discende che non sono date le condizioni per una riconsidera- zione della decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA. 8. Prima di accogliere il gravame, annullare la decisione impugnata e rifor- marla nel senso che l'insorgente continuerà a beneficiare di una rendita intera (perlomeno fino alla data della decisione impugnata), va esaminato se il provvedimento impugnato possa essere confermato mediante sostitu- zione dei motivi ai sensi dell’art. 17 LPGA rispettivamente della lett. a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (revisione 6a). 8.1 Una sostituzione dei motivi è in generale ammissibile solo allorquando la decisione impugnata possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione. Occorre altresì che gli atti di causa siano completi o comunque sufficienti a statuire e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr., fra le tante, la sen- tenza del TF 8C_680/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii; cfr. pure DTF 120 Ia 220 consid. 3d; 112 Ia 129 consid. 3c; sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 7 e 7.1). Nel caso concreto, tali requisiti non sono adempiti per i motivi indicati di seguito. 8.2 8.2.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI [RS 831.201]) o su richiesta, aumentata, diminuita o sop- pressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modifica (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). La riduzione o la soppressione della ren- dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è

C-995/2014 Pagina 16 messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI). 8.2.2 Secondo la giurisprudenza del TF, costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 con- sid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modi- fica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). An- che una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). Irrilevante è invece una di- versa valutazione – medica o giuridica – di una fattispecie restata sostan- zialmente immutata (cfr. sentenza del TF 9C_408/2013 del 14 novembre 2013 consid. 2 con rinvii). 8.2.3 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac- certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve- dimento litigioso (DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra l’11 ottobre 2011, data della decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera d'invalidità, e il 20 gennaio 2014, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impu- gnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 8.2.4 Il TF ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

C-995/2014 Pagina 17 dello stato di salute atta a giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità. Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (DTF 141 V 9). 8.3 8.3.1 Come già precedentemente rilevato, nella perizia pluridisciplinare SAM del 24 luglio 2013 (cfr. doc. A 110 pagg. 278 e segg.) è stato indicato che lo stato di salute dalla ricorrente è invariato e più precisamente che il quadro clinico non si è modificato “dalla data della decisione AI (dell’11 ot- tobre 2011) di elargire una rendita AI intera” (cfr. doc. A 110 pag. 309 [v. anche pag. 308 della perizia dove è indicato che lo stato di salute è inva- riato persino dal 1° febbraio 2011]). Secondo il neurologo dott. E., lo stato di salute dell’insorgente è invariato già da inizio novembre 2010 (doc. A 110 pag. 329) e secondo il reumatologo dott. C. da feb- braio 2011 (doc. A 110 pag. 314). 8.3.2 La questione di sapere a partire da quale momento preciso lo stato di salute della ricorrente è rimasto invariato può essere lasciata indecisa, essendo sufficiente, nell’ambito della presente procedura, che tale stato sia rimasto invariato dall’11 ottobre 2011. 8.3.3 Ciò premesso, questo Tribunale rileva che anche ad un esame d’uf- ficio degli atti di causa non è ravvisabile alcun motivo per scostarsi su que- sto punto dalla testé citata conclusione della perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013, di modo che non sono date le condizioni per confermare la decisione impugnata mediante una sostituzione dei motivi ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA. In effetti, e da un lato, né nella decisione impugnata né nelle diverse prese di posizioni in sede ricorsuale, l’autorità inferiore ha in- dicato in cosa consisterebbe il miglioramento dello stato di salute della ri- corrente che sarebbe intervenuto tra l’11 ottobre 2011 ed il 20 gennaio 2014 e che giustificherebbe una revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA. Dall’altro lato, anche confrontando la numerosa documentazione medica di cui agli atti di causa – relativa alla procedura di concessione della rendita intera e di quella in esame di riduzione della rendita – non appare dimo- strata, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, la so- pravvenienza, posteriormente alla decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 e fino al 20 gennaio 2014, di nuove affezioni suscettibili di giustificare una revisione rispettivamente aventi influsso sulla capacità lavorativa (cfr., fra

C-995/2014 Pagina 18 l’altro, sulla documentazione inoltrata dalla ricorrente in corso di procedura ricorsuale la presa di posizione del SAM del 28 novembre 2014 [doc. TAF 28]. Certo, nella presa di posizione del SAM del 7 giugno 2014 (doc. TAF 10, allegato 5), è fatto riferimento ad una nuova affezione, ossia l’epilessia, cui è fatto riferimento nel rapporto medico della dott.ssa O._______ del 15 febbraio 2014. Nella menzionata presa di posizione del SAM è indicato che questa diagnosi non era presente al momento dell’effettuazione della peri- zia neurologica dell’aprile 2013, che non è citata nella valutazione del dott. G._______ del 29 novembre 2013 e che non vi sono documenti che per- mettano di determinare da quando la malattia si è manifestata. Questo Tri- bunale constata altresì che non vi è agli atti di causa alcun documento da cui risulti che l’epilessia sia sorta entro il 20 gennaio 2014 (data della deci- sione impugnata) e abbia avuto un influsso determinante sulla capacità la- vorativa della ricorrente. Date le premesse, non vi è ragione di effettuare ulteriori approfondimenti, ritenuto che questa nuova diagnosi aggiuntiva, quand’anche fosse già stata presente prima della resa della decisione im- pugnata, non avrebbe comunque potuto giustificare di per sé una revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, dal momento che non è suscettibile di influenzare il diritto della ricorrente ad una rendita, dal momento che l’in- sorgente stessa già percepisce una rendita intera dal 1° maggio 2011 (cfr. sulla questione , la sentenza del TAF C-7527/2014 del 12 agosto 2015 con- sid. 7.3.6 con rinvii). 8.4 Infine, non sono manifestamente adempite nel caso concreto le condi- zioni per una conferma della decisione impugnata, mediante sostituzione dei motivi, in virtù della lett. a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (revisione 6a), in quanto la rendita intera accordata alla ricorrente con decisione dell’11 ottobre 2011 lo è stata sulla base di un danno alla salute somatico e non di una sindrome senza patogenesi o ezio- logia chiare e senza causa organica comprovata. 9. Visto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata deci- sione del 20 gennaio 2014 riformata nel senso che alla ricorrente è ricono- sciuto il diritto ad una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invali- dità (anche) a decorrere dal 1° marzo 2014. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle pre- stazioni di legge riconosciute compresi gli arretrati dovuti a partire dal mese di marzo 2014 e gli eventuali interessi.

C-995/2014 Pagina 19 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 24 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale che non è avvocato, si giustifica altresì l'attribuzione di un’indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota detta- gliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C- 3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente (Patro- nato INAS). La stessa è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-995/2014 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione del 20 gennaio 2014 è riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità (anche) a decorrere dal 1° marzo 2014. 2. Gli atti di causa sono ritornati all’UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi del considerando 9. 3. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 24 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen- tenza sarà cresciuta in giudicato. 4. L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento") – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-995/2014 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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