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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), residente in (...), coniugato e
padre di un figlio nato nel (...), ha lavorato in Svizzera dal 1960 al
1993, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25).
ll 17 aprile 2001 l'assicurato ha chiesto alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), su indicazione del consolato svizzero a (...),
delle informazioni riguardo ai suoi periodi di contribuzione all'AVS e
riguardo alle conseguenze di un'eventuale anticipazione dell'età
pensionabile sull'ammontare della sua rendita di vecchiaia. A questo
scopo, il 10 maggio 2001, egli ha compilato il formulario "Richiesta di
calcolo preventivo/provvisorio di rendita" (doc. 4 e 18).
Dopo avere ottenuto dall'assicurato i suoi certificati di matrimonio e di
stato di famiglia, nonché copie dei certificati di lavoro ancora in suo
possesso, la CSC gli ha comunicato, il 26 giugno 2001, che il suo
diritto ad una rendita di vecchiaia sarebbe nato il 1° agosto 2007 e che
quest'ultima sarebbe stata pari a Fr. 1'162.- mensili (doc. 5 a 16 e 19 a
27).
B.
Il 5 febbraio 2007 l'assicurato ha presentato alla CSC una domanda
per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. 35). Il 26 marzo 2007 la CSC ha fatto sapere
all'assicurato di avere calcolato, a titolo preventivo, una rendita di
vecchiaia di Fr. 1'102.- mensili, con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. 36
a 45).
Il 18 aprile 2007 l'assicurato ha chiesto spiegazioni rispetto al calcolo
operato dalla CSC, contestandone il risultato (doc. 46). Il giorno
seguente la CSC ha comunicato all'assicurato che la sua durata
contributiva è pari a trenta tre anni e sei mesi, per cui la scala di
rendita è la 33, e che il reddito annuo medio ammonta a Fr. 33'150.-,
da cui risulta una rendita mensile di Fr. 1'152.- (doc. 47 a 57).
Con scritto del 5 maggio 2007, l'assicurato ha nuovamente contestato
il calcolo della CSC ed ha chiesto che la rendita gli sia versata su un
conto bancario a nome di suo figlio. A questo scopo, il 15 luglio 2007,
Pagi na 2
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egli ha compilato il formulario "Richiesta di versamento della rendita a
terzi" (doc. 58 a 62 e 90).
Il 17 luglio 2007 la CSC ha quindi emesso una decisione, mediante la
quale ha accordato all'assicurato una rendita ordinaria di vecchiaia,
dal 1° agosto 2007, di Fr. 1'152.- al mese, sulla base di una durata
contributiva di trenta tre anni e sei mesi, di un reddito annuo medio
determinante di Fr. 33'150.- e della scala delle rendite 33 (doc. 63 a
88).
C.
Il 16 agosto 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa
decisione, sostenendo di avere diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr.
1'536.- mensili (doc. 91).
La CSC ha respinto l'opposizione con decisione del 4 ottobre 2007,
ribadendo che la durata di contribuzione dell'assicurato ammonta a
trenta tre anni e sei mesi e che il reddito annuo medio determinante è
pari a Fr. 33'150.-, per cui la rendita di vecchiaia mensile, in base alla
scala 33, è di Fr. 1'152.- (doc. 94).
D.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale l'8 novembre 2007,
chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr.
1'563.- mensili. Il ricorrente è giunto a questo importo procedendo ad
un calcolo proporzionale sulla base della rendita di vecchiaia completa
nella sua classe d'età e della sua durata contributiva.
La CSC ha risposto l'11 dicembre 2007, riconfermando le proprie
conclusioni.
Dopo la risposta della CSC non sono più intervenuti ulteriori scambi di
allegati.
E.
Invitato dal Tribunale amministrativo federale, mediante ordinanza del
10 gennaio 2008, ad indicare un recapito in Svizzera, il ricorrente ha
comunicato, il 14 gennaio 2008, di eleggere domicilio presso suo figlio
ad (...), nel canton (...).
Pagi na 3
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Diritto:
1.
1.1In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente
all'art. 85
bis
cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2Secondo l'art. 3 lett. d
bis
PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
Pagi na 4
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2.
2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del
21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta il calcolo della rendita di vecchiaia effettuato
dall'UAIE e pretende di avere diritto ad una rendita mensile di Fr.
1'563.- al posto di Fr. 1'152.-.
Pagi na 5
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Il ricorrente non contesta invece la durata del periodo di contribuzione
di trenta tre anni e sei mesi, ritenuta nella decisione impugnata. A
questo proposito, è da rilevare che la CSC ha correttamente stabilito il
periodo contributivo, da un lato, sulla base dei dati iscritti nel conto
individuale AVS del ricorrente, e, dall'altro lato, per gli anni dal 1960 al
1968, riferendosi alle "Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile negli anni 1948-1968", edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, così come prescritto dal Tribunale
federale (DTF 107 V 7; doc. 50 a 55 e 71 a 82).
4.
4.1Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita
ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali
possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.
Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli
assicurati che hanno un periodo di contributo completo, e di rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto
(art. 29 cpv. 2 LAVS).
4.2Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi (art. 29
bis
cpv. 1 LAVS). Il periodo di contributo è completo se
una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli
assicurati della sua classe d'età (art. 29
ter
cpv. 1 LAVS). Sono
considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona
ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno
il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere
computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza ( art. 29
ter
cpv.
2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi
dell'art. 29 LAVS, i periodi di contribuzione prima del 1° gennaio che
segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare
lacune contributive successive (art. 52b dell'ordinanza del 31 ottobre
1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/OAVS, RS
831.101).
4.3La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, dagli accrediti per
compiti educativi e dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29
quater
LAVS).
Pagi na 6
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4.4I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno
dei coniugi, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita oppure una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia o il matrimonio è
sciolto mediante divorzio (art. 29
quinquies
cpv. 3 LAVS).
4.5La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola
ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle
rendite, il quale corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari
e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33
ter
cpv.
1 e 2 LAVS).
4.6Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per
gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più
fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni d'età. Tuttavia, ai
genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono
accordati due accrediti cumulativi (art. 29
sexies
cpv. 1 LAVS). L'accredito
per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di
vecchiaia annua minima, secondo l'art. 34, al momento dell'inizio del
diritto alla rendita (art. 29
sexies
cpv. 2 LAVS). L'accredito per compiti
educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di
matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29
sexies
cpv. 3 LAVS).
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero
anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il
diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si
estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
4.7La rendita mensile di vecchiaia si compone di una frazione
dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa) e di una
frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile; art. 34
cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto
arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione
dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come
pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.
2 LAVS).
4.8Le Tavole delle rendite 2007 (Tavole), edite dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali, contengono i dati necessari al calcolo delle
rendite di vecchiaia, in particolare le tavole delle classi d'età e le tavole
delle scale di rendita. Occorre sottolineare che le disposizioni relative
al calcolo delle rendite di vecchiaia sono di natura imperativa (DTF
131 V 1).
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5.
5.1In concreto, la CSC ha innanzitutto determinato gli anni di
contribuzione del ricorrente, ossia trenta tre anni e sei mesi.
Considerato che il periodo contributivo completo per gli assicurati della
stessa classe d'età del ricorrente (...) è di quaranta quattro anni, la
CSC ha constatato che la durata di contribuzione di quest'ultimo è
incompleta e che la scala delle rendite applicabile è la 33 (Tavole, p.
10).
In un secondo tempo, la CSC ha stabilito il reddito annuo determinante
del ricorrente, sommando i redditi conseguiti da quest'ultimo durante il
periodo contributivo, ossia Fr. 601'667.-. Rivalutando questo valore in
funzione dell'indice delle rendite per il 2007, equivalente a 1.424
(Tavole, p. 15), la CSC ha ottenuto un reddito di Fr. 856'774.-.
Dividendo questa cifra per trenta tre anni e sei mesi e moltiplicandone
il risultato per dodici mesi, la CSC ha quindi ottenuto un reddito annuo
medio di Fr. 25'575.-. Considerato che il ricorrente, padre di un figlio
nato nel 1961, ha inoltre diritto alla metà di undici accrediti per compiti
educativi sull'arco degli anni dal 1967 al 1976, ossia Fr. 6'531.- (art.
29
sexies
LAVS), il reddito annuo medio determinante è di Fr. 32'106.-.
Arrotondando questo importo al prossimo valore superiore della scala
33, la CSC ha stabilito un reddito annuo medio determinante di Fr.
33'150.- e, di conseguenza, una rendita di vecchiaia mensile pari a Fr.
1'152.- (Tavole, p. 40).
5.2Dal canto suo, il ricorrente propone un calcolo che non
corrisponde ai requisiti posti dalla legge, nella misura in cui egli
prende in considerazione il valore medio mensile della rendita di
vecchiaia secondo la scala delle rendite 44, ossia Fr. 2'210.- (Tavole, p.
18), che divide poi per quaranta quattro anni, moltiplicando il risultato
per trenta tre anni e sei mesi, ed ottiene così una rendita mensile di Fr.
1'536.-.
Questa proposta di calcolo non rispecchia la logica del calcolo
secondo le disposizioni imperative della LAVS e dell'OAVS, così come
è stato effettuato correttamente dalla CSC, per cui non può essere
Pagi na 8
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seguito. Il ricorso deve perciò essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
6.
Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale respinge, quale
giudice unico, il ricorso dell'8 novembre 2007 (art. 23 cpv. 1 LTAF e
85
bis
cpv. 3 LAVS).
7.
Secondo l'art. 85
bis
cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in
modo temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagi na 9
C-76 6 6 /20 0 7
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
-al ricorrente (atto giudiziario);
-all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
-all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica:Il cancelliere:
Elena Avenati-CarpaniDario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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