Co r t e II I C-92 8 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza del 19 dicembre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A., ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a C.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-9 2 8/ 20 0 6 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con dichiarazione ufficiale del 12 gennaio 2006 sottoscritta davanti ad un notaio cubano, A., cittadino svizzero domiciliato a B. ha invitato C., cittadina cubana nata il..., a venire in Svizzera per una visita turistica, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima; che in data 28 marzo 2006, C. ha presentato all'Ambasciata di Svizzera dell'Avana una domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di 90 giorni presso A.; che con decisione dell'11 luglio 2006, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il ricorso interposto dall'interessato avverso la decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera pronunciata dall'UFM in data 12 maggio 2006 nei confronti della richiedente in merito alla suddetta domanda; che con scritto del 29 agosto 2006, A. ha invitato C._______ a venire in Svizzera per un soggiorno turistico della durata di tre mesi; che in data 2 ottobre 2006, l'interessata ha presentato all'Ambasciata di Svizzera dell'Avana una seconda domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso l'invitante, precisando nel contempo di essere nubile e studentessa; che a sostegno della succitata domanda di visto, C._______ ha in particolare prodotto agli atti un certificato e delle dichiarazioni attestanti la sua partecipazione a dei corsi di informatica; che il 13 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente a Cuba, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; Pagi na 2

C-9 2 8/ 20 0 6 che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessata non poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria; che con scritto del 27 novembre 2006, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che essa si fonda su affermazioni e su presunzioni soggettive dell'autorità di prime cure, non suffragate da alcun elemento di prova o da riscontri concreti e sottolineando che C._______ intrattiene stretti legami con Cuba, paese in cui risiedono le sue due figlie, i genitori ed i fratelli; che egli ha inoltre rilevato che la richiedente ha sospeso la sua attività professionale dal febbraio 2006, al fine di intraprendere dei corsi di informatica e messo l'accento sul fatto che autorizzazioni a cittadini cubani per brevi soggiorni in Svizzera vengono concesse senza particolari difficoltà; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 7 marzo 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse sufficientemente garantito, ritenendo inoltre come non decisivo il fatto che l'interessata volesse recarsi in Svizzera da sola, potendo essa farsi raggiungere in seguito dai figli rimasti a Cuba; che l'autorità di prime cure ha infine rilevato che, non essendo essa vincolata dalle decisioni emanate dalle rappresentanze elvetiche all'estero, non vi era alcuna disparità di trattamento e sottolineato le considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a far ritorno in patria dopo un soggiorno di una certa durata all'estero; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, nella sua replica del 26 marzo 2007 il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro del ricorso; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; Pagi na 3

C-9 2 8/ 20 0 6 che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della Pagi na 4

C-9 2 8/ 20 0 6 popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold,Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; Pagi na 5

C-9 2 8/ 20 0 6 che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante a Cuba, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che inoltre, in ragione della particolare situazione politica esistente a Cuba, si devono prendere in considerazione le reali possibilità di cui dispone lo straniero di far ritorno in patria; che in effetti sussistono considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a rientrare nel loro paese nel caso in cui la durata di un soggiorno all'estero superi una certa durata; che detta situazione costituisce per quest'ultimi un invito a non rispettare l'obbligo di lasciare il territorio straniero allo spirare della loro autorizzazione o di differire la loro partenza, in modo da rendere impossibile l'esecuzione di un rimpatrio forzato, che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura tendente al rilascio del visto risulta che la richiedente è nubile, madre di due bambine, di due, rispettivamente sette anni e che in patria vivono i suoi genitori e fratelli; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; Pagi na 6

C-9 2 8/ 20 0 6 che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 7 marzo 2007, in caso di arrivo in Svizzera, nulla impedirebbe infatti a C._______ di intraprendere i passi necessari al fine di farsi in seguito raggiungere dalle figlie; che nel quadro della sua domanda di visto C._______ ha affermato di essere studentessa; che, date le circostanze, essa non possiede alcun legame professionale, né prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno a Cuba; che dalla documentazione prodotta agli atti risulta che l'interessata ha esercitato un'attività professionale presso un'azienda di prodotti alimentari, lavoro poi interrotto al fine di intraprendere dei corsi di informatica; che ad ogni modo, i legami professionali che la richiedente intratteneva con il suo paese d'origine non appaiono sufficientemente intensi da garantire il ritorno a Cuba; che il ricorrente ha messo l'accento sul fatto che autorizzazioni a cittadini cubani per brevi soggiorni in Svizzera vengono concesse senza particolari difficoltà, prevalendosi quindi di una violazione del principio dell'uguaglianza; che egli si è prevalso di questa argomentazione in termini generali, senza referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere di sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al fine di permettere la verifica delle sue argomentazioni (cfr. in particolare la decisione del Tribunale federale 2A.449/1999 del 10 gennaio 2000 consid. 4a/bb); che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali C._______ avrebbe lasciato la Svizzera Pagi na 7

C-9 2 8/ 20 0 6 allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'eventuale stipulazione da parte dell'invitante di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di C._______ non sarebbe tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; Pagi na 8

C-9 2 8/ 20 0 6 che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 2 febbraio 2007. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 2 222 813 di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pagi na 9

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25.03.2026