B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-8033/2010
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 2 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Stephan Mesmer cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, décisione del 15 ottobre 2010.
C-8033/2010 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ..., coniugato e padre di una figlia, ha lavorato in Svizzera come manovale edile, con permesso per confinanti, dal 1979 al 2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto TAF, doc. 14). Il 3 aprile 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale confederale di assisten- za (INCA), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 2 e 9), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i do- cumenti seguenti:
C-8033/2010 Pagina 3 cinque giorni alla settimana, realizzando un reddito annuo di Fr. 62'391.95, il quale sarebbe ammontato, nel 2008, a Fr. 71'766.- (Fr. 5'523.- al mese e Fr. 27.55 all'ora). B. Sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruzione, l'UAI- TI ha approntato un progetto di decisione il 5 giugno 2008 (doc. 25), con il quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2008, invitandolo contemporaneamente a formulare eventuali osservazioni entro un termi- ne di trenta giorni. L'assicurato non si è pronunciato in merito al progetto di decisione. Dopo essersi procurato un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 5 giugno 2008 (doc. 27), diagnosticante, con influsso sulla capacità lavorativa, uno stato dopo trapianto renale destro, come pure, senza una tale influenza, un iperparatiroidismo secondario, un'ipertrofia ventricolare sinistra, un'ipertensione arteriosa in politerapia, una vescica da sforzo con episodi di reflusso, degli esiti da intervento di colesteatoma auris sinistro e una sindrome ansioso-depressiva reazionale, l'UAI-TI ha trasmesso all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e- stero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio all'estero dell'assi- curato, la delibera corrispondente al progetto di decisione il 16 settembre 2008 (doc. 29 e 30). L'UAIE ha quindi emanato una decisione il 16 otto- bre 2008 (doc. 34), mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il dirit- to ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2008. Questa decisione non è stata contestata dall'assicurato. C. L'UAI-TI ha dato avvio alla revisione della rendita il 23 febbraio 2009, re- capitando l'apposito questionario all'assicurato, che quest'ultimo ha debi- tamente compilato (doc. 35). Il 18 aprile 2009 il medico curante ha formu- lato le stesse conclusioni di quelle che aveva già espresso il 5 giugno 2008 (doc. 36). Dal canto suo, il 10 agosto 2009, il dott. B._______ ha proposto l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare, nefrologica, reuma- tologica e psichiatrica, presso il Servizio d'accertamento medico (SAM) di Bellinzona. La perizia è stata redatta dalla dott.ssa C.e dal dott. D.il 21 dicembre 2009 (doc. 41/1 a 16), sulla base di un rapporto cardiologico del dott. E., del 16 ottobre 2009 (doc. 41/17 e 18), un rapporto psichiatrico del dott. F., del 26 ottobre 2009 (doc. 41/19 a 23), e
C-8033/2010 Pagina 4 un rapporto nefrologico del dott. G., del 28 ottobre 2009 (doc. 41/24 a 27), dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avvenuti il 28 settembre e il 15, 21 e 26 ottobre 2009. Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, d'insufficienza renale cronica di terzo stadio, di tremore fine invalidante d'origine medicamentosa, di sindrome astenica ed intolleranza allo sforzo di probabile origine multifattoriale, di cancerofobia nell'ambito di una tera- pia immunodepressiva cronica, di disestesie e parestesie intermittenti alla mano sinistra non meglio caratterizzabili e di una sindrome vertiginosa periferica con episodi di breve durata ad insorgenza improvvisa su rota- zione del capo, come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità la- vorativa, d'ipertensione arteriosa renoparenchimatosa ben controllata grazie alla terapia medicamentosa, di sindrome ansioso-depressiva e di sovrappeso. I periti hanno inoltre valutato una capacità lavorativa medico- teorica globale, dal profilo fisico e psichico, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, del 40% nell'attività di manovale edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la possibilità di effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o con rischio di caduta, e ciò da inizio 2009, specificando che l'incapacità lavorativa psi- chiatrica del 20% per qualsiasi attività, come espressa dal dott. F., non deve essere sommata alle due altre incapacità "in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento" (perizia, pag. 15). D. Mediante rapporto del 23 dicembre 2009 (doc. 42), il dott. B._______ ha ripreso in toto le conclusioni della perizia del SAM, ribadendo l'inizio della capacità lavorativa del 50% a decorrere da gennaio 2009. In un'annotazione del 4 gennaio 2010 (doc. 43), l'UAI-TI ha calcolato un salario da valido di Fr. 63'032.- per il 2008, fondandosi sul valore orario di Fr. 25.55 fornito dall'ex datore di lavoro, ed ha quindi trasmesso l'incarto al consulente in integrazione professionale, il quale, nel proprio rapporto del 12 maggio 2010 (doc. 46), ha indicizzato il salario da valido al 2008, ottenendo Fr. 64'293.-, ed evidenziato un salario da invalido di Fr. 61'244.25, sulla base delle tabelle RSS dell'Ufficio federale di statistica (UFS), ridotto del 7% in funzione delle circostanze personali dell'assicura- to e considerato nella misura del 50% (riduzione del rendimento), ossia Fr. 28'478.58, ricavando una perdita di guadagno del 55.71%, corrispon- dente ad un grado d'invalidità del 56%.
