B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-764/2018
S e n t e n z a d e l 9 m a g g i o 2 0 1 9 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 22 dicembre 2017/3 gennaio 2018).
C-764/2018 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadina italiana, residente in Italia, nata il (...) 1953, coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera presso differenti datori di lavoro dal set- tembre 1971 al dicembre 1979, solvendo regolari contributi all’AVS (doc. 2 e 19 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a Con scritto del 23 maggio 2017, per il tramite della sede INPS di (...), l’assicurata ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 7), allegando il formulario E202 del 23 maggio 2017 (doc. 8). B.b Dal conto individuale della richiedente figura che è stata impiegata in Svizzera – con alcune interruzioni – da settembre 1971 a dicembre 1979, da ultimo presso la ditta B. di (...) (doc. 2, 9 e 22). L'amministra- zione ha quindi calcolato la prestazione dovuta (doc. 9, 10 e 11) e, me- diante decisione del 3 agosto 2017 (doc. 12) ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vec- chiaia dell'importo di CHF 219.- mensili a decorrere dal 1° settembre 2017, importo calcolato in base ad un periodo contributivo di 5 anni e 5 mesi ed alla scala delle rendite 06. Il reddito annuo medio determinante ammontava a CHF 33'840.-. B.c Il 22 agosto 2017 l’autorità inferiore ha ricevuto l’opposizione del 10 agosto 2017, con cui A._______ ha censurato il mancato computo dei pe- riodi contributivi da maggio a dicembre 1973 e da gennaio a giugno 1980 (doc. 13). Interpellata dall’autorità inferiore in merito all’attività lavorativa svolta nel 1980, l’interessata ha indicato di essere stata impiegata presso il datore di lavoro B._______ di (...) (doc. 14 e 16). B.d L’amministrazione ha quindi svolto le verifiche del caso presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS, riguardo all’esistenza di periodi contributivi in favore dell’assicurata per gli anni 1973 e 1980. B.e Il 15 dicembre 2017 l’IAS ha comunicato di non aver trovato la distinta salari relativa all’anno 1980 per il datore di lavoro B._______ di (...), con- fermando invece che per l’anno 1973 – erroneamente – non era stato te- nuto conto dell’intero periodo contributivo, ma solo di quattro mesi (doc. 17 e 18).
C-764/2018 Pagina 3 B.f Mediante decisione su opposizione datata 22 dicembre 2017 notificata con lettera accompagnatoria del 3 gennaio 2018 la CSC ha quindi emesso un nuovo provvedimento formale in sostituzione della decisione del 3 ago- sto 2017, in cui ha riconosciuto un periodo contributivo pieno per l’anno 1973 ed ha dunque assegnato all’interessata, tenuto conto di un nuovo periodo di contribuzione di 6 anni ed 1 mese, della scala delle rendite 7 e di un reddito annuo medio di CHF 31'020.-, la prestazione mensile di CHF 245.- a partire dal 1° settembre 2017 (doc. 22 e 23). B.g Il 22 gennaio 2018 l’assicurata ha trasmesso alla CSC un breve scritto, con cui ha chiesto che fossero esperiti ulteriori accertamenti in merito al periodo gennaio – giugno 1980 (doc. 24). C. C.a Con scritto del 1° febbraio 2018, la CSC ha trasmesso per competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2017/3 gennaio 2018 (doc. TAF 1 e 2). C.b Nella risposta al gravame del 4 aprile 2018, la CSC ha addotto che l’esito delle ricerche relative ad una presunta attività lucrativa esercitata dalla ricorrente durante l’anno 1980 avevano dato esito negativo e che la stessa non aveva fornito alcun giustificativo atto a comprovare lo svolgi- mento di attività lavorativa presso B._______ e il relativo pagamento di contributi sociali, proponendo il rigetto del ricorso e la conferma del prov- vedimento impugnato (doc. TAF 3). C.c L’assicurata non ha trasmesso la replica (doc. TAF 4 e 5). Tuttavia, su richiesta di questo Tribunale, con lettera del 16 luglio 2018, ha confermato di aver lavorato presso l’azienda B._______ di (...) nel periodo da gennaio a giugno 1980 e precisato di non possedere alcun documento utile relativo a tale impiego. Essa ha infine indicato che all’epoca era domiciliata in Italia, nel comune di (...) (doc. TAF 8). C.d Con osservazioni del 12 settembre 2018 l’autorità inferiore ha tra- smesso le proprie osservazioni, ribadendo che in assenza di elementi og- gettivi per ritenere un’attività lavorativa nell’anno 1980, non erano realiz- zate le condizioni per procedere ad una modifica della rendita di vecchiaia nel senso preteso dalla ricorrente (doc. TAF 10).
C-764/2018 Pagina 4 C.e Con lettera dell’8 marzo 2019 il TAF si è rivolto al Comune di (...) per ottenere informazioni riguardo al datore di lavoro menzionato dall’assicu- rata (doc. TAF 13). In data 14 marzo 2019, il Municipio di (...) ha comuni- cato al TAF che B._______ è deceduto nel 2008 e che eventuali informa- zioni utili all’evasione del ricorso potevano essere chieste alle eredi C.f In risposta alle richieste della giudice dell’istruzione del 20 marzo 2019 in data 29 marzo 2019, le figlie di B._______ hanno comunicato al TAF di non essere in possesso della documentazione della ditta paterna relativa all’anno 1980 e di non essere in grado di fornire ulteriori precisazioni in merito (doc. TAF 15 e 17).
Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In partico- lare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espres- samente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Nella fattispecie queste condizioni sono adempiute.
C-764/2018 Pagina 5 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re- quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. 3.1 Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vec- chiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo. 3.2 La ricorrente sostiene infatti di aver esercitato attività lavorativa sog- getta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contri- butivo compreso tra gennaio e giugno (compresi) del 1980, periodo in cui indica di aver lavorato, come in precedenza, presso il datore di lavoro B._______ di (...). 3.3 Dal canto suo, la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto indi- viduale. Pur avendo svolto ricerche presso l’IAS, non è infatti stato possi- bile accertare presso la competente cassa di compensazione il versamento in favore di A._______ di contributi nel corso dell’anno oggetto di contesta- zione (doc. 17). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo- mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu- ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si de- termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo- ris; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2017 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridi- che è tuttavia il compimento del 64 esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il (...) 2017 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio
C-764/2018 Pagina 6 applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie. 5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri- ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer- tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 la ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi- gore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico- lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor- dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego- lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
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6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore dell’Accordo qualora il medesimo campo sia discipli-
nato da quest'ultimo.
6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
7.
7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i
64 anni.
7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria
di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno
un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicu-
rata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e
se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se pre-
senta periodi di contribuzione secondo l'art. 29
ter
cpv. 2 lett. b e c LAVS (art.
50 OAVS).
Per l’art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l’altro, assicurati in conformità della pre-
sente legge:
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7.3 Secondo l'art. 29
bis
cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in
particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa non-
ché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
7.4 Per l'art. 29
ter
cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età.
Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono consi-
derati anni di contribuzione i periodi:
almeno il doppio del contributo minimo;
c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educa-
tivi o d’assistenza.
8.
8.1 In base all'art. 30
ter
cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
C-764/2018 Pagina 9 quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se- condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con- tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me- diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi- sura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi- torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accre- sciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tri- bunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l’accertamento dell’eser- cizio di un’attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1). 9. 9.1 Nel caso di specie la ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera, presso il datore di lavoro B._______ di (...), anche nel periodo da gennaio a giugno 1980. A dimostrazione della propria tesi, essa non ha apportato tuttavia alcun elemento concreto (cfr. in particolare doc. TAF 8) e neppure dagli ulteriori accertamenti effettuati dall’autorità inferiore e dal Tribunale adito è stato possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giu- dizio, per far luce sul periodo contestato (cfr. in particolare consid. B e C e doc. 17 e doc. TAF 17). In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento oggettivo né indicazione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dalla ricorrente.
C-764/2018 Pagina 10 9.2 Ora, essendo già sopraggiunto l’evento assicurato (ovvero il pensiona- mento), l’art. 141 cpv. 3 OAVS impone alla ricorrente di apportare la prova piena dell’avvenuto prelievo dei contributi per l’anno 1980, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell’amministrazione hanno permesso di accertare che la richiedente ha effettivamente versato i contributi per l’intero anno 1973, dall’altra, l’istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il pe- riodo contestato sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati con- tributi dal datore di lavoro. Invero, neppure è stato dimostrato che l’insor- gente avesse effettivamente lavorato per B._______ nel periodo in que- stione, malgrado lo abbia fatto: da dicembre 1976 a dicembre 1979 (doc. 2). Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a verificare l’esistenza dei pretesi contributi eventualmente versati a nome dell’interessata nel periodo da gennaio a giugno 1980, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, non è possibile riconoscere l’esistenza di tale periodo contributivo. Del re- sto è bene rammentare che non esiste nell’ambito delle assicurazioni so- ciali, un principio secondo cui l’amministrazione o il Tribunale debba sta- tuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2). 10. In assenza della prova certa che l’assicurata durante il periodo contestato ha contribuito all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l’in- validità, occorre di norma esaminare se questa possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell’art. 29 ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all’interes- sata, dal momento che – essendo già all’epoca domiciliata in Italia (doc. TAF 8;) e non avendo più esercitato un’attività lucrativa in Svizzera – a partire dal 1° gennaio 1980 essa non risultava più sottostare all’assicura- zione obbligatoria (cfr. il principio di cui all’art. 1a LAVS), motivo per cui non le possono essere riconosciuti ulteriori periodi contributivi per compiti edu- cativi in virtù dell’ art. 29 ter cpv. 2 let. c LAVS. In definitiva nessun ulteriore periodo contributivo può essere riconosciuto all’assicurata.
C-764/2018 Pagina 11 11. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infon- dato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma- nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C- 1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere pro- nunciata a giudice unico. 12. 12.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce- durali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 12.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente inden- nità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in- dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-764/2018 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
C-764/2018 Pagina 13 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: