Co r t e II I C-80 4 0 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza del 30 maggio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. B._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-80 4 0 /20 0 7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 2 aprile 2007, A., cittadina moldava nata l'..., ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Kiev una prima domanda di visto per la Svizzera al fine di esercitare l'attività di ballerina presso alcuni night-clubs del canton Ticino; che, posta a beneficio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L), l'interessata ha lavorato come artista di cabaret presso due locali notturni ticinesi nel periodo giugno – luglio 2007; che con dichiarazione del 29 agosto 2007 B., cittadino svizzero domiciliato a C., ha invitato A. a venire in Svizzera per una visita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima; che il 19 settembre 2007, A._______ ha presentato presso la suddetta rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di due mesi presso B., precisando nel contempo di essere nubile e senza attività lucrativa; che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha prodotto agli atti una dichiarazione con la quale essa si impegnava a lasciare la Svizzera al termine del visto postulato e una copia dell'assicurazione viaggio conclusa dall'invitante in suo favore; che, con scritto del 29 ottobre 2007 all'intenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri di D., B._______ ha in particolare affermato che lo scopo del soggiorno dell'interessata era di trascorrere un periodo di ferie in Svizzera e di approfondire la conoscenza reciproca in vista di un eventuale matrimonio, precisando poi di aver conosciuto la richiedente nel quadro della sua attività professionale e di essersi già recato a due riprese in Moldavia; che in data 19 novembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Moldavia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del Pagi na 2

C-80 4 0 /20 0 7 soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessata non poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il suo paese d'origine e che il fatto che essa potesse lasciare la Moldavia per un periodo così lungo (tre mesi) la confortava nell'apprezzamento della fattispecie; che l'UFM ha infine rilevato che il desiderio della richiedente di visitare il suo fidanzato non era sufficiente a giustificare il rilascio di un visto e che quest'ultimo non era impossibilitato a farle visita all'estero, precisando poi come il fatto che l'interessata fosse già venuta in Svizzera a scopo di lavoro non permetteva di modificare la situazione; che con scritto del 25 novembre 2007, B._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che la stessa è fondata su pregiudizi e illazioni e che l'invitata aveva regolarmente fatto ritorno in patria al termine del precedente permesso concessole; che il ricorrente ha poi ribadito la sua volontà di assumersi tutte le spese relative alla visita dell'interessata, rilevando di disporre dei necessari mezzi economici e di godere di ottima reputazione; che egli ha infine precisato che si sarebbe accontentato anche del rilascio di un visto per un periodo inferiore ai tre mesi richiesti e rammentato di essersi già recato a due riprese in Moldavia; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 3 gennaio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di A._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come il fatto che la durata del soggiorno possa essere inferiore ai tre mesi inizialmente previsti non è decisivo; che l'autorità di prime cure ha poi rilevato che la decisione in oggetto non mette in dubbio l'onestà e la buona fede dell'ospitante, ma si riferisce unicamente a considerazioni relative alla legislazione in materia di stranieri; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 14 gennaio 2008, il ricorrente ha ripreso le Pagi na 3

C-80 4 0 /20 0 7 argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 25 novembre 2007, affermando che A._______ intrattiene stretti legami con la Moldavia, paese in cui vivono i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle; che egli ha rilevato che recentemente un conoscente ha ricevuto un visto d'entrata per un'amica proveniente dall'Ucraina prevalendosi quindi della violazione del principio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101); che, dopo avere avuto accesso, su sua richiesta, agli incarti cantonale e federale inerenti la fattispecie, con replica complementare del 31 gennaio 2008, l'interessato ha formulato dei dubbi in merito alla completezza della documentazione trasmessagli; che con duplica del 19 febbraio 2008, l'UFM ha confermato le argomentazioni sviluppate nella sua decisione del 19 novembre 2007 e nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2008; che con scritto del 2 marzo 2008, il ricorrente ha presentato delle osservazioni complementari alla suddetta duplica; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente Pagi na 4

C-80 4 0 /20 0 7 all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che B._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che preliminarmente, per quanto attiene i dubbi espressi dal ricorrente nella sua replica complementare del 31 gennaio 2008 in merito all'avvenuta integrale trasmissione degli incarti inerenti la fattispecie, il TAF constata che l'insieme degli atti trasmessigli dall'UFM corrisponde a quelli contenuti nel dossier messo a disposizione del Tribunale da questa autorità; che per quanto attiene l'incarto cantonale, si rileva come dagli atti di causa non risulti alcun indizio in merito ad un'eventuale messa a disposizione incompleta dello stesso e che, ad ogni modo, quest'ultimo ricalca nel suo contenuto il dossier dell'autorità intimata; che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); Pagi na 5

C-80 4 0 /20 0 7 che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; Pagi na 6

C-80 4 0 /20 0 7 che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Moldavia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di A., questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che i genitori e i fratelli e sorelle della richiedente vivono in Moldavia; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano personale o familiare; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui A. ritrova in Svizzera il suo compagno, non si può escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, la richiedente tenti con ogni mezzo di restarvici, tanto più che il ricorrente ha indicato l'eventualità di unirsi in matrimonio con lei (cfr. lettera di Pagi na 7

C-80 4 0 /20 0 7 B._______ del 29 ottobre 2007 all'intenzione dell'Ufficio degli stranieri di D.); che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha affermato di non esercitare alcuna attività lucrativa; che dunque essa non possiede alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno in Moldavia; che il ricorrente ha affermato che una cittadina ucraina invitata da un amico ha ricevuto un visto per la Svizzera, prevalendosi quindi di una violazione del principio dell'uguaglianza; che egli si è prevalso di questa argomentazione in termini generali, senza referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere di sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie al fine di permettere la verifica delle sue argomentazioni (cfr. in particolare la decisione del Tribunale federale 2A.449/1999 del 10 gennaio 2000 consid. 4a/bb; cfr. inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale ATAF 2007/16 consid. 6.4); che, di transenna, il rifiuto di cui è stata oggetto A. non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con il compagno residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da B._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali l'invitata avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Pagi na 8

C-80 4 0 /20 0 7 Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di A._______ non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 sopra citata); che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria della richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagi na 9

C-80 4 0 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 6 dicembre 2007. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 2 249 055 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 10

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