B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-920/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio) Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 gennaio 2013).
C-920/2013 Pagina 2
Fatti: A. A., cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1999 al 2004 nel settore edile (carpentiere in galleria), solvendo rego- lari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'in- validità. Egli ha subito un incidente automobilistico nel gennaio 2004 che gli ha causato uno stato di frattura aperta all'avambraccio destro, imme- diatamente operato con osteosintesi, ma con ritardata consolidazione; l'osteosintesi è stata rimossa il 25 maggio 2005. L'Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha preso a carico il sinistro e dal 1° agosto 2006 lo ha posto al beneficio di una rendita d'inva- lidità del 40% (decisione del 29 settembre 2006). B. In data 5 dicembre 2005, A. ha formulato una domanda di pre- stazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dall'istruttoria è emer- so che in conseguenza essenzialmente dell'infortunio subito, l'assicurato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di carpentiere di galleria, mentre in attività di sostituzione leggere o semipesanti l'assicurato pre- senta un'incapacità del lavoro del 30% dal 25 maggio 2005 (rimozione dei mezzi di osteosintesi). Su questa base, mediante decisione del 6/14 mar- zo 2007, l'UAIE ha erogato in favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 (un anno dopo l'infortunio) ed un quarto di rendita AI dal 1° settembre 2005 (tre mesi dopo il miglioramento). A._______ ha impugnato il provvedimento amministrativo innanzi a que- sto Tribunale amministrativo federale contestando la riduzione della pre- stazione ad un quarto di rendita. Con giudizio del 19 marzo 2009 questo Tribunale ha riconosciuto che l'assicurato è da considerarsi del tutto inva- lido nel suo precedente lavoro dalla data dell'infortunio in poi; in attività di sostituzione adeguate egli è incapace di lavorare in misura del 30% dal 2 febbraio 2006 (visita circondariale presso l'assicuratore infortuni) e dello zero per cento dal 21 giugno 2006 (visita di chiusura INSAI/SUVA). In ba- se al calcolo comparativo dei redditi, ne conseguiva il diritto alla rendita intera da gennaio 2005, alla mezza rendita dal 1° giugno 2006 ed un quarto di rendita dal 1° ottobre 2006. Il ricorso veniva pertanto parzial- mente accolto e l'impugnata decisione riformata in tal senso (doc. 1-75).
C-920/2013 Pagina 3 C. Nel maggio 2012, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 77). Un questionario per la revisione della rendita AI è stato inviato all'interes- sato, il quale l'ha sottoscritto il 4 giugno 2012. Dallo stesso (doc. 81) e- merge che egli ha ripreso a lavorare il 2 settembre 2008 come operaio meccanico per una ditta locale in ragione di 8 ore al giorno e per un sala- rio lordo di 1'585,08 Euro al mese. Alla luce di quanto precede, ricevuto il questionario, con decisione del 22 giugno 2012, l'UAIE, inaudita parte, ravvisando un versamento improprio della rendita in corso, ha emanato una decisione di sospensione della rendita a decorrere dal 1° luglio 2012 (doc. 83). A._______ ha impugnato tale decisione di sospensione innanzi a questo Tribunale amministrativo federale, il quale, con sentenza del 9 gennaio 2013, ha accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché rispettasse il diritto di essere sentito (cfr. inc. C-3847/2012 del Tri- bunale amministrativo federale). D. Nel frattempo (ancor prima che questo organo giudiziario emanasse la sentenza di cui sopra), l'UAIE ha completato l'istruttoria acquisendo se- gnatamente:
C-920/2013 Pagina 4 L'Ufficio AI ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi sulla base dello stesso mercato del lavoro, vale a dire quello italiano (doc. 2, nuovo incarto). Quale reddito privo d'invalidità ha ritenuto quello di un operaio del settore edile pesante, ossia, in base alle statistiche ufficiali, 1'835,60 Euro mensili nel 2008, 2'033,67 mensili nel 2012. Quale reddito dopo l'in- sorgenza dell'invalidità ha ritenuto quello dichiarato dal datore di lavoro, ossia 1'585,08; ne consegue una perdita di guadagno del 22,6%. Con progetto di decisione del 4 ottobre 2012 (doc. 3, nuovo incarto), l'Uf- ficio AI ha disposto la soppressione del diritto al quarto di rendita in corso con effetto 1° ottobre 2008 (mese successivo la data di ripresa del lavo- ro). L'interpellato, rappresentato dall'avv. Luminati di Poschiavo, non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 24 gennaio 2013, l'UAIE ha soppresso il diritto al- la rendita con effetto stabilito (doc. 8, nuovo incarto). Con decisione del 28 gennaio 2013, l'UAIE ha chiesto all'interessato la restituzione dell'importo indebitamente percepito dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2012, per un totale di 25'638 franchi (doc. 9, nuovo incarto). E. Con il ricorso depositato il 21 febbraio 2013, A._______, sempre rappre- sentato dall'avv. Luminati, ha impugnato il suddetto provvedimento ammi- nistrativo (del 24 gennaio 2013). La parte ricorrente denuncia dapprima la violazione del diritto di essere sentito, sia perché dalla decisione non si capisce per quale motivo il grado d'invalidità sia stato ridotto dal 40 al 22%, sia perché detta decisione non sarebbe chiara nella sua esposizio- ne incorrendo in manifesti errori. L'insorgente, richiamando anche i consi- derandi della sentenza di questo Tribunale del 9 gennaio 2013, rileva, in merito al problema dell'incapacità di guadagno, che se non fosse diventa- to invalido egli avrebbe potuto ottenere un reddito di 107'000 franchi all'anno (come operaio di galleria al beneficio di svariate indennità tipiche di quel lavoro), mentre attualmente percepisce un reddito (espresso in franchi svizzeri) di 1'759,40 al mese, 22'872,20 all'anno, con uno scapito di guadagno ben oltre il 40% (78%); di conseguenza, continua il ricorren- te sulla scorta della sentenza menzionata, aveva il diritto di lavorare, an- che al 100%, purché non incorresse in un eccesso di retribuzione in con- traddizione con la prestazione erogata, dal momento che l'invalidità è un concetto economico.
C-920/2013 Pagina 5 Si segnala che A._______ ha impugnato nel merito anche il provvedimen- to di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse del 28 gennaio 2013 (procedura C-935/2013). La causa è attualmente pendente davanti a questo Tribunale e farà l'oggetto di una sentenza separata. F. Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al proprio servizio eco- nomico. È vero che in Svizzera l'interessato, stando al questionario del datore di lavoro del 10 gennaio 2006, avrebbe potuto percepire, nel 2012, un introito mensile di 7'076,76 franchi, mentre attualmente l'interessato guadagna 1'585,08 Euro. Il servizio menzionato rifiuta tuttavia di fondarsi sul salario annuo di 107'000 franchi poiché non è possibile effettuare un'analisi comparativa su due mercati di lavoro diversi. L'Ufficio compe- tente ribadisce quindi la giustezza del calcolo effettuato eseguito che si basa su dati statistici (doc. 14, nuovo incarto). Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2013, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI, l'assicurato ha ri- badito la sua intenzione di mantenere il ricorso con replica del 1° luglio 2013. Con decisione incidentale del 3 luglio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 17 luglio 2013.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am- ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura- zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C-920/2013 Pagina 6 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de- roga. 1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge (art. 60 e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame di merito dello stesso. 2. 2.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio- sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del- le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia- rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di- ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445, v. anche la sentenza del Tribunale federale 8C_870/2012 dell'8 luglio 2013 consid. 2.2). 2.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so- ciale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al co-
C-920/2013 Pagina 7 ordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe- cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta- to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012, conteneva una disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1. 2.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non pregiudi- ca la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postu- la il riconoscimento di prestazioni AI è determinato esclusivamente se- condo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in rela- zione con l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'al- legato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la documentazione medi- ca ed amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del re- golamento [CE] n. 987/2009). 2.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6 a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove nor- me non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto in merito alla valutazione dell'invalidità. 2.5 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale ammini- strativo federale si estende fino al 24 gennaio 2013, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
C-920/2013 Pagina 8 3. 3.1 La parte ricorrente solleva in via preliminare la violazione del diritto di essere sentito, dal momento che l'Ufficio AI avrebbe scarsamente motiva- to la propria decisione. 3.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal- la possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale ga- ranzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e ri- guardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare all'istruttoria e di po- tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di par- tecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute ad una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per l'autorità di moti- vare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo di porre la persona inte- ressata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento, di poterlo impugnare con cognizione di causa e di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza delle decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esau- stivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la deci- sione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel qua- dro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cogni- zione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (DTF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 126 V 130 consid. 2b). Tuttavia, qualo- ra il vizio costituisce una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio di economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (DTF 132 V 387). 3.3 Nella specie, la parte ricorrente argomenta che la decisione è succin- ta e si limita a indicare due documenti assunti ad atti, in base ai quali ne risulterebbe un'incapacità di guadagno del 22%. Le motivazioni addotte