C-8033/2010 Pagina 5 Il 23 luglio 2010 l'UAI-TI ha quindi messo a punto un progetto di decisio- ne, corredato della corrispondente delibera per l'UAIE (doc. 50 e 51), con il quale ha ventilato all'assicurato la riduzione della sua rendita intera ad una mezza rendita, sollecitandolo nel contempo a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. E. Dopo avere richiesto, ed ottenuto, l'incarto in visione, l'assicurato, per il tramite dell'INCA, si è pronunciato sul progetto di decisione il 10 settem- bre 2010 (doc. 52 a 57), facendo valere in particolare un forte stato de- pressivo sulla base di un certificato del proprio medico curante, del 31 agosto 2010 (doc. 57/2 a 4), in cui è specialmente rilevata una de- pressione grave, dovuta soprattutto ad ansietà, accompagnata da gravi problemi sociali, affettivi nonché relazionali, e in cui è concluso che "la percentuale d'invalidità anche per attività leggere è superiore al 70% e comunque al momento non esigibile al di sotto del 60%". Prendendo posizione sulle indicazioni del medico curante dell'assicurato il 20 settembre 2010 (doc. 59), il dott. B._______ ha affermato che esse non sono suscettibili di modificare l'apprezzamento del caso. Il 15 ottobre 2010 l'UAIE ha quindi emesso una decisione (doc. 62/2 a 4), mediante la quale ha sostituito la rendita intera d'invalidità con una mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2010. F. Contro questa decisione, sempre rappresentato dall'INCA, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 novembre 2010, chiedendo sostanzialmente, previo annullamento della stessa, che gli sia riconosciuta un'incapacità di lavoro almeno del 70% ed attribuita una ren- dita d'invalidità intera anche dopo il 30 novembre 2010. L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 30 novembre 2010, proponendone il rigetto con la relativa conferma della decisione im- pugnata. Rinviando alle dette osservazioni, l'UAIE ha risposta al ricorso il 7 dicembre 2010, postulando che sia respinto e che la decisione avversa- ta sia confermata. Mediante scritto del 20 gennaio 2011, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni, producendo una copia del rapporto del suo medico curante, del 31 agosto 2010, già agli atti, come pure un referto nefrologico del 6 settembre 2010, nel quale è in particolare riportato che la funzione re-
C-8033/2010 Pagina 6 nale è ridotta a circa il 60% della norma, che è amministrata una triplice terapia immunosoppressiva di durata indefinita, che sono necessari con- trolli bioumorali e clinici con scadenza mensile e che la lieve ipertensione arteriosa è ben controllata farmacologicamente, ed un certificato ospeda- liero del 10 gennaio 2011, in cui è descritta la terapia seguita dal ricorren- te nel periodo da fine 2007 ad ottobre 2010. Con annotazione del 10 febbraio 2011, il dott. H._______, medico dell'UAI-TI, si è pronunciato su questa documentazione medica, sottoli- neando che essa non evidenzia una modifica dello stato di salute del ri- corrente rispetto alla valutazione dei periti del SAM. Il 21 febbraio 2011 l'UAI-TI ha quindi riaffermato il tenore delle proprie precedenti osservazioni, in riferimento alle quali l'UAIE ha brevemente duplicato il 23 febbraio 2011, confermando la richiesta di respingere il ri- corso e di approvare la decisione impugnata. G. Con decisione incidentale del 31 marzo 2011, questo Tribunale ha invita- to il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 27 aprile 2011.
Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio- ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra- tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conforme- mente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle deci-
C-8033/2010 Pagina 7 sioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giu- dicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg- ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu- razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di- sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di- sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-2 6bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte- resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al- legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre- sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im- partito. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si- curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
C-8033/2010 Pagina 8 mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor- dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di- sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu- ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit- to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
C-8033/2010 Pagina 9 4. 4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. Conformemente all'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 5. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione di revisione
C-8033/2010 Pagina 10 dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 30 novembre 2010. 6. 6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. 6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88 bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a). 6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a).
C-8033/2010 Pagina 11 Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15). 7. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni in- tercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo deluci- dazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108). In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 16 ottobre 2008, mentre la decisione di revisione qui impugnata è stata emanata il 15 ottobre 2010, per cui, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la riduzione della rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 16 ottobre 2008 ed il 15 ottobre 2010. 8. 8.1. Come già anticipato al consid. 3, il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudi- zio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anam- nesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'ap-
C-8033/2010 Pagina 12 prezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguar- da i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale espe- rienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8.2. È importante rilevare che una perizia richiesta dall'amministrazione non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto di parte (DTF 136 V 376 consid. 4; v. anche sentenza del Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran- dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca- pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese- guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che la perizia rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità, così come esposti al consid. 8.1. A questo proposito, elemento decisivo dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). 8.3. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha tra l'altro pre- cisato che quando, in opposizione ad un accertamento di un servizio me- dico specifico dell'AI, viene presentata una perizia che contraddice in mo- do scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in gra- do di decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Ancora più recentemente, il Tribunale federale ha però specifi- cato che l'esigenza di eseguire una perizia giudiziaria indipendente, con le relative garanzie procedurali costituzionali, benché riguardi di principio anche i casi già pendenti al momento della pubblicazione della menziona- ta decisione, sarebbe sproporzionata se dovesse implicare che le perizie messe in opera secondo la vecchia prassi, ma munite di forza probatoria convincente, non fossero considerate (sentenza del Tribunale federale 8C_360/2011, del 13 febbraio 2010). 9. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca-
C-8033/2010 Pagina 13 rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe consegui- re esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura me- dica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto con- to di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. In carenza di documentazione economica affidabile, come nella fattispe- cie, visto che il ricorrente non ha più esercitato alcuna attività lucrativa da fine 2006, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicura- to, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certi- ficazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavora- tiva e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente e- sigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 10. Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla perizia pluridisciplinare della dott.ssa C.e del dott. D., medici del SAM, del 21 dicembre 2009 (doc. 41/1 a 16), e dal rapporto del dott. B._______, medico dell'UAI-TI, del 23 dicembre 2009 (doc. 42), si evince la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, d'insufficienza renale cronica di terzo stadio, di tremore fine invalidante d'origine medi- camentosa, di sindrome astenica ed intolleranza allo sforzo di probabile origine multifattoriale, di cancerofobia nell'ambito di una terapia immuno- depressiva cronica, di disestesie e parestesie intermittenti alla mano sini- stra non meglio caratterizzabili e di una sindrome vertiginosa periferica con episodi di breve durata ad insorgenza improvvisa su rotazione del capo, come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, d'ipertensione arteriosa renoparenchimatosa ben controllata grazie alla terapia medicamentosa, di sindrome ansioso-depressiva e di sovrappeso. Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, dimo- doché il collegio giudicante non può che aderirvi.
C-8033/2010 Pagina 14 11. 11.1. Per quanto attiene alle ripercussioni delle affezioni diagnosticate, la dott.ssa C.e il dott. D.hanno stabilito una capacità lavo- rativa medico-teorica globale, dal profilo fisico e psichico, intesa come ri- duzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, del 40% nell'attività di manovale edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la possibilità di effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o con rischio di caduta, e ciò da inizio 2009, specificando che l'incapacità lavorativa psichiatrica del 20% per qualsiasi attività, così come formulata dal dott. F., non deve essere sommata alle due altre incapacità "in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento" (perizia, pag. 15). I periti del SAM hanno in particolare sottolineato che l'evoluzio- ne post-trapianto del rene destro risulta favorevole, senza episodi di riget- to e manifestazioni infettive acute opportunistiche, anche se la funzione dello stesso, caratterizzata da un'insufficienza residua di terzo stadio im- putabile ad un processo arteriosclerotico avanzato già presente nel dona- tore, non è ottimale, la triterapia immunosoppressiva stabilizzandola co- munque a livelli accettabili senza importanti complicazioni metaboliche o ematologiche. Gli specialisti hanno inoltre precisato che la detta triterapia ingenera una sindrome astenica con intolleranza allo sforzo ed un tremo- re fine persistente, verosimilmente dovuto all'inibitore della calcineurina, i quali risultano essere limitanti per il fatto che implicano la necessità di ri- posarsi spesso e l'impossibilità di eseguire lavori fini, ad esempio stringe- re una vite con un cacciavite, come limitanti sono pure la sindrome verti- ginosa parossistica per i rischi di caduta e la cancerofobia legata alla trite- rapia immunosoppressiva, con paura di esporsi al sole per il rischio di contrarre un tumore alla pelle (v. perizia, pagg. 14 e 15). 11.2. Dal canto suo, il dott. B. ha confermato questa valutazione a due riprese, in un primo tempo con rapporto del 23 dicembre 2009, ri- badendo l'inizio della capacità lavorativa del 50% a decorrere da gennaio 2009, e in un secondo tempo mediante breve annotazione del 20 settem- bre 2010 (doc. 59), dopo avere preso conoscenza del rapporto stilato dal medico curante del ricorrente il 31 agosto 2010. Nell'ambito della presente procedura, in un'annotazione del 10 febbraio 2011, il dott. H., medico dell'UAI-TI, ha riaffermato l'apprezza- mento del caso formulato dai periti del SAM e ripreso dal dott. B., rilevando che il referto nefrologico del 6 settembre 2010, pro-
C-8033/2010 Pagina 15 dotto dal ricorrente, non apporta nulla di nuovo rispetto al suo stato di sa- lute. 11.3. Visto quanto precede, il collegio giudicante non può che adottare le conclusioni dei periti del SAM e dei medici dell'UAI-TI, non confutate dalla documentazione medica esibita dal ricorrente, e constatare che quest'ul- timo dispone di una capacità lavorativa medico-teorica globale, dal punto di vista fisico e psichico, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata, a partire da gennaio 2009, del 40% nell'attività di ma- novale edile e del 50% in attività confacenti leggere, prevedenti la possi- bilità di effettuare pause regolari, senza lavori fini, di precisione o con ri- schio di caduta. 12. 12.1. Come già esposto nel consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valuta- re il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conse- guire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da in- valido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Occorre ancora specificare che il salario da invalido, quale introito teorico, può essere ridotto per tenere conto di fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), come l'età o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la dedu- zione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente riuscirà a sfrut- tare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71 consid. 5.2). 12.2. In concreto, il 4 gennaio e il 12 maggio 2010 (doc. 43 e 46), l'UAI-TI ha calcolato un salario da valido di Fr. 63'032.- per il 2008, fondandosi sul valore orario di Fr. 25.55 fornito dall'ex datore di lavoro, debitamente indi- cizzato, ossia Fr. 64'293.-, ed un salario da invalido di Fr. 61'244.25, sulla base delle tabelle RSS dell'UFS, ridotto del 7% in funzione delle circo- stanze personali del ricorrente e considerato nella misura del 50% (ridu-
C-8033/2010 Pagina 16 zione del rendimento), ossia Fr. 28'478.58. In questo modo l'UAI-TI ha ri- cavato una perdita di guadagno del 55.71%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 56%, il quale dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità svizzera. Ciò detto, fermo restando che nulla cambia rispetto all'esito della causa, l'UAI-TI avrebbe dovuto indicizzare i salari da valido e da invalido non al 2008, ma al 2010, nella misura in cui la rendita d'invalidità è stata ridotta a partire dal 1° dicembre 2010. Fatta questa puntualizzazione, il calcolo eseguito dall'UAI-TI, che del resto non è stato contestato dal ricorrente, deve essere approvato in questa sede. 13. 13.1. È necessario a questo punto ricordare che, secondo la giurispru- denza costante del Tribunale federale ed un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni ricorrente ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid. 3.2 e relativi riferi- menti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). Questa giurisprudenza conferma il principio che l'integra- zione ha priorità sulla rendita, la cui assegnazione entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti di integrazione. Un miglio- ramento della capacità di lavoro medicalmente attestato permette quindi di principio di ritenere che, nonostante la rendita sia stata concessa per un lungo periodo, la capacità di guadagno sia migliorata e di procedere ad un nuovo paragone dei redditi (in particolare, sentenza del Tribunale federale 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). L'esame delle condizioni per un eventuale diritto a misure d'integrazione si effettua secondo gli stessi principi sia nell'ambito di una revisione della rendita sia nell'ambito di una domanda di rendita d'invalidità. Il Tribunale federale ha tuttavia ri- stretto l'applicazione di questa prassi ai casi in cui un assicurato ha bene- ficiato di una rendita per più di quindici anni o ha superato i cinquantacin- que anni: l'amministrazione che intende procedere ad una revisione del diritto alla rendita deve esaminare preliminarmente l'opportunità di prov- vedimenti d'integrazione professionale (sentenza 9C_228/2010 del 26 a- prile 2011).
C-8033/2010 Pagina 17 13.2. In concreto, benché non abbia percepito la rendita intera d'invalidità per più di quindici anni e non abbia ancora raggiunto l'età di cinquanta- cinque anni, è comunque pertinente rilevare che il ricorrente, malgrado abbia svolto quasi esclusivamente l'attività di manovale edile durante la sua carriera, non appare abbia bisogno di particolari misure d'integrazio- ne professionale, visto il genere di occupazioni sostitutive esigibili, carat- terizzate da mansioni semplici e ripetitive, presenti in misura relativamen- te ampia in vari settori del mercato del lavoro. 14. Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza sopraccitate, la decisione di revisione del 15 ottobre 2010, qui impugnata, deve essere confermata e il ricorso respinto. 15. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 27 aprile 2011. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri- corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri- petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in- dennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 27 aprile 2011. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: