Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte III C873/2011 Sentenza del 5 dicembre 2011 Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Philippe Weissenberger, Madeleine HirsigVouilloz, cancelliere Dario Croci Torti. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Anne Schweikert, Piazzetta San Carlo 4, Casella postale 6370, 6901 Lugano, ricorrente, Contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni (decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 premi 2007 per gli infortuni professionali).
C873/2011 Pagina 2 Fatti: A. La ditta A._______ è stata costituita nel 1993. Secondo l'estratto del registro di commercio questa azienda ha per scopo la costruzione, l'esecuzione di lavori di sopra e sottostruttura, la locazione e l'amministrazione, l'acquisto e la vendita di immobili, l'assunzione di appalti di impresa generale in Svizzera e all'estero, la partecipazione ad altre società aventi scopo analogo (estratto teledata.ch, allegato A/59). Per il 2006, la nominata avrebbe dovuto versare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) un premio assicurativo di 3.05% della massa salariale, calcolato in base all'attribuzione dell'impresa alla classe 41A e a un grado di rischio 14 (decisione del 27 settembre 2005, allegato A/12). Nel marzo 2006, la A._______ ha ripreso i dipendenti e gli appalti della ditta in fallimento B., impresa di costruzioni. Con decisione del 9 giugno 2006, l'INSAI/SUVA ha fissato il nuovo premio netto (2006) per gli infortuni professionali a carico di A. da 3.05% a 6.79% con la motivazione "assunzione del rischio dell'impresa B._______ dal 1° aprile 2006" (classe 41A, grado di rischio 23). Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 febbraio 2007. A._______ ha impugnato la decisione di cui sopra innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° giugno 2007, l'INSAI/SUVA ha proposto il parziale accoglimento del gravame suggerendo un premio di 5.18% corrispondente ad un grado di rischio 20. Con le osservazioni del 13 settembre 2007, la parte ricorrente ha accettato la proposta, riservandosi tuttavia di contestare il premio 2007 per gli stessi motivi sollevati per il premio 2006. Il 30 ottobre 2007 l'INSAI/SUVA ha formalizzato la sua proposta mediante una decisione di riconsiderazione che è cresciuta in giudicato. Pertanto, con sentenza del 15 gennaio 2008, il gravame è stato dichiarato privo d'oggetto e la causa stralciata dal ruolo (cfr. incarto TAF C2236/2007). Con decisione del 19 ottobre 2007 l'assicuratore infortuni ha nel frattempo fissato il premio (netto) a 6.03% per il 2007 ed a 5.21% per il 2008 (sempre classe 41A e grado 118 per il 2007 e 115 per il 2008). Questi premi sono stati calcolati in base al nuovo sistema bonusmalus 03 (SBM 03). Tenuto conto della decisione del 30 ottobre 2007, mediante decisioni su opposizione del 5 marzo 2008, l'INSAI/SUVA ha riformato la decisione
C873/2011 Pagina 3 del 19 ottobre 2007 fissando il premio per il 2007 a 5.21% (invece di 6.03%) corrispondente a un grado 115 ma ha confermato il premio 2008 (allegati A/98 e 99). Adito su ricorso di A., mediante sentenza del 17 dicembre 2009, il TAF ha annullato le decisioni del 5 marzo 2008 relative al 2007 e 2008 rinviando la causa all'INSAI/SUVA affinché determini nuovamente i premi da versare dalla ricorrente, ma senza tenere conto delle esperienze della società B. in fallimento. Il Tribunale ha osservato che, trattandosi di una ripresa di azienda, le esperienze in materia di rischi dell'azienda cedente potevano essere trasferite all'azienda cessionaria solo se un regolamento dell'INSAI/SUVA lo prevedeva esplicitamente. Non essendo stato adottato alcun regolamento in materia, la prassi dell'INSAI/SUVA non poteva essere tutelata (v. sentenza consid. 