C-920/2013 Pagina 9 non appaiono pertinenti. Se è pur vero che il progetto di decisione e la decisione che la decisione stessa appaiono succinti relativamente al pro- blema dell'incapacità di guadagno, va rilevato che l'interessato già si av- valeva della rappresentanza del proprio avvocato in sede d'istruttoria ed entrambi erano al corrente del tema centrale del problema posto. Agli stessi è stato chiesto di esibire il questionario per la revisione della rendi- ta ed il questionario del datore di lavoro, compiti che il rappresentante ha adempiuto. Gli interessati erano quindi già a conoscenza dei dati essen- ziali di questa causa, ossia la ripresa dell'attività lucrativa nel 2008 e il reddito conseguito con la stessa. Le premesse per capire che l'Ufficio AI faceva presente all'assicurato che, con la ripresa dell'attività lucrativa, il grado d'incapacità di guadagno era sensibilmente diminuito erano date. L'interpellato non ha preso posizione in merito al progetto di decisione. In- fine, con le osservazioni al ricorso, l'UAIE ha esposto il calcolo relativo al- la perdita di guadagno, sanando in questo modo una non grave negligen- za commessa in sede amministrativa. 4. 4.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada- gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge- nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva- lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in- valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo- re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se- condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta- dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un quarto di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04. 4.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
C-920/2013 Pagina 10 di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi- bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que- sto anno è invalido almeno al 40%. 4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia- le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie- re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro- fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de- finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi- bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside- razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse- guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 5. 5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro- porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran- de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do- manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva- lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). 5.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am- mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
C-920/2013 Pagina 11 derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor- re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). 5.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste so- stanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevi- sionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). In altre parole, le condi- zioni per procedere ad una revisione materiale non sono adempiute quando ci si trova a fronte di un apprezzamento giuridico o medico diver- gente di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente uguale. Inoltre, una modifica dei criteri di riferimento medico-assicurologici potrebbe condurre ad una valutazione differente di uno stato di fatto rimasto uguale (per e- sempio un nuovo giudizio medico che si basa sull'evoluzione della giuri- sprudenza in materia di malattie psicosomatiche). Anche in questo caso, tale modo di agire non è permesso. È solo dunque in presenza di un no- tevole modifica dello stato di fatto che è possibile tenere conto di un cam- biamento della giurisprudenza intervenuto dopo il riconoscimento delle prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_418/2010 del 29 a- gosto 2011 consid. 4.2; DTF 135 V 201 e 215). 5.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci- sione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI). 6. Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
C-920/2013 Pagina 12 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è per- tanto quello intercorrente fra la decisione del 14 marzo 2007, con la quale l'UAIE ha erogato delle prestazioni AI in favore dell'assicurato ed il 24 gennaio 2013, data dell'impugnata decisione di soppressione di presta- zioni con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2008. Per il vero, la decisione del 14 marzo 2007 è stata riformata con giudizio 19 marzo 2009 di questo Tribunale, quando all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2006, alla mezza fino al 30 settembre 2006 ed al quarto di rendita dal 1° ottobre 2006. 7. 7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84). Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 7.2 Al momento in cui venne riconosciuto il diritto alle prestazioni in corso fino alla data di soppressione, l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione medica, dal momento che durante la precedente procedura non era noto che l'assicurato aveva ripreso un'attività a tempo pieno da settembre 2008.
C-920/2013 Pagina 13 A., dopo la lunga interruzione del proprio lavoro durata da gen- naio 2004 (infortunio) fino a tutto agosto 2008, ha potuto riprendere, nella regione della sua residenza, un'attività regolare come operaio meccanico in fabbrica, in ragione di 40 ore settimanali e per un salario di 1'585,08 Euro al mese e 20'123 all'anno (doc. 84). Non risulta che abbia fatto regi- strare delle assenze da imputare a ragioni di salute. Questo lavoro è ve- rosimilmente di tipo leggero/medio pesante in ogni caso inferiore, per quanto riguarda gli sforzi fisici che richiede, a quello svolto nel passato in galleria. Il datore di lavoro non ha menzionato particolari situazioni che abbiano eventualmente giustificato una riduzione di salario (per motivi di salute). Non risulta nessun documento che dimostri che l'attuale attività, iniziata nel 2008, e peraltro non interrotta da frequenti e/o prolungate as- senze da imputare a motivi di salute, sia stata svolta in usura e nemmeno si sostiene che il lavoratore offra uno scarso rendimento generale. Non ri- sulta infine che l'attuale retribuzione sia stata erogata per dei motivi socia- li. 7.3 Da quanto precede, ne consegue che nonostante le lamentate affe- zioni che di principio non sono contestate (esiti dell'infortunio del 2004; cfr. segnatamente la diagnosi esposta dal medico dell'INPS nella perizia medica particolareggiata del 25 giugno 2012, doc. 87), A. ha di- mostrato, con comportamento concludente, di aver posto ad utile profitto le sue superstiti energie lavorative in un occupazione confacente le sue attitudini in misura completa come tempo ed orario. La continuità dell'atti- vità in questione (praticamente priva di assenze), almeno fino al 24 gen- naio 2013 (data dell'impugnata decisione), depone per l'esigibilità di tale attuale lavoro. 7.4 In proposito va ricordato che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve in- traprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnata- mente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario in una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con i rif.). 8. 8.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'eserci- zio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
C-920/2013 Pagina 14 normali del mercato del lavoro, ed il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo. 8.2 Per quanto riguarda il reddito privo d'invalidità, la parte ricorrente so- stiene che l'interessato, se non fosse diventato invalido, avrebbe potuto percepire un introito annuale di 107'000 franchi. Questo importo non trova riscontro agli atti. In verità, come lo osserva l'autorità inferiore (doc. 14, nuovo incarto), A._______ avrebbe potuto ottenere un reddito attualizzato al 2012 di 7'076,76 franchi. Nel giudizio di questo Tribunale del 19 marzo 2009 è stato ammesso un reddito annuale di 80'324 franchi nel 2006 (cfr. consid. 12.2). E' tuttavia irrilevante dirimere queste contestazioni, dal momento che l'analisi comparativa dei redditi deve essere svolta sullo stesso mercato del lavoro. Una soluzione diversa non è ammissibile (DTF 110 V 273 consid. 4b, sentenze del Tribunale federale 9C_94/2009 del 29 aprile 2009 consid. 4 e 9C_311/2009 del 2 dicembre 2009 consid. 3.3). 8.3 8.3.1 Ora, dopo l'infortunio, l'assicurato risiede in Italia, ha ritrovato un la- voro in Italia ed i dati relativi a questa attività svolta nel suo Paese sono chiari. Quale reddito privo d'invalidità può essere ritenuto quello statistico italiano nel settore dell'edilizia pesante/scavi. L'Ufficio AI ha ritenuto un reddito mensile di 2'033,67 Euro per il 2012. Questo dato può essere ammesso e costituisce il reddito privo d'invalidità nel 2012 alla base del raffronto dei redditi. 8.3.2 Quale introito dopo l'insorgere l'invalidità il datore di lavoro dichiara 1'585,08 Euro al mese. Ora, questa soluzione, adottata dall'autorità infe- riore, non è esatta poiché lo stesso datore di lavoro annota un reddito an- nuo di 20'123 Euro, il che corrisponde ad un reddito mensile di 1'676,91 Euro (calcolato su 12 mesi). 8.3.3 Ponendo a confronto un reddito mensile senza l'invalidità di 2'033,67 Euro ed un introito mensile dopo l'insorgenza dell'invalidità di 1'676,91 Euro, si ottiene una perdita di guadagno del 17,55%, grado che non dà diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione svizzera per l'inva- lidità. In via di revisione, la soppressione della rendita in corso è quindi giustifi- cata.
C-920/2013 Pagina 15 9. 9.1 Resta da esaminare da quando l'interessato non ha più diritto al quar- to di rendita AI. Giusta l'art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI, la riduzione o la sop- pressione della rendita è messa in atto, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è la causa dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ul- timo ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'art. 77. 9.2 Ora, nella fattispecie l'interessato ha informato l'autorità inferiore solo nell'ambito della procedura di revisione avviata il maggio 2012 di avere ri- preso un'attività lucrativa già dal settembre 2008. Il 4 giugno 2012 l'inte- ressato ha sottoscritto e inviato il questionario per la revisione della rendi- ta AI dove veniva menzionata per la prima volta l'attività lucrativa svolta. È quindi evidente che l'interessato ha violato il suo obbligo d'informare. L'art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI trova pertanto applicazione giustificando la soppressione del quarto di rendita dal 1° ottobre 2008. 9.3 Per quanto attiene alla sentenza di questo Tribunale del 9 gennaio 2013 (inc. C-3847/2012), che in accoglimento del ricorso di A._______, annullava la decisione (incidentale) di sospensione della rendita dell'UAIE del 22 giugno 2012 (effetto 1° luglio 2012) e rinviava gli atti allo stesso uf- ficio perché rispettasse il diritto di essere sentito, va osservato che i suoi effetti sono privi di oggetto vista la decisione sul merito del 24 gennaio 2013. 10. 10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 10.2 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito il 17 lu- glio 2013. 10.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno dirit- to ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 1 e 3 del regolamento sul- le tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-920/2013 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui già fornito. 3. Non si riconoscono indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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