C-7698/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-7698/2024

S e n t e n z a d e l 22 m a g g i o 2 0 2 5 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Croazia), patrocinato dall'avv. Branka Sojic Micunovic, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, restituzione di contributi AVS (decisione su opposizione del 1° novembre 2024).

C-7698/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 19 luglio 2024 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la richiesta inoltrata da A._______ (assicurato, interes- sato, ricorrente, o insorgente) il 15 maggio 2023 tendente al rimborso di presunti contributi AVS/AI versati dal 1988 al 2009 in quanto nel periodo in questione l’interessato non risultava affiliato all’AVS/AI svizzera (doc. TAF 1). 2. Tramite decisione su opposizione del 1° novembre 2024 la CSC ha re- spinto l’opposizione interposta dall’interessato contro la decisione del 19 luglio 2024 (doc. TAF 1). 3. Il 5 dicembre 2024 l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione su opposi- zione, chiedendo che la vertenza venisse risolta con la rinuncia da parte sua alla richiesta di rimborso dei contributi a partire dal 12 dicembre 2017 e la cancellazione da parte dell’autorità inferiore della pretesa di CHF 9'144.- vantata nei suoi confronti (doc. TAF 3). 4. Con decisione incidentale del 7 gennaio 2025 (notificata il 13 gennaio 2025; avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), questo Tribunale ha in- vitato il ricorrente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento in questione, un anticipo di CHF 400.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ri- corrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminato- ria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all’art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale (doc. TAF 4). 5. Il 4 febbraio 2025 il ricorrente ha interposto ricorso presso il Tribunale fe- derale contro decisione incidentale del 7 gennaio 2025. Egli ha censurato la gratuità delle controversie in ambito AVS ed ha chiesto l’annullamento della decisione incidentale del 7 gennaio 2025 ed il proseguimento del pro- cedimento (doc. TAF 7).

C-7698/2024 Pagina 3 6. Con sentenza 9C_90/2025 del 1° aprile 2025 il Tribunale federale ha di- chiarato inammissibile il ricorso del 4 febbraio 2025 (doc. TAF 9). 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di com- pensazione. 7.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disci- plinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 8. 8.1. Nel caso in esame, il termine di 30 giorni assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle spese processuali è decorso mercoledì 12 febbraio 2025 (si confronti il consid. 4 secondo cui la decisione incidentale è stata notificata il 13 gennaio 2025) senza che egli abbia versato la somma ri- chiesta, rispettivamente senza aver esibito un mezzo di prova suscettibile di dimostrare il tempestivo versamento dell'importo di CHF 400.- confor- memente a quanto indicato nella decisione incidentale del 7 gennaio 2025. 8.2. Il ricorso al Tribunale federale di regola non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando una parte, nell'ambito di una procedura relativa ad una decisione inciden- tale che rifiuta l'assistenza giudiziaria, impugna la decisione incidentale re- lativa alla richiesta di versare un anticipo spese, essa deve postulare tem- pestivamente la concessione dell'effetto sospensivo, non essendo quest’ultimo dato per legge (art. 103 cpv. 1 e 3 LTF). Qualora essa, ometta di farlo e dinanzi all'autorità precedente non presenti neppure una do- manda di proroga del termine per versare l'anticipo, l’autorità inferiore non è criticabile se dopo la scadenza del termine di pagamento, come prean- nunciato, dichiari il ricorso irricevibile, ponendo le spese processuali a ca- rico dell'insorgente (in particolare la sentenza del TF 1C_597/2015 del 12

C-7698/2024 Pagina 4 luglio 2016 consid. 2.3 e anche sentenza del TAF C-7463/2018 del 25 luglio 2019 e dottrina e giurisprudenza del TF ivi citata). 8.3. Dagli atti all’incarto non risulta che il ricorrente – con il ricorso del 4 febbraio 2025 – abbia richiesto la concessione dell’effetto sospensivo in merito alla decisione incidentale del 7 gennaio 2025. 8.4. Del resto questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha neppure po- stulato una proroga del termine per il pagamento dell’acconto spese, ri- spettivamente non ha postulato la sospensione del termine per il paga- mento a causa della procedura ricorsuale intentata presso il Tribunale Fe- derale. 8.5. Ne consegue che il termine per il pagamento dell’acconto sulle pre- sunte spese processuali è scaduto infruttuoso e che il ricorso del 5 dicem- bre 2024 va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7698/2024 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-7698/2024 Pagina 6

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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22.05.2025
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25.03.2026