C-8578/2010

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8578/2010 Sentenza del 12 aprile 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Rodolfo Barsi e dall'avvocato Franco Papadia, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 novembre 2010).

C-8578/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. L'8 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 9 febbraio 2010. 2. Il 9 dicembre 2010, l'interessata ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità subordinatamente a tre quarti di rendita d'invalidità o ad una mezza rendita o, almeno, ad un quarto di rendita d'invalidità. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 17 dicembre 2010 (notificata il 22 dicembre 2010; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 28 gennaio 2011, un anticipo di fr. 300.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 4.2. Il 24 gennaio 2011, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 258.45 (cfr. doc. TAF 4). 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 15 marzo 2011 (notificata il 21 marzo 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha invitato la

C-8578/2010 Pagina 3 ricorrente a versare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo (integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 41.55, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che le incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico dell'ordinante. 6. Il termine assegnato alla ricorrente per versare il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 41.55 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. 7. Entro il termine impartito, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 34.55 (cfr. doc. TAF 7). Considerato che il richiesto saldo dell'anticipo spese di fr. 41.55 è stato corrisposto solo parzialmente, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, sentenza del Tribunale federale 9C_581/2008 del 28 gennaio 2009; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6124/2009 del 5 marzo 2010). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito alla ricorrente l'importo di fr. 293.--.

C-8578/2010 Pagina 4 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 293.-- è restituito alla ricorrente. 3. Comunicazione a: – rappresentanti della ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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12.04.2011
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25.03.2026