B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7989/2024

S e n t e n z a d e l 1 7 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Caroline Bissegger e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Elena Aggio, Studio Legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; nuova statuizione sulle spese processuali e sulle ripetibili a seguito della sentenza del Tri- bunale federale 9C_451/2023 del 2 dicembre 2024.

C-7989/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 3 giugno 2021, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha soppresso, nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nell’aprile 2019, con effetto al 1° agosto 2021, la rendita intera d’invalidità versata fino ad allora a A._______, cittadino italiano, nato il (...; sentenza del TF 9C_451/2023 del 2 dicembre 2024 lett. A.a e A.b). 2. Con sentenza C-3138/2021 del 16 giugno 2023, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso interposto dall’interessato il 7 luglio 2021 e riformato la decisione dell’UAIE del 3 giugno 2021, nel senso di riconoscere all’insorgente il diritto ad una rendita intera d’invalidità (anche) a decorrere dal 1° agosto 2021. Il Tribunale ha inoltre disposto la restitu- zione al ricorrente dell’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.- e posto a carico dell’UAIE un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'800.- (sentenza del TF 9C_451/2023 lett. B). 3. Il 13 luglio 2023, l’UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del TAF del 16 giugno 2023 e la conferma della propria decisione del 3 giugno 2021 (sentenza del TF 9C_451/2023 lett. C). 4. Con sentenza 9C_451/2023 del 2 dicembre 2024, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza del TAF del 16 giugno 2023 e con- fermato la decisione dell’UAIE del 3 giugno 2021. Il Tribunale federale ha altresì rinviato la causa a questo Tribunale per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente (dispositivo n. 3 della sentenza del TF 9C_451/2023 del 2 dicembre 2024). 5. In seguito alla sentenza 9C_451/2023 del Tribunale federale del 2 dicem- bre 2024, il ricorrente deve considerarsi integralmente soccombente nella causa C-3138/2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 6. 6.1 Visto l'esito della procedura, nella causa C-3138/2021, le spese pro- cessuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.

C-7989/2024 Pagina 3 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stesso il 23 luglio 2021. 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale nella causa C-3138/2021 (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). 7. Infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS- TAF), il ricorrente non essendo intervenuto nella presente procedura (nep- pure sarebbe stato necessario) e non avendo altresì dovuto sopportare, in tale ambito, delle spese indispensabili e relativamente elevate.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7989/2024 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella causa C-3138/2021, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 800.-, versato il 23 luglio 2021, è computato con le spese processuali. 2. Nella causa C-3138/2021 non si attribuiscono ripetibili. 3. Nella presente procedura non si prelevano spese processuali né si attribui- scono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-7989/2024 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, C-7989/2024
Entscheidungsdatum
17.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026