Co r t e II I C-87 2 0 /20 0 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 0 9 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, cancelliera Mara Vassella. A._______, patrocinato dall'avvocato Leonardo Delcò, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-87 2 0 /20 0 7 Fatti: A. Entrato illegalmente in Svizzera il 20 maggio 1999, A._______ cittadino kosovaro nato il ..., vi ha depositato il giorno successivo una domanda d'asilo. In favore dell'interessato, non ancora maggiorenne, è stata istituita una curatela allo scopo d'assisterlo nell'ottenimento dell'asilo politico (decisione della Delegazione tutoria di Bellinzona del 12 luglio 1999). Con decisione del 28 gennaio 2000 l'Ufficio federale dei rifugiati (oggi: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la detta domanda, incaricando il Canton Ticino d'eseguire il rimpatrio. Al richiedente è stato impartito un termine con scadenza al 31 maggio 2000 per lasciare il territorio elvetico, al quale egli non ha tuttavia dato seguito. Con scritto del 6 ottobre 2000 le competenti autorità ticinesi hanno constatato l'irreperibilità dell'interessato a partire da metà giugno 2000. B. Con sentenza del 21 giugno 2001 emessa nei confronti dell'interessato e di B., la Corte delle Assise criminali di Mendrisio ha riconosciuto A., detenuto dal 9 novembre 2000, autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotropiche (LStup, RS 812.121), infrazione commessa sia singolarmente che in correità con il coimputato, falsità in certificati nonché infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). La Corte l'ha condannato alla pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni nonché a versare allo Stato l'importo di Fr. 1'600.-, quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito. Il coimputato ha successivamente interposto ricorso contra la suddetta sentenza che è stata riconfermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) con sentenza del 21 settembre 2001. Pagi na 2

C-87 2 0 /20 0 7 C. Nel rapporto di complemento del 26 giugno 2001, la Polizia cantonale ticinese ha confermato il rimpatrio dell'interessato con un volo dall'aeroporto di Zurigo-Kloten a destinazione di Pristina preso lo stesso giorno. D. Con decisione del 14 maggio 2002, notificata il 20 novembre 2007, l'Ufficio federale degli stranieri (oggi: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha emanato una decisione di divieto d'entrata nei confronti di A._______ di durata illimitata, motivandola come segue: "Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; falsità in certificati e infrazione alla LDDS). Straniero indesiderabile." L'autorità inferiore ha altresì tolto l'effetto sospensivo. E. In data 24 dicembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento nonché in via subordinata la modifica della decisione affinché questa abbia effetto a partire dal momento della sua emanazione sino all'inoltro del presente gravame; in via ancora più subordinata il ricorrente ha richiesto che la decisione abbia effetto sino al momento della crescita in giudicato della presente sentenza e infine, in via ulteriormente subordinata, egli ha postulato che la decisione sia effettiva sino al termine del periodo di sette anni d'espulsione emessi in sede penale. A sostegno del proprio gravame, l'interessato ha sottolineato in primo luogo, come rilevato nella sentenza del 21 giugno 2001, di avere confessato tutti i reati commessi sin dal secondo interrogatorio, di modo che grazie alla sua attitudine collaborante, è stato necessario sentirlo solo in cinque occasioni. Egli ha poi asserito che nonostante i reati perpetrati in Svizzera più di 6 anni prima, oggi è da ritenere una persona onesta e rispettosa dell'ordinamento giuridico dell'Italia, paese nel quale lavora e vive assieme alla moglie. I giudici penali hanno inoltre rilevato l'attenuante specifica della giovane età, ritenendo in particolare che, all'epoca dell'infrazione alla LDDS, era ancora minorenne. Oltre a ciò, essi hanno constatato che l'interessato, incensurato fino alla suddetta condanna, ha ampiamente collaborato con gli inquirenti, constatando Pagi na 3

C-87 2 0 /20 0 7 che aveva agito in tale maniera per inviare denaro alla famiglia. La Corte ha poi affermato che il ricorrente è stato in una certa misura introdotto nei traffici della droga dal coimputato ed ha ritenuto possibile esprimere una prognosi favorevole nei suoi confronti. Infine l'interessato ha affermato di avere dei parenti in Svizzera ma nessuno in Italia. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 10 marzo 2008, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione del gravame. L'UFM ha affermato che l'interesse privato, i legami con la Svizzera, una condotta di vita esemplare nonché l'arco di tempo trascorso dal periodo delle infrazioni non possono essere considerati preponderanti rispetto all'interesse pubblico dell'ordine e della sicurezza. G. In seguito ad una richiesta d'aggiornamento, in data 4 maggio 2009, il ricorrente ha prodotto l'estratto del casellario giudiziale del 29 aprile 2009, dal quale risulta essere incensurato nonché la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro con la ditta C._______ con sede a D._______ in qualità di operaio edile a partire dal 3 febbraio 2004 a tutt'oggi. Diritto: 1. 1.1Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale), il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Pagi na 4

C-87 2 0 /20 0 7 1.2Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con l'allegato 2, cifra I. Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le precedenti disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Nel caso di specie la decisione impugnata risale al 14 maggio 2002 ed è dunque anteriore all'entrata in vigore della LStr, il diritto materiale previgente è pertanto applicabile. Ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. 1.4Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadi- ni di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra I LStr), i quali sono stati ogget- to di un divieto d'entrata vengono generalmente segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. an- che art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conse- guenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio di Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del par- lamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pagg.1-32]). Se al contrario la persona interessata è titolare di un permesso di presenza di uno degli Stati membri dello spazio Schengen, il divieto d'entrata avrà effetto unicamente per il territorio elvetico (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5422/2008 del 10 giugno 2009 consid. 5.2). Pagi na 5

C-87 2 0 /20 0 7 In concreto, visto il permesso di soggiorno italiano del ricorrente, se il divieto d'entrata nei confronti dell'interessato verrà mantenuto, avrà effetto unicamente per il territorio elvetico, il ricorrente potrà dunque circolare negli altri Stati membri della normativa Schengen. 1.5A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. In applicazione dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez- zamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono di principio la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. 3.1Nel corso della presente procedura, il ricorrente ha contestato la valenza della decisione impugnata riferendosi ampiamente alle consi- derazioni pronunciate in ambito penale dalla Corte delle Assise crimi- nali di Mendrisio nella sentenza del 21 giugno 2001 emessa nei con- fronti dell'interessato. 3.2Ora, giova rammentare che a norma di una consolidata giurispru- denza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'au- torità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi se l'allonta- namento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazio- ne, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicu- rezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Pagi na 6

C-87 2 0 /20 0 7 4. 4.1L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri in- desiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contrav- venuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stra- nieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). 4.2Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedi- mento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno stra- niero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. sentenza del Tri- bunale amministrativo federale C-92/2006 del 29 settembre 2008 con- sid. 3). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamen- to. 5. 5.1Come emerge dalla decisione contestata e in particolare dagli atti penali, il ricorrente è stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, per avere in correità con il coimputato a Bioggio e a Bedano nel periodo tra il maggio e l'agosto 2000 venduto a terze persone 150 grammi di eroina, nel periodo tra il settembre 2000 al 9 novembre 2000 venduto a diversi tossicodipendenti locali 250 grammi di eroina parzialmente tagliata, ad inizio settembre 2000 agendo su carico e per conto del coimputato, detenuto presso il suo appartamento 500 grammi di eroina successivamente tagliati e venduti in correità con il coimputato. Egli è stato inoltre condannato per avere a Bioggio, nella seconda metà del mese di ottobre 2000 al fine di migliorare la propria situazione, alterato e fatto uso a scopo di inganno del suo permesso N, modificandone la data di scadenza originaria, per essere entrato illegalmente in Svizzera il 20 maggio 1999 nonché per avere nel periodo dal 1° giugno 2000 al 9 novembre 2000 illegalmente soggiornato a Bioggio, svolgendo attività lucrativa quale stalliere, senza essere in possesso dei richiesti permessi di polizia. Per tali reati l'interessato è stato condannato alla pena di 18 mesi sospesi Pagi na 7

C-87 2 0 /20 0 7 condizionalmente per un periodo di prova di due anni, all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni nonché a versare allo Stato l'importo di Fr. 1'600.- quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto conseguito. 5.2Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per sette anni, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, si rammenta che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale (cfr. supra 3.2). 5.3Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordina- mento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento di A._______ sopra descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È infatti incon- testabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di mi- sure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima ne- cessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legali alla circola- zione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giusti- ficate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costitui- sce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PCourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; senten- ze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e senten- za citata alla nota 143). In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allon- Pagi na 8

C-87 2 0 /20 0 7 tanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sen- tenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). Si rileva inoltre che le infrazioni al Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) nonché le infrazioni alla LDDS commesse dal ricorrente co- stituiscono altresì una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici an- che se in misura minore rispetto ai reati di droga. 5.4A giusta ragione quindi, al momento dell'adozione della decisione di divieto d'entrata in oggetto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che questo provvedimento era giustificato per dei motivi di ordine e sicurezza pubblici. 6. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo illimitato, è adeguata alle circostanze del caso concreto. 6.1Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c). 6.2A._______ si è reso protagonista di infrazioni particolarmente pericolose per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili. Egli è stato ritenuto colpevole di aver venduto a più persone dei quantitativi di eroina tali da mettere in serio pericolo la salute di parecchie persone. 6.3Secondo una prassi costante dell'autorità competente, i divieti d'entrata nei confronti di straniere o stranieri indesiderabili possono essere pronunciati per una durata limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e dell'interesse pubblico violato. Per quanto Pagi na 9

C-87 2 0 /20 0 7 concerne il provvedimento amministrativo di durata illimitata, si osserva che, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile (cfr. anche DTF 130 II 493 consid. 5). Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Infatti se la persona interessata può comprovare che dopo l'emissione del provvedimento in oggetto per una periodo relativamente lungo ha condotto una vita rispettosa dell'ordinamento giuridico del paese in cui vive, ciò può comportare la revoca della decisione di divieto d'entrata, poiché la situazione iniziale si è posteriormente modificata, di modo che la minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici non è più attuale. Per procedere ad una valutazione dell'opportunità di un'eventuale annullamento, occorre tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale C-8211/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6, C-137/2006 del 31 marzo 2008 consid. 6.7 nonché C-48/2006 del 26 ottobre 2007 consid. 6.3). In linea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per determinare tale perio- do si risale all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpetrati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una mi- naccia della sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comporta- mento della persona interessata dopo la sua scarcerazione mentre ri- veste un'importanza minore il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi cita- ta). 6.4Nel caso di specie, dalle risultanze agli atti si constata che sono trascorsi pressoché nove anni dall'epoca dei fatti avvenuti tra il 20 maggio 1999 e il 9 novembre 2000. Si rileva inoltre che i giudici penali hanno riconosciuto al ricorrente delle circostanze attenuanti, mitigan- done quindi la responsabilità e formulando una prognosi favorevole nei suoi confronti. In particolare essi hanno rilevato la giovane età del ri- corrente, il quale ha infranto la LDDS in un periodo in cui era ancora minorenne, incensurato fino alla detta condanna, egli ha agito in tale maniera per inviare denaro alla sua famiglia ed ha ampiamente colla- borato con gli inquirenti, ha scontato un carcere preventivo ragionevol- Pag ina 10

C-87 2 0 /20 0 7 mente lungo ed è stato in una certa misura introdotto in questi traffici dal coimputato, senza la cui conoscenza l'interessato si sarebbe forse astenuto da questi comportamenti (cfr. sentenza della Corte delle As- sise criminali di Mendrisio del 21 giugno 2001 pag. 28 seg.). Attual- mente il ricorrente, coniugato, vive in Italia e lavora presso la ditta C._______ dal febbraio 2004. Si constata che il ricorrente è ben integrato ed ha beneficiato di una promozione in ambito lavorativo. Infine si evince dal casellario giudiziale italiano del 29 aprile 2009 che A._______ risulta essere incensurato. In base alle precedenti considerazioni, tenuto conto in particolare della giovane età del ricorrente all'epoca dei fatti nonché della sua difficile situazione personale e familiare, si constata che ha dimostrato un comportamento esemplare dopo la condanna avvenuta all'incirca otto anni fa, di modo che non rappresenta più una minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici. 7. Alla luce di quanto esposto, giusta l'art. 13 LDDS i presupposti per un divieto d'entrata non sono più adempiuti. Nonostante le infrazioni com- messe, il ricorrente non è più da ritenere quale persona indesiderabile ai sensi della detta disposizione. La misura di allontanamento emanata nei sui confronti può essere tolta a far data dalla pronuncia della pre- sente sentenza. 8. Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la misura di allontanamento è tolta con effetto immediato. 9. Visto l'esito della procedura vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di Fr. 350.- (art. 63 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevante che ha sopportato. Pag ina 11

C-87 2 0 /20 0 7 Visto che l'interessato è patrocinato da un mandatario professionale, ha diritto ad un'indennità. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 700.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Pag ina 12

C-87 2 0 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto conformemente ai sensi dei considerandi. 2. La decisione dell'UFM del 14 maggio 2002 è annullata con effetto immediato. 3. Le spese di procedura di Fr. 350.- sono poste a carico del ricorrente e verranno computate con l'anticipo spese di Fr. 700.- versato l'11 febbraio 2008. Il saldo di Fr. 350.- è restituito al ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 700.- a titolo di spese ripetibili ridotte. 5. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati-CarpaniMara Vassella Data di spedizione: Pag ina 13

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