9.2, incarto TAF C 2250/2008 e 2552/2008). B. In seguito alla sentenza del 17 dicembre 2009, l'INSAI/SUVA ha emanato una nuova decisione in data 27 maggio 2010 relativa ai premi 2007 contro gli infortuni professionali (allegato A/159). Da questo provvedimento si evince che il premio 2007 è stato fissato secondo il SBM 03, la classe 41A e il grado 113 corrispondente a un tasso di 4.72% netto. A._______ si è opposta a tale decisione con scritto del 20 giugno 2010 facendo valere che il suo premio dovrebbe corrispondere al suo reale fabbisogno, cioè il 3.53%, senza tenere conto delle esperienze della B._______ in fallimento che le sarebbero meno favorevoli (allegato A/162). Nel frattempo, basandosi sui dati 2007, l'INSAI/SUVA fissava i premi relativi al 2008/2009 (decisione del 15 ottobre 2008, allegato A/116) e al 2010/2011 (decisione del 23 agosto 2010, allegato A/168). Con scritti rispettivamente del 17 novembre 2008 e 24 settembre 2009 (allegati A/127 e 173) A._______ si è opposta anche a questi provvedimenti. C. Mediante decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 (allegato A/182), l'INSAI/SUVA ha confermato la decisione del 27 maggio 2010 relativa ai premi 2007. L'assicuratore spiega che, contrariamente a quanto asserito da A., non ha tenuto conto delle esperienze di B. in fallimento.
C873/2011 Pagina 4 Determinanti per stabilire il premio 2007 sono stati, in primo luogo, il tasso base della comunità di rischio cui appartiene A.. In seguito alla ripresa dei dipendenti di B. in fallimento, la composizione delle caratteristiche di A._______ si è modificata: la parte dei lavori edili è aumentata dal 58% al 75% mentre i lavori di ingegneria, che caratterizzavano il lavoro di A., sono stati notevolmente ridotti. Visto il nuovo orientamento delle attività di A., quest'ultima deve essere classificata come azienda attiva nel settore della costruzione, che di regola deve essere attribuita alla classe 41A, sottoclasse AO. Per il 2006, A._______ aveva potuto beneficiare di un tasso base della comunità misto, che teneva conto delle attività di ingegneria e che le era stato più favorevole. In secondo luogo, il cambiamento del sistema dei premi (dal 1° gennaio 2007 si applica il SBM 03) ha avuto un impatto sul calcolo del premio di A.. Fino al 31 dicembre 2006, vi erano solo 30 gradi all'interno di una tariffa, mentre nel nuovo sistema vi sono 150 gradi. A. è stata inserita nel grado 113. In pratica, l'introduzione del nuovo sistema ha comportato una riduzione media dei premi del 6% rispetto all'anno precedente. La riduzione massima è stata limitata al 13% per la sottoclasse AO, cui appartiene A., è stato comunicato in occasione del colloquio annuale tra la Direzione della Società svizzera degli impresaricostruttori e l'INSAI/SUVA. Il premio 2006, sul quale si fonda quello relativo al 2007, è stato calcolato in base al rischio effettivo e ammontava a 5.18%. Vista la riduzione massima del 13%, il premio poteva quindi essere ridotto al massimo a 4.72% netto (corrispondente al valore superiore più vicino del grado 113). L'attribuzione al grado 112 avrebbe comportato una riduzione superiore al 13% anche se di pochissimo (al grado 112 corrisponde un premio netto di 4.5%, ora se al valore di 5.18% si deduce il 13% si ottiene un premio di 4.5066%). D. Con il ricorso del 1° febbraio 2011 A., rappresentata dall'avv. Schweikert, chiede, protestate le spese e ripetibili, l'annullamento della decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 e postula che il premio 2007 per gli infortuni professionali sia fissato al 3.53% (valore corrispondente al tasso di fabbisogno netto dell'azienda). In sostanza, la parte ricorrente, senza contestare l'applicabilità del SBM 03 né l'attribuzione alla classe 41A, fa valere di dovere beneficiare, alla stregua di una nuova impresa, di un premio pari al rischio effettivo. La limitazione della riduzione massima al 13% la priverebbe di questo diritto. Oltretutto, la ricorrente ricorda di avere accettato la decisione del 30 ottobre 2007
C873/2011 Pagina 5 relativa ai premi 2006 solo con la riserva che avrebbe potuto fare valere le sue censure anche nell'ambito dei premi 2007 e seguenti. L'insorgente critica inoltre la decisione dell'INSAI/SUVA di limitare al 13% la riduzione massima dei premi e contesta che possa essere vincolante poiché si tratterebbe di un semplice documento interno. Secondo la ricorrente, i premi 2007 sarebbero stati in realtà fissati continuando a tenere conto delle esperienze della B._______ in fallimento e questo in violazione della sentenza del 17 dicembre 2009. La parte ricorrente critica inoltre che l'INSAI/SUVA abbia già emanato le decisioni relative ai premi 2008 e seguenti e si riserva di chiedere il rimborso della differenza dei premi percepiti a torto. E. In risposta al ricorso, l'INSAI/SUVA ha proposto di respingerlo con scritto dell'8 aprile 2011. L'assicuratore riferisce che, per quanto riguarda i premi 2008 e seguenti, sarà eventualmente proceduto a un rimborso della differenza appena la decisione relativi ai premi 2007 sarà cresciuta in giudicato. Per il resto, l'INSAI/SUVA conferma quanto già esposto nella decisione impugnata. In un successivo scambi di scritti (v. replica del 19 maggio 2001, duplica del 18 luglio 2011 e osservazioni del 10 agosto 2011), le parti hanno confermato le loro conclusioni. I loro argomenti saranno ripresi per quanto necessario nella parte in diritto. F. Dando seguito alla decisione incidentale del 31 agosto 2011, il 30 settembre successivo l'insorgente ha versato un anticipo di Fr. 2'500. corrispondente alle presunte spese processuali. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni su opposizione rese dalla INSAI/SUVA concernenti l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi possono essere portate innanzi al TAF
C873/2011 Pagina 6 conformemente all'art. 109 lett. b della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20). 1.2. La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3 lett. d bis PA, sono riservate le disposizioni speciali della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). 1.3. Il ricorso è stato presentato nel termine e nelle forme legali (art. 38 seg., 60 LPGA, art. 52 PA). Nella sua qualità di datrice di lavoro la ricorrente è debitrice dei premi d'assicurazione obbligatori contro gli infortuni professionali e non (art. 91 cpv. 1 LAINF). Essa è pertanto toccata dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (art. 59 LPGA). Si può quindi esaminare il ricorso nel merito, preso atto, inoltre, del pagamento dell'anticipo per le spese processuali. 2. L'oggetto della contestazione è costituito dalla fissazione dei premi 2007 per gli infortuni professionali. L'insorgente non contesta né l'assoggettamento all'INSAI/SUVA, né l'attribuzione alla classe 41A sottoclasse AO della tariffa dei premi nella sua qualità d'impresa attiva nel settore della costruzione. L'insorgente si oppone invece al grado di rischio attribuitole che sarebbe più elevato di quello reale. Postula quindi che le venga attribuito un tasso di premio lordo per il 2007 del 3.53%, corrispondente al suo tasso di fabbisogno, mentre l'INSAI/SUVA le assegna un tasso di premio del 4.72%. Non rientrano nell'oggetto della contestazione le procedure relative ai premi 2008, 2009, 2010 e 2011 che hanno fatto l'oggetto di decisioni separate. Del resto, le procedure di opposizione relative a questi anni sono attualmente pendenti davanti all'INSAI/SUVA in attesa dell'esito della vertenza concernente i premi 2007. Se dovessero esserci delle differenze rispetto agli importi dovuti e già riscossi, i crediti o debiti dovrebbero essere fatti valere in separata sede. 3. 3.1. Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
C873/2011 Pagina 7 giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Se la questione da giudicare presuppone delle conoscenze tecniche specifiche, come nel caso dell'attribuzione delle aziende alle classi e gradi delle tariffe dei premi, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza della decisione impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento (DTF 130 II 449 consid. 4.1 e riferimenti). In questo contesto non va disatteso il fatto che un tariffario dei premi costituisce l'espressione di un intero sistema di regole che prendono in considerazione interessi diversificati e che, secondo le circostanze, possono risultare di difficile accesso al singolo individuo (DTF 116 V 130 consid. 2a e decisioni ivi citate). Nell'elaborazione di un tariffario, l'assicuratore deve infatti prendere in considerazione un insieme di circostanze complesse e di obiettivi contraddittori, ragione per cui esso deve poter disporre di un ampio margine di manovra. Per questo motivo, una singola posizione del tariffario non può essere estrapolata dal suo contesto globale, ma va analizzata tenuto conto dell'insieme delle disposizioni tariffarie. Un tale approccio può avere come conseguenza che una decisione può, se considerata singolarmente, comportare alcune apparenti irregolarità, mentre è del tutto giustificata se considerata nel suo contesto (DTF 112 V 283 consid. 3 p. 288 e decisioni ivi citate, confermata in DTF 126 V 344 consid. 4a). Pertanto, la possibilità di rivedere un tariffario deve essere utilizzata con molta riserva, dal momento che gli assicuratori infortuni, ed in particolare l'INSAI/SUVA, dispongono in quest'ambito di un largo potere di apprezzamento. Di regola, il giudice interviene in un tariffario solo qualora l'applicazione di una posizione dello stesso svantaggi o favorisca una delle parti in misura manifestamente contraria al diritto o ancora se essa sia fondata su considerazioni soggettive (sentenza U 346/01 del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 maggio 2002 consid. 2, DTF 125 V 101 consid. 3c, vedi anche ATAF 2008/54 consid. 3.2 con i rif.). 3.2. In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti pertinenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); il Tribunale applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e motivare il ricorso (art. 52 PA). Di conseguenza, l'autorità giudiziaria si limita ad esaminare, di principio, gli argomenti sollevati con il ricorso e non entra nel merito di questioni di diritto non espressamente invocate perlomeno nelle misura in cui queste non facciano parte del contesto generale della fattispecie (cfr. DTF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA
C873/2011 Pagina 8 RUMOJUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a edizione, Zurigo 2003, p. 348). 4. Per risolvere la vertenza è opportuno menzionare brevemente i principi giuridici più importanti che l'assicuratore infortuni deve rispettare in occasione della fissazione del premio. 4.1. Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti (art. 92 cpv. 2 LAINF). Le aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi e gradi di tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali d'una comunità di rischio (art. 113 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF, RS 832.202). 4.2. Nell'ambito dell'assicurazione infortuni il premio deve rispettare il principio della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF); ciò significa che le imprese o le parti di esse devono essere classificate nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere e delle condizioni che sono loro proprie, in particolare del rischio di infortunio e dello stato delle misure preventive. La conformità al rischio implica che a rischi elevati corrisponderanno premi importanti e, viceversa, a rischi esigui premi più bassi. In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l’assicuratore può, di propria iniziativa o su domanda dei titolari delle aziende, modificare l’attribuzione di determinate imprese nelle classi e nei gradi del tariffario dei premi, con effetto dall’inizio del nuovo esercizio contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF). 4.3. I tariffari dei premi devono parimenti rispettare il principio della parità di trattamento. Secondo questo principio, una decisione o un'ordinanza violano la Costituzione, qualora esse operino distinzioni giuridiche non giustificabili con ragione oggettiva alcuna considerata la fattispecie da regolamentare o invece omettano di operare distinzioni che si impongono alla luce delle circostanze; in altri termini, allorquando ciò che è simile non è trattato in maniera identica o, all'opposto, ciò che è dissimile non è trattato in maniera differenziata.
C873/2011 Pagina 9 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che, per quanto concerne i tariffari dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni, il principio della parità di trattamento coincide con l’esigenza della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 LAINF; vedi RAMI 1998 n. 294 p. 230 consid. 1c; RAMI 1998 n. 316 p. 579 consid. 2b). Ne deriva che le imprese che presentano rischi identici devono essere classificate in maniera analoga e viceversa. 4.4. Va pure menzionato il principio della solidarietà, in virtù del quale il rischio di infortunio deve essere sopportato da un grande numero di imprese (DTF 112 V 316 consid. 5c) e il principio dell’assicurazione, che presuppone che i rischi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati. 4.5. Per quanto concerne il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine), esso esige che ai membri dell'assicurazione vengano garantiti i medesimi vantaggi, senz'alcuna distinzione se non quella risultante dai contributi versati e con l'esclusione di ogni idea di beneficio. In altre parole, il principio della mutualità postula l'equilibrio fra contributi e prestazioni e, a condizioni identiche, la loro uguaglianza (DTF 112 V 291 consid. 3b e le decisioni ivi citate); esso vieta inoltre che un assicurato possa beneficiare di vantaggi che l'istituto assicurativo non concede agli altri affiliati che si trovano in una situazione equiparabile (DTF 113 V 205 consid. 5b p. 210 e riferimento citato; RAMI 1992 n. 890 p. 64 consid. 3). Per quanto concerne la LAINF, ciò significa che all’interno di una comunità di rischi i premi ed i costi degli infortuni devono essere equilibrati (DTF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed. Berna 1989, p. 45 seg.). 4.6. Per un'illustrazione più dettagliata di questi principi nell'ambito dell'assicurazione infortuni si rimanda all'ATAF 2008/54 consid. 5. 5. 5.1. Nell'assicurazione infortuni professionali il tasso di premio netto viene calcolato in base al sistema bonus malus 03 (SBM 03) se il premio medio è compreso tra Fr. 5'000. e Fr. 300'000. l'anno (cfr. prospetto dell'INSAI/SUVA sul sistema bonus malus SBM 03 – assicurazione infortuni professionali, v. anche sentenza del TAF C3189/2006 del 5 maggio 2008 consid. 8.1 e 8.2). Il tariffario bonus/malus è sostanzialmente basato sulla fissazione annuale del premio per ciascuna impresa. Il premio è fissato prima di tutto in base alla comunità di rischio
C873/2011 Pagina 10 cui appartiene una determinata azienda; l'assicuratore considera tuttavia anche i risultati propri all'impresa per riaggiustare verso l'alto (malus) o verso il basso (bonus) il premio individuale dovuto (premio necessario). L’obiettivo è quello di ottenere premi che si avvicinino al rischio proprio dell'impresa, e contemporaneamente di incoraggiare i datori di lavoro ad incrementare la sicurezza sul lavoro per diminuire gli infortuni e limitare il numero delle indennità giornaliere, ciò che, a lungo termine, per la SUVA, potrà comportare una diminuzione dei costi. Il TAF e la Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni (competente per trattare questi litigi prima della creazione di questo Tribunale) hanno già esaminato legittimità di un simile sistema tariffario ed hanno considerato che, benché in esso imprese appartenenti alla medesima comunità di rischio paghino premi differenziati, nel suo principio ciò è compatibile con le esigenze legali e costituzionali, nella misura in cui questa differenza trova la sua corrispondenza nel principio della conformità al rischio (sentenza C 3189/2006 già citata consid. 8.4 con i rif.). 5.2. 5.2.1. In merito al SBM 03 è opportuno ricordare che per determinare i premi dovuti da una ditta si tiene conto, in una certa misura, dei sinistri di ogni singola azienda. In tal senso, l'INSAI/SUVA raffronta i rischi imputabili ad un'azienda per un periodo di 6 anni con i dati medi della comunità di rischio alla quale appartiene. 5.2.2. Il periodo di osservazione determinante per la fissazione dei tassi di premio 2007 si estenderebbe nella fattispecie dal 2000 al 2005. Di regola, la massa salariale dell'anno precedente quello per cui i premi dovuti (in casu il 2006) non può rientrare nel periodo di osservazione, perché al momento del calcolo e al momento della comunicazione dei premi questa massa salariale non è ancora nota. Infatti, l'art. 113 cpv. 3 OAINF prescrive che i cambiamenti delle tariffe dei premi nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi ai sensi dell'articolo 92 cpv. 5 LAINF, devono essere comunicati alle aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile; le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate entro gli stessi termini. Nella fattispecie, la massa salariale 2006 era tuttavia sconosciuta al momento di stabilire i premi 2007 per il motivo che la procedura si è protratta ed è tutt'ora in corso. Per motivi relativi al
C873/2011 Pagina 11 principio della parità di trattamento, si giustifica tuttavia di definire il periodo di osservazione come per tutte le altre aziende e cioè, per i premi 2007, riferendosi ai dati dal 2000 al 2005. Per prassi costante sono quindi determinanti le esperienze maturate durante un periodo di 6 anni, tenuto conto che il periodo di osservazione si estende fino al penultimo anno precedente quello per il quale i premi sono dovuti (cfr. sentenza del TAF C3189/2006 consid. 8.4). 6. 6.1. Circa l'attribuzione alla classe 41A sottoclasse AO della tariffa dei premi nella sua qualità d'impresa attiva nel settore della costruzione, peraltro non contestata dall'insorgente, va ricordato che questa corrisponde all'attività svolta dal marzo 2006 da A.. In seguito alla ripresa dell'attività di B. in fallimento, la parte di attività consacrata all'edilizia è diventata preponderante (per una descrizione delle attività delle aziende attribuite alla classe 41A v. allegato B). 6.2. Come si deduce dalla sentenza del 17 dicembre 2009, A._______ non può essere qualificata come nuova azienda: la ricorrente ha ripreso le attività di B._______ in fallimento ma era già attiva in precedenza. Del resto, le parti sono d'accordo sul punto che i premi della ricorrente non devono essere calcolati come se si fosse in presenza di una nuova azienda (v. risposta dell'8 aprile 2011 pag. 7 e replica del 19 maggio 2011 pag. 7). 6.3. In merito al modello di premi applicabile, va ricordato, anche se non contestato, che l'autorità inferiore ha correttamente applicato il sistema SBM 03 a partire dal 1° gennaio 2007. Come risulta dal foglio base del 27 maggio 2010, la somma salariale dell'azienda ricorrente dal 2000 al 2005 (periodo di osservazione) è stata di Fr. 7'703'400.. Nel 2007 il tasso base del settore era del 4.28%. Il premio base medio della ricorrente era quindi di Fr. 54'951. ([7'703'400 ./. 6] : 100 x 4.28). Il premio dovuto dalla ricorrente rientra quindi nei parametri indicati al consid. 5.1. 6.4. 6.4.1. L'azienda ricorrente è stata classificata per il 2007 nel grado 113 corrispondente a un premio lordo di 5.90% o netto di 4.72%. Il tasso base del ramo dell'azienda ricorrente è per il 2007 di 4.28% pari a un grado di
C873/2011 Pagina 12 111 (cfr. foglio di base SBM 03, allegato alla decisione del 27 maggio 2010 dell'INSAI/SUVA). 6.4.2. Nella determinazione dei premi il SBM 03 tiene conto anche delle esperienze di rischio individuali delle imprese nella misura corrispondente alla loro credibilità. La credibilità indica in che misura le esperienze di rischio di un'impresa sono tenute in considerazione nella determinazione dei premi. La credibilità relativa alle spese di cura e alle indennità giornaliere risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di Fr. 90'000.. La credibilità delle rendite, invece, risulta dal premio base diviso per il premio maggiorato di Fr. 1'800'000. I fattori determinanti per il calcolo delle esperienze sul rischio di un'impresa sono gli oneri per le spese di cura e le indennità giornaliere creatisi in un periodo di osservazione di sei anni fino ad un massimo di Fr. 38'000. per caso e gli oneri dovuti alle rendite nello stesso periodo fino ad un massimo di Fr. 380'000. per caso (v. prospetto dell'INSAI/SUVA, vedi anche sentenze C3189/2006 già citata e C2341/2007 del 16 giugno 2008 consid. 5.1.1). In sostanza, più è alto il premio di base, più è elevato l'indice di credibilità. 6.4.3. Nel periodo di osservazione i costi occasionati da A._______ ammontavano a Fr. 58'903. (v. foglio di base AIP 2010). Per rispondere a una censura della ricorrente l'INSAI/SUVA si è basata esclusivamente sui suoi dati ad esclusione di quelli di B._______ in fallimento. Come suggerito dall'autorità inferiore, per rendersene conto è sufficiente raffrontare il foglio di base del 26 ottobre 2006 (allegato A/36) relativo alla decisione del 19 ottobre 2007 (poi annullata) con quello del 27 maggio 2010. All'importo di Fr. 58'903. vanno aggiunte le dotazioni supplementari collettive (Fr. 39'166. e Fr. 63'864.), ma dedotte le spese per malattie professionali (Fr. 33'799.). Per quanto riguarda il limite di Fr. 38'000., va ricordato che si tratta di un importo massimo volto a determinare gli oneri per le spese di cura e le indennità giornaliere. Questa cifra non è da mettere in relazione con l'importo delle spese realmente sostenute per ogni caso. Gli oneri rilevanti per il calcolo sono quindi Fr. 64'270. e Fr. 63'864. per le rendite. 6.4.4. Il tasso di fabbisogno netto dell'impresa ammonta nella fattispecie a 3.53%. Questa cifra risulta dal tasso base del ramo al quale è stata attribuita la ricorrente, pari a 4.28%, al quale vanno dedotti (o aggiunti a seconda dei casi) i costi di cura, indennità giornaliere e capitale delle rendite, ponderati alla luce dell'indice di credibilità. Le parti sono d'accordo su questo importo del tasso di fabbisogno netto.
C873/2011 Pagina 13 7. 7.1. Il tasso di premio netto corrisponde di regola al tasso del tariffario dei premi dell'INSAI/SUVA che più si avvicina al tasso di fabbisogno (il risultato va arrotondato all'importo superiore, per eccesso). Nella fattispecie, il tasso di fabbisogno del 3.53% si avvicina al grado 108 e corrisponderebbe a un premio netto di 3.70% e lordo di 4.625%. Il grado 107 ammonterebbe a 3.52% e non può essere preso in considerazione (circa la tariffa base 2007 in relazione con i gradi di premio, v. allegato A/182 documento 5). Il tasso di premio di 3.70% è inferiore a quello fissato la decisione impugnata, che ammonta a 4.72% corrispondente al grado 113. 7.2. L'autorità inferiore spiega che, anche se il tasso di premio netto dovrebbe essere inferiore a quello stabilito in applicazione dei principi di cui sopra, è stato deciso, per la comunità di rischio cui appartiene la ricorrente, di limitare la riduzione massima al 13% rispetto al premio dell'anno precedente. L'assicuratore giustifica questa limitazione riferendosi al principio della parità di trattamento. La limitazione della riduzione è stata comunicata il 3 novembre 2006 alle aziende assicurate in occasione dell'incontro annuale tra la Società svizzera degli impresari costruttori e l'INSAI/SUVA (v. risposta dell'8 aprile 2011 pag. 5 e 6, duplica del 18 luglio 2011 punto 4). Tenuto conto di un premio 2006 del 5.18% e della limitazione del 13%, il premio 2007 potrebbe essere al minimo del 4.5066%. Questo valore si avvicina di più al grado 113 (4.72%), mentre è superiore al grado 112 (4.5000%). 7.3. L'insorgente critica il riferimento al premio 2006 e ricorda di avere accettato questo premio perché si trattava del premio base della sua comunità di rischio, ma di non avere rinunciato per questo a fare valere le sue censure. A suo parere, il riferimento al premio 2006 impedirebbe di potere esaminare liberamente il premio 2007, come invece ricordato dal TAF nella sentenza del 17 dicembre 2009 consid. 6.2. La censura della ricorrente si rivela infondata. Se è vero, da una parte, che ogni anno deve essere possibile riesaminare nella loro totalità le basi di calcolo e quindi il grado di rischio, d'altra parte, le aziende devono riconoscere che i premi devono essere a un certo momento stabiliti definitivamente. Ora, la decisione del 30 ottobre 2007 relativa ai premi 2006 è cresciuta in giudicato e il tasso di premio di 5.18% è dunque vincolante per le parti. Il premio calcolato annualmente non può fare interamente astrazione degli anni che lo precedono (ad es. i dati relativi al
C873/2011 Pagina 14 periodo di osservazione conservano la loro validità durante più anni). Oltretutto va ricordato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il premio 2006 è stato stabilito in base al rischio effettivo e, casualmente, corrisponde al tasso di base (v. risposta dell'8 aprile 2011 pag. 6). A priori, il fatto di riferirsi a un anno precedente per calcolare un premio non è quindi illegale. 7.4. La parte ricorrente critica inoltre che la limitazione della riduzione massima del premio sia stata decisa sulla base di una semplice comunicazione fatta in occasione di un colloquio annuale con la Società svizzera degli impresaricostruttori. Questa censura è invece fondata. Come già indicato nella sentenza del 17 dicembre 2009 (consid. 9.2), le regolamentazioni che hanno un'influenza diretta sulla determinazione delle tariffe devono essere obbligatoriamente approvate dal Consiglio di amministrazione dell'INSAI/SUVA (art. 63 cpv. 4 lett. g LAINF). I motivi sono attinenti alla legalità e alla trasparenza. Nella fattispecie, la decisione di limitare del 13% la riduzione della limitazione dei premi, a quanto risulta dagli atti, non ha fatto l'oggetto di alcun regolamento o decisione del Consiglio di amministrazione. Malgrado l'esplicita censura della parte ricorrente, l'autorità inferiore si è limitata a ricordare che vi è stata una semplice comunicazione in occasione del colloquio del 6 novembre 2006 (v. Allegato C), ma non ha apportato la prova dell'esistenza di un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'autorità inferiore giustifica la limitazione del 13% riferendosi al principio della parità di trattamento. Ora, il generico riferimento a questo principio non permette di sanare il vizio formale dell'assenza di un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. In queste circostanze, si deve ritenere che la limitazione della riduzione massima del 13% del premio non si basa su una regolamentazione conforme all'art. 63 cpv. 4 lett. g LAINF. 7.5. Tenuto conto di un tasso di fabbisogno netto dell'impresa del 3.53%, non contestato dalle parti (cfr. consid. 6.4.4), e della tabella dei gradi 2007 (Allegato A/182 documento 5), il premio netto a carico della parte ricorrente deve essere fissato a 3.70% corrispondente al grado 108 (cfr. consid. 7.1). Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 riformata in tal senso.
C873/2011 Pagina 15 8. 8.1. Visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo versato dalla ricorrente le è restituito. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore che soccombe (art. 63 al. 2 PA). 8.2. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Visti il ricorso e i successivi scambi di scritti, può essere assegnata alla parte ricorrente un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 3'000. (IVA compresa).
C873/2011 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 3 gennaio 2011 riformata nel senso che il premio netto per il 2007 per gli infortuni professionali ammonta per la parte ricorrente a 3.70% corrispondente al grado 108. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 2'500. è restituito alla parte ricorrente. 3. L'autorità inferiore verserà alla parte ricorrente un'indennità per le spese ripetibili di Fr. 3'000. (IVA compresa). 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (raccomandata) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco ParrinoDario